CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18006/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udito, alla pubblica udienza con trattazione orale richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], il PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibili i ricorsi e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano perGnecchi [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p. per delega orale del codi-fensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, nonché in sostituzione exart. 102 c.p.p., con delega orale, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano per indifesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’ac-coglimento di tutti i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 06/02/2019 il Tribunale di Trieste, all'esito di giudizioordinario, condannava gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio [OSCURATO:PERSONA]) alle seguenti pene: anni 4 e mesi 2 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], anni6 e mesi 8 di reclusione ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli imputati, in particolare, venivano ritenuti colpevoli di una pluralità di reatiloro rispettivamente ascritti, aventi ad oggetto i delitti di cui agli artt. 40 lett. b)d.lgs. n. 504/1995 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000; fatti commessi in Trieste, in unarco temporale compreso tra il 16 aprile e il 13 giugno 2016.Rispetto alle altre imputazioni, riguardanti il reato ex art. 48-479 cod. pen.(capi 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33), interveniva invece pronuncia asso-lutoria degli imputati perché il fatto non sussiste. Con la medesima sentenza ilTribunale condannava gli imputati al risarcimento del danno in favore della partecivile, Fallimento deposito Costieri, liquidato in via equitativa in 500,00 euro.1.1. Con sentenza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della pronuncia del Tribunale, appellata sia dal P.M. che dagli imputati,disponeva la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino alla concor-renza delle somme indicate nel dispositivo, detratte le somme oggetto di sequestroin via diretta, e confermava nel resto la decisione di primo grado.1.2. Avverso la prima sentenza della Corte di appello triestina gli odierni ri-correnti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre chePatrizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensoridi fiducia, proponevano distinti ricorsi per cassazione. Con sentenza della TerzaSezione Penale di questa Corte n. 2779 del 12/10/2023 dep. 2024 i ricorsi deicoimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichia-rati inammissibili, perché manifestamente infondati, e pertanto la sentenza neiloro confronti è passata in cosa giudicata.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostati rigettati perché infondati, e pertanto, avuto riguardo al tempus commisi de-licti, il precedente giudice di legittimità ha pronunciato una declaratoria di estin-zione dei reati a loro ascritti, fatta eccezione per quelli contestati ai capi 31, 32,34, 35 e 36, da ciò conseguendo la necessità di procedere, in sede di rinvio, allarideterminazione della pena e della confisca con riferimento a tali reati. Aggiun-geva in proposito la Corte di legittimità in motivazione che, diversamente dal primogruppo, non sono prescritti i reati di cui ai capi 31, 32, 34, 35 e 36 perché com-messi a partire dal 14 marzo 2016, maturando il relativo termine di prescrizione il12 ottobre 2023, giorno di emissione della sentenza della Cassazione.1.3. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, quale giudicedel rinvio, nei limiti del disposto annullamento riferito ai capi 31, 32, 34, 35 e 36,in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha rideterminato la penaper ciascuno degli odierni ricorrenti in relazione ai reati rispettivamente loro ascrittiin anni uno e mesi dieci di reclusione; ha revocato la pena accessoria della inter-dizione dai pubblici uffici e ha ridotto la durata delle pene accessorie residue aquella della pena principale. Pena principale ed accessorie sono state sospese perGnecchi [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]. Ha inoltre ridotto il valore dellaconfisca per equivalente nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA] all'importo di1.687.412,40 euro, per [OSCURATO:PERSONA] ad euro 1.770.480,00 euro, perGiannella [OSCURATO:PERSONA] a 1763.271,00 euro. Infine, ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile, Fallimento depositi costieri triestini spa, per il gradodella Cassazione e per il grado di appello.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzodei rispettivi difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stretta-mente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.• [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 125, 546,comma 1, lett. e), 187, 192, 533 cod. proc. pen., nonché motivazione mancante,apparente, contraddittoria e manifestamente illogica; e, ancora, omessa motiva-zione sul capo 34, vizio radicale della decisione anche ai fini del reato continuato.Per il ricorrente la sentenza impugnata risulta gravemente viziata sotto il pro-filo della motivazione, in quanto, con riferimento al capo 34 dell'imputazione, visarebbe una totale e assoluta mancanza di argomentazione, sia sul piano sostan-ziale che su quello formale, circostanza che integrerebbe un vizio radicale sinda-cabile ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] ricorda di avere puntualmente evidenziato (già nei motivi aggiuntidepositati in occasione dell'udienza del 10 marzo 2025) come il capo 34 non pre-sentasse alcuna connessione con le altre ipotesi di reato contestate al [OSCURATO:PERSONA],essendo riferito a un presunto mancato versamento di imposte per euro 100.000di modelli F24. Si tratta di una fattispecie completamente autonoma e struttural-mente diversa rispetto agli altri capi, che attengono invece alle contestate falsecertificazioni di crediti IVA rese dal professionista nella veste di consulente per lesocietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il capo 34 riguarda, infatti, una società diversa ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), uncreditore fiscale diverso ([OSCURATO:SOCIETA].), un anno d'imposta differente (2015-2016), un credito IVA acquistato da terzi e utilizzato esclusivamente per l'esecu-zione di compensazioni fiscali. Nulla, sotto alcun profilo, lo collega ai pretesi episodisocietari del 2014 relativi ai capi 13 e seguenti, ne può ipotizzarsi - neppure sulpiano teorico - un concorso col sodalizio contestato agli altri imputati. Si tratta diun episodio del tutto autonomo rispetto agli altri fatti contestati, i quali riguardano,invece, presunte certificazioni false di crediti IVA nelle dichiarazioni delle societàCarbon S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. relative all'anno 2014, con utilizzo parzialedegli stessi crediti per compensazioni di accise.Diversamente dai capi precedenti, il capo 34 riguarda un soggetto diverso,una società diversa, un anno di imposta differente, un credito IVA acquisito da unaterza parte e modalità di utilizzo e finalità completamente distinte.Secondo il ricorrente l’episodio contestato avrebbe, quindi, potuto costituireoggetto di un procedimento separato, non presentando alcun nesso logico o ma-teriale con il contesto sinottico degli altri reati.Appare dunque quantomeno non fondata su tale capo la condanna di MarcoGnecchi. Nonostante ciò, la Corte d'Appello ha incluso il capo 34 nel medesimoprocedimento e lo ha considerato come parte del reato continuato, irrogando, inconseguenza, un aumento della pena pari a tre mesi.Ebbene, rispetto a questa statuizione, la sentenza della Corte di Appello diVenezia non contiene — ci si duole — alcuna motivazione: non vi è traccia di unaricostruzione del fatto, di un'analisi delle prove, di una valutazione del dolo dell'im-putato, né di alcun ragionamento che giustifichi l'inclusione del capo 34 nel reatocontinuato o la determinazione dell'aumento di pena.La mancata esposizione di qualsiasi argomento relativo a questo capo inte-grerebbe una assoluta carenza motivazionale, non compensata da alcun riferi-mento per relationem, e risulta evidente anche sul piano grafico, in quanto non viè alcuna sezione, alcun paragrafo o inciso della motivazione dedicato al capo 34.Tale mancanza costituirebbe un vizio radicale, sufficiente da solo a giustificarel'annullamento della sentenza, come confermato da costante giurisprudenza.Viene altresì sottolineato come l'omessa motivazione sul capo 34 travolgal'intera struttura del reato continuato. L'art. 81 cod. pen., infatti, consente l'au-mento della pena solo a fronte di condotte accertate e debitamente motivate.Senza alcuna valutazione sul capo 34, la determinazione dell'aumento di tre mesirisulterebbe giuridicamente insostenibile, poiché mancherebbe qualunque ele-mento argomentativo circa l'integrazione della continuazione, la proporzione deldisvalore del fatto autonomo e il collegamento logico con gli altri capi.La Corte territoriale avrebbe, quindi, violato i principi stabiliti dagli artt. 125e 546 cod. proc. pen., nonché l'art. 533 cod. proc. pen., che impone al giudice diaccertare la responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio" sulla base di motivazioniadeguate e intelligibili. Infine, la mancanza di motivazione integra anche una vio-lazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte non ha valutatoalcuna prova né ha indicato le ragioni per cui le risultanze istruttorie avrebberodovuto condurre alla condanna. Non vi è stato alcun confronto con le prove favo-revoli all'imputato, né alcuna spiegazione del travisamento della prova o della pre-sunta fittizietà del credito IVA utilizzato. Si tratta quindi di un vizio che non con-sente alcun controllo di legittimità, compromettendo il diritto di difesa e l'efficaciadel giudizio di appello.Per tutti questi motivi, la sentenza impugnata secondo i difensori ricorrentideve essere annullata nella parte relativa al capo 34 e all'aumento di pena deri-vante dalla presunta continuazione, per totale mancanza di motivazione, viola-zione degli articoli 125, 546, comma 1, lett. e, 187, 192 e 533 cod. proc. pen.,con conseguente impossibilità di verifica della legittimità del giudizio.• [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con unico atto a mezzo delcomune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA])Con un primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dì legge e vizio di mo-tivazione in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e art. 125, comma 3, cod.proc. pen. per mancanza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorioCi si duole che la Corte d'Appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, abbiarideterminato la pena complessiva nei confronti di entrambi gli imputati in anni 1e mesi 10 di reclusione ciascuno, sulla base del seguente (secondo i ricorrenticensurabile) iter argomentativo (cfr. p. 4, sentenza impugnata): dopo avere (cor-rettamente) individuato il reato più grave nella violazione contestata al capo 32dell'imputazione (ciò «avuto riguardo della pena edittale e all'importo delle impo-ste evase») e ritenuto («visti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e tenuto in par-ticolare conto della risalenza temporale dei fatti per cui è processo») di fissare lapena base in misura coincidente con il minimo edittale, pari ad anni 1 e mesi 6 direclusione, la Corte territoriale ha, invero, genericamente richiamato (e applicato)«i medesimi aumenti di pena già stabiliti dal Tribunale e confermati in appello».Per i ricorrenti tale generico richiamo - per meglio dire - tale operazione nonconsentita, si tradurrebbe nella integrale mancanza di motivazione in ordine alleragioni poste a fondamento della determinazione-quantificazione degli aumentieffettuati per ciascuno dei reati "satellite".Sul punto, la sentenza impugnata si limiterebbe, invero, ad indicare l'au-mento, segnatamente di mesi 1 per il capo 31 e di mesi 3 rispettivamente per icapi 34, 35 e 36, di fatto sottraendosi all'obbligo di motivazione con riguardo alladeterminazione della pena (complessiva) per il reato continuato.Il provvedimento impugnato risulterebbe evidentemente censurabile per vio-lazione di legge e per vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81, 132 e 133c.p., nonché all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e ciò, in quanto, l'aumento dipena per i reati satellite non può essere determinato in via automatica, ovveromediante richiamo ad un calcolo già effettuato da altro giudicante - si badi - le cuistatuizioni (proprio) in termini di trattamento sanzionatorio sono peraltro statemodificate dalla Corte d'Appello con riguardo alla pena base -, ma deve essere ilfrutto di una valutazione autonoma, razionale e motivata, ispirata ai principi diproporzionalità e adeguatezza della pena.Il difensore dei ricorrenti richiama a sostegno delle proprie tesi i dicta di Sez.1 n. 800/2021 e di sez. 1 n. 17209/2020 lamentando che, nel caso in esame,l'aumento risulterebbe arbitrario e apodittico, con conseguente violazione dei prin-cipi di legalità e proporzionalità della pena, oltre che dell'obbligo di motivazioneimposto dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.La (totale) mancanza di motivazione sul punto, sottraendo agli imputati ilcontrollo sul potere discrezionale di commisurazione della pena, integrerebbe unvizio rilevante ai sensi del 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.Si chiede pertanto di annullare la sentenza impugnata con riguardo alla de-terminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per unanuova e congrua determinazione della pena complessiva da applicare, previa ade-guata e specifica motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di penaper ciascun reato satellite.Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e travisa-mento della prova nella rideterminazione dell'importo dell'imposta evasa, coinci-dente con l'accisa dovuta e non versata, con conseguente erronea determinazionedel quantum della confisca per equivalente.Secondo la Corte d'Appello «In riferimento al capo 32 il profitto è da determi-narsi nell'importo dell'imposta evasa, coincidente con l'accisa dovuta e non versata(tramite il fraudolento meccanismo della compensazione con crediti inesistenti),pari a 1.589.000 euro» (cfr. p. 5, sentenza impugnata).Oblitererebbe, tuttavia, così argomentando la Corte territoriale un dato (do-cumentale, pertanto, incontrovertibile): cioè a dire che l'importo di euro 1.589.000di accisa indicato nel capo d'imputazione 32 è errato poiché ricomprende ancheeuro 689.000 di crediti IVA che invece erano e sono effettivamente esistenti.Dalla mera lettura del capo d'imputazione 32 si evince, infatti, che: a. la com-pensazione di euro 99.000,00 di accisa dovuta è riconducibile a un credito IVA diCarbon [OSCURATO:SOCIETA]. (data del versamento 14.3.2016 che è stato effettuato me-diante F24 in compensazione di crediti IVA cod. tributo 6099 da propria dichiara-zione IVA 2014); b. la compensazione di euro 500.000 di accisa dovuta èriconducibile a un credito IVA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (data del versamento 16/03/2016che è stato effettuato mediante F24 in compensazione di crediti IVA cod. Tributo6099 da propria dichiarazione IVA 2014); c. la compensazione di euro 90.000 diaccisa dovuta è riconducibile a un credito IVA di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (data del ver-samento 14/03/2016 che è stato effettuato mediante F24 in compensazione dicrediti IVA cod. Tributo 6099 da propria dichiarazione IVA 2014).Ebbene, i suddetti crediti IVA non sono stati acquistati da soggetti terzi (sitratta di cd. IVA propria) ma derivano dalla vendita reale ed effettiva di carburantein esenzione IVA da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l e di [OSCURATO:PERSONA] NetworkS.r.l. a soggetti qualificati.Nel processo è stata, infatti, accertata l'autenticità dei documenti di accom-pagnamento relativi alle estrazioni di carburante (DAS) proprio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Tanto è vero che gli imputati sono stati assolti con formula piena («perché ilfatto non sussiste» dal reato di cui all'art. 110, 81 cpv, 48, 479 (in relazioneall'art. 476, ultimo comma) e 61 n. 2 cod. pen., indicato nel capo d'imputazione33, con cui veniva loro contestata la seguente condotta: «perché al fine di com-mettere i delitti di cui ai due capi che precedenti» ovvero il capo 31 e il capo 32«in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle qua-lità ivi indicate, presentando modelli F24 con cui veniva attestato falsamente ilpagamento delle accise per l'immissione in consumo di carburante e quindi indu-cendo in errore il depositante formavano o concorrevano a formare DAS falsi inquanto emessi sul falso presupposto del pagamento dell'accisa. [OSCURATO:PERSONA] 1114.3.2016 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Con la evidente conseguenza per cui, poiché i documenti di accompagna-mento relativi alle estrazioni di carburante (DAS) di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] MilanoS.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sono veritieri, la loro significatività sul piano probatorio(e segnatamente l'incidenza di tale dato ai fini della applicazione della sanzione) èstata del tutto obliterata.Si trattava e si tratta, in altre parole, di un elemento di prova di carattereoggettivo - in quanto riscontrato documentalmente - che è stato travisato dallaCorte territoriale se si considera che (la sua mancata considerazione) ha determi-nato l'erronea quantificazione dell'importo della confisca.L'importo dell'imposta assunto come parametro di riferimento dalla Corted'Appello è dunque erroneo e, come tale, ha determinato una erronea quantifica-zione dell'importo da sottoporre a confisca.Si chiede pertanto che la Suprema Corte Voglia annullare la sentenza impu-gnata con rinvio al Giudice di merito per una nuova determinazione della confiscada applicare.3. Il PG presso questa Corte con memoria del 30/04/2026 ha anticipato leproprie conclusioni scritte riportate in epigrafe.Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con discussione orale, richiestadalla difesa, come riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati appaiono tutti manifestamente infondati e, pertanto,i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili2. Quanto all’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA](violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità per il reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 34)si tratta di un motivo inammissibile in quanto, come ricorda in premessa la stessasentenza impugnata alle pagg. 3-4 della motivazione, con la sentenza rescindente,n. 2779 del 12/10/2023, dep. 2024 la Terza Sezione Penale di questa Corte hadichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità degli imputati inrelazione ai reati di cui ai capi 31), 32), 34), 35) e 36).Pertanto, la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] non poteva prospettare nuovamente lecensure inerenti alla configurabilità del reato ex art. 34 cod. pen., in quanto ormaicoperte dal giudicato.Ne discende che appare privo di fondamento anche il profilo di doglianza af-ferente all’operato aumento per la continuazione in relazione a tale reato.3. Parimenti inammissibili sono i motivi di ricorso proposti nell’interesse deglialtri imputati.3.1. Quanto al primo profilo di doglianza proposto nell’interesse di GiannellaTimoth [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (violazione di legge in relazione altrattamento sanzionatorio e all’entità dell’aumento di pena per il reato satellite)va evidenziato che la pena base è stata fissata nel minimo, per cui la doglianzadifensiva non ha ragion d’essere.Quanto alla motivazione in ordine ai singoli aumenti per la continuazione,come ancora affermato nelle recenti Sez. 4, n. 21266 del 14/05/2025, Giordano,non mass. e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, Vilardi, non mass. non è indiscussione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui,in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltread individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite congrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di penacorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illecitiaccertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non sisia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Tuttavia, quanto all’asserita carenza di motivazione dell’entità dell’aumento atitolo di continuazione, nel caso in esame appare essere stato operato un buongoverno delle puntualizzazioni fornite dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unitedel 24 giugno 2021, Pizzone e altro, nella parte in cui si precisa che l’obbligo dispecifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce unamitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza for-matasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trat-tamento sanzionatorio. E’ stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citatapronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione trareati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltread individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati sa-tellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento di-verse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazionedell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valu-tare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispet-tato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche dellarelazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, in mo-tivazione, Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Gentile, Rv. 274361 - 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dalprincipio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazioneall'aumento per la continuazione,, ma di addivenire comunque ad una mitigazionedi tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte delgiudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumentosi ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altricasi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo).In seguito, si è ulteriormente ribadito che, in tema di reato continuato, ilgiudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto perciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica edettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso esclusoin radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez.6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). E, più recentemente, si èulteriormente specificato che il giudice dell'appello, in ragione del principiodevolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazionerelativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo siastrumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o dellamanifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruitàdella pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muovadoglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti dipena. (così Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 – 01 che, inmotivazione, ha, altresì, evidenziato che, in quest'ultima ipotesi, può ritenersiun'implicita acquiescenza alla pena come determinata nel suo complesso).Ebbene, ciò posto in relazione ai principi giurisprudenziali in materia, nellasentenza impugnata, la Corte distrettuale, operandone un corretto governo pertutti gli imputati, ha irrogato un aumento di pena sensibilmente esiguo e, cioè, ditre mesi per il grave reato satellite, richiamando le argomentazioni di cui allaprecedente sentenza di merito adeguatamente motivata sul punto e nonspecificamente contestata dalle difese.3.2. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](violazione di legge e travisamento della prova nella determinazione dell’acciseper l’imposta evasa con conseguente erronea determinazione del quantum dellaconfisca).Ricorda in motivazione la Corte triestina che la sentenza di appello, inaccoglimento dell'impugnazione del P.M., aveva disposto la confisca perequivalente dei beni nella disponibilità degli imputati fino alla concorrenza delleseguenti somme di denaro: euro 1.797.926.01 per [OSCURATO:PERSONA], euro 7.828.597,77per [OSCURATO:PERSONA], euro 7.828.597,77 per [OSCURATO:PERSONA]. E che insede di rinvio, seguendo il principio di diritto indicato dalla Cassazione, non è piùin discussione l'an della confisca ma solo il quantum, dovendosi detrarre dagliimporti sopra indicati quelli corrispondenti alle violazioni dell'art. 10 quater D.lvon. 74/2000, per cui è stata dichiarata la prescrizione.In riferimento al capo 32 il profitto è stato determinato nell'importodell'imposta evasa, coincidente con l'accisa dovuta e non versata (tramite ilfraudolento meccanismo della compensazione con crediti inesistenti), pari a1.589.000 euro. Per i capi 34, 35 e 26 il profitto coincide con l'IVA evasa, indicataspecificamente nei rispettivi capi di imputazione.Si tratta di reati la cui affermazione di responsabilità, in relazione agli importidi cui all’imputazione, come già si evidenziava sub §2, sono passati in giudicato.E dunque non possono essere rimessi in discussione come vorrebbe il difensorericorrente.Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto laconfisca alla somma di 1.687.412,40 euro; per [OSCURATO:PERSONA] all'importo di1.770.480,00 euro e, infine, per [OSCURATO:PERSONA] a 1763.271,00 euro. E ciò hafatto nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondocui, in tema di indebita compensazione di crediti di imposta, il profitto del reato dicui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, che può essere oggetto del sequestropreventivo finalizzato alla confisca per equivalente, è costituito dall'importocorrispondente all'imposta evasa nella sua totalità (così Sez. 3, n. 46709 del28/03/2018, Carriero, Rv. 274561 – 03 che, in motivazione, ha precisato che,essendo il profitto costituito da denaro, la confisca delle somme deve esserequalificata come diretta).Per tale ragione l’entità della confisca risulta esattamente calcolata in misuraidentica all’entità complessiva dell’imposta evasa.4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu-niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-mende.Così deciso il 08/05/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]