CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26261/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22026/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – Sentenza dichiarativa di competenza– Oneri condominiali richiesti a conduttore Competenza per materia o per valore avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Canosa di Puglia pubblicata l’8 luglio 2022 e notificata il 12 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Giudic e di pace di Canosa di Puglia, con ordinanza n. 26 dell’8 luglio 2022, dichiarava la propria competenza per valore nella procedura monitoria finalizzata a chiedere la condanna di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di conduttore dell’appartamento sito in Canosa di Puglia, via Federico II n. 25, al pagamento della somma di euro 1.807,56, oltre accessori, a titolo di oneri condominiali dovuti sino alla data del rilascio del bene e anticipati dalla proprietaria, [OSCURATO:PERSONA]; - a vverso questa ordinanza propone ricorso i l Lamanuzzi , affidato ad un unico motivo; -la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; - il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le sue conclusioni, a norma dell'art. 380-ter c.p.c., nel senso del rigetto delregolamento; - il Lamanuzzi ha anche deposi tato memori a illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale. Atteso che: -l’unico motivo di ricorso lamenta la contrarietà e la violazione degli artt. 7 e 447 c.p.c. per essere stato emesso il decreto ingiuntivo opposto dal Giudice di pace, mentre la competenza andava determinata sulla base della materia, per cui è competente esclusivamente il Tribunale trattandosi di controversia in ambito di locazione. Il motivo di ricorso è infondato e va respinto. Il filone interpretativo predicativo della competenza del Tribunale con riguardo a controversie che abbiano come causa petendi un immobile, pur se accompagnate da un petitum immediato avente ad oggetto una somma di denaro nei limiti del valore indicato dal richiamato art. 7 c.p.c. , è stato infatti superato dalle Supremo consesso di questa Corte con la pronuncia n. 21582 del 2011, che è stata successivamente confermata da Cass. n. 18201 del 2018 e da Cass. n. 16012 del 2020, che su di un piano più generale ha rilevato che il problema della distribuzione del contenzioso tra giudici di tipo diverso è stato risolto dall'attuale sistema processuale in base ai criteri del valore e della materia che, secondo un modulo di discontinuità operazionale, si combinano variamente tra loro in una dimensione di reciproca integrazione, resa palese proprio dall'art. 7 c.p.c., che circoscrive la portata alle cause relative a beni mobili, e sempre che non siano attribuite, ancora con riguardo alla materia, alla competenza di altro giudice. Ha poi chiarito che la competenza del G iudice di pace anche relativamente a diritti collegati ad un diritto reale immobiliare - a condizione che non si facesse questione, neppure incidentale, sul rapporto di diritto o di fatto con l'immobile - non è seriamente contestabile allorch é diretta all'attuazione di un obbligo pecuniario, che sia sinallagmaticamente collegato con un immobile, con esclusione quindi solo delle azioni reali o personali immobiliari. Significativa al riguardo è stata proprio ritenuta la fattispecie della riscossione dei contributi condominiali, «in relazione alla quale non potrebbe escludersi la competenza del giudice di pace (attesa la pretesa limitazione tout court della sua competenza "alle cause inerenti beni mobili") sul rilievo che i contributi in oggetto afferiscono all'edificio condominiale, non potendosi se non arbitrariamente collocare la controversia inerente alla declaratoria di debenza o di non debenza dei contributi stessi sul piano della stretta inerenza all'immobile onerato - onde la relat iva collocazione nell'orbita delle c.d. controversie immobiliari, come tali escluse a contrario dalla competenza del giudice di pace delineata dall'art. 7 c.p.c., comma 1. Se è vero, difatti, che il c.d. "onere" condominiale si colloca, più propriamente, nell'ambito delle c.d. obligationes propter rem(con oggettiva connessione tra titolarità del diritto ed obbligazione contributiva e con trasferimento ipso facto ai terzi acquirenti dell'unità immobiliare onerata), sembra del tutto priva di fondamento normativo, nella specie, l'esclusione della competenza (per valore) del magistrato onorario sol perché diretta all'attuazione di un obbligo pecuniario che sia sinallagmaticamente collegato all'immobile, non rinvenendosi differenze nè morfologiche n è funzionali tra la misura e modalità d'uso dei servizi condominiali e i relativi contributi (questioni tutte omogeneamente, riconducibili, quoad obiectum, a diritti di comproprietà immobiliare)». Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di svolgimento di difese da parte della [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se