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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 31527/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRaffele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso el’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento indiversa composizione;letta la memoria scritta depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, che ha concluso chiedendodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il G.i.p. del Tribunale di Agrigento, con la sentenza pronunciata il 19gennaio 2026 in epigrafe, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna,ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 116, commi 15 e17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, cod. strada), ritenendo che lapubblica accusa non avesse dimostrato la cd “recidiva nel biennio” necessaria perintegrare il reato di “guida senza patente”, essendo stata la mera condotta diguida senza patente depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.2.

Avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Agrigento ha propostoricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento,affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamentainosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ede), cod. proc. pen.In particolare, il pubblico ministero ricorrente ha osservato: i) che lo stessoG.i.p. aveva premesso che a carico dell’odierno imputato emergeva lasussistenza di «plurime, pregresse, sanzioni amministrative per guida senzapatente (rispettivamente: il 18 luglio 2025, il 24 settembre 2024, il 6 febbraio2024, il 25 marzo 2024 e il 19 luglio 2024), tutte divenute definitive»; ii) che ilG.i.p. aveva erroneamente interpretato la giurisprudenza richiamata in quantonella sentenza citata (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318 -01) si legge invece che «essendo la recidiva nella struttura dell'illecito di cuiall'art. 116 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato,l'onere della prova circa la definitività del precedente accertamentoamministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, comeperaltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motivadi Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018»; iii) che la prova che spetta alpubblico ministero, nel giudizio sorto per la seconda violazione, è quella relativaalla definitività del precedente accertamento amministrativo; iiii) che,richiedendo la dimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio ingiudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale, il G.i.p.aveva introdotto, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 116, commi 15e 17, cod. strada, un requisito ulteriore non richiesto dalla norma penale.3.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale diAgrigento in diversa composizione.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.5.

Il ricorso è fondato.6.

Premesso che dalle risultanze processuali – di cui dà atto la sentenzaimpugnata – risulta la sussistenza a carico dell’odierno imputato di «plurime,pregresse, sanzioni amministrative per guida senza patente (rispettivamente: il18 luglio 2025, il 24 settembre 2024, il 6 febbraio 2024, il 25 marzo 2024 e il 19luglio 2024), tutte divenute definitive», la sentenza impugnata incorre in unevidente errore di diritto laddove ritiene che, ai fini della integrazione del reato dicui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, sia necessaria anche ladimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio in giudicato dellacontestazione da cui trae origine il procedimento penale, requisito, questo, nonrichiesto dalla norma penale.Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di erronea applicazione della leggepenale.7.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alTribunale di Agrigento, per l'ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degliCosì deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/01/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Agrigentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRaffele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso el’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento indiversa composizione;letta la memoria scritta depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, che ha concluso chiedendodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il G.i.p. del Tribunale di Agrigento, con la sentenza pronunciata il 19gennaio 2026 in epigrafe, a seguito di richiesta di decreto penale di condanna,ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 116, commi 15 e17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, cod. strada), ritenendo che lapubblica accusa non avesse dimostrato la cd “recidiva nel biennio” necessaria perintegrare il reato di “guida senza patente”, essendo stata la mera condotta diguida senza patente depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.2. Avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Agrigento ha propostoricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento,affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamentainosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ede), cod. proc. pen.In particolare, il pubblico ministero ricorrente ha osservato: i) che lo stessoG.i.p. aveva premesso che a carico dell’odierno imputato emergeva lasussistenza di «plurime, pregresse, sanzioni amministrative per guida senzapatente (rispettivamente: il 18 luglio 2025, il 24 settembre 2024, il 6 febbraio2024, il 25 marzo 2024 e il 19 luglio 2024), tutte divenute definitive»; ii) che ilG.i.p. aveva erroneamente interpretato la giurisprudenza richiamata in quantonella sentenza citata (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318 -01) si legge invece che «essendo la recidiva nella struttura dell'illecito di cuiall'art. 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, un elemento costitutivo del reato,l'onere della prova circa la definitività del precedente accertamentoamministrativo è, come da regola generale, in capo al Pubblico Ministero, comeperaltro già ritenuto, sempre in tema di guida senza patente, nella parte motivadi Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018»; iii) che la prova che spetta alpubblico ministero, nel giudizio sorto per la seconda violazione, è quella relativaalla definitività del precedente accertamento amministrativo; iiii) che,richiedendo la dimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio ingiudicato della contestazione da cui trae origine il procedimento penale, il G.i.p.aveva introdotto, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 116, commi 15e 17, cod. strada, un requisito ulteriore non richiesto dalla norma penale.3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale diAgrigento in diversa composizione.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso.5. Il ricorso è fondato.6. Premesso che dalle risultanze processuali – di cui dà atto la sentenzaimpugnata – risulta la sussistenza a carico dell’odierno imputato di «plurime,pregresse, sanzioni amministrative per guida senza patente (rispettivamente: il18 luglio 2025, il 24 settembre 2024, il 6 febbraio 2024, il 25 marzo 2024 e il 19luglio 2024), tutte divenute definitive», la sentenza impugnata incorre in unevidente errore di diritto laddove ritiene che, ai fini della integrazione del reato dicui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, sia necessaria anche ladimostrazione, da parte della pubblica accusa, del passaggio in giudicato dellacontestazione da cui trae origine il procedimento penale, requisito, questo, nonrichiesto dalla norma penale.Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di erronea applicazione della leggepenale.7. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alTribunale di Agrigento, per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degliCosì deciso il 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]