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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32638/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando l'inattendibilità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse economico, non è consentito dalla legge perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nel provvedimento in verifica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando l'inattendibilità della persona offesa, in quanto portatrice di un interesse economico, non è consentito dalla legge perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dall'individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nel provvedimento in verifica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 32638/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris