CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova dell'8 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'artt. 116 C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., essendo stato punito il medesimo fatto con sanzione amministrativa; al riguardo, si richiama il principio di cui alla sen- tenza CEDU del 4 marzo 2014 - [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia, secondo cui ricorre un'ipo- tesi di ne bis in idem laddove la sanzione amministrativa divenuta definitiva sia af- flittiva divenendo de facto una sanzione penale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che il ricorrente sostanzial- mente si duole dell'affermazione di responsabilità penale per il reato di guida senza patente, qualora il precedente sia costituito da sanzione amministrativa divenuta de- finitiva, per cui quest'ultima assumerebbe rilievo penale in caso di recidiva nel bien- nio. Da ciò deriverebbe la violazione dei principi affermati nella sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia in ordine all'interpretazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e del principio del ne bis in idem cristallizzato nell'art. 649 cod. proc. pen.. Con corretto approccio ermeneutico la Corte territoriale ha escluso ogni collega- mento tra la fattispecie regolata dalla CEDU e la presente, in relazione alla quale il giudicato amministrativo rappresenta unicamente il presupposto per la configurabilità del reato, riferendosi a fatto diverso (seppur relativo ad analoga violazione) com- messo in precedenza; ha evidenziato, inoltre, che dal certificato penale emergeva un'altra condanna per reato analogo, per cui si verteva pacificamente nell'ipotesi di recidiva nel biennio, che conferisce rilievo penale alla condotta di guida senza pa- t tente. 2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e iI massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata con riferimento ai parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tra i quali i numerosi precedenti penali dell'imputato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la motivazione non è apparente; il ricorrente, d'altronde, non si confronta con l'ampio ed articolato apparato argomen- tativo di cui alla sentenza impugnata. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore I Presid nte