CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 28961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 25/05/2022, con il quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva dichiarato la persistente pericolosità sociale dell'Imerti, ordinando l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale imposto con decreto del 25/02/2015. La Corte territoriale ha rilevato che, nel caso di specie, per un verso, non sussistevano i presupposti per la rivalutazione della pericolosità dell'Imerti, ai sensi dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, dal momento che il periodo di espiazione della pena era inferiore ai due anni e, per altro verso, che (a revoca ai sensi dell'art. 11 dello stesso d.lgs. richiede che la misura sia in corso di esecuzione. 2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con il tema dell'attualità della pericolosità dell'Imerti e con i dati fattuali ritenuti decisivi dalla difesa nella richiesta di revoca della misura. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Premesso che non è discussione la non applicabilità dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, dal momento che il periodo di espiazione della pena sofferta dall'Imerti è stato inferiore ai due anni, si osserva che le censure del ricorrente investono la decisione della Corte territoriale di non esaminare il merito della richiesta di revoca della misura disposta: e ciò sul presupposto che l'istituto previsto dall'art. 11 del medesimo d.lgs. 159 del 2011 presupponga che la misura sia in corso di esecuzione. Ritiene il collegio, al riguardo, di dare continuità all'orientamento espresso da Sez. 5, n. 42678 del 13/10/2021, Guidotto, non massimata, la quale, muovendo dalla distinzione operata da Sez. U. n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194062, tra il momento deliberativo e il momento esecutivo della misura medesima, ha sottolineato i differenti ambiti dì operatività dell'istituto della revoca della misura di prevenzione personale, previsto dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto a quello della sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, previsto dall'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto con la legge 17 ottobre 2017, n. 161. Al riguardo, ribadito che, perché una misura di prevenzione personale possa essere posta in esecuzione è necessario che il provvedimento che l'abbia applicata sia divenuto definitivo, occorre considerare la particolare natura del giudicato di prevenzione, la cui intangibilità opera rebus sic stantibus, nel senso che non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione (Sez. 5, n. 16019 del 23/02/2015, Rv. 263269; Sez. U, n. 36 del 13/12/2000 - dep. 07/02/2001, Rv. 217668). In siffatta cornice di riferimento, è da ritenere che le esigenze di «rivalutazione» di una decisione definitiva emessa in sede di prevenzione personale siano le stesse correlate alla emersione di elementi di fatto o ad eventi di natura normativa e devono trovare sede 'naturale' di verifica giurisdizionale nel procedimento con vocazione revocatoria disciplinato dall'art. 11 d.lgs. n 159 del 2011 (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Rv. 269947). Ne discende che, mediante la detta procedura, possono senz'altro essere sottoposti al vaglio giudiziario elementi fattuali sopravvenuti comprovanti un affievolimento ovvero il venir meno della pericolosità sociale del proposto, tali da giustificare una modificazione della misura di prevenzione ovvero la sua revoca, con efficacia e.,,‹ rtiol e. Come delle affini misure di sicurezza personali è pacifica la «rivedibilità anticipata» rispetto al momento di loro legale eseguibilità (ossia al termine della pena, con obbligo di valutazione ex officio della condizione di attuale pericolosità dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 679 cod. proc. pen.), ciò comportando che se ne possa disporre la revoca anche durante la fase di espiazione della pena in riferimento al profilo della persistenza della pericolosità sociale del soggetto destinatario (Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Rv. 271448; Sez. 1, n. 46986 del 29/11/2007, Rv. 238317; Sez. 1, n. 46938 del 17/11/2004, Rv. 230192), anche delle misure di prevenzione personali è, dunque, consentita la revoca, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 159, a prescindere dalla loro ineseguibilità o comunque dalla non esecuzione in atto. Nulla esclude, infatti, che gli elementi che ne costituiscono i presupposti possano emergere anche in una fase anteriore all'esecuzione del provvedimento di applicazione della misura, come, ad esempio, l'affievolirnento, se non addirittura il venir meno, della pericolosità sociale dell'interessato per effetto dell'esito positivo del trattamento risocializzante cui questi si sia sottoposto nel corso dell'espiazione della pena, tanto riverberandosi quantomeno sulla possibile caducazione degli effetti delle misure di prevenzione, che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, discendono automaticamente dal provvedimento definitivo di loro applicazione. Ritiene, pertanto, il collegio che, diversamente da quanto ritenuto da altre pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 26243 del 24/06/2020, Rv. 279612; Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Rv. 279434), tra la procedura ex art. 14, comma 2- ter, d.lgs. 159 del 2011 e quella ex art. 11, comma 2, stesso decreto, non vi è alcun rapporto di pregiudizialità funzionale, nel senso che, solo dopo che sia stata valutata l'attualità della pericolosità sociale del proposto (al termine della sua detenzione) e posta in esecuzione la misura di prevenzione personale, sia possibile modificare il contenuto del provvedimento applicativo o instare per la sua revoca, dal momento che diverse ne sono le rispettive finalità. Quella di cui all'art. 11, comma 2, è, infatti, funzionale all'esigenza di assicurare che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale risponda costantemente ai presupposti che ne legittimano l'adozione, ossia alla persistenza della pericolosità sociale del proposto, il quale, a prescindere dalla sua esecuzione, è, comunque, esposto agli effetti legali di esso; quella di cui all'art. 14, comma 2-ter — che è norma di chiusura del sistema — persegue, invece, l'obiettivo di evitare l'esecuzione automatica della misura di prevenzione personale, rimasta sospesa nel corso della detenzione dell'interessato in espiazione di pena, imponendo che, al termine di essa, l'esecuzione stessa sia subordinata alla positiva verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, nei cui confronti il periodo detentivo espiato potrebbe avere sortito un effetto risocializzante tale da rendere incompatibile l'applicazione della misura precedentemente imposta. In ragione delle superiori considerazioni, il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con