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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 21393/2026

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icolae [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/11/2025 del Gip del Tribunale di Locri.

Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 27 novembre 2025, il giudice del Tribunale di Locri ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, beneficio al quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], in quanto, all'esito della comunicazione delle informazioni relative all'accertamento svolto dai competenti uffici finanziari, era emerso, con riferimento all'anno 2023, il superamento della soglia reddituale fissata ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n: 115 del 2002, risultando che lo stesso e il proprio nucleo familiare avessero percepito il reddito di Euro 19.639,01 (di cui 13.189,60 dall'istante e 6.449,41 da [OSCURATO:PERSONA]) così superando il limite previsto di Euro 11.746,68, elevabile di Euro 1.032,91 per ciascun familiare.

2. La difesa ha intérposto ricorso af Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando l'illegittimità del provvedimento revocatorio, alla luce della successiva nota trasmessa dall'Agenzia 1delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Locri che in un primo momento aveva indicato per il solo ricorrente un reddito pari a 13.189,60, si sono rivelati errati ed è stato rideterminato in euro 7.612,00 oltre che anche l'Agenzia delle Entrate di Crotone con attestazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato che il reddito imponibile del [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2023 era pari a euro 6.755, così come originariamente dichiarato.

3. Con provvedimento del 3 febbraio 2026, il Presidente del Tribunale, ritenuto che l'opposizione dovesse riqualificarsi come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002.

Trattandosi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta d'ufficio dal giudice del Tribunale di Locri, sul rilievo del ritenuto superamento alla luce della comunicazione della Agenzia delle Entrate della soglia reddituale stabilita dagli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri, operando il disposto dell'art. 99 d.P.R. cit.

Invero, se l'art. 99 d.P.R. cit. disciplina espressamente la sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al beneficio, stabilendo che l'interessato può proporre ricorso, nel termine di venti giorni, al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello, la giurisprudenza è univoca nell'affermare l'applicabilità di tale disposizione anche al caso, come quello di specie, in cui la revoca dell'ammissione sia avvenuta ex officio da parte del giudice che aveva precedentemente ammesso l'interessato a beneficiare del patrocinio.

E' stato condivisibilmente affermato che « In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di" ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso")» (Sez.

U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01).

Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della 2Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 2 44189 del 28/09/2012, PMT in proc.

Bagarella, Rv. 253644)» (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, in motivazione).

Il Tribunale, sull'erroneo presupposto che si trattasse di revoca disposta "su impulso" dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di dare applicazione all'art. 113 d.P.R. cit., che, facendo riferimento al «decreto che decide sulla richiesta di revoca», diversamente postula, ai 'fini della ricorribilità per cassazione, che il provvedimento revocatorio sia stato adottato su richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziario.

4. Alla luce di tali principi, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri deve essere qualificato come ricorso per cassazione e disposta la trasmissione allo stesso Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Quali P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icolae [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/11/2025 del Gip del Tribunale di Locri. Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 27 novembre 2025, il giudice del Tribunale di Locri ha disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, beneficio al quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], in quanto, all'esito della comunicazione delle informazioni relative all'accertamento svolto dai competenti uffici finanziari, era emerso, con riferimento all'anno 2023, il superamento della soglia reddituale fissata ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n: 115 del 2002, risultando che lo stesso e il proprio nucleo familiare avessero percepito il reddito di Euro 19.639,01 (di cui 13.189,60 dall'istante e 6.449,41 da [OSCURATO:PERSONA]) così superando il limite previsto di Euro 11.746,68, elevabile di Euro 1.032,91 per ciascun familiare. 2. La difesa ha intérposto ricorso af Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, lamentando l'illegittimità del provvedimento revocatorio, alla luce della successiva nota trasmessa dall'Agenzia 1delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Locri che in un primo momento aveva indicato per il solo ricorrente un reddito pari a 13.189,60, si sono rivelati errati ed è stato rideterminato in euro 7.612,00 oltre che anche l'Agenzia delle Entrate di Crotone con attestazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato che il reddito imponibile del [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2023 era pari a euro 6.755, così come originariamente dichiarato. 3. Con provvedimento del 3 febbraio 2026, il Presidente del Tribunale, ritenuto che l'opposizione dovesse riqualificarsi come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002. Trattandosi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta d'ufficio dal giudice del Tribunale di Locri, sul rilievo del ritenuto superamento alla luce della comunicazione della Agenzia delle Entrate della soglia reddituale stabilita dagli artt. 76, 92 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri, operando il disposto dell'art. 99 d.P.R. cit. Invero, se l'art. 99 d.P.R. cit. disciplina espressamente la sola ipotesi di reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato competente abbia rigettato l'istanza di ammissione al beneficio, stabilendo che l'interessato può proporre ricorso, nel termine di venti giorni, al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte di appello, la giurisprudenza è univoca nell'affermare l'applicabilità di tale disposizione anche al caso, come quello di specie, in cui la revoca dell'ammissione sia avvenuta ex officio da parte del giudice che aveva precedentemente ammesso l'interessato a beneficiare del patrocinio. E' stato condivisibilmente affermato che « In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di" ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso")» (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01). Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della 2Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 2 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella, Rv. 253644)» (Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, in motivazione). Il Tribunale, sull'erroneo presupposto che si trattasse di revoca disposta "su impulso" dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di dare applicazione all'art. 113 d.P.R. cit., che, facendo riferimento al «decreto che decide sulla richiesta di revoca», diversamente postula, ai 'fini della ricorribilità per cassazione, che il provvedimento revocatorio sia stato adottato su richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziario. 4. Alla luce di tali principi, il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri deve essere qualificato come ricorso per cassazione e disposta la trasmissione allo stesso Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Quali P.Q.M
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