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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 21009/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2604-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 758/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 372/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N. 2604/2017 Cron.

Rep.

Ud. 24/05/2023 CC R.G. 2604/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.7.2016 n. 758, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a chiedere la corresponsione in suo favore della somma di € 5.795,65, a titolo di arretrati della pensione sociale dal mese di agosto 2006 al mese di agosto 2008.

La Corte d’appello, a sostegno degli assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, ha rilevato che, sulla base della ricostruzione operata dall’Istituto previdenziale nella memoria difensiva di primo grado e negli allegati riepiloghi, veniva smentito l’assunto del primo giudice che l’ente sulla differenza a credito richiesta dal ricorrente nulla avrebbe detto di specifico; inoltre, sul nodo decisionale costituito dal fatto che la pensione di vecchiaia secondo l’Inps era stata liquidata dal mese di agosto 2006, mentre il ricorrente aveva dedotto che sarebbe stata corrisposta solo dall’agosto 2008, il primo giudice non si era avveduto, secondo la Corte del merito, che negli allegati e nella comunicazione di liquidazione del 30.10.2008, l’Inps aveva precisato l’ import o spettant e dal 2006 al 2008, per un totale netto di € 6.996,00 che era stato corrispost o a titolo di arretrati nel dicembre 2008, importo che il ricorrente non aveva specificamente contestato né nel corso del primo giudizio né in grado di appello: tale fatto, pertanto, in assenza di una chiara presa di posizione contraria, doveva ritenersi acquisito al processo e non richiedeva ulteriore prova.

Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva disatteso l’eccezione d’inammissibilità del gravame dell’Inps, per difetto di specificità.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché per motivazione contraddittoria circa la valutazione delle prove documentali prodotte dall’Inps.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della legge n. 412/91 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, aveva ritenuto che, trattandosi di accertamento negativo dell’obbligo del pensionato di restituire all’ente previdenziale quanto avesse indebitamente percepito, l’onere della prova restasse a suo carico, quando invece l’oggetto della controversia era l’accertamento del diritto del ricorrente al pagamento in suo favore di somme non corrispostegli, perché trattenute indebitamente dall’Inps.

Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non vengono riportati in ricorso, né localizzati (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) i passaggi della sentenza impugnata, oggetto di gravame, e le censure formulate dall’Istituto previdenziale, così che questa Corte non è messa in condizione di poter apprezzare l’effettiva genericità delle predette censure e, conseguenzialmente, valutare la fondatezza del motivo di ricorso.

In ogni caso, la censura è inammissibile, perché contrasta con l’accertamento della Corte d’appello che l’atto di gravame era da considerarsi, invece, sufficientemente specifico.

Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva contestazioni sulle valutazioni istruttorie e sul merito della controversia che sono di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione, se adeguatamente motivate, come nella specie, nei limiti dell’art. 360 primo comma n.5 c.p., novellato.

Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, perché il ricorrente non riporta il testo della domanda rassegnata nel ricorso introduttivo del giudizio, né la localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura.

Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese, secondo quanto indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condannail ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2604-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 758/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 372/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N. 2604/2017 Cron. Rep. Ud. 24/05/2023 CC R.G. 2604/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25.7.2016 n. 758, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a chiedere la corresponsione in suo favore della somma di € 5.795,65, a titolo di arretrati della pensione sociale dal mese di agosto 2006 al mese di agosto 2008. La Corte d’appello, a sostegno degli assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, ha rilevato che, sulla base della ricostruzione operata dall’Istituto previdenziale nella memoria difensiva di primo grado e negli allegati riepiloghi, veniva smentito l’assunto del primo giudice che l’ente sulla differenza a credito richiesta dal ricorrente nulla avrebbe detto di specifico; inoltre, sul nodo decisionale costituito dal fatto che la pensione di vecchiaia secondo l’Inps era stata liquidata dal mese di agosto 2006, mentre il ricorrente aveva dedotto che sarebbe stata corrisposta solo dall’agosto 2008, il primo giudice non si era avveduto, secondo la Corte del merito, che negli allegati e nella comunicazione di liquidazione del 30.10.2008, l’Inps aveva precisato l’ import o spettant e dal 2006 al 2008, per un totale netto di € 6.996,00 che era stato corrispost o a titolo di arretrati nel dicembre 2008, importo che il ricorrente non aveva specificamente contestato né nel corso del primo giudizio né in grado di appello: tale fatto, pertanto, in assenza di una chiara presa di posizione contraria, doveva ritenersi acquisito al processo e non richiedeva ulteriore prova. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva disatteso l’eccezione d’inammissibilità del gravame dell’Inps, per difetto di specificità. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché per motivazione contraddittoria circa la valutazione delle prove documentali prodotte dall’Inps. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della legge n. 412/91 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello, aveva ritenuto che, trattandosi di accertamento negativo dell’obbligo del pensionato di restituire all’ente previdenziale quanto avesse indebitamente percepito, l’onere della prova restasse a suo carico, quando invece l’oggetto della controversia era l’accertamento del diritto del ricorrente al pagamento in suo favore di somme non corrispostegli, perché trattenute indebitamente dall’Inps. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non vengono riportati in ricorso, né localizzati (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) i passaggi della sentenza impugnata, oggetto di gravame, e le censure formulate dall’Istituto previdenziale, così che questa Corte non è messa in condizione di poter apprezzare l’effettiva genericità delle predette censure e, conseguenzialmente, valutare la fondatezza del motivo di ricorso. In ogni caso, la censura è inammissibile, perché contrasta con l’accertamento della Corte d’appello che l’atto di gravame era da considerarsi, invece, sufficientemente specifico. Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva contestazioni sulle valutazioni istruttorie e sul merito della controversia che sono di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabili in cassazione, se adeguatamente motivate, come nella specie, nei limiti dell’art. 360 primo comma n.5 c.p., novellato. Il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, perché il ricorrente non riporta il testo della domanda rassegnata nel ricorso introduttivo del giudizio, né la localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così da non mettere questa Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura. Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condannail ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto
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