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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04864/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 03/06/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto l'annullamento con rinvio' della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice di rinvio - a seguito di annullamento, con sentenza n. 49513 del 13/07/2012 della Corte di cassazione, della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/04/2010 - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in data 21/03/2002 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, al lui ascritto al capo c), per essere estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, e rideterminando la pena nei confronti dell'imputato in anni sette di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 187, 192, 627 cod. proc. pen., 73 e 74 d.p.r. 309/1990, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale è incorsa nel medesimo vizio della sentenza annullata, non avendo adeguatamente considerato i motivi di gravame circa la valutazione delle prove indiziarie, in riferimento alla partecipazione del ricorrente alla fattispecie associativa di cui al capo a); in particolare, non si , comprende la decisività dei sequestri e del ruolo di autotrasportatori dei coimputati, oltre che dei contatti telefonici tra loro, atteso che il Mastrocinque era un autotrasportatore di autoveicoli, e per questa ragione viaggiava tra l'Italia e la Spagna, sia prima che dopo gli arresti, con la stessa frequenza, sicché i contatti telefonici nulla dimostrano circa la sua partecipazione all'associazione, in assenza di conversazioni significative sul punto; peraltro, la Corte territoriale non ha neanche spiegato il criterio di attribuzione delle utenze telefoniche, che non risultavano intestate al ricorrente, né ha considerato come i soli rapporti di conoscenza del Mastrocinque con gli altri autotrasportatori, ed il fatto che abitassero tutti a Solopaca, non appaiano sufficienti a fondare il compendio probatorio; il ricorrente, inoltre, nel periodo considerato, lavorava alle dipendenze del Riello e del Ferrone, il che spiega il contenuto delle telefonate, volte ad indirizzare il dipendente nello svolgimento delle sue mansioni, così come quelle tra il ricorrente ed il Gisondi, che avevano condiviso un trasporto in luogo estero; peraltro il Gisondi, una volta tratto in arresto, aveva negato ogni suo coinvolgimento, affermando di aver affittato la bisarca al Mastrocinque tra il 12 ed il 13 agosto 1997, e che il predetto l'aveva lasciata in un parcheggio; tutto ciò dà conto della presenza del Mastrocinque in Spagna e delle telefonate intercorse tra questi ed il Gisondi; la Corte territoriale, inoltre, non ha considerato la circostanza che il camion del Mastrocinque era rimasto nel parcheggio per trenta giorni prima di essere recuperato dal Gisondi, il che non spiega né perché il Mastrocinque avesse affidato un carico così rilevante al Gisondi, anziché procedervi personalmente, né perché avesse lasciato tale carico in un parcheggio per un così ampio arco temporale, non potendo assumere alcun rilievo il silenzio serbato dall'imputato;2.2 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta superfluità dell'integrazione istruttoria circa i riscontri cartacei da effettuare presso la società che gestiva il parcheggio dove era stato custodito l'automezzo, in quanto il Gisondi aveva affermato di non aver collocato lo stupefacente nel veicolo e di averlo utilizzato solo per rientrare in Italia, mentre dagli accertamenti dell'autorità francese era risultato che l'autocarro aveva effettuato un percorso di alcune centinaia di chilometri verso altre direzioni prima di rientrare in Italia, per cùi se il Gisondi ha mentito, come si ritiene in sentenza, non si comprende quali sarebbero gli elementi a carico del Mastrocinque; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 74, comma 3, d.p.r. 309/90, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla carenza di motivazione circa la predetta circostanza aggravante, indicente sulla pena; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al regime della prescrizione applicabile a fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Cirielli, con conseguente prescrizione di tutte le fattispecie ascritte all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.

La sentenza emessa da questa Corte, Sezione 1, n. 49513 del 13/07/2012, ha ritenuto che - in riferimento al ruolo di partecipe ascritto al ricorrente nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, nonché al tentativo di importazione in Italia di kg. 319 di haschish - la Corte territoriale non avesse affatto considerato e valutato i motivi di gravame, specificamente miranti a contestare la sussistenza dell'associazione e l'attendibilità del Gisondi, sorpreso alla guida dell'autocarro che trasportava lo stupefacente.

La sentenza impugnata, emessa a seguito di giudizio di rinvio, ha ritenuto fondata l'associazione di cui al capo A) sulle seguenti circostanze: sequestri di stupefacente nei confronti dei soggetti imputati nel procedimento, per complessivi kg. 3.341 di haschish; svolgimento, da parte degli imputati, dell'attività di autotrasportatore e provenienza dal medesimo contesto territoriale; utilizzazione delle stesse modalità di trasporto della sostanza e delle medesime tratte stradali; la sussistenza di frequenti contatti in prossimità dei trasporti, evincibili dai tabulati telefonici.Quanto al Mastrocinque, in particolare, il giudice del rinvio ha evidenziato i numerosi contatti telefonici con altri soggetti coinvolti nell'associazione e, in particolare, diciassette telefonate con [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arresto del Gisondi; quanto ai contatti con quest'ultimo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, risultano dai tabulati non solo conversazioni nel mese di agosto, ma anche in quello di settembre, nei giorni precedenti l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e nello stesso giorno, fino a poche ore prima.

Si afferma, inoltre, che il Mastrocinque aveva ammesso i fatti oggetto delle domande del pubblico ministero nel corso del suo esame in dibattimento; quanto alla falsa dichiarazione del Gisondi, non riscontrata dalle risultanze del dei dischi del cronotachigrafo, ciò verosimilmente dipendeva dal tentativo del Gisondi di chiamarsi fuori dalla vicenda, accollando la responsabilità al solo Mastrocinque, il che, tuttavia, non intacca la credibilità del Gisondi in relazione al ruolo del ricorrente, fondata su riscontri esterni.

Si aggiunge che, in sede di dichiarazioni spontanee, prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, il Mastrocinque aveva ammesso la sua presenza in Spagna ed i contatti con il Gisondi, non essendo rilevante l'assoluzione del Gisondi dalla fattispecie associativa, sia per la diversità delle posizioni processuali sia perché, in riferimento al trasporto di haschish commesso in concorso con il Mastrocinque, il Gisondi era stato condannato dall'Autorità giudiziaria francese.

Nonostante l'intervenuta prescrizione della fattispecie di cui al capo C), quindi, tale vicenda costituisce un elemento ulteriore di prova in riferimento al ruolo associativo del Mastrocinque.

Tale motivazione appare del tutto incompleta, poco persuasiva e, in ultima analisi, anche manifestamente apodittica.

Dalle argomentazioni illustrate sembra di comprendere che il Mastrocinque si fosse avvalso della facoltà di non rispondere in sede dibattimentale, benché la Corte territoriale affermi che egli avrebbe risposto affermativamente ad alcune domande del pubblico ministero, senza peraltro specificare quale fosse l'oggetto delle domande e, quindi, su cosa vedessero le ammissioni dell'imputato; ciò, quanto meno, al fine di apprezzarne l'eventuale valenza confessoria.

Dalla sentenza di primo grado, tuttavia, si evince che il Mastrocinque aveva ammesso solo le telefonate intercorsecon i suoi coimputati, quindi si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Inoltre, la Corte territoriale non ha minimamente considerato le specifiche circostanze della vicenda in esame, su cui si fondavano le doglianze difensive, continuando, quindi, ad eludere del tutto l'obbligo di fornire adeguata risposta ai motivi di appello.

In particolare, la Corte territoriale resta silente in riferimento alla decisività dei contatti telefonici tra il ricorrente e gli altri coimputati, posto che avrebbe dovuto considerare la circostanza - incontestata. dalla sentenza impugnata - che il contenuto di tali conversazioni fosse del tutto ignoto, non essendo state effettuate intercettazioni, ma essendo stati solo acquisiti i tabulati; né è stata valutata adeguatamente la circostanza che i contatti telefonici potessero essere giustificati anche dallo svolgimento di una comune attività lavorativa e dalla comune provenienza territoriale.

Costituisce incontestato approdo ermeneutico quello secondo il quale il canone di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" necessiti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, la precisa individuazione degli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria, dovendo essere esclusa la plausibilità della tesi difensiva con motivazione esaustiva; ciò richiede, ovviamente, che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili; in altri termini, la sentenza di condanna deve essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative, costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281468; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278237; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275290; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275299).

Peraltro, come condivisibilmente messo in rilievo da Sez.5, n. 25272 del 19/04/2021, citata, l'atteggiamento valutativo che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi non solo deve essere funzionale ad una lettura unitaria degli stessi, ma deve essere improntato al principio di presunzione di innocenza, il esplica ì sui effetti conformativi non solo sull'applicazione della predetta regola di giudizio, ma anche sui metodi di accertamento del fatto.

Nel caso in esame, come evidenziato, a fronte di circostanze non discusse dalla sentenza impugnata - e, per la verità, neanche esaminate - la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione del compendio indiziario del tutto condizionata dall'impostazione accusatoria, accantonando del tutto la necessità di prendere in considerazione i dati acquisiti alla realtà processuale, al fine di motivare le ,e ragioni per le quali non fosse suscettibile di condivisione l'interpretazione alternativa fondata su detti incontestati elementi.

Ciò si traduce, di conseguenza, in un vero e proprio corto circuito argomentativo, laddove la sentenza impugnata dà atto delle mendaci dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al contrasto tra quanto da questi dichiarato circa il fatto che il camion fosse fermo il 14/09/1997, giorno del suo arrivo a Malaga, e quanto emerso, al contrario, dall'esame dei dischi del cronotachigrafo - escludendo che, tuttavia, la inattendibilità del Gisondi possa riverberarsi sul ruolo del Mastrocinque; benché il Gisondi - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - con le predette dichiarazioni tentava di non essere coinvolto nel trasporto di haschish, la chiamata in reità del Mastrocinque sarebbe emersa dai riscontri esterni che, tuttavia, la Corte di merito omette di individuare.

In tal senso, infatti, nessun pregio possono avere i contatti telefonici tra il Mastrocinque ed il Gisondi, costituendo elementi del tutto neutri e privi di chiara ed intrinseca valenza dimostrativa, dato che si ignora del tutto il contenuto delle conversazioni, né potendo attribuirsi significato dirimente alla mancata spiegazione, da parte del Mastrocinque, delle ragioni della sua presenza in Spagna nel medesimo arco temporale; ciò, come detto, alla luce di ipotesi alternative - collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa di autotrasportatore dell'imputato - fondate su elementi presenti agli atti processuali.

Perseverando in una metodologia incomprensibilmente eccentrica rispetto ai canoni ermeneutici consolidati, la Corte di merito, inoltre, ha ritenuto irrilevante l'approfondimento richiesto dalla difesa, volto al riscontro cartaceo presso la ditta che gestiva il parcheggio dove era stato custodito, dal 14/08/1997 al 14/09/1997, il camion condotto dal Gisondi, utilizzato per il trasporto di stupefacente e fermato al valico di frontiera con la Francia il 16/09/1997; ciò in quanto il Gisondi aveva negato di aver collocato lo stupefacente sull'automezzo, che il veicolo era stato parcheggiato dal Mastrocinque e che non si era più mosso se non per fari rientro in Italia, e la stessa Corte di merito, sul punto, ha dato pacificamente atto della inattendibilità delle dichiarazioni del Gisondi sul punto.

Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che valuterà il compendio indiziante tenendo conto dei principi di diritto sin qui illustrati.

Va, infine, specificato che la Corte di merito dovrà verificare anche il decorso del termine massimo di prescrizione della fattispecie associativa, previa individuazione della effettiva permanenza del reato - non specificata nel capo di imputazione -, considerando che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado è intervenuta in data 21/03/2002, sicché il calcolo della prescrizione va effettato secondo la disciplina previgente rispetto alla legge 5/12/2005 n. 251, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 della predetta legge e dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli." (Sez.

U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 24/04/2012, P.G. in proc.

Rancan, Rv.252012).

P.Q.M.

Annulla l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 03/06/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto l'annullamento con rinvio' della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice di rinvio - a seguito di annullamento, con sentenza n. 49513 del 13/07/2012 della Corte di cassazione, della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30/04/2010 - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in data 21/03/2002 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, al lui ascritto al capo c), per essere estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza impugnata, e rideterminando la pena nei confronti dell'imputato in anni sette di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 187, 192, 627 cod. proc. pen., 73 e 74 d.p.r. 309/1990, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale è incorsa nel medesimo vizio della sentenza annullata, non avendo adeguatamente considerato i motivi di gravame circa la valutazione delle prove indiziarie, in riferimento alla partecipazione del ricorrente alla fattispecie associativa di cui al capo a); in particolare, non si , comprende la decisività dei sequestri e del ruolo di autotrasportatori dei coimputati, oltre che dei contatti telefonici tra loro, atteso che il Mastrocinque era un autotrasportatore di autoveicoli, e per questa ragione viaggiava tra l'Italia e la Spagna, sia prima che dopo gli arresti, con la stessa frequenza, sicché i contatti telefonici nulla dimostrano circa la sua partecipazione all'associazione, in assenza di conversazioni significative sul punto; peraltro, la Corte territoriale non ha neanche spiegato il criterio di attribuzione delle utenze telefoniche, che non risultavano intestate al ricorrente, né ha considerato come i soli rapporti di conoscenza del Mastrocinque con gli altri autotrasportatori, ed il fatto che abitassero tutti a Solopaca, non appaiano sufficienti a fondare il compendio probatorio; il ricorrente, inoltre, nel periodo considerato, lavorava alle dipendenze del Riello e del Ferrone, il che spiega il contenuto delle telefonate, volte ad indirizzare il dipendente nello svolgimento delle sue mansioni, così come quelle tra il ricorrente ed il Gisondi, che avevano condiviso un trasporto in luogo estero; peraltro il Gisondi, una volta tratto in arresto, aveva negato ogni suo coinvolgimento, affermando di aver affittato la bisarca al Mastrocinque tra il 12 ed il 13 agosto 1997, e che il predetto l'aveva lasciata in un parcheggio; tutto ciò dà conto della presenza del Mastrocinque in Spagna e delle telefonate intercorse tra questi ed il Gisondi; la Corte territoriale, inoltre, non ha considerato la circostanza che il camion del Mastrocinque era rimasto nel parcheggio per trenta giorni prima di essere recuperato dal Gisondi, il che non spiega né perché il Mastrocinque avesse affidato un carico così rilevante al Gisondi, anziché procedervi personalmente, né perché avesse lasciato tale carico in un parcheggio per un così ampio arco temporale, non potendo assumere alcun rilievo il silenzio serbato dall'imputato;2.2 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta superfluità dell'integrazione istruttoria circa i riscontri cartacei da effettuare presso la società che gestiva il parcheggio dove era stato custodito l'automezzo, in quanto il Gisondi aveva affermato di non aver collocato lo stupefacente nel veicolo e di averlo utilizzato solo per rientrare in Italia, mentre dagli accertamenti dell'autorità francese era risultato che l'autocarro aveva effettuato un percorso di alcune centinaia di chilometri verso altre direzioni prima di rientrare in Italia, per cùi se il Gisondi ha mentito, come si ritiene in sentenza, non si comprende quali sarebbero gli elementi a carico del Mastrocinque; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 74, comma 3, d.p.r. 309/90, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla carenza di motivazione circa la predetta circostanza aggravante, indicente sulla pena; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 157 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al regime della prescrizione applicabile a fatti commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Cirielli, con conseguente prescrizione di tutte le fattispecie ascritte all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. La sentenza emessa da questa Corte, Sezione 1, n. 49513 del 13/07/2012, ha ritenuto che - in riferimento al ruolo di partecipe ascritto al ricorrente nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, nonché al tentativo di importazione in Italia di kg. 319 di haschish - la Corte territoriale non avesse affatto considerato e valutato i motivi di gravame, specificamente miranti a contestare la sussistenza dell'associazione e l'attendibilità del Gisondi, sorpreso alla guida dell'autocarro che trasportava lo stupefacente. La sentenza impugnata, emessa a seguito di giudizio di rinvio, ha ritenuto fondata l'associazione di cui al capo A) sulle seguenti circostanze: sequestri di stupefacente nei confronti dei soggetti imputati nel procedimento, per complessivi kg. 3.341 di haschish; svolgimento, da parte degli imputati, dell'attività di autotrasportatore e provenienza dal medesimo contesto territoriale; utilizzazione delle stesse modalità di trasporto della sostanza e delle medesime tratte stradali; la sussistenza di frequenti contatti in prossimità dei trasporti, evincibili dai tabulati telefonici.Quanto al Mastrocinque, in particolare, il giudice del rinvio ha evidenziato i numerosi contatti telefonici con altri soggetti coinvolti nell'associazione e, in particolare, diciassette telefonate con [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'arresto del Gisondi; quanto ai contatti con quest'ultimo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, risultano dai tabulati non solo conversazioni nel mese di agosto, ma anche in quello di settembre, nei giorni precedenti l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e nello stesso giorno, fino a poche ore prima. Si afferma, inoltre, che il Mastrocinque aveva ammesso i fatti oggetto delle domande del pubblico ministero nel corso del suo esame in dibattimento; quanto alla falsa dichiarazione del Gisondi, non riscontrata dalle risultanze del dei dischi del cronotachigrafo, ciò verosimilmente dipendeva dal tentativo del Gisondi di chiamarsi fuori dalla vicenda, accollando la responsabilità al solo Mastrocinque, il che, tuttavia, non intacca la credibilità del Gisondi in relazione al ruolo del ricorrente, fondata su riscontri esterni. Si aggiunge che, in sede di dichiarazioni spontanee, prima di avvalersi della facoltà di non rispondere, il Mastrocinque aveva ammesso la sua presenza in Spagna ed i contatti con il Gisondi, non essendo rilevante l'assoluzione del Gisondi dalla fattispecie associativa, sia per la diversità delle posizioni processuali sia perché, in riferimento al trasporto di haschish commesso in concorso con il Mastrocinque, il Gisondi era stato condannato dall'Autorità giudiziaria francese. Nonostante l'intervenuta prescrizione della fattispecie di cui al capo C), quindi, tale vicenda costituisce un elemento ulteriore di prova in riferimento al ruolo associativo del Mastrocinque. Tale motivazione appare del tutto incompleta, poco persuasiva e, in ultima analisi, anche manifestamente apodittica. Dalle argomentazioni illustrate sembra di comprendere che il Mastrocinque si fosse avvalso della facoltà di non rispondere in sede dibattimentale, benché la Corte territoriale affermi che egli avrebbe risposto affermativamente ad alcune domande del pubblico ministero, senza peraltro specificare quale fosse l'oggetto delle domande e, quindi, su cosa vedessero le ammissioni dell'imputato; ciò, quanto meno, al fine di apprezzarne l'eventuale valenza confessoria. Dalla sentenza di primo grado, tuttavia, si evince che il Mastrocinque aveva ammesso solo le telefonate intercorsecon i suoi coimputati, quindi si era avvalso della facoltà di non rispondere. Inoltre, la Corte territoriale non ha minimamente considerato le specifiche circostanze della vicenda in esame, su cui si fondavano le doglianze difensive, continuando, quindi, ad eludere del tutto l'obbligo di fornire adeguata risposta ai motivi di appello. In particolare, la Corte territoriale resta silente in riferimento alla decisività dei contatti telefonici tra il ricorrente e gli altri coimputati, posto che avrebbe dovuto considerare la circostanza - incontestata. dalla sentenza impugnata - che il contenuto di tali conversazioni fosse del tutto ignoto, non essendo state effettuate intercettazioni, ma essendo stati solo acquisiti i tabulati; né è stata valutata adeguatamente la circostanza che i contatti telefonici potessero essere giustificati anche dallo svolgimento di una comune attività lavorativa e dalla comune provenienza territoriale. Costituisce incontestato approdo ermeneutico quello secondo il quale il canone di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" necessiti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, la precisa individuazione degli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria, dovendo essere esclusa la plausibilità della tesi difensiva con motivazione esaustiva; ciò richiede, ovviamente, che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili; in altri termini, la sentenza di condanna deve essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative, costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281468; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 29/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278237; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275290; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275299). Peraltro, come condivisibilmente messo in rilievo da Sez.5, n. 25272 del 19/04/2021, citata, l'atteggiamento valutativo che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi non solo deve essere funzionale ad una lettura unitaria degli stessi, ma deve essere improntato al principio di presunzione di innocenza, il esplica ì sui effetti conformativi non solo sull'applicazione della predetta regola di giudizio, ma anche sui metodi di accertamento del fatto. Nel caso in esame, come evidenziato, a fronte di circostanze non discusse dalla sentenza impugnata - e, per la verità, neanche esaminate - la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione del compendio indiziario del tutto condizionata dall'impostazione accusatoria, accantonando del tutto la necessità di prendere in considerazione i dati acquisiti alla realtà processuale, al fine di motivare le ,e ragioni per le quali non fosse suscettibile di condivisione l'interpretazione alternativa fondata su detti incontestati elementi. Ciò si traduce, di conseguenza, in un vero e proprio corto circuito argomentativo, laddove la sentenza impugnata dà atto delle mendaci dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al contrasto tra quanto da questi dichiarato circa il fatto che il camion fosse fermo il 14/09/1997, giorno del suo arrivo a Malaga, e quanto emerso, al contrario, dall'esame dei dischi del cronotachigrafo - escludendo che, tuttavia, la inattendibilità del Gisondi possa riverberarsi sul ruolo del Mastrocinque; benché il Gisondi - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - con le predette dichiarazioni tentava di non essere coinvolto nel trasporto di haschish, la chiamata in reità del Mastrocinque sarebbe emersa dai riscontri esterni che, tuttavia, la Corte di merito omette di individuare. In tal senso, infatti, nessun pregio possono avere i contatti telefonici tra il Mastrocinque ed il Gisondi, costituendo elementi del tutto neutri e privi di chiara ed intrinseca valenza dimostrativa, dato che si ignora del tutto il contenuto delle conversazioni, né potendo attribuirsi significato dirimente alla mancata spiegazione, da parte del Mastrocinque, delle ragioni della sua presenza in Spagna nel medesimo arco temporale; ciò, come detto, alla luce di ipotesi alternative - collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa di autotrasportatore dell'imputato - fondate su elementi presenti agli atti processuali. Perseverando in una metodologia incomprensibilmente eccentrica rispetto ai canoni ermeneutici consolidati, la Corte di merito, inoltre, ha ritenuto irrilevante l'approfondimento richiesto dalla difesa, volto al riscontro cartaceo presso la ditta che gestiva il parcheggio dove era stato custodito, dal 14/08/1997 al 14/09/1997, il camion condotto dal Gisondi, utilizzato per il trasporto di stupefacente e fermato al valico di frontiera con la Francia il 16/09/1997; ciò in quanto il Gisondi aveva negato di aver collocato lo stupefacente sull'automezzo, che il veicolo era stato parcheggiato dal Mastrocinque e che non si era più mosso se non per fari rientro in Italia, e la stessa Corte di merito, sul punto, ha dato pacificamente atto della inattendibilità delle dichiarazioni del Gisondi sul punto. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che valuterà il compendio indiziante tenendo conto dei principi di diritto sin qui illustrati. Va, infine, specificato che la Corte di merito dovrà verificare anche il decorso del termine massimo di prescrizione della fattispecie associativa, previa individuazione della effettiva permanenza del reato - non specificata nel capo di imputazione -, considerando che, nel caso in esame, la sentenza di primo grado è intervenuta in data 21/03/2002, sicché il calcolo della prescrizione va effettato secondo la disciplina previgente rispetto alla legge 5/12/2005 n. 251, alla luce di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 della predetta legge e dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall'esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli." (Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 24/04/2012, P.G. in proc. Rancan, Rv.252012). P.Q.M. Annulla l
Sentenza Cassazione n. 04864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris