CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37558/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1967; avverso la sentenza n. 37 della Corte di appello di Firenze del 10 gennaio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4_ 1 -2L [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 gennaio 2020, ha solo parzialmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 10 maggio 2016, il Tribunale di Livorno aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere ella detenuto, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata definita con separato giudizio, sostanza stupefacente del tipo eroina, non destinata all'esclusivo uso personale, in quantità sufficiente per il confezionamento di circa 20 dosi medie singole, riconoscendo in favore della prevenuta le circostanze attenuanti generiche e, pertanto, rideterminando la pena inflitta alla stessa nella misura di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in luogo di quella di mesi 12 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa inflitta in primo grado. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, affidando le sue doglianze a tre motivi di ricorso. Il primo motivo riguarda la violazione di legge in relazione alla affermazione della destinazione non all'uso personale dello stupefacente del quale la Tinucci, unitamente al suo originario coimputato, era in possesso. I giudici del merito hanno, infatti, escluso la destinazione all'uso personale sulla base della quantità dello stupefacente, senza considerare che siffatta quantità andava ripartita fra i due soggetti in questione. Il secondo motivo di ricorso attiene alla assenza di elementi sintomatici della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio. Il terzo concerne la mancanza di motivazione in ordine alla esclusione della imputata dal beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata, essendo risultati fondati i motivi di impugnazione, con le conseguenze che saranno in fra illustrate. In ordine al primo motivo, riguardante la stessa affermazione della responsabilità della Tinucci in relazione al reato a lei contestato, osserva il Collegio come sia condivisibile il rilievo operato dalla ricorrente difesa in ordine alla evidente fallacia del ragionamento sulla base del quale i giudici del merito hanno ritenuto che la sostanza stupefacente che è stata rinvenuta all'interno della autovettura ove si trovavano la odierna imputata ed il suo preteso correo fosse stata da costoro detenuta con finalità di spaccio. Tale ragionamento - che si fonda essenzialmente sulla circostanza che la sostanza in questione era tale che avrebbe consentito la preparazione di circa 20 dosi medie singole di eroina, quantità ritenuta dai giudici del merito esuberante rispetto alle necessità di un uso esclusivamente personale - appare essere stato declinato da parte della Corte gigliata (e, prima ancora, da parte del Tribunale labronico) nella trascuratezza del dato storico, che pure gli stessi giudici appaiono dare per scontato, che la sostanza stupefacente sarebbe stata detenuta da entrambi gli originari imputati. Tale rilievo comporta che, per verificar« la congruità o meno dell'affermata destinazione ad un uso esclusivamente personale della stessa, sarebbe stato necessario ripartire il compendio, costituito dalle ricordate 20 dosi, fra i due protagonisti della vicenda, risultando, pertanto, la quantità attribuibile a ciascuno di essi pari a solamente 10 dosi; quantità questa che non appare così macroscopicamente incompatibile, anche laddove autonomamente considerata, con un uso esclusivamente personale dello stupefacente e giustificabile solo con la detenzione della droga a fine di spaccio come hanno, invece, apoditticamente ritenuto (sulla sola base della predetta "solidale" attribuzione dello stupefacente ad ambedue i soggetti in questione ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento indiziario militante nel senso della finalizzazione allo spaccio) i giudici del merito. Già tale riflessione avrebbe condotto all'annullamento della sentenza della Corte medicea, ma, rileva il Collegio, anche le altre ragioni di lagnanza della difesa della Tinucci sono fondate. Infatti, riguardo al secondo motivo di ricorso, sempre afferente alla attribuzione alla Tinucci della responsabilità per il reato a lei contestato, si rileva che effettivamente non vi sono elementi probatori adeguati per affermare che la imputata fosse complice piel coimputato, come detto già giudicato con autonomo procedimento, nella'/detenzione della sostanza stupefacente. Si osserva, infatti, che la fonte di prova su cui i giudici del merito hanno basato la loro affermazione è costituita principalmente da quanto riferito dal preteso correo.Ma, secondo la previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", non possono considerarsi elementi adeguati a dimostrare la colpevolezza del soggetto i soli elementi rivenienti dalle dichiarazioni accusatorie in danno di costui rese dal coimputato, dovendo, al fine di cui sopra, siffatte dichiarazioni essere riscontrate da altri elementi di prova. Nel caso di specie siffatti riscontri - tanto più opportuni nella presente fattispecie ove si consideri il dato, pacificamente riportato nella sentenza impugnata, che il presunto complice si era risolto solo in un secondo tempo a chiamare in correità la odierna ricorrente dopo essersi, in un primo tempo, integralmente addossato la responsabilità del fatto - appaiono quanto meno labili posto che essi consistono nel fatto che all'interno della vettura di quello era stata trovata, sparsa sul pavimento, della sostanza stupefacente oltre ad un sacchetto che ne conteneva delle tracce e due siringhe e nel fatto che gli agenti operanti, che non avevano notato la Tinucci sparpagliare la sostanza in questione una volta intervenuti, avevano, invece, visto l'altra persona, cioè proprio Al chiamante in correità, dapprima nella posizione tipica di chi stia preparando una siringa con lo stupefacente da iniettare e, subito dopo, intento a disfarsi di qualcosa. Si tratta, come è evidente di riscontri privi del necessario carattere individualizzante, posto che entrambi si riferiscono non alla persona della Tinucci ma a quella del correo e lasciano sostanzialmente indenne la posizione della odierna imputata. La sentenza della Corte di appello che, a fronte dello specifico motivo di gravame, ha ritenuto che sulla base degli. elementi descritti le dichiarazioni del correo potessero essere assunte quali elementi di prova della responsabilità della odierna ricorrente, appare, perciò, in palese contrasto con la lettera e con lo spirito della legge processuale in materia di valutazione della prova. Anche per tale motivo, pertanto, la sentenza della Corte di Firenze va annullata. Deve, infine, concludersi osservando che anche il terzo motivo dì ricorso è fondato; con esso la parte ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale abbia inteso confermare la sentenza di primo grado anche in relazione al mancato riconoscimento a favore della Tinucci del beneficio della sospensione condizionale della pena.Al riguardo si segnala che, nel motivare sul punto la conferma della sentenza di primo grado, la Corte medicea ha osservato che "le condizioni della (...imputata...), priva di alcuna lecita fonte di reddito, non garantiscono dal rischio della reiterazione di condotte criminose". Si tratta di motivazione che, oltre ad essere manifestamente irrazionale, postulando il fatto che ogni soggetto che non abbia fonti di reddito debba necessariamente ricorrere, onde sopravvivere, al crimine, si pone in contrasto con la radicata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è illegittima la sentenza con la quale la esclusione del beneficio della sospensione condizionale nei confronti di un soggetto che sia, come infatti è la odierna imputata, allo stato incensurato venga giustificata in ragione della sua condizione di persona priva di occupazione e di fissa dimora, senza che siano indicati altri elementi fondanti il giudizio prognostico negativo ed atti ad annichilire l'elemento, di sicura valenza positiva, offerto dalla condizione di incensuratezza (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 21 dicembre 2020, n. 36764); elementi si aggiunge, che, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non possono essere esclusivamente legati, laddove il giudicante non intenda fornire solo una motivazione meramente apparente alla propria decisione, alla scadente o pessima condizione reddituale del condannato incensurato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11 luglio 2017, n. 33746). Sebbene la sentenza impugnata presenti i descritti plurimi profili di illegittimità, sia sul piano motivaziona'le che su quello della corretta applicazione normativa, e debba essere per tale motivo annullata, la cassazione di essa deve essere dichiarata senza rinvio, posto che, medio tempore, il reato contestato alla Tinucci, commesso in data 15 febbraio 2013, si è estinto, a far data dal 15 agosto 2020, per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato es