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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14177/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28220/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della Hope s.r.I., in pessona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., in nome e nell'interesse della mandante BNP Paribas s.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell'Orologio n. 4, presso la studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 4435/2015 del Tribunale di Lanciano, depositato il 5 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso il 5 ottobre 2015 a definizione di giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (artt. 98 e 99 I.fall.), il Tribunale di Lanciano: a) confermò il decreto del giudice delegato a tale procedura, dispositivo del rigetto della domanda proposta da tale banca di ammissione al passivo della procedura per crediti da saldi passivi dei conti correnti bancari nn. 1808 e 280415; b) rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. volta a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di somma di danaro da essa che assumeva essere stata indebitamente percetta dalla banca sulla base di clausole contenute nel contratto di conto corrente n. 1808, prevedenti a carico del correntista, rispettivamente, la capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi, il rinvio ai c.d.

"usi su piazza", le commissioni di massimo scoperto, le commissioni ordinarie, le spese e le valute; c) compensò integralmente fra tali parti le spese da esse rispettivamente anticipate nel giudizio di opposizione. 1.1 La motivazione a sostegno di tali decisioni può essere così sintetizzata: i documenti depositati dalla banca a fondamento della propria domanda sono inopponibili alla curatela del fallimento in quanto privi di data certa rispetto ai terzi, quale è il curatore del fallimento (art. 2704 cod. civ.) e gli estratti di conto corrente (peraltro incompleti) non hanno valore probatorio (ai sensi degli artt.1832 cod. civ. e 119 t.u. leggi bancarie) nei rapporti tra la banca e la curatela fallimentare del correntista; la banca opponente non ha quindi assolto all'onere della prova di esistenza e consistenza dei crediti vantati, non potendo neppure invocare il precetto di cui all'art. 2710 cc: ncl. civ.; la domanda riconvenzionale della curatela del fallimento è ammissibile in quanto trae origine da uno dei rapporti (quello derivato dal conto corrente n. 1808) su cui si fonda la domanda principale della banca; tale domanda non è però meritevole di accoglimento in quanto "la delineata posizione di terzietà della curatela rispetto al rapporto tra la banca ed il correntista richiede la piena prova del credito avanzato in via riconvenzionale, prova che - nella specie - è del tutto mancata, in quanto la pretesa restitutoria della curatela si fonda sugli stessi documenti ritenuti inidonei (dalla stessa opposta) all'accoglimento delle pretese della banca".2.

La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di tale decreto, nella parte dispositiva del rigetto della domanda riconvenzionale da lei proposta nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da detta banca, con ricorso contenente un motivo di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., dichiarando di agire in nome e nell'interesse della mandante BNP Paribas s.a., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La curatela ricorrente censura il decreto impugnato perché, per le ragioni nel ricorso illustrate, esso è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115, primo comma, cod, proc. civ., "per avere il Tribunale di Lanciano ritenuto non provata la domanda riconvenzionale formulata dalla Curatela fallimentare in quanto fondata sulla stessa documentazione prodotta dalla opponente BNL ritenuta non costituente prova opponibile alla Curatela".

2. La controricorrente deduce che il ricorso è inammissibile in quanto la pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo non aveva alcuna incidenza sullo stato passivo formato dal giudice delegato alla procedura.

Tale domanda riconvenzionale, da trattare secondo il rito ordinario di cognizione, pur trattata nel giudizio ex art. 99 l.fali. per ragioni di connessione, è tuttavia autonoma rispetto alla domanda di ammissione al passivo riproposta con l'opposizione di cui alla citata disposizione della legge fallimentare; con la conseguenza che la curatela "non essendo vincolata al rispetto del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 99 I.f. e quindi alle forme previste, avrebbe dovuto dare corso ad un giudizio ordinario proponendo appello e non ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lanciano".

Ad avviso della controricorrente, dunque, se la disciplina processuale speciale prevista dalla legge fallimentare si riferisce all'accertamento "degli elementi che costituiscono la situazione giuridica vantata dal creditore concorrete o quello della loro inesistenza, non altrettanto può dirsi quando ad essa venga contrapposta, in via del tutto autonoma e distinta, seppure derivante dal medesimo rapporto contrattuale, una situazione favorevole al fallimento che, per essere estranea al regime della verifica dei crediti concorsuali, seppur confluita nella fase contenziosa di essi, in forza dell'art. 36 c.p.c., non può sottrarsi al regime processuale ordinario". 3.1 E' incontroverso fra le parti che al giudizio di opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. trova applicazione l'art. 99 I.fall. nel testo risultante dalla modificazione recata dall'art. 84 del d.lgs. n. 5 del 2006; con la conseguenza che l'impugnazione di tale decreto, anche nella parte in cui con lo stesso è esaminato il merito della domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento nei confronti dell'opponente al decreto che lo escluse dal passivo della procedura, è costituita dal ricorso per cassazione (art. 99, ultimo comma, I.fall.).

E' d'altra parte noto che la giurisprudenza di legittimità, quando, come nella specie, si pone questione relativa al regime di impugnazione di provvedimento giudiziale relativo a diritti soggettivi per ragioni di rito (ordinario ovvero speciale) applicabile al giudizio di primo grado, è consolidata nel senso che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (in questo senso, cfr. Cass.

S.U. n. 390 del 2011; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 20385 del 2015 che, sulla base del medesimo principio, ebbe modo di affermare che ove il giudizio di merito sia stato trattato secondo il rito vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 5 del 2006 e, in coerenza con tale scelta, sia stato deciso con sentenza, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello, sebbene l'opposizione riguardi un fallimento già assoggettato alla nuova disciplina).

Tale principio costituisce, del resto, specificazione del c.d.

"principio di apparenza" della decisione giudiziale„ secondo cui l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (in questo senso, cfr., per tutte: Cass.

S.U. n. 4617 del 2011; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020).

Il ricorso della curatela, solo relativo al rigetto, da parte del decreto impugnato della domanda riconvenzionale da lei proposta nel procedimento camerale di opposizione al passivo promosso dalla banca controricorrente, è dunque ammissibile.

E' comunque il caso da rimarcare che a sostegno dell'eccezione di inammissibilità la controricorrente invoca i principi affermati da Cass. n. 7871 del 2006, secondo cui in tema di sentenza emessa in esito a giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina speciale dettata dal quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare che, con riferimento al relativo gravame, impone un termine breve per la impugnazione, è operante soltanto in ordine alle statuizioni della sentenza stessa che incidono sulla formazione dello stato passivo, mentre non si estende a quelle che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia pronunciato su domande ordinarie (nella specie, domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna dell'opponente a pagare il prezzo delle opere eseguite dalla società appaltatrice fallita) inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca; e ciò per effetto del più generale principio, secondo il quale la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l'autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni (nello stesso senso, cfr. Cass.n. 3151 del 1999; Cass. n. 6058 del 1997; Cass. n. 8047 del 1994; Cass. n. 13155 del 1990).

La contoricorrente però non considera che: a) tale principio si applicava solo a domande cumulate caratterizzate da connessione meramente estrinseca, essendo, quanto alle, contrapposte, domande caratterizzate da connessione intrinseca, la giurisprudenza di legittimità (impropriamente richiamata dal decreto impugnato) affatto costante nell'affermare il principio secondo cui il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 1.fall. (nel testo anteriore al d.igs. n. 5 del 2006) riguarda sia i capi della sentenza di appello che attengano specificamente alla formazione dello stato passivo, sia quelli trattati nel giudizio di opposizione che risultino connessi in modo intrinseco e non meramente estrinseco, senza che costituisca criterio decisivo il fatto che potessero o meno essere trattati anche fuori dal giudizio di opposizione al passivo (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3381 del 2008; Cass. n. 10905 del 2010; Cass. n. 8228 del 2012; Cass. n. 5299 del 2016); b) tale distinzione fra connessione estrinseca e connessione intrinseca fra domande contrapposte proposte nel medesimo processo traeva la propria giustificazione dal regime processuale proprio delle opposizioni allo stato passivo delineato dall'art. 99 Lfall. nel testo anteriore alla relativa sostituzione ad opera dell'art. 83 del d.igs. n. 5 del 2006.

Secondo la disciplina processuale teste richiamata, infatti, l'opposizione al passivo, esclusa la sua fase introduttiva (costituita dalla contestazione del curatore relativa a esistenza, consistenza e rango di credito dedotto da chi vuole essere ammesso al passivo della procedura), era governata dalle regole applicabili al processo ordinario di cognizione; il giudizio di primo grado era definito con sentenza appellabile entro un termine (fissato dal quinto comma dell'art. 99 1.fall.) più breve di quelli indicati dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. per l'appello di sentenze emesse a definizione di processo ordinario di cognizione per materie diverse dalla formazione dello stato passivo di fallimento; al giudizio di appello si applicava la disciplina di cui agli artt. 339-359 cod. proc. civ.; il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello era, ancora una volta, più breve di quello fissato dalie sopra citate disposizioni del codice di rito.

In tale regime, dunque, era in linea di principio affatto ammissibile la domanda riconvenzionale dal curatore proposta nei confronti di chi si opponeva alla decisione di segno negativo del giudice delegato deducendo di essere titolare di credito da soddisfare in sede concorsuale e la distinzione fra domanda riconvenzionale, intrinsecamente ovvero estrinsecamente, connessa a quella dell'opponente era solo rilevante in funzione dell'individuazione del termine per la proposizione dell'appello ovvero del ricorso per cassazione. 3.2 Nonostante l'accertata ammissibilità dl ricorso è nondimeno necessario esaminare la questione relativa alla disciplina processuale delle domande riconvenzionali del curatore nel procedimento di opposizione al passivo regolato dalla vigente legge fallimentare; prospettata, ancorché in termini giuridicamente erronei, dalla banca controricorrente.

Orbene, l'art. 99 I.fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio (ancorché non assimilabile a quello di appello) del decreto di esecutività dello stato passivo, contro il quale sono proponibili solo l'opposizione, l'impugnazione o la revocazione, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente avanti il giudice delegato alla procedura fallimentare, quali le domande riconvenzionali; non essendo tali domande previste dal comma 5 di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove, mentre non fa menzione di eventuali domande riconvenzionali (giurisprudenza di legittimità consolidata; cfr. comunque, in questo senso: Cass.n. 6900 del 2010; Cass. n. 9341 del 2012; Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 27902 del 2020).

La non assimiliabilità all'appello di tale, peculiare, giudizio di impugnazione di provvedimento giudiziale emesso a definizione di procedimento sommario di cognizione: esclude l'impugnazione incidentale, sia essa tempestiva ovvero tardiva (cfr. Cass. n. 9617 del 2016; Cass. n. 24489 del 2016; Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione); consente al curatore del fallimento la proposizione, nel termine, di decadenza, indicato dal comma 7 dell'art. 99, di eccezioni, di rito e di merito, in precedenza non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr., sul punto: Cass. n.8929 del 2012; Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione; Cass. n. 22386 del 2019; Cass. n. 27940 del 2020), comprese, dunque, le eccezioni riconvenzionali (come tali solo funzionali al rigetto della domanda di ammissione al passivo, reiterata da chi si afferma creditore dell'imprenditore fallito con l'atto introduttivo dell'opposizione), fra Ic quali l'eccezione di compensazione (in questo senso, cfr. Cass. n. 10528 del 2019) e quella revocatoria (in tal senso, cfr.: cfr. Cass. n. 25728 del 2016; Cass. n. 22784 del 2018).

L'inammissibilità di domande riconvenzionali del curatore nel giudizio, qualificabile in termini di impugnazione m senso lato delle decisioni del giudice delegato, di opposizione al passivo disciplinato dal vigente art. 99 I.fall., ove non rilevata dal giudice dell'opposizione (come nella specie), ben può essere accertata nel giudizio di legittimità conseguente al ricorso proposto contro il decreto che tale specifico procedimento camerale definisce (in applicazione dell'ultimo comma di tale articolo) tanto su sollecitazione di parte (nel caso di specie contenuta nel controricorso ancorché sulla base di argomenti in diritto errati) che di ufficio; in considerazione degli effetti sostanziali, fra le parti e i loro aventi causa, della irrevocabilità del decreto in parola.

Infatti, l'art. l'art. 96, sesto comma, I.fall. espressamente dispone che: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso»..

Ciò comporta che il c.d.

"giudicato endofallimentare" relativo all'accertamento dei crediti nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni, (l'opposizione e il ricorso per cassazione): ha effetti limitati al concorso allo stato passivo (cfr., fra le molte: Cass. n. .3957 del 2018; Cass. n. 1646 del 2018; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017 ; Cass. n. 525 del 2016; Cass. n. 19960 del 2015); non fa dunque stato fra le parti (curatore e soggetto che si afferma creditore dell'imprenditore fallito) fuori del fallimento; "non si estende alle eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che non formano oggetto della pronuncia del g.d." (così, Cass. n. 27709 del 2020 che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).

La conseguenza è che la pronuncia, nell'ambito del giudizio di cui all'art. 99 I.fall., sul merito di domanda riconvenzionale proposta dal curatore nei confronti di chi, con l'opposizione, vanta un credito verso l'imprenditore fallito: non ha attitudine al giudicato "endofallimentare" in quanto estranea al concorso nello stato passivo; non è suscettibile neppure di dar luogo alla formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. perché contenuta in decreto definitorio di procedimento camerale di impugnazione di decisione del giudice delegato al fallimento e non in sentenza resa a definizione di giudizio di cognizione di primo grado.

Tale pronuncia è, in buona sostanza, inutiliter data.

E' certamente vero che anche nella disciplina recata dalla legge fallimentare prima della sua riforma del 2006 - non contenente alcuna disposizione espressamente attributiva al decreto di esecutività dello stato passivo (formato anche per effetto di sentenze che concludevano i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo dall'art. 99 Lfall.) di efficacia limitata ai soli effetti del concorso - la giurisprudenza di legittimità era costante nell'affermare che l'ammissione di un credito al passivo, sancita dalla definitività dello stato passivo una volta che questo sia esecutivo (anche per effetto della irrevocabilità delle sentenze di cui all'art. 99 I.fall.), acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato; con conseguente preclusione di ogni questione che riguardi esistenza, c:onsistenza e grado de credito così come anche validità e opponibilità alla procedura del titolo dal quale il credito stesso deriva (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 3830 del 2001; Cass. n. 3550 del 2003; Cass. n. 2573 del 2002; Cass. n. 8431 del 2013; cass. n. 22611 del 2020).

E' però altrettante vero che, ammessa - come sopra evidenziato - la proponibilità nel giudizio ordinario di cognizione, relativo ai crediti contestati dal curatore nella fase c.d. amministrativa di verifica, previsto dall'allora vigente testo dell'art. 99 I.fall. di domande riconvenzionali proposte dal curatore nei confronti di chi vantava un credito verso l'imprenditore fallito, la definizione di tale giudizio si aveva con sentenza; atto idoneo a conferire efficacia di giudicato alla pronuncia sul merito della domanda riconvenzionale in applicazione dell'art. 2909 cod. civ.

Tale efficacia non è però predicabile - per quanto sopra esposto - quanto al merito della domanda riconvenzionale proposta dal curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo previsto dal vigente art. 99 !Sali.

Il decreto impugnato è dunque da cassare senza rinvio nella sola parte in cui con esso è stato deciso il merito della domanda riconvenzionale proposta dal curatore del fallimento della società Hope nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ragione dei motivi della decisione si impone la compensazione integrale fra le parti delle spese relative al giudizio di legittimità da ciascuna rispettivamente anticipate.

P.Q.M. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato nella parte in cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28220/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento della Hope s.r.I., in pessona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., in nome e nell'interesse della mandante BNP Paribas s.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell'Orologio n. 4, presso la studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso il decreto n. 4435/2015 del Tribunale di Lanciano, depositato il 5 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 5 ottobre 2015 a definizione di giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (artt. 98 e 99 I.fall.), il Tribunale di Lanciano: a) confermò il decreto del giudice delegato a tale procedura, dispositivo del rigetto della domanda proposta da tale banca di ammissione al passivo della procedura per crediti da saldi passivi dei conti correnti bancari nn. 1808 e 280415; b) rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. volta a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di somma di danaro da essa che assumeva essere stata indebitamente percetta dalla banca sulla base di clausole contenute nel contratto di conto corrente n. 1808, prevedenti a carico del correntista, rispettivamente, la capitalizzazione trimestrale e annuale degli interessi, il rinvio ai c.d. "usi su piazza", le commissioni di massimo scoperto, le commissioni ordinarie, le spese e le valute; c) compensò integralmente fra tali parti le spese da esse rispettivamente anticipate nel giudizio di opposizione. 1.1 La motivazione a sostegno di tali decisioni può essere così sintetizzata: i documenti depositati dalla banca a fondamento della propria domanda sono inopponibili alla curatela del fallimento in quanto privi di data certa rispetto ai terzi, quale è il curatore del fallimento (art. 2704 cod. civ.) e gli estratti di conto corrente (peraltro incompleti) non hanno valore probatorio (ai sensi degli artt.1832 cod. civ. e 119 t.u. leggi bancarie) nei rapporti tra la banca e la curatela fallimentare del correntista; la banca opponente non ha quindi assolto all'onere della prova di esistenza e consistenza dei crediti vantati, non potendo neppure invocare il precetto di cui all'art. 2710 cc: ncl. civ.; la domanda riconvenzionale della curatela del fallimento è ammissibile in quanto trae origine da uno dei rapporti (quello derivato dal conto corrente n. 1808) su cui si fonda la domanda principale della banca; tale domanda non è però meritevole di accoglimento in quanto "la delineata posizione di terzietà della curatela rispetto al rapporto tra la banca ed il correntista richiede la piena prova del credito avanzato in via riconvenzionale, prova che - nella specie - è del tutto mancata, in quanto la pretesa restitutoria della curatela si fonda sugli stessi documenti ritenuti inidonei (dalla stessa opposta) all'accoglimento delle pretese della banca".2. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di tale decreto, nella parte dispositiva del rigetto della domanda riconvenzionale da lei proposta nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da detta banca, con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., dichiarando di agire in nome e nell'interesse della mandante BNP Paribas s.a., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La curatela ricorrente censura il decreto impugnato perché, per le ragioni nel ricorso illustrate, esso è caratterizzato da erronea applicazione al caso di specie dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115, primo comma, cod, proc. civ., "per avere il Tribunale di Lanciano ritenuto non provata la domanda riconvenzionale formulata dalla Curatela fallimentare in quanto fondata sulla stessa documentazione prodotta dalla opponente BNL ritenuta non costituente prova opponibile alla Curatela". 2. La controricorrente deduce che il ricorso è inammissibile in quanto la pretesa fatta valere in via riconvenzionale dalla curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo non aveva alcuna incidenza sullo stato passivo formato dal giudice delegato alla procedura. Tale domanda riconvenzionale, da trattare secondo il rito ordinario di cognizione, pur trattata nel giudizio ex art. 99 l.fali. per ragioni di connessione, è tuttavia autonoma rispetto alla domanda di ammissione al passivo riproposta con l'opposizione di cui alla citata disposizione della legge fallimentare; con la conseguenza che la curatela "non essendo vincolata al rispetto del termine breve di impugnazione previsto dall'art. 99 I.f. e quindi alle forme previste, avrebbe dovuto dare corso ad un giudizio ordinario proponendo appello e non ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lanciano". Ad avviso della controricorrente, dunque, se la disciplina processuale speciale prevista dalla legge fallimentare si riferisce all'accertamento "degli elementi che costituiscono la situazione giuridica vantata dal creditore concorrete o quello della loro inesistenza, non altrettanto può dirsi quando ad essa venga contrapposta, in via del tutto autonoma e distinta, seppure derivante dal medesimo rapporto contrattuale, una situazione favorevole al fallimento che, per essere estranea al regime della verifica dei crediti concorsuali, seppur confluita nella fase contenziosa di essi, in forza dell'art. 36 c.p.c., non può sottrarsi al regime processuale ordinario". 3.1 E' incontroverso fra le parti che al giudizio di opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. trova applicazione l'art. 99 I.fall. nel testo risultante dalla modificazione recata dall'art. 84 del d.lgs. n. 5 del 2006; con la conseguenza che l'impugnazione di tale decreto, anche nella parte in cui con lo stesso è esaminato il merito della domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento nei confronti dell'opponente al decreto che lo escluse dal passivo della procedura, è costituita dal ricorso per cassazione (art. 99, ultimo comma, I.fall.). E' d'altra parte noto che la giurisprudenza di legittimità, quando, come nella specie, si pone questione relativa al regime di impugnazione di provvedimento giudiziale relativo a diritti soggettivi per ragioni di rito (ordinario ovvero speciale) applicabile al giudizio di primo grado, è consolidata nel senso che al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 390 del 2011; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 20385 del 2015 che, sulla base del medesimo principio, ebbe modo di affermare che ove il giudizio di merito sia stato trattato secondo il rito vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 5 del 2006 e, in coerenza con tale scelta, sia stato deciso con sentenza, l'impugnazione deve essere proposta con l'appello, sebbene l'opposizione riguardi un fallimento già assoggettato alla nuova disciplina). Tale principio costituisce, del resto, specificazione del c.d. "principio di apparenza" della decisione giudiziale„ secondo cui l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4617 del 2011; Cass. n. 210 del 2019; Cass. n. 23390 del 2020). Il ricorso della curatela, solo relativo al rigetto, da parte del decreto impugnato della domanda riconvenzionale da lei proposta nel procedimento camerale di opposizione al passivo promosso dalla banca controricorrente, è dunque ammissibile. E' comunque il caso da rimarcare che a sostegno dell'eccezione di inammissibilità la controricorrente invoca i principi affermati da Cass. n. 7871 del 2006, secondo cui in tema di sentenza emessa in esito a giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina speciale dettata dal quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare che, con riferimento al relativo gravame, impone un termine breve per la impugnazione, è operante soltanto in ordine alle statuizioni della sentenza stessa che incidono sulla formazione dello stato passivo, mentre non si estende a quelle che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia pronunciato su domande ordinarie (nella specie, domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna dell'opponente a pagare il prezzo delle opere eseguite dalla società appaltatrice fallita) inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca; e ciò per effetto del più generale principio, secondo il quale la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l'autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni (nello stesso senso, cfr. Cass.n. 3151 del 1999; Cass. n. 6058 del 1997; Cass. n. 8047 del 1994; Cass. n. 13155 del 1990). La contoricorrente però non considera che: a) tale principio si applicava solo a domande cumulate caratterizzate da connessione meramente estrinseca, essendo, quanto alle, contrapposte, domande caratterizzate da connessione intrinseca, la giurisprudenza di legittimità (impropriamente richiamata dal decreto impugnato) affatto costante nell'affermare il principio secondo cui il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 1.fall. (nel testo anteriore al d.igs. n. 5 del 2006) riguarda sia i capi della sentenza di appello che attengano specificamente alla formazione dello stato passivo, sia quelli trattati nel giudizio di opposizione che risultino connessi in modo intrinseco e non meramente estrinseco, senza che costituisca criterio decisivo il fatto che potessero o meno essere trattati anche fuori dal giudizio di opposizione al passivo (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 3381 del 2008; Cass. n. 10905 del 2010; Cass. n. 8228 del 2012; Cass. n. 5299 del 2016); b) tale distinzione fra connessione estrinseca e connessione intrinseca fra domande contrapposte proposte nel medesimo processo traeva la propria giustificazione dal regime processuale proprio delle opposizioni allo stato passivo delineato dall'art. 99 Lfall. nel testo anteriore alla relativa sostituzione ad opera dell'art. 83 del d.igs. n. 5 del 2006. Secondo la disciplina processuale teste richiamata, infatti, l'opposizione al passivo, esclusa la sua fase introduttiva (costituita dalla contestazione del curatore relativa a esistenza, consistenza e rango di credito dedotto da chi vuole essere ammesso al passivo della procedura), era governata dalle regole applicabili al processo ordinario di cognizione; il giudizio di primo grado era definito con sentenza appellabile entro un termine (fissato dal quinto comma dell'art. 99 1.fall.) più breve di quelli indicati dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. per l'appello di sentenze emesse a definizione di processo ordinario di cognizione per materie diverse dalla formazione dello stato passivo di fallimento; al giudizio di appello si applicava la disciplina di cui agli artt. 339-359 cod. proc. civ.; il termine per la proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello era, ancora una volta, più breve di quello fissato dalie sopra citate disposizioni del codice di rito. In tale regime, dunque, era in linea di principio affatto ammissibile la domanda riconvenzionale dal curatore proposta nei confronti di chi si opponeva alla decisione di segno negativo del giudice delegato deducendo di essere titolare di credito da soddisfare in sede concorsuale e la distinzione fra domanda riconvenzionale, intrinsecamente ovvero estrinsecamente, connessa a quella dell'opponente era solo rilevante in funzione dell'individuazione del termine per la proposizione dell'appello ovvero del ricorso per cassazione. 3.2 Nonostante l'accertata ammissibilità dl ricorso è nondimeno necessario esaminare la questione relativa alla disciplina processuale delle domande riconvenzionali del curatore nel procedimento di opposizione al passivo regolato dalla vigente legge fallimentare; prospettata, ancorché in termini giuridicamente erronei, dalla banca controricorrente. Orbene, l'art. 99 I.fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal d.lgs. n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio (ancorché non assimilabile a quello di appello) del decreto di esecutività dello stato passivo, contro il quale sono proponibili solo l'opposizione, l'impugnazione o la revocazione, esclude l'ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente avanti il giudice delegato alla procedura fallimentare, quali le domande riconvenzionali; non essendo tali domande previste dal comma 5 di tale disposizione, il quale contiene la precisa indicazione del contenuto della memoria difensiva del curatore fallimentare e specificamente delle difese che in quella sede devono essere svolte a pena di decadenza, comprensiva delle eccezioni e delle prove, mentre non fa menzione di eventuali domande riconvenzionali (giurisprudenza di legittimità consolidata; cfr. comunque, in questo senso: Cass.n. 6900 del 2010; Cass. n. 9341 del 2012; Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 27902 del 2020). La non assimiliabilità all'appello di tale, peculiare, giudizio di impugnazione di provvedimento giudiziale emesso a definizione di procedimento sommario di cognizione: esclude l'impugnazione incidentale, sia essa tempestiva ovvero tardiva (cfr. Cass. n. 9617 del 2016; Cass. n. 24489 del 2016; Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione); consente al curatore del fallimento la proposizione, nel termine, di decadenza, indicato dal comma 7 dell'art. 99, di eccezioni, di rito e di merito, in precedenza non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr., sul punto: Cass. n.8929 del 2012; Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 9928 del 2018, in motivazione; Cass. n. 22386 del 2019; Cass. n. 27940 del 2020), comprese, dunque, le eccezioni riconvenzionali (come tali solo funzionali al rigetto della domanda di ammissione al passivo, reiterata da chi si afferma creditore dell'imprenditore fallito con l'atto introduttivo dell'opposizione), fra Ic quali l'eccezione di compensazione (in questo senso, cfr. Cass. n. 10528 del 2019) e quella revocatoria (in tal senso, cfr.: cfr. Cass. n. 25728 del 2016; Cass. n. 22784 del 2018). L'inammissibilità di domande riconvenzionali del curatore nel giudizio, qualificabile in termini di impugnazione m senso lato delle decisioni del giudice delegato, di opposizione al passivo disciplinato dal vigente art. 99 I.fall., ove non rilevata dal giudice dell'opposizione (come nella specie), ben può essere accertata nel giudizio di legittimità conseguente al ricorso proposto contro il decreto che tale specifico procedimento camerale definisce (in applicazione dell'ultimo comma di tale articolo) tanto su sollecitazione di parte (nel caso di specie contenuta nel controricorso ancorché sulla base di argomenti in diritto errati) che di ufficio; in considerazione degli effetti sostanziali, fra le parti e i loro aventi causa, della irrevocabilità del decreto in parola. Infatti, l'art. l'art. 96, sesto comma, I.fall. espressamente dispone che: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso».. Ciò comporta che il c.d. "giudicato endofallimentare" relativo all'accertamento dei crediti nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni, (l'opposizione e il ricorso per cassazione): ha effetti limitati al concorso allo stato passivo (cfr., fra le molte: Cass. n. .3957 del 2018; Cass. n. 1646 del 2018; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017 ; Cass. n. 525 del 2016; Cass. n. 19960 del 2015); non fa dunque stato fra le parti (curatore e soggetto che si afferma creditore dell'imprenditore fallito) fuori del fallimento; "non si estende alle eventuali pretese vantate dal curatore nei confronti del creditore, che non formano oggetto della pronuncia del g.d." (così, Cass. n. 27709 del 2020 che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza di appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela). La conseguenza è che la pronuncia, nell'ambito del giudizio di cui all'art. 99 I.fall., sul merito di domanda riconvenzionale proposta dal curatore nei confronti di chi, con l'opposizione, vanta un credito verso l'imprenditore fallito: non ha attitudine al giudicato "endofallimentare" in quanto estranea al concorso nello stato passivo; non è suscettibile neppure di dar luogo alla formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ. perché contenuta in decreto definitorio di procedimento camerale di impugnazione di decisione del giudice delegato al fallimento e non in sentenza resa a definizione di giudizio di cognizione di primo grado. Tale pronuncia è, in buona sostanza, inutiliter data. E' certamente vero che anche nella disciplina recata dalla legge fallimentare prima della sua riforma del 2006 - non contenente alcuna disposizione espressamente attributiva al decreto di esecutività dello stato passivo (formato anche per effetto di sentenze che concludevano i giudizi a cognizione ordinaria previsti per l'accertamento del passivo dall'art. 99 Lfall.) di efficacia limitata ai soli effetti del concorso - la giurisprudenza di legittimità era costante nell'affermare che l'ammissione di un credito al passivo, sancita dalla definitività dello stato passivo una volta che questo sia esecutivo (anche per effetto della irrevocabilità delle sentenze di cui all'art. 99 I.fall.), acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato; con conseguente preclusione di ogni questione che riguardi esistenza, c:onsistenza e grado de credito così come anche validità e opponibilità alla procedura del titolo dal quale il credito stesso deriva (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. n. 3830 del 2001; Cass. n. 3550 del 2003; Cass. n. 2573 del 2002; Cass. n. 8431 del 2013; cass. n. 22611 del 2020). E' però altrettante vero che, ammessa - come sopra evidenziato - la proponibilità nel giudizio ordinario di cognizione, relativo ai crediti contestati dal curatore nella fase c.d. amministrativa di verifica, previsto dall'allora vigente testo dell'art. 99 I.fall. di domande riconvenzionali proposte dal curatore nei confronti di chi vantava un credito verso l'imprenditore fallito, la definizione di tale giudizio si aveva con sentenza; atto idoneo a conferire efficacia di giudicato alla pronuncia sul merito della domanda riconvenzionale in applicazione dell'art. 2909 cod. civ. Tale efficacia non è però predicabile - per quanto sopra esposto - quanto al merito della domanda riconvenzionale proposta dal curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo previsto dal vigente art. 99 !Sali. Il decreto impugnato è dunque da cassare senza rinvio nella sola parte in cui con esso è stato deciso il merito della domanda riconvenzionale proposta dal curatore del fallimento della società Hope nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ragione dei motivi della decisione si impone la compensazione integrale fra le parti delle spese relative al giudizio di legittimità da ciascuna rispettivamente anticipate. P.Q.M. decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato nella parte in cui
Decreto Cassazione n. 14177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris