CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 29729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29 953 /2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso di lei, nel suo studio in via F. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore intimati avverso la sentenza n. 8817/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 20-5-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 - 10-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 8817/2021 pubblicata il 20-5-2021 del Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la OGGETTO: sanzioni amministrative - impugnazione di estratto di ruolo R.G.29953/2021 C.C. 17-10-2023 sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la sua domanda di annullamento della cartella esattoriale n. 097 2012 0218492418 emessa ai fini della riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria; ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si era costituita, mentre il Prefetto di Roma era rimasto contumace. La sentenza ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto estratto di ruolo acquisito in data 21 - 6 - 2019 , dolendosi dell’omessa notifica della cartella esattoriale e d eccependo la conseguente prescrizione; ha dichiarato che la questione dell’omessa notificazione della cartella avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dal ricevimento delprimo atto utile alla conoscenza del debito, e perciò entro il termine di venti giorni decorrente dal 21-6-2019, allorché il ricorrente aveva fatto accesso all’Agenzia delle Entrate e aveva avuto conoscenza dell’estratto di ruolo. Poiché l’atto di citazione era stato notificato il 5-11-2019, ha dichiarato inammissibile l’opposizioneper tardività, essendo la parte decaduta dalla possibilità di rilevare vizi di notifica della cartella e dovendosi perciò considerare la cartella correttamente notificata nella data indicata nell’estratto di ruolo, e cioè il 22-12-2012. Ha dichiarato infondata l’eccezione di prescrizione, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva depositato copia della relata di notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta entro il quinquennio in data 24 - 1 - 2017 e ricevuta presso l’indirizzo del destinatario; ha aggiunto che tale notifica non era stata contestata specificamente alla prima udienza e la documentazione prodotta in appello al fine didimostrare la non convivenza del familiare ricevente era tardiva e non rilevante, in quanto era stato prodotto solo un certificato dello stato di famiglia al 28-10-2020 e perciò inconferente rispetto all’annualità 2017.2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a unicomotivo. Sono rimasti intimati l’Agenzia delle Entrate Riscossione, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo il servizio postale presso il difensore domiciliatario il 15-11-2021, il Prefetto di Roma e il Ministero dell’Interno, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale presso l’Avvocatura Generale dello Stato e al Prefetto anche presso lasua sede il 19 - 11 - 2021. All’esito della camera di consiglio del 7-7-2022 con ordinanza interlocutoria n. 33694/2022 la Sesta Sezione Sottosezione Seconda ha disposto il rinvio a nuovo ruolo,rilevando la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l’ordinanza interlocutoria n. 4526/2022relativa alla possibilità di impugnare in via diretta cartella di pagamento, intimazione di pagamento e avviso di iscrizione ipotecaria alla luce dell’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 convertito in legge 17 dicembre 2021 n. 215 intitolato “non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo”. Depositata la sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adun anza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 1 7 - 10 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce “ violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e sostiene che la sentenza abbia errato nel ritenere che il termine per contestare la notifica della cartella esattoriale n. 097 2012 0218492418 000 decorresse dall’estratto di ruolo, in quanto l’estratto di ruolo non costituiva prova dell’effettiva conoscenza degli atti in esso indicati, avendo lo stesso valore di mera informazione di un fatto che si è verificato. Evidenzia che la cartella esattoriale non era stata notificata, come era risultato dalla relata prodotta dall’Agenzia delle Entrate, che attestava che la notifica era stata eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. e la raccomandata informativa non era stata ricevuta in quanto il destinatario era “sconosciuto”. Quindi sostiene che il giudice avrebbe dovuto esaminare la relata di notifica 097 2016 906003592 000 prodotta dall’Agenzia delle Entrate, che era stata ricevuta da fratello del destinatario neppure dichiarato convivente, era priva di contenuto e non risultava neancherichiamata nell’estratto di ruolo; lamenta la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., perché il deposito della relata non era sufficiente a ritenere provato che l’atto notificato fosseintimazione di pagamento riferibile alla posizione creditoria indicata dalla cartella esattoriale, richiamando il principio secondo il quale la mancata produzione della copia dell’intimazione non consente di ritenere interrotti i termini di prescrizione. 2.L’applicazione alla fattispecie della previsione dell’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 convertito in legge 17 dicembre 2021 n. 215, nella lettura datane da Cass.Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6 - 9 - 2022 impone di cassare la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’opposizione all’estratto di ruolo e alla cartella esattoriale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 conv. con mod.dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha aggiunto il co.4 - bis all’art.12 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 stabil endo che « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui ald.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 /202 2 hanno rilevato (par.12-13) che il legislatore è intervenuto in un panorama nel quale, secondo la relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 2021, hanno continuato a proliferare le impugnazioni anche per fare valere “ogni sorta d’eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l’agente di riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all’esercizio della tutela”; di seguito hanno dato atto (par. 13.1) che la disposizione riguarda anche la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in forza degli artt. 27 legge 24-11-1981 n. 689 e 206 d.lgs. 30-4-1992 n. 285; quindi, è acquisito che la disposizione interessa il caso in questione. Come pure rilevato dalle Sezioni Unite (par. 14) la prima disposizione, che esclude l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, senza contenere alcuna pretesa impositiva, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto annoverato dall’art. 19 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 tra quelli impugnabili; quindi(par. 14.1), quello che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo.In ordine alla seconda disposizione, che prevede la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assumono invalidamentenotificati soltanto alle condizioni ivi previste , le Sezioni Unite hanno escluso trattarsi sia di disposizione di interpretazione autentica, sia di disposizione retroattiva; hanno dichiarato “ 17.Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione ‘diretta’, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire. 17.1.Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere…18.E’ quindi coerente che l’interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato….18.1…L’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa…”. Le Sezioni Unite hanno anche espressamente esaminato e ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della disposizione (da paragrafo 19) e da ultimo con sentenza n. 190 depositata il 17-10-2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibilile questioni di legittimità costituzionale de l l’art. 12 co.4-bis d.P.R. 602/ 1973 come modificato dall’art. 3 - bis d.l. 146/2021 conv. con modificazioni nella legge 215/2021 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 113 e 117 Cost., dal giudice di pace di Napoli e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.2.1.Applicando i principi posti dalle Sezioni Unite, in primo luogo non devono essere esaminati gli argomenti svolti dal ricorrente per sostenere che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto tardiva la sua opposizione, facendone decorrere il termine dalla conoscenza dell’estratto di ruolo: non essendo l’estratto di ruolo atto impugnabile, evidentemente dallo stesso non può decorrere alcun termine. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, quello che si impugna è l’atto impositivo menzionato nell’estratto di ruolo e perciò nella fattispecie la cartella di pagamento, ma ai sensi dell’art. 3-bis la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata può essere autonomamente impugnata solo a condizione che il debitore dimostri l’interesse ad agire nei termini previsti dalla disposizione, riferito all’esistenza di pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, da valutare se esistente al momento della pronuncia. Nella fattispecie il ricorrente, che pure ha depositato memoria dopo la pubblicazionedella sentenza delle Sezioni Unite, non ha svolto alcuna allegazione in ordine all’esistenza del suo interesse ad agire nel ristretto ambito posto dalla disposizione sopravvenuta; invece , si è limitato a sosten ere l’ammissibilità dell a sua opposizione per l’intervenuto giudicato implicito sul punto. Però,secondo il principio posto da Cass. Sez. 3 14-2-2023 n. 4448 Rv. 666744-01, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo e dell’applicabilità della disposizione sopravvenuta ai giudizi pendenti,è necessario che sull’interesse ad agire si sia formato l’espresso giudicato interno. In effetti si deve considerare che , c on riferimento alla formazione del giudicato interno sulla questione della legittimazione ad agire, la Suprema Corte ha già affermato che esso deve essere espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio della carenza della legittimazione ad agireil giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n. 25906 Rv. 646160-01). Lo stesso principio vale per l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ.: la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclu de la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda. Inoltre, come pure esplicitatodalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/2022(par. 22.1), anche nel caso in cui sussista lo specifico interesse ad agire individuato dalla disposizione sopravvenuta, la tutela riferita all’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assuma invalidamente notificata è facoltativa, perché la disposizione non impone, ma consente di sperimentarla. Nel caso in cui l’interessato scelga di non sperimentare la tutela facoltativa, le Sezioni Unite, dopo avere evidenziato (par. 22) che gli effetti dell’atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottosi, a maggior ragione non possono mai diventare definitivi, hanno dichiarato(par. 24.1): “ …nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n.15345/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purchéci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra le varie, n. 1558/20, n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. Gli stessi principievidentemente valgono anche nella fattispecie, nella quale l’opposizione proposta è inammissibile per mancanzadi interesse e potrà essere proposta, a fronte d el primo atto prodromico all’esecuzione ritualmente notificato, anche facendo valere la prescrizione eventualmente maturata in ragione delle precedenti omesse notifiche. Si esclude che l’opposizione si potes se riten ere validamente propostain causa e dovesse essere esaminata dal giudice di merito, afronte della notificazione dell’intimazione di pagamento di data 24-1-2017: anche con riguardo a tale intimazione l’opponente ha assunto, in primo luogo, il vizio della notifica, e cioè vizio deducibile esclusivamente come vizio dell’atto presupposto nell’impugnazione del primo atto prodromico dell’esecuzione del quale egli abbia avuto conoscenza legale.3.Le ragioni esposte impongono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in applicazione dell’art. 382 co.3, ultima parte, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta in mancanza dell’interesse ad agire. Si giustifica, in considerazione della sopravvenienza della disposizione decisiva ai fini della decisionee della sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite, la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.