CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 39346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza, pronunciata in data 26 aprile 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/:L1, commesso il 25 aprile 2021, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio di appello per omessa trasmissione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato risultando il giudizio di appello celebrato con trattazione orale, presenti il pubblico ministero e il difensore dell'imputato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.