CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 20363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 22.10.2025, la Corte d’appello di Napoli, inriforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 29.5.2024 di condanna diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di arresto e 750 euro di ammenda peril reato di porto ingiustificato di coltello, ha accolto la richiesta di concordatoavanzata dalle parti - dopo che in udienza l'imputato aveva rinunciato a tutti iresidui motivi di appello proposti - di esclusione della recidiva e di irrogazione diuna pena finale di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 4 L. 110 del 1975.Censura, in particolare, la erronea qualificazione giuridica del fatto, che ritienedenunciabile con ricorso per cassazione alla luce della sentenza n. 5 del 2000 delleSezioni Unite della Corte di cassazione, la quale, pur riferendosi alla sentenza dipatteggiamento, è da ritenersi valevole anche per il caso di cui all'art. 599-bis cod.proc. pen.Nel caso di specie, non è stata adeguatamente motivata la mancatariqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dal comma 3 dell'art. 4 L. n. 110del 1975, che appare maggiormente aderente all'evento in contestazione.[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito delconcordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto acensurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti inordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio dilegittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio,con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del4/7/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese ealtri, Rv. 268385 – 01).Con riguardo alla censura del ricorso, a prescindere dalla sua assolutagenericità, è stato già precisato che la diversa fisionomia del «patteggiamento inappello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della penaex art. 444 cod. proc. pen. — derivante dal diverso contenuto dell'accordo che,nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (conconseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazionegiuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (dacui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò checoncerne la qualificazione giuridica) —, comporta che le ipotesi di annullamentodella sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate diquelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmentel'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentementedall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Cortedi legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata(così Sez. 6, n. 41254 del 2019, sopra cit., che richiama Sez. U, n. 33040 del26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 – 01).Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilesenza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]