CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7849-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 6320/18/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07849 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 7849/2020 Agenzia delle dogane c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato alla società [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], riformando la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto cessionaria di ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA], a seguito della cessione registrata il 17/12/2015 e, pertanto, solidalmente responsabile. La resistente aveva impugnato la cartella di pagamento denunciando: l'insussistenza della propria legittimazione passiva, l'insufficiente motivazione dell'atto e la nullità della notifica a mezzo PEC. La C.T.P aveva rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. La resistente ha proposto poi appello innanzi alla C.T.R Campania e quest'ultima ha accolto l'appello. La CTR ha affermato che nel corpo della cartella gravata non solo non vi era cenno all'atto di cessione, che pur radicava nel costrutto giuridico dell'Ufficio il preteso vincolo di solidarietà, ma risultava finanche omesso lo stesso nominativo del debitore principale impedendo di comprendere, oltre alle ragioni giustificative del vincolo di solidarietà, a quale soggetto si riferisse la pretesa impositiva. Solo nel corso del giudizio, a seguito della costituzione dell'Agenzia delle Dogane, emergeva che la cartella era stata notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di cessionaria di azienda della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la CTR, richiamando l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, ha evidenziato che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, potendo il suddetto principio essere derogato solo nei casi in cui il contribuente abbia già precedentemente acquisito formale conoscenza dell'atto cui si fa rinvio: circostanza nel caso di specie non provata. Inoltre, la CTR ha sottolineato che la disciplina di settore pone una serie di stringenti condizioni e limitazioni cui subordina l'operatività del principio di sussidiarietà e la cartella esattoriale, in ragione del suo "asfittico corredo motivazionale", è priva " di qualsivoglia appiglio giuridico che consenta di agganciare la pretesa tributaria azionata ad una delle due ipotesi previste dall'art 14 del d. Igs 472/1997 e di giustificarne l'applicazione mediante adeguata dimostrazione dei relativi presupposti". Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. 1.Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I- 212/2000 dell'art.25 DPR 602/73 e art.6 DM 321 1999, ex art.360 n.3 c.p.c., essendo la cartella conforme al modello ministeriale e adeguatamente motivata, fondato (Cass. n. 25343 del 11/10/2018, n.1111 del 18/01/2018). Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.