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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27084/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11218/24 Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di furto tentato; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - nella parte in cui le ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla quantificazione della pena - è manifestamente infondato e generico giacché 1) la Corte di appello, ad integrazione della sentenza di primo grado, ha precisato il calcolo della pena, 2) ha dato conto del quantum di diminuzione per il tentativo, spiegando, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni della quantificazione della riduzione; 3) le ricorrenti non hanno chiarito le ragioni per le quali avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio migliore.

Considerato, quanto alla doglianza che concerne la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., che essa è aspecifica in quanto non tiene conto della motivazione della Corte distrettuale, che non è manifestamente illogica laddove ha escluso l'attenuazione della pena in ragione del valore della merce sottratta.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11218/24 Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di condanna per il reato di furto tentato; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi - nella parte in cui le ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla quantificazione della pena - è manifestamente infondato e generico giacché 1) la Corte di appello, ad integrazione della sentenza di primo grado, ha precisato il calcolo della pena, 2) ha dato conto del quantum di diminuzione per il tentativo, spiegando, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni della quantificazione della riduzione; 3) le ricorrenti non hanno chiarito le ragioni per le quali avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio migliore. Considerato, quanto alla doglianza che concerne la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) cod. pen., che essa è aspecifica in quanto non tiene conto della motivazione della Corte distrettuale, che non è manifestamente illogica laddove ha escluso l'attenuazione della pena in ragione del valore della merce sottratta. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 202
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