CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
do Placidi e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontrodom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata diTaranto n. 370/2024 pubblicata in data 01/10/2024, n.r.g. 202/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA] in data 07/06/2021con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, inquadramento nel5^ livello CCNL terziario confcommercio, mansioni di “autista consegnatario”e scadenza al 31/08/2021.Numero registro generale 25499/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 14274/2026Data pubblicazione 14/05/2026In data 30/06/2021 la società aveva risolto anticipatamente il rapporto dilavoro per mancato superamento della prova, ma poi in data 01/07/2021 loaveva nuovamente assunto con contratto di apprendistatoprofessionalizzante, inquadramento nel 6^ livello e mansioni di apprendistamagazziniere-consegnatario, con scadenza al 31/05/2024.In data 17/12/2021 era stato licenziato per giusta causa in relazione alleragioni disciplinari oggetto della contestazione del 29/11/2021.Il lavoratore adìva il Tribunale di Taranto per ottenere la declaratoria dinullità e/o illegittimità del licenziamento per insussistenza del fattocontestato, la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e la condannadella società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a dodici mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto; la declaratoria di nullità del terminefinale apposto al primo contratto di lavoro, la declaratoria d’illegittimitàdell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna della società alpagamento dell’indennità risarcitoria; in subordine la declaratoria diillegittimità del licenziamento perché sproporzionato e la condanna dellasocietà al pagamento dell’indennità risarcitorio fra dodici e ventiquattromensilità, nonché al pagamento del t.f.r.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, dichiarata cessata la materiadel contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento del t.f.r.,nelle more intervenuto, rigettava le altre domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal lavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è fondato il primo motivo di appello, con cui il lavoratore denunzial’omessa pronunzia, da parte del Tribunale, sulla domanda dideclaratoria di nullità del termine finale;b) pertanto si impone la pronunzia nel merito da parte di questo collegio;c) quanto al documento di valutazione dei rischi, a prescinderedall’asserita decadenza in cui sarebbe incorsa la società per averloprodotto solo in corso di giudizio e senza autorizzazione del giudice, dalcontratto di lavoro si evince che il lavoratore dichiara di averne presovisione e di essere stato edotto dei rischi, sicché deve ritenersi che ilNumero registro generale 25499/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 14274/2026Data pubblicazione 14/05/2026documento di valutazione dei rischi vi fosse e pertanto la prospettataragione di nullità del termine finale è infondata;d) quanto al recesso anticipato, esso avvenne in costanza di prova, sicchéai sensi dell’art. 2096 c.c. neppure doveva essere motivato se non conriguardo al mancato superamento della prova, come appunto avvenuto;e) non è fondato il motivo di gravame sul regime delle spese di litedisposto dal Tribunale, poiché comunque il t.f.r., pur corrisposto dopola notifica del ricorso, nondimeno è stato pagato.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116c.p.c., 2697 c.c., 20, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2015, 17 e 28 d.lgs. n.81/2008 per avere la Corte territoriale omesso di considerare decaduta lasocietà dalla produzione del documento di valutazione del rischio.Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto al decisum,posto che la Corte territoriale ha espressamente desunto la provadell’esistenza di quel documento dal contenuto della dichiarazione negozialeespressa dal lavoratore all’atto dell’assunzione e consacrata nel contratto dilavoro subordinato prodotto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. E proprio sulla base ditale convincimento ha poi concluso: “Conseguenza è che la (ancorché tardiva)produzione del documento nel giudizio di primo grado, ove pure ritenutainammissibile, nulla toglie alla sottoscrizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] cheassevera e sottoscrive di aver preso visione” del documento di valutazione deirischi.Dunque, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale hasì ritenuto che la società fosse decaduta da quella produzione documentale,ma ha pure considerato tale decadenza irrilevante, poiché la provadell’esistenza del documento di valutazione del rischio era chiaramentedesumibile dal tenore del contratto individuale di lavoro, ossia dalla stessadichiarazione ivi resa dal lavoratore.Numero registro generale 25499/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 14274/2026Data pubblicazione 14/05/2026Le ulteriori censure relative alla necessità che il datore di lavoro dimostriche il documento di valutazione dei rischi sia conforme alle prescrizioni dispecificità e adeguatezza previste dal legislatore rappresentano un novum:nel silenzio sul punto della Corte territoriale, era onere del ricorrente riportareil suo ricorso introduttivo – o almeno i passaggi salienti – per dimostrare chetali questioni facevano parte del thema decidendum. Tale onere non è statoadempiuto. Anzi, a pag. 4 del ricorso per cassazione, riportando in sintesi ilsuo ricorso introduttivo, lo stesso ricorrente deduce: “E’ stata altresì dedottala nullità del contratto a termine per omessa valutazione dei rischi da partedel datore di lavoro”. Quindi l’unica questione introdotta in giudizio erarappresentata dall’omessa valutazione dei rischi e non dalla mancanza diconformità del relativo documento alle prescrizioni normative, questionerimasta invece estranea al giudizio.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c.,nonché 24 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato il suo motivo diappello relativo alle spese di primo grado, per le quali il Tribunale,pronunziando la condanna del ricorrente, non aveva considerato che ilpagamento del t.f.r. era avvenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo.Il motivo è infondato.E’ vero che la società ha pagato il t.f.r. dopo la notifica del ricorso, comeaccertato dai giudici di merito, e ciò, se da un lato determina la cessazionedella materia del contendere, dall’altro impone al giudice di valutare lasoccombenza, anche quella c.d. virtuale, proprio ai fini delle spese. Ma èaltresì vero che tutte le altre domande del lavoratore sono state rigettate.Pertanto, in base al principio della soccombenza, deve ritenersi che la Corteterritoriale abbia, sia pure implicitamente, considerato prevalente lasoccombenza del lavoratore. E tale valutazione è insindacabile in sede dilegittimità, perché rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Alriguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio dellasoccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosanon può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamentodelle spese processuali, sicché, con riferimento al regolamento delle spese, ilsindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risultiNumero registro generale 25499/2024Numero sezionale 1244/2026Numero di raccolta generale 14274/2026Data pubblicazione 14/05/2026violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a caricodella parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, erientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazionedell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia la loroquantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissatidalle tabelle vigenti (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017).3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro in data04/03/2026 riconvocata in data 11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]