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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:402
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 – Commissione / Portogallo (causa C‑307/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica – Omessa trasposizione»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 20)

2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Ambito di applicazione della direttiva 89/48 (Direttiva del Consiglio 89/48) (v. punti 18, 22 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche.

Dispositivo 1) Non avendo adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in biologia medica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 – Commissione / Portogallo (causa C‑307/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica – Omessa trasposizione» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 20) 2. Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Ambito di applicazione della direttiva 89/48 (Direttiva del Consiglio 89/48) (v. punti 18, 22 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche. Dispositivo 1) Non avendo adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in biologia medica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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