Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:402
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2008 – Commissione / Portogallo
(causa C‑307/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
– Mancato riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di farmacista specializzato in biologia medica – Omessa trasposizione»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 20)
2.
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Ambito di applicazione della direttiva 89/48 (Direttiva
del Consiglio 89/48) (v. punti 18, 22 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) per quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in analisi cliniche.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad
un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, per
quanto riguarda la professione di farmacista specializzato in biologia medica, la Repubblica portoghese è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.