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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06689/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Latina emessa il 26 novembre 2012, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di supporti informatici illecitamente riprodotti (capo 3, con riferimento ai beni di cui al capo 1, reato dichiarato prescritto).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod.pen., per violazione degli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen..

Il ricorrente ritiene che il divieto violi il principio di uguaglianza tenuto conto che in altri casi analoghi, citati in ricorso, la Corte costituzionale si è espressa in tal senso.

Sarebbero violati anche i principi di ragionevolezza e di equa determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto che dalla sentenza di primo grado emergerebbe che la recidiva qualificata, a mente di quanto previsto dall'art. 99, sesto comma, cod.pen., non avrebbe potuto comportare un aumento di pena superiore a mesi quattro di reclusione, con la conseguenza che sarebbe maturato il termine di prescrizione in data antecedente al decreto di citazione per il giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Deve, in primo luogo, essere precisato che al ricorrente è stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, così come risulta dal capo di imputazione.

Il primo giudice ha ritenuto sussistente tale circostanza aggravante, sia pure considerandola sub-valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (cfr. ultimo foglio, non numerato, della sentenza del Tribunale di Latina), statuizione impugnata dal Procuratore generale con atto di appello accolto sul punto dalla Corte di merito.

Ne consegue che deve essere applicata al caso in esame la pacifica regola giurisprudenziale secondo la quale, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta sub-valente nel 2 h/ giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058).

2. In secondo luogo, occorre sottolineare che, successivamente alla presentazione dell'atto di appello ed in ordine alla questione dedotta con il secondo motivo di ricorso, che ha priorità logica, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, fissando il seguente principio di diritto: in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli).

Ne consegue che, tenuto conto della recidiva contestata, il reato di ricettazione, commesso nel novembre 2009, non risulta prescritto neanche alla data odierna.

3. Ciò rende rilevante la questione di legittimità costituzionale di cui al primo motivo di ricorso, che deve ritenersi, tuttavia, manifestamente infondata, non potendosi assimilare il caso concreto a quelli decisi dal giudice delle leggi e ricordati in ricorso ed in considerazione del fatto che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen. esprime una specifica e libera volontà del legislatore di conferire rilevanza a tale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto a situazioni non tipizzate dallo stesso legislatore (come quelle poste a base dell'art. 62-bis cod.pen.) e che possono essere considerate, ma solo entro certi limiti, a favore dell'imputato.

Sulla questione, peraltro, si è già espressa la Corte di cassazione negli stessi termini qui condivisi (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati).02' Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.O1.20 ?3 Il Consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA] ni Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Latina emessa il 26 novembre 2012, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di supporti informatici illecitamente riprodotti (capo 3, con riferimento ai beni di cui al capo 1, reato dichiarato prescritto). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod.pen., per violazione degli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen.. Il ricorrente ritiene che il divieto violi il principio di uguaglianza tenuto conto che in altri casi analoghi, citati in ricorso, la Corte costituzionale si è espressa in tal senso. Sarebbero violati anche i principi di ragionevolezza e di equa determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto che dalla sentenza di primo grado emergerebbe che la recidiva qualificata, a mente di quanto previsto dall'art. 99, sesto comma, cod.pen., non avrebbe potuto comportare un aumento di pena superiore a mesi quattro di reclusione, con la conseguenza che sarebbe maturato il termine di prescrizione in data antecedente al decreto di citazione per il giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Deve, in primo luogo, essere precisato che al ricorrente è stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, così come risulta dal capo di imputazione. Il primo giudice ha ritenuto sussistente tale circostanza aggravante, sia pure considerandola sub-valente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (cfr. ultimo foglio, non numerato, della sentenza del Tribunale di Latina), statuizione impugnata dal Procuratore generale con atto di appello accolto sul punto dalla Corte di merito. Ne consegue che deve essere applicata al caso in esame la pacifica regola giurisprudenziale secondo la quale, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta sub-valente nel 2 h/ giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058). 2. In secondo luogo, occorre sottolineare che, successivamente alla presentazione dell'atto di appello ed in ordine alla questione dedotta con il secondo motivo di ricorso, che ha priorità logica, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, fissando il seguente principio di diritto: in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli). Ne consegue che, tenuto conto della recidiva contestata, il reato di ricettazione, commesso nel novembre 2009, non risulta prescritto neanche alla data odierna. 3. Ciò rende rilevante la questione di legittimità costituzionale di cui al primo motivo di ricorso, che deve ritenersi, tuttavia, manifestamente infondata, non potendosi assimilare il caso concreto a quelli decisi dal giudice delle leggi e ricordati in ricorso ed in considerazione del fatto che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen. esprime una specifica e libera volontà del legislatore di conferire rilevanza a tale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto a situazioni non tipizzate dallo stesso legislatore (come quelle poste a base dell'art. 62-bis cod.pen.) e che possono essere considerate, ma solo entro certi limiti, a favore dell'imputato. Sulla questione, peraltro, si è già espressa la Corte di cassazione negli stessi termini qui condivisi (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati).02' Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.O1.20 ?3 Il Consigliere estensore idente [OSCURATO:PERSONA] ni Diotallevi [OSCURATO:PERSONA]
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