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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24628/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in parte perché volto a ottenere una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (e ciò in riferimento alla versione dei fatti fornita dall'imputato e agli, irrilevanti, motivi dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; sul punto cfr. Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), in parte perché relativo all'omesso esame di censure non involgenti nullità (mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale); ritenuta manifestamente infondata anche la censura relativa all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto sul punto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in parte perché volto a ottenere una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (e ciò in riferimento alla versione dei fatti fornita dall'imputato e agli, irrilevanti, motivi dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; sul punto cfr. Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), in parte perché relativo all'omesso esame di censure non involgenti nullità (mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale); ritenuta manifestamente infondata anche la censura relativa all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto sul punto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 24628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris