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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 09798/2026

Testo disponibile della fonte

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3. Con il primo motivo deduceva violaz ione degli artt. 601, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza aver fissato l’udienza per la comparizione delle parti e senza neppure aver dato alcun avviso alle medesime in ordine alla celebrazione del giudizio di secondo grado, essendo in tal modo incorsa in una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 4.

Con il secondo motivo deduceva vio lazione degli artt. 129 e 648 cod. pen. e mancata motivazione in ordine alla prevalenza della formula assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. rispetto a quella in rito, assumendo che nella specie gli elementi dai quali poter evincere l’insussistenza del fatto o la sua irrilevanza penale erano emersi agli atti in maniera incontestabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, re stando assorbito il secondo.

Dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendo stato dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092), emerge che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha prosciolto per prescrizione l'imputato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti.

Il tema è stato di recente affrontato da Sez. 4, 6/11/2025 n. 993, Sasso, non massimata, che in motivazione hanno evidenziato che le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Rv. 262833), avevano, tuttavia, affermato che in tale ipotesi la causa estintiva del reato prevaleva sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809).

Hanno poi precisato che, tuttavia, siffatto percorso argomentativo risulta oggi superato dall’intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Ne consegue che la Corte di Appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell’imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all’eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 secondo cui “sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d' appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione”).

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione.

Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3. Con il primo motivo deduceva violaz ione degli artt. 601, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza aver fissato l’udienza per la comparizione delle parti e senza neppure aver dato alcun avviso alle medesime in ordine alla celebrazione del giudizio di secondo grado, essendo in tal modo incorsa in una nullità assoluta di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo deduceva vio lazione degli artt. 129 e 648 cod. pen. e mancata motivazione in ordine alla prevalenza della formula assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. rispetto a quella in rito, assumendo che nella specie gli elementi dai quali poter evincere l’insussistenza del fatto o la sua irrilevanza penale erano emersi agli atti in maniera incontestabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, re stando assorbito il secondo. Dall’esame degli atti, consentito alla Corte essendo stato dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092), emerge che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha prosciolto per prescrizione l'imputato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Il tema è stato di recente affrontato da Sez. 4, 6/11/2025 n. 993, Sasso, non massimata, che in motivazione hanno evidenziato che le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Rv. 262833), avevano, tuttavia, affermato che in tale ipotesi la causa estintiva del reato prevaleva sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809). Hanno poi precisato che, tuttavia, siffatto percorso argomentativo risulta oggi superato dall’intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue che la Corte di Appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell’imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all’eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Rv. 283811 secondo cui “sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d' appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione”). 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così deciso il 09/12/2025 Il Consigliere estensore La Presidente
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