CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V213
Titolo CCNL: CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro
Titolo accordo: CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: agenzie di somministrazione di lavoro
Parti datoriali: ASSOSOMM
Parti sindacali: CISL; UILTEMP; FELSA CISL; NIDIL CGIL; CGIL; UIL
Decorrenza: 2025-07-21
Scadenza: 2028-07-20
Stipula: 2025-07-21
Stato: Acquisito
Identificativo: 21012
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239764
--- Testo contratto ---
a cura di
ASSOSOMM • CGIL • CISL • UIL • FELSA CISL • NIDIL CGIL • UILTEMP
ASSOSOMM • CGIL • CISL • UIL • FELSA-CISL • NIDIL-CGIL • UILTEMP
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DEL LA VORO
Testo ufficiale Roma, 21 luglio 2025
Per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro
A cura di Ebitemp - Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo
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Ebitemp
Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo
Corso Vittorio Emanuele II, 269
00186 Roma
tel.: 06 68301506
www.ebitemp.it
Forma.Temp
Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei
Piazza Barberini, 52
00187 Roma
tel.: 06 4804000
www.formatemp.it
PROPRIETÀ RISERVATA
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testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni,
imprese e privati, riservandosi azioni a salvaguardia dei loro diritti.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
COSTITUZIONE DELLE PARTI ............................................................................................9
PREMESSA GENERALE .................................................................................................... 11
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ................................................................. 12
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI ................................................................................ 13
Articolo 1 - Diritti di informazione ....................................................................................13
Articolo 2 - Relazioni sindacali .........................................................................................13
Articolo 2-bis - Contrattazione nazionale aziendale a livello di agenzia ....................... 13
Articolo 2-ter - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT) ................................................... 14
Articolo 2-quater - Relazioni sindacali aziendali .............................................................14
Articolo 3 - Commissioni Nazionali ................................................................................. 16
Articolo 4 - Commissione Paritetica ................................................................................17
Articolo 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione ............................................ 17
Articolo 6 - Commissione per le Pari Opportunità .......................................................... 18
Articolo 7 - Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della
Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione ...............................................19
Articolo 8 - Commissione Prestazioni ............................................................................. 20
Articolo 9 - Bilateralità ...................................................................................................... 20
Articolo 10 - Enti Bilaterali ................................................................................................ 21
Articolo 10-bis - Revisione dell’utilizzo delle risorse Forma.Temp ................................26
Articolo 11 - Formazione .................................................................................................. 27
Articolo 11-bis - Formazione Continua Permanente....................................................... 31
Articolo 11-ter - Form.Integra ...........................................................................................32
Articolo 11-quater - Formazione all’estero ...................................................................... 32
Articolo 11-quinquies - Orientamento nelle scuole .........................................................32
Articolo 11-sexies - Procedimento sanzionatorio ........................................................... 32
Articolo 11-septies - Commissione Nazionale Paritetica in materia di formazione ..... 32
Articolo 11-octies - Docenze sindacali ............................................................................ 33
Articolo 11-novies - Misure di tutela per lavoratori in condizioni di sfruttamento ........33
Articolo 11-decem - Misure di tutela per le donne vittime di violenza sui luoghi
di lavoro ..............................................................................................................................33
Articolo 11-undecim - Formazione lavoratori TI part-time verticale ciclico ..................33
Articolo 11-duodecim - Indennità di frequenza ...............................................................33
Articolo 12 - Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale ...33
Articolo 12-bis - Crisi Aziendali ........................................................................................ 35
Articolo 13 - Politiche Attive .............................................................................................35
INDICE
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 14 - Disposizioni in materia di Welfare .............................................................. 35
Articolo 14-bis - Principi generali .....................................................................................36
DIRITTI INDIVIDUALI ........................................................................................................ 37
Articolo 15 - Diritto di precedenza in caso di maternità e gravidanza delle lavoratrici
con contratto a termine ....................................................................................................37
Articolo 16 - Sostegno in caso di maternità e gravidanza.............................................. 37
Articolo 17 - Adozione e affidamento .............................................................................. 37
DIRITTI SINDACALI .......................................................................................................... 38
Articolo 18 - Diritti e Relazioni Sindacali ..........................................................................38
Articolo 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali ................................................ 42
Articolo 20 - Contributi sindacali...................................................................................... 44
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ....................................................................... 45
Articolo 21 - Durata massima e successione dei contratti ............................................ 45
Articolo 22 - Proroghe .......................................................................................................45
Articolo 23 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato ............47
Articolo 24 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo indeterminato
e della lettera di assegnazione ......................................................................................... 48
Articolo 25 - Procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato ................50
Articolo 25-bis - Database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV) .......................54
Articolo 25-ter - Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) ......................................... 55
Articolo 25-quater - Tutele a favore delle lavoratrici in gravidanza assunte a tempo
indeterminato .................................................................................................................... 56
Articolo 25-quinquies - Interruzione, mancato rinnovo/proroga della missione
della sola RSU o RSA assunta a tempo indeterminato ................................................... 57
Articolo 25-sexies - Tutela del lavoratore con contratto a tempo indeterminato
in caso di infortunio sul lavoro .........................................................................................57
Articolo 26 - Apprendistato .............................................................................................. 58
Articolo 27 - Classificazione del personale ed inquadramento ..................................... 62
Articolo 28 - Sistema incentivante delle assunzioni a tempo indeterminato ................63
Articolo 29 - Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati ............................................ 63
Articolo 30 - Trattamento retributivo ............................................................................... 63
Articolo 31 - Clausola sociale .......................................................................................... 69
Articolo 32 - Disponibilità ................................................................................................. 70
Articolo 32-bis - Principi generali per i lavoratori in disponibilità ................................... 71
Articolo 32-ter - Giornate di indisponibilità ......................................................................71
Articolo 32-quater - Indennità in caso di infortunio ........................................................ 72
Articolo 32-quinquies - Indennità in caso di maternità ...................................................72
Articolo 32-sexies - Congedo matrimoniale .................................................................... 72
Articolo 32-septies - Permessi studio.............................................................................. 72
Articolo 32-octies - Aspettativa non retribuita ................................................................ 73
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 32-novies - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in disponibilità ..................... 73
Articolo 33 - Codice di condotta per i lavoratori in disponibilità ....................................74
Articolo 34 - Norme Disciplinari lavoratori in disponibilità ............................................. 74
Articolo 34-bis - Norme disciplinari per i lavoratori in missione .................................... 76
Articolo 35 - Periodo di prova ...........................................................................................76
Articolo 36 - Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato ..................................... 77
Articolo 37 - Indennità sostitutiva del preavviso per lavoratori a tempo indeterminato .. 77
Articolo 38 - Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo
determinato ....................................................................................................................... 78
Articolo 39 - Procedure per la conciliazione delle controversie individuali di lavoro
e arbitrato volontario......................................................................................................... 78
Articolo 40 - Salute e sicurezza del lavoro ...................................................................... 79
Articolo 41 - Malattia del lavoratore ................................................................................ 81
Articolo 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico .................................. 83
Articolo 43 - Comunicazione della malattia o infortunio non sul lavoro ....................... 84
Articolo 44 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti ...................... 84
Articolo 45 - Interruzione della missione nei contratti a tempo determinato ............... 84
Articolo 46 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato ....85
Articolo 47 - Penalità ........................................................................................................ 86
Articolo 48 - Lavoro domestico ........................................................................................87
Articolo 49 - Ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione delle singole
disposizioni ....................................................................................................................... 87
Articolo 50 - Proposta di missione congrua ....................................................................87
Articolo 51 - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito
garantito - MOG ................................................................................................................. 89
Articolo 51-bis - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito
garantito - MOG, con lavoratori assunti a tempo indeterminato ....................................92
Articolo 52 - Attività stagionali ......................................................................................... 94
Articolo 53 - Sistema Informativo di Ebitemp ................................................................. 94
Articolo 54 - Diffusione del contratto .............................................................................. 94
Articolo 55 - Decorrenze e Modalità applicative ............................................................. 94
Articolo 56 - Clausola di inscindibilità delle norme contrattuali .................................... 95
Dichiarazione congiunta ...................................................................................................95
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 1 - Modello A
Obblighi previsti dalla legge in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro inerenti
alla somministrazione di lavoro ....................................................................................... 96
ALLEGATO 1 - Modello B
Modello di informazione sui rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori e delle
misure di prevenzione adottate...................................................................................... 100
ALLEGATO 1 - Modello C
Modello di comunicazione preventiva ai sensi dell’Art. 40, comma 10, del CCNL
per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro .................................... 102
ALLEGATO 1 - Modello D
Modulo di segnalazione alla Commissione Paritetica Salute e Sicurezza ................. 104
ALLEGATO 2
Tabella Prestazioni.......................................................................................................... 106
ALLEGATO 2 BIS
Verbale di Accordo Nuove prestazioni Ebitemp ...........................................................117
ALLEGATO 3
Dichiarazione di disponibilità ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza ............... 125
ALLEGATO 4
Comunicazione sindacale obblighi di informazione (Art.1, comma 2) ....................... 126
ALLEGATO 4 BIS
Comunicazione (Art.18, comma 3) ................................................................................ 127
Semplificazione delle comunicazioni sindacali ............................................................128
ALLEGATO 5
Modello di monitoraggio MOG ai sensi dell’Art. 51 del CCNL 21 luglio 2025 .............129
ALLEGATO 6
Regolamento delle Commissioni Paritetiche ................................................................130
ALLEGATO 7
Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di
Somministrazione ...........................................................................................................131
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 7 BIS
Accordo Sindacale Misurazione e Certificazione della rappresentanza del settore
somministrazione ........................................................................................................... 134
ALLEGATO 7 TER
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore
delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro ............................................................... 136
ALLEGATO 8
Modello di delega sindacale........................................................................................... 145
ALLEGATO 8 BIS
Accordo in materia di gestione delle deleghe sindacali ...............................................147
ALLEGATO 8 TER
Format comunicazione nomina RSA .............................................................................150
Format comunicazione elezione componente/i RSU ................................................... 151
ALLEGATO 8 QUATER
Format comunicazione dirigente sindacale ex Art. 18 CCNL comma 7 .....................152
ALLEGATO 9
Verbale di Accordo Nuovo Sistema Incentivante ......................................................... 153
ALLEGATO 10
Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro ................................159
Traduzione All. A. ............................................................................................................160
Dichiarazione All. B ......................................................................................................... 163
ALLEGATO 11
Accordo Integrativo Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per il settore del lavoro
in somministrazione (Art. 27, D.Lgs. 148/2015) ..................................................................164
ALLEGATO 11 BIS
Dichiarazione per la richiesta di attivazione dell’Assegno di Integrazione
Salariale a favore dei lavoratori somministrati .......................................................................167
Accordo Sindacale Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione
di Lavoro (FSBS).........................................................................................................................168
ALLEGATO 11 TER
Accordo Somministrati Portuali Aziende utilizzatrici autorizzate ai sensi
dell’Art. 17, comma 2, Legge n° 84/94 ....................................................................................171
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 12
Accordo di interpretazione autentica Accordo integrativo sul fondo di solidarietà
bilaterale alternativo per il settore del lavoro in somministrazione 21 dicembre 2018 ....176
ALLEGATO 13
Accordo di interpretazione autentica fondo di solidarietà bilaterale di settore
maturazione e corresponsione dei ratei di retribuzione differita .................................177
ALLEGATO 14
Accordo per l’utilizzo del MOG nel settore dell’industria alimentare
(Art. 51, punto C, comma 2, del CCNL 15 ottobre 2019) .............................................. 179
ALLEGATO 15
Accordo Sindacale Welfare Sanitario ............................................................................ 181
ALLEGATO 16
Format di informativa: Attivazione del percorso formativo in modalità FaD
asincrona in luogo dell’Accordo Sindacale (Art. 11 CCNL 21 luglio 2025) .................183
ALLEGATO 17
Verbale di Accordo Sindacale Formazione a Distanza (FaD) ...................................... 184
ALLEGATO 18
Accordo di Formazione continua e permanente ........................................................... 187
ALLEGATO 19
Verbale di Accordo Procedura di Ricollocazione .......................................................... 188
Elenco dei Lavoratori coinvolti dalla PDR ......................................................................190
ALLEGATO 20
Verbale di mancato Accordo Procedura di Ricollocazione ..........................................191
Elenco dei lavoratori coinvolti dalla PDR .......................................................................192
ALLEGATO 21
Verbale di Accordo Procedura di Ricollocazione Plurima ............................................193
Elenco dei lavoratori coinvolti dalla PRP .......................................................................195
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
COSTITUZIONE DELLE P ARTI
Il 21 luglio 2025 in Roma, tra ASSOSOMM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AGENZIE
PER IL LAVORO, rappresentata dal suo Presidente, ROSARIO RASIZZA
con una delegazione sindacale composta dai signori: GIANNI QUATERA, MICHELE
BORGHI, CLAUDIA CIOTOLA, NICOLETTA SPINA, CLAUDIA CAVAZZONI, OSVALDO
ROSSI, ELISABETTA FUGAZZA, MATTEO SACCAVINI, MICHELE REGINA, FRANCESCO
SALVAGGIO, assistititi dal Segretario Generale avv. SORAYA ZANELLA e con la parte-
cipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ’ITALIA nella persona dell’avv. PAOLO
BALDAZZI
e
C.G.I.L. rappresentata dai Signori:
MAURIZIO LANDINI , Segretario Generale
FRANCESCA RE DAVID , Segretaria Confederale
C.I.S.L. rappresentata dai Signori:
DANIELA FUMAROLA , Segretaria Generale
MATTIA PIRULLI , Segretario Confederale
U.I.L. rappresentata dai Signori:
PIERPAOLO BOMBARDIERI , Segretario Generale
VERA BUONOMO , Segretaria Confederale
FeLSA CISL rappresentata da: DANIEL ZANDA Segretario Generale, GIOVANNI
BATTISTA POSSAMAI, LUCA BARILA’, FRANCESCA PISCIONE, PAOLO DI GERIO, SILVIA
CASINI, TOMMASO BILLIANI, ROCCO RICCIARELLI, EDOARDO FABRIZI;
NIdiL CGIL rappresentata da: ANDREA BORGHESI Segretario Generale, DAVIDE
FRANCESCHIN Segretario Nazionale, LUISA DIANA Segretaria Nazionale, ROBERTA
TURI Segretaria Nazionale, FILIPPO BELLANDI, DANILO BONUCCI, ALESSANDRO CAMBI,
ROSSANA CAREDDU, ALESSANDRO CASTELLANA, GIUSEPPE CILLIS, SIMONE
CIONCOLINI, FRANCESCO D’ALESSANDRO, GIANMARCO DESEPTIS, LOREDANA
GUERRIERI, FRANCESCA MANNAI, ELISA MARCHETTI, FRANCESCO MELIS, LORENA
PANZERI, ANTONELLA PACILIO, DAVIDE TARSIA, MARIA GIORGIA VULCANO; LUCIA
ANILE.
UIL Temp rappresentata da: LUCIA GROSSI Segretario Generale, GIANCARLO MATTONE,
MAURIZIO SACCHETTA, DENISE CARBONE, LUCIANO CALEMME, FRANCESCO D’AMURI,
MARCO AMICONE, ELEONORA CIULLO, MARCO MASSERA, MASSIMILIANO TURANO,
GIANVINCENZO BENITO PETRASSI.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Visto, considerato ed integralmente recepito l’Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato
dalle medesime Parti il 3 febbraio 2025, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (di
seguito, in breve, CCNL), composto di 56 articoli e 41 allegati.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentati delle Organizzazioni stipulanti.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
PREMESSA GENERALE
Le Parti hanno sviluppato un articolato percorso negoziale volto alla definizione dell’Ac -
cordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° gennaio 2019 - sca -
duto il 31 dicembre 2021 - reso particolarmente complesso da un contesto di riferimento
estremamente mutevole, a seguito delle evoluzioni macroeconomiche e normative.
Le Parti, in risposta alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, nonché a quelle dei
lavoratori (con particolare attenzione alle fasce più deboli), hanno introdotto e potenziato
diritti, tutele e misure a sostegno della continuità occupazionale supportando i lavoratori
somministrati anche nelle fasi di non lavoro, attraverso l’ottimizzazione di azioni orienta-
te alla riqualificazione del personale, alla valorizzazione del welfare di settore e al raffor-
zamento delle politiche attive del lavoro.
Il mercato del lavoro italiano, al pari di quello degli altri Paesi, è attraversato da profondi
processi di trasformazione strutturale, destinati a subire nei prossimi anni una forte ac -
celerazione, con impatti rilevanti sulla vita dei lavoratori e delle aziende.
Di fronte a tali scenari, le Parti ritengono indispensabile individuare risposte che salva -
guardino, allo stesso tempo, i livelli di sviluppo macroeconomico, la coesione sociale e la
qualità del mercato del lavoro.
Il confronto negoziale ha prodotto significative convergenze tra le Parti, che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si sono concretizzate:
a) nell’implementazione di un welfare di settore moderno e all’avanguardia;
b) nella valorizzazione della contrattazione collettiva, con particolare attenzione a quella
di secondo livello;
c) nell’introduzione di strumenti - non solo di natura economica - a tutela delle lavoratrici
in tutte le sue sfaccettature (maternità, gravidanza, vittime di violenza e molestie);
d) nel rafforzamento degli strumenti di supporto ai lavoratori anche nelle fasi di non lavo-
ro, valorizzando i percorsi di riqualificazione professionale e ricollocazione;
e) nell’incremento degli importi delle indennità di disponibilità;
f) nell’ampliamento delle previsioni di un sistema incentivante;
g) nella valorizzazione della formazione continua, orientata anche alle reali esigenze del
mercato del lavoro.
Le Parti convengono di elaborare interventi, anche congiunti, nei confronti dei livelli istitu-
zionali, al fine di promuovere un quadro di riferimento economico e normativo funzionale
allo sviluppo del lavoro in somministrazione, nonché di favorire l’adozione di normative
coerenti con quanto sopra esposto.
ASSOSOMM, FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UIL Temp si impegnano reciprocamente, a nome
proprio e dei rispettivi aderenti, al rispetto del sistema di regole sottoscritto, e ad inter -
venire affinché esso venga pienamente osservato da parte dei propri associati e iscritti.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti
di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione (di seguito ApL o Agenzie)
e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeter -
minato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili fra loro e non ne è am-
messa la parziale applicazione, come stabilito espressamente con la clausola di inscin -
dibilità delle norme contrattuali di cui all’articolo 56 del presente CCNL.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Diritti di informazione
1. Informazioni di settore
Le Parti possono effettuare un esame congiunto del quadro economico e normativo del
settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il
primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti.
Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione sull’intero settore,
disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale,
area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rap -
porto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno
definiti dall’Osservatorio;
b) la formazione e la riqualificazione professionale con particolare attenzione all’anda -
mento del diritto mirato alla riqualificazione;
c) l’andamento del sistema incentivante di cui all’art. 28 del presente CCNL.
Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali e di fornire
relativa informazione ogni 12 mesi o su richiesta delle stesse.
2. Informazioni obbligatorie
Le ApL hanno l’obbligo di fornire informazione, alla mail dedicata comunicata ad Ebitemp
dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, della sottoscrizione dei contratti di sommini -
strazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a
15 lavoratori.
Tale informazione verrà fornita, tramite l’allegato n. 4, con cadenza bimestrale, entro le
seguenti date: 15 gennaio, 15 marzo, 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre.
Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice,
CCNL applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data
inizio e fine missione.
Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle
strutture territoriali per quanto di competenza.
Articolo 2 - Relazioni sindacali
La disciplina applicabile alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione è definita, oltre
che dalla contrattazione nazionale di settore e, ove presente, dalla contrattazione applicata
dall’azienda utilizzatrice, anche dalla contrattazione territoriale ed aziendale di settore.
Articolo 2-bis - Contrattazione nazionale aziendale a livello di agenzia
Le Parti, premesso il ruolo primario della contrattazione collettiva nazionale, riconoscono il ruo-
lo della contrattazione nazionale aziendale finalizzata, ove ne ricorrano le condizioni, ad integra-
re ed adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni aziendali e dei lavoratori.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 2-ter - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT)
1. Al fine di definire un quadro normativo certo ed esigibile di tale ambito contrattuale si
precisa che sono ad esso demandate le seguenti materie:
a) informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza;
b) promozione di opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definen-
do e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l’utilizzo di risorse Forma.Temp;
c) rafforzamento del ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui
ai punti che seguono.
2. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate:
1. NORD: Lombardia
2. NORD OVEST: Piemonte, Val d’Aosta e Liguria
3. NORD EST: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
4. CENTRO NORD: Emilia Romagna, Toscana e Marche
5. CENTRO SUD: Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna
6. SUD e ISOLE: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
Si confermano i regolamenti già assunti in merito alla costituzione delle CSMT.
3. Alle CSMT è assegnato un compito di monitoraggio e confronto a livello territoriale in
merito alle seguenti materie:
a) esiti occupazionali derivanti dall’attività di formazione professionale e del diritto mirato;
b) apprendistato e formazione continua;
c) monitoraggio su interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per
l’attivazione della procedura di ricollocazione (PDR);
d) accordi istituzionali stipulati nell’ambito del livello territoriale di competenza che pre -
vedano l’utilizzo di risorse Forma.Temp;
e) accordi di produttività stipulati in conformità con l’Accordo Interconfederale;
f) azioni di sistema;
g) fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;
h) diritti di informazione di cui all’ articolo 1, comma 2, del CCNL;
i) politiche di genere;
j) quanto previsto dall’art. 2-quater, comma 2, punto VII;
k) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.
Articolo 2-quater - Relazioni sindacali aziendali
1. Le relazioni sindacali aziendali promuovono, sostengono e tutelano i lavoratori ed il
lavoro in somministrazione, nel rispetto della procedura individuata esclusivamente dal
presente articolo che individua il quadro di regole volte a disciplinare il corretto esercizio
delle attribuzioni di ciascun soggetto titolato, delle relative tempistiche e delle materie
demandate alle relazioni sindacali aziendali.
I. Le relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola Agenzia per il Lavoro,
ovvero a più Agenzie per il Lavoro operanti presso il medesimo utilizzatore, hanno ad
15
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
oggetto le seguenti materie:
a) tematiche relative all’esercizio dell’attività sindacale;
b) tematiche inerenti al rapporto ed alle condizioni di lavoro in missione e/o in disponibilità;
c) tematiche relative alla continuità occupazionale in somministrazione;
d) tematiche relative alle politiche di genere;
e) definizione degli incentivi (Ebitemp) aziendali alle ApL demandate dall’art. 28 del pre-
sente CCNL alla contrattazione Aziendale;
f) procedura di ricollocazione plurima di cui all’art. 25-ter.
L ’elencazione di cui al presente comma ha natura tassativa ed è preclusa l’interpretazio-
ne in via analogica e/o estensiva.
II. Restano escluse dalle competenze delle relazioni sindacali aziendali, come disciplina-
te dal presente articolo, le seguenti materie, in quanto oggetto di specifica regolamenta-
zione del presente CCNL:
a) procedura di ricollocazione (art. 25);
b) formazione (art.11);
c) assegno di Integrazione Salariale (AIS);
d) monte ore garantito (art. 51, lettera B, e allegato n. 5).
2. Procedura di confronto
I. L ’Agenzia per il Lavoro o l’Organizzazione Sindacale/le RSA/RSU formulano richiesta
scritta di incontro contenente l’indicazione esplicita della materia che si intende trattare
ed il relativo riferimento normativo di cui all’elenco contenuto al punto 1, comma I, del
presente articolo. Tale comunicazione va inviata al referente territoriale dell’ApL/OO.SS.
di cui al punto 3 del presente articolo. In questa fase della procedura è escluso il coinvol-
gimento dell’utilizzatore.
II. L ’Agenzia per il Lavoro o le OO.SS. forniscono riscontro alla comunicazione di cui al
precedente comma I entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla ricezione.
L ’incontro si svolge (anche da remoto) entro i successivi 10 giorni lavorativi dal riscontro
di cui al periodo precedente.
III. L ’Agenzia per il Lavoro può farsi assistere nell’ambito della presente procedura dalla
propria Associazione datoriale firmataria il CCNL cui conferisca mandato. Le OO.SS. pos-
sono farsi assistere dalle proprie Confederazioni in quanto firmatarie del CCNL.
IV. Per le imprese utilizzatrici multi-localizzate su più province della stessa regione, tale
procedura viene svolta a livello regionale (CSMT).
V. Per le imprese utilizzatrici multi-localizzate su più regioni, tale procedura viene svolta
a livello nazionale.
VI. Laddove il confronto riguardi questioni che afferiscono all’interpretazione del CCNL o
della normativa di riferimento, le Parti coinvolte possono demandare, congiuntamente o
disgiuntamente, la discussione alla Commissione Paritetica.
VII. Qualora a livello aziendale non si determini, nel merito, una soluzione alla controversia,
le Parti possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la problematica alla CSMT.
VIII. Qualora in esito alla procedura di cui al presente articolo non si determini una solu -
zione alla controversia, le Parti potranno promuove ulteriori e diverse iniziative, coinvol -
16
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
gendo anche interlocutori terzi.
3. Elenco dei referenti
I. Al fine di conferire certezza ed un ordinato svolgimento della presente procedura, le
OO.SS., le Agenzie per il Lavoro e l’Associazione datoriale indicano in una apposita se -
zione del sito di Ebitemp i nominativi dei soggetti abilitati (referenti sindacali territoriali).
II. Agli incontri partecipano tassativamente gli interlocutori previamente individuati da
ciascuna delle Parti coinvolte come presenti sul sito di Ebitemp, intendendosi escluso
ogni coinvolgimento di altro interlocutore terzo.
4. Monitoraggio e adeguamento della disciplina
La Commissione Paritetica, oltre a svolgere un’attività di monitoraggio sull’andamento
sperimentale della procedura, ha facoltà di intervenire, in esito a tale monitoraggio, inte -
grando o modificando l’assetto regolatorio di cui al presente articolo.
5. Formazione
Al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza condivisa della presente procedura e delle
relative disposizioni contrattuali oltreché per favorire la diffusione di una cultura parteci-
pativa, vengono istituiti, a carico della Bilateralità di settore, percorsi formativi congiunti
tra rappresentanti delle OO.SS. e delle Agenzie per il Lavoro anche aventi ad oggetto il
diritto del lavoro e il diritto sindacale. Tali percorsi formativi dovranno essere definiti in
sede di Commissione Nazionale Paritetica.
Articolo 3 - Commissioni Nazionali
1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Com -
missioni Nazionali Bilaterali:
a) Commissione Paritetica;
b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;
c) Commissione per le Pari Opportunità;
d) Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul La -
voro dei lavoratori in somministrazione;
e) Commissione Prestazioni;
f) Commissione Nazionale Paritetica in materia di formazione.
2. Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri effettivi, dei quali
tre sono designati da Assosomm e tre da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UIL Temp. La Commis-
sione Nazionale in materia di formazione è composta da dodici membri effettivi, dei quali
sei designati da Assosomm e sei da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UIL Temp. Per ogni membro
effettivo può essere nominato un supplente.
3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso Ebitemp che ne curerà la segreteria
tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute
dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.
17
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Pre -
stazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di
una delle Parti.
Le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono definite dal regolamento
generale (allegato n. 6) e dagli specifici regolamenti adottati dalle Commissioni stesse.
Articolo 4 - Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:
• di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;
• di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;
• di valutazione delle inadempienze contrattuali;
• di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di co -
stituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o
di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità
applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto;
• di revisione e/o aggiornamento, in funzione dell’evoluzione del mercato del lavoro, del -
le esigenze dei lavoratori e del ruolo della bilateralità, delle attività di Ebitemp di cui
all’art.10, paragrafo EBITEMP , punto 2.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce di norma ogni mese. In via straordinaria
viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente della stessa.
Norma di interpretazione autentica
I verbali della Commissione Paritetica Nazionale integrano ed interpretano le disposizio-
ni del Contratto Collettivo Nazionale e degli accordi tra le Parti, ivi compresi i verbali già
sottoscritti non caducati dalla sopravvenuta normazione contrattuale.
Articolo 5 - Commissione Osservatorio e Comunicazione
1. La Commissione Osservatorio e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio
delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, forma -
zione e qualificazione professionale.
2. A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza iniziative di studio ed analisi sul quadro economico e pro -
duttivo del mercato del lavoro (e le relative prospettive di sviluppo), sul mercato del
lavoro nel suo complesso con riferimento alle dinamiche di interesse del settore, sullo
stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando e/o promuovendo indagini
e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni volte a fornire alle Parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’articolo 1 del presente CCNL;
b) elabora analisi ed individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali
Macro Territoriali di cui al precedente articolo 2-bis in materia di formazione e qualifica-
zione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie;
c) cura la raccolta dei dati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del presente CCNL anche
mediante la stipula di convenzioni con gli Enti destinatari per Legge delle comunicazioni
18
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
a carico delle Agenzie (Centri per l’Impiego, Inail, Inps, Ministero del Lavoro, Regioni, ecc.);
d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provin-
cia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione
delle informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del presente CCNL.
3. Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le Parti concordano di
attribuire alla Commissione Osservatorio e Comunicazione l’attuazione di un piano di ini-
ziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione
nel mercato del lavoro ed alle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione ed alle
imprese che utilizzano tale forma di flessibilità.
A tal fine le Parti convengono di realizzare una serie di azioni mirate ad assicurare una
corretta e diffusa informazione:
a) in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in somministrazione, con particolare
attenzione ai positivi effetti dell’istituto in termini di creazione di posti di lavoro e di
integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, lavoratori svantag -
giati, disoccupati di lunga durata, disabili, ecc.);
b) in merito alle caratteristiche dell’istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tu -
tele previste nei confronti dei lavoratori ed ai vantaggi per le aziende e il Sistema Paese
della flessibilità normata, contrattata e fondata sul lavoro dipendente;
c) relativamente all’efficacia dell’istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con
particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interes -
sati dal fenomeno dell’economia sommersa;
d) sul welfare bilaterale di settore, composto dalle prestazioni contrattuali gestite da Ebitemp,
le politiche attive e passive di Forma.Temp e la previdenza complementare di Fon.Te.
La dotazione economica per l’attuazione del progetto viene definita nel bilancio Ebitemp
con apposito stanziamento economico.
Articolo 6 - Commissione per le Pari Opportunità
1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l’inclusione
sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche
di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.
2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) promuove azioni positive di genere ed oltre il genere, nell’attuazione delle politiche
antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione lavorativa;
b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione fem-
minile nel settore;
c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di
agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle
scelte lavorative;
d) monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della ge -
nitorialità;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli
scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violen-
ze nei luoghi di lavoro, recependo quanto definito dall’Accordo Quadro Interconfederale
del 25 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato n. 10).
Le Parti demandano alla Commissione Nazionale Pari Opportunità la definizione di misu-
re di tutela delle lavoratrici vittime di violenza sui luoghi di lavoro sulla base dei seguenti
principi generali: a) individuazione di un luogo protetto tramite convenzione con strutture
terze; b) contenuto dedicato nel modulo formativo “diritti e doveri”.
Articolo 7 - Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurez-
za sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione
1. È istituita la Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicu -
rezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione.
2. La Commissione adotta, in relazione alle proprie competenze, tutti gli atti necessari
al fine di implementare la salvaguardia della salute di tutte le lavoratrici ed i lavoratori
in somministrazione, formulando proposte alle Parti anche attraverso un’interlocuzione
con i lavoratori e le Agenzie e le Rappresentanze sindacali ove presenti.
3. I lavoratori, nelle modalità che saranno definite dalla Commissione stessa, possono
segnalare possibili criticità in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, in confor-
mità alla normativa vigente, alla Agenzia per il Lavoro e/o al RLS e, laddove lo ritengano
necessario, alle OO.SS. territoriali/RSA/RSU ove presenti.
4. In mancanza di Rappresentanze sindacali indicate al punto 3, i lavoratori possono se -
gnalare la problematica riscontrata alla presente Commissione nelle modalità definite
dalla Commissione stessa (allegato n. 1, modello D).
5. La Commissione:
a) formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in
somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da
realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
b) formula proposte di materiali informativi e formativi, con il supporto delle strutture
tecniche di Forma.Temp ed Ebitemp, idonei a favorire lo sviluppo della cultura della
sicurezza sul lavoro nel settore;
c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l’adegua -
mento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i., alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documen-
tazione sanitaria di cui all’articolo 40 del presente CCNL;
d) riceve le segnalazioni di cui ai commi 3 e 4 formulando proposte di possibili soluzioni
anche attraverso un’interlocuzione con le parti interessate dalla problematica.
20
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 8 - Commissione Prestazioni
1. La Commissione costituisce lo strumento per l’approvazione delle richieste ed il moni-
toraggio di tutte le prestazioni previste dal presente CCNL.
2. La Commissione istruisce e propone alle Parti Sociali eventuali aggiornamenti e/o
adeguamenti delle prestazioni esistenti.
3. La Commissione valuta le richieste sulla base di una preistruttoria svolta dalla strut -
tura di Ebitemp.
Articolo 9 - Bilateralità
1. Le Parti riconoscono il valore della bilateralità quale strumento idoneo a perseguire
sia lo sviluppo di un efficace sistema di Relazioni Industriali che il rispetto delle norme di
Legge oltreché delle finalità da queste previste.
2. In coerenza con quanto previsto al comma precedente le Parti si danno reciprocamen-
te atto che il sistema bilaterale nel settore della somministrazione di lavoro è fondato sui
seguenti Enti: FORMA.TEMP , EBITEMP , FONDO DI SOLIDARIETÀ, FON.TE..
3. Prestazioni
Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni
singolo lavoratore che in funzione di specifici requisiti soggettivi definiti dalle Parti ha la
possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non missione, di accedere gratuitamen-
te a prestazioni di tutela, di sostegno o agevolazioni, così come definite nell’allegato n. 2.
3-bis. Incentivi
La bilateralità garantisce l’erogazione in favore delle Agenzie per il Lavoro delle misure
incentivanti definite dalle Parti.
4. Sportelli Sindacali
Le pratiche di accesso a tutte le prestazioni bilaterali sono garantite dagli sportelli sin -
dacali accreditati delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL secondo modalità de -
finite dalle Parti.
Resta chiaramente salva la facoltà del lavoratore di avanzare richiesta di accesso alle
prestazioni direttamente all’Ente competente.
Presso gli sportelli sindacali è possibile rilasciare al lavoratore l’attestazione per il bonus
formativo di cui all’articolo 11-bis del presente CCNL.
5. Sportelli di Agenzia
Le pratiche di accesso alle prestazioni bilaterali possono essere presentate anche alle
filiali delle Agenzie.
6. Ai fini dell’attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito, Forma.Temp ed
21
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Ebitemp possono operare anche congiuntamente secondo le modalità definite dalle Parti.
7. Con separata intesa contrattuale le Parti disciplinano la razionalizzazione sia dei fondi
di natura mutualistica di Forma.Temp, intervenendo sui flussi e sugli importi accantonati
fermi restando gli obblighi di Legge e le attuali ripartizioni in conto azienda, che delle
risorse Ebitemp.
Articolo 10 - Enti Bilaterali
FORMA.TEMP
In applicazione delle norme di Legge e delle disposizioni del presente CCNL in ordine alla
formazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la
formazione e l’integrazione al reddito “Forma.Temp”, di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n.
276/2003 s.m.i..
Gli interventi e le iniziative sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite
dal presente CCNL. Il Fondo, per conseguire i propri scopi, si avvale delle risorse derivanti:
a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al
4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1 e
2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
c) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
d) di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi;
e) di eventuali interessi e proventi finanziari.
EBITEMP
1. L ’Ente Bilaterale Nazionale per il Lavoro Temporaneo, denominato “EBITEMP”, opera
nel settore delle Agenzie in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di
sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale e svolge la funzione di erogazione
di un sistema di welfare gratuito per i lavoratori in somministrazione e di service degli
istituti paritetici, sostenendone i relativi costi.
2. Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano:
a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni),
sostenendone i relativi costi;
b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in
caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in
caso di altri eventi;
c) la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la
costituzione di un Fondo;
d) misure di sostegno alla mobilità territoriale;
e) misure di sostegno alla genitorialità, anche per via adottiva;
f) misure di sostegno alla persona con invalidità al 100%;
g) il sistema incentivante previsto dalle Parti Sociali finalizzato alla continuità occupazionale;
22
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
h) misure di sostegno ai lavoratori in malattia, spese sanitarie e servizi di digital health,
anche mediante convenzioni con soggetti terzi aventi requisiti di Legge. Con l’Intesa
rimessa in allegato (allegato n. 15) sono definite le misure, le tempistiche di attuazio-
ne e sono individuate le apposite risorse economiche;
i) misure di sostegno al diritto allo studio per i lavoratori in somministrazione o per i figli
a carico;
j) iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e funzione nel
mercato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione;
k) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali
dei lavoratori in somministrazione;
l) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
del settore;
m) la gestione dell’Accordo di settore sulla rappresentanza;
n) implementazione e gestione del Sistema Informatico gestito da Ebitemp di cui all’ar -
ticolo 53 del presente CCNL.
3. Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal
regolamento. Il finanziamento dell’Ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico
delle Agenzie per il Lavoro.
4. Le risorse economiche di Ebitemp sono costituite:
a) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,20% delle retribuzioni
imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni
a tempo determinato;
b) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,30% delle retribuzioni
imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni
a tempo indeterminato;
c) da eventuali proventi pubblici e privati;
d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali;
e) da eventuali risorse individuate dalla contrattazione collettiva.
Tali risorse sono destinate all’effettuazione delle prestazioni, individuate nel presente
articolo, al netto dei costi di gestione dell’Ente e con evidenza contabile specifica per le
risorse derivanti da eventuali proventi pubblici e privati.
Concorrono a costituire le risorse economiche di Ebitemp anche i versamenti effettua -
ti da Forma.Temp per l’attuazione di misure di carattere previdenziale e di sostegno al
reddito dei lavoratori in somministrazione, secondo quanto stabilito da apposite intese
definite dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
5. Le Parti definiscono i principi generali delle seguenti misure erogate da Ebitemp decli-
nate e definite dalla Commissione Prestazioni (allegato n. 2-bis):
a) Incremento del 20% di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali;
b) definizione delle seguenti nuove prestazioni:
- contributo post-maternità lavoratrice in procedura di ricollocazione (articolo 25) o in
23
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
disponibilità (articolo 32);
- materiale didattico per figli iscritti a scuola materna;
- rimborso spese trasporto extraurbano per discenti corsi Forma.Temp oltre le 200 ore;
- contributo per spese rinnovo permesso di soggiorno;
- prestazioni per persone vittime di violenza e molestie sessuali.
c) revisione mobilità territoriale secondo i seguenti principi:
- fondo a capienza di 4 milioni di euro;
- ripartizione: 80% del fondo in conto agenzia e 20% in un fondo mutualistico;
- nuovo fondo a capienza pari a 2 milioni di euro per la prestazione di mobilità territoriale
a beneficio dei lavoratori in procedura di ricollocazione (articolo 25 e articolo 25-ter).
d) revisione della disciplina della prestazione “Prestiti personali”.
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO DI SETTORE (FSBS)
1. In attuazione delle finalità previste dalla Legge n. 92/2012 (art. 3), dal D.Lgs. n.
148/2015 (art. 27) e dal D.Lgs. n. 4/2019 (art. 22, comma 6), convertito con modificazio-
ni in L. 26/2019 e successive integrazioni/modificazioni, in ordine alla tutela reddituale
dei lavoratori, somministrati sia in costanza di rapporto di lavoro che in caso di cessa -
zione del medesimo, è istituito con Accordo delle Parti del 09.12.2014 presso il Fondo
“FORMA.TEMP” il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo (di seguito FSBS) per i lavo -
ratori in somministrazione.
2. Si intendono integralmente richiamati, oltre le disposizioni di cui al comma 1, gli Accor-
di istitutivi e regolatori in materia intervenuti tra le Parti in data:
- 10.09.2013;
- 27.02.2014;
- 09.12.2014;
- 05.03.2015;
- 25.11.2015;
- 21.12.2018;
- 02.07.2019 (allegati n. 12 e n. 13);
- 15.03.2022;
- 03.05.2022;
- 03.02.2025 (allegato n. 11-bis).
3. Con il DM n. 89581 del 17.04.2015 e con il DIM n. 95074 del 29.04.2016 sono stati
determinati:
a) i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del Fondo
(Comitato di gestione e controllo);
b) i criteri e requisiti per la contabilità del Fondo;
c) le modalità di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento
delle prestazioni.
4. La contribuzione al Fondo è determinata secondo le disposizioni previste dall’Accordo
24
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
del 3 febbraio 2025 (allegato n. 11-bis).
5. Prestazioni, principi generali
Si definiscono nei commi che seguono, come principi generali e in attuazione delle previ-
sioni normative e pattizie sopracitate, le prestazioni erogate dal FSBS.
Le indicazioni operative e attuative sono definite, in attuazione degli Accordi tra le Parti
in materia, dalla struttura del Fondo e soggette alla verifica e approvazione del Comitato
di gestione e controllo del Fondo.
6. Prestazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro: Sostegno al Reddito (SaR)
Allo scopo di favorire ed implementare ulteriormente il vigente sistema di welfare e di
sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione si prevedono le seguenti misure
economiche:
a) ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agen -
zie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato anche in
apprendistato che determinato, pari ad almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12
mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro al lordo delle
imposte previste dalla Legge a carico del FSBS;
b) ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agen -
zie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato anche in
apprendistato che determinato, pari ad almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12
mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro al lordo delle
imposte previste dalla Legge a carico FSBS.
È istituito un tavolo permanente di monitoraggio dell’andamento delle misure di cui al
presente comma, riservandosi le Parti, in raccordo con il Comitato di gestione e controllo
del Fondo di Solidarietà, ogni intervento per la rimodulazione e/o il rifinanziamento delle
stesse durante il loro periodo di vigenza.
7. Prestazioni in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: Assegno di Inte-
grazione Salariale (AIS)
Il Fondo riconosce ai lavoratori in somministrazione, in relazione alle causali previste
dalla normativa in materia di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa considerate
in relazione all’impresa utilizzatrice, nonché in caso di attivazione da parte della mede -
sima di un qualsivoglia strumento di ammortizzazione sociale per i dipendenti diretti,
un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale di durata massima pari
alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra Agenzia e impresa
utilizzatrice, ovvero commisurato alla minore durata prevista dall’ammortizzatore sociale
attivato dall’impresa utilizzatrice.
Tale prestazione viene riconosciuta nella misura dell’80% dell’ultima retribuzione percepi-
ta dal lavoratore, così come risultante dall’ultimo cedolino emesso dall’Agenzia prima
della data di riduzione o sospensione dall’attività lavorativa, compresa la contribuzione
previdenziale correlata riferita al 100% dell’ultima retribuzione utile corrisposta, ed in ogni
caso nei limiti dei massimali stabiliti annualmente dall’INPS per i trattamenti di integra -
25
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
zione salariale, in conformità alle previsioni dell’Accordo del 2 luglio 2019.
La prestazione, anticipata al lavoratore dall’Agenzia, viene rimborsata integralmente dal
Fondo. Possono usufruire del trattamento di integrazione salariale anche i lavoratori ope-
ranti nei settori dove è previsto il ricorso a tale istituto in caso di avverse condizioni me -
tereologiche, anche nei casi in cui nelle unità produttive dell’azienda utilizzatrice operino
solo lavoratori somministrati.
7-bis. Indennità di Mancato Avviamento (IMA)
L ’indennità di mancato avviamento (c.d. IMA) prevista in favore dei lavoratori diretti im-
piegati nel settore portuale è corrisposta dal Fondo ai lavoratori somministrati, in caso
di riduzione/sospensione del rapporto di lavoro, impiegati nella medesima azienda/unità
produttiva e per le medesime giornate di mancato avviamento previste per i lavoratori
alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici. Restano fermi i limiti di durata massima
di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Con specifici Accordi - sottoscritti dalle Parti il 21 dicembre 2018 e il 3 maggio 2022 e
riportati negli allegati n. 11 e n. 11-ter - sono disciplinate le modalità con le quali il Fondo
riconosce la prestazione di Assegno di Integrazione Salariale (c.d. “AIS”) ai lavoratori som-
ministrati che non siano stati avviati al lavoro in base alle effettive richieste di sommini -
strazione certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione dell’Autorità di Sistema
Portuale, anche in assenza della sospensione in atto per i lavoratori portuali diretti.
Le Parti si riservano di intervenire sulla materia in relazione all’effettivo andamento
dell’ammortizzatore.
8. Prestazione in caso di procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato, rinvio
In caso di attivazione della procedura per ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato,
di cui all’articolo 25 del presente CCNL, il FSBS interviene integrando il compenso erogato
al lavoratore, secondo la modulazione individuata dal comma 3 del medesimo articolo 25.
9. Altre prestazioni
Le Parti si impegnano a valutare, previo adeguato studio di fattibilità da parte di
Forma.Temp e del Fondo di Solidarietà, ulteriori possibili misure di intervento da definire
mediante appositi accordi contrattuali.
FON.TE.
1. Le Parti convengono sul rafforzamento e sul rilancio della previdenza integrativa per i
lavoratori in somministrazione.
2. Le Parti concordano che la bilateralità di settore, a valere sulle risorse stabilite tramite
Intesa del 03/02/2015 ed il relativo allegato del 13/06/2016, interviene a finanziare le
posizioni individuali dei lavoratori nella seguente misura:
a) per tutti i lavoratori somministrati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato:
1. la contribuzione base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1%
della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore
di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento)
26
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
escluso il contributo versato a titolo TFR;
2. un contributo integrativo pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per
l’intero periodo lavorato.
b) per i lavoratori a tempo determinato con durata complessiva di missioni nell’anno so-
lare fino a 334 giorni è previsto un contributo pari a 320 euro. Lo stesso contribuito è
erogato su richiesta ai fruitori del diritto mirato che abbiano già aderito alla previdenza
complementare Fon.Te. in costanza di missione;
c) per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in disponibilità, la
bilateralità interverrà a finanziare la predetta contribuzione base (1% a carico del lavo-
ratore + 1% a carico del datore di lavoro), calcolata sulla base della retribuzione utile
per il calcolo del TFR percepita in occasione dell’ultima missione di lavoro;
d) per i lavoratori che aderiscono con il meccanismo del silenzio assenso, la contribu -
zione avviene analogamente a quanto stabilito per la generalità degli altri lavoratori;
e) la quota associativa annua da versare da parte dei singoli lavoratori, stabilita da
Fon.Te, è a carico della bilateralità di settore.
3. Il calcolo del contributo aggiuntivo ed il relativo versamento sulla posizione individuale
dell’aderente vengono effettuati da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al mo -
mento dell’eventuale uscita dal Fondo Fon.Te..
4. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005,
n. 252 così come modificato dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, si conviene sulla facoltà
del lavoratore di aderire al Fondo negoziale di previdenza complementare individuato in
Fon.Te., mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del
50%, in alternativa al 100%, secondo le modalità disciplinate dal fondo stesso.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono operano in conformità con le previsioni
statutarie di Fon.Te..
Nota a verbale: Le Parti si danno reciprocamente atto della volontà di avviare nel corso
della vigenza contrattuale un’analisi in merito alle modalità complessive di contribuzione
a FON.TE. da parte della bilateralità anche al fine di apportarvi eventuali correttivi.
Articolo 10-bis - Revisione dell’utilizzo delle risorse Forma.Temp
1. In attuazione dell’art. 12, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 276/2003 che dispone, tra gli altri,
l’utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del medesi-
mo articolo, le Parti convengono, avuto riguardo alla necessità di rispondere alle esigen-
ze di un mercato del lavoro in evoluzione che richiede un adeguamento delle competenze
dei candidati a missione e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indetermi-
nato, sulle seguenti modalità di utilizzo delle predette risorse, intese sia in termini di fondi
residui che di flusso, allocate sui conti formazione della singola Agenzia per il Lavoro:
a) fino all’80% delle risorse generate dalla contribuzione dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato è destinato a misure riguardanti i candidati a missione e lavoratori in
27
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
missione, inclusi i soggetti di cui agli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies;
b) almeno il 20% delle risorse generate dalla contribuzione dei lavoratori assunti a tem -
po indeterminato è destinato al finanziamento delle attività formative dei lavoratori a
tempo indeterminato e in apprendistato nonché al finanziamento delle misure previste
dalle procedure di ricollocazione (art. 25 e seguenti). In caso di insufficienza delle
risorse di cui alla presente lettera b) l’Agenzia per il Lavoro può utilizzare le risorse di
cui alla lettera a).
2. Ai fini bilancistici e di rendicontazione di Forma.Temp, la sussistenza della proporzione
di cui al comma 1 viene calcolata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Le percentuali di ripartizione previste per la formazione di base, per la formazione
professionale e per la formazione on the job, si applicano anche nella fattispecie di cui al
comma 1, lettera a), fatto salvo l’impiego delle risorse per i soggetti di cui agli artt. 11-ter,
11-quater e 11-quinquies.
Articolo 11 - Formazione
1. Le Parti, con l’obiettivo comune di sviluppare la qualificazione produttiva ed occupa -
zionale del settore, individuano il quadro delle politiche formative della categoria delle
Agenzie per il Lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, nelle
more dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione di cui al Decreto ministeriale
n. 115 del 9 luglio 2024 relativo alla disciplina dei servizi di individuazione, di validazione
e di certificazione delle competenze.
Le Parti si danno atto che il Fondo per la formazione professionale dei prestatori di lavoro in
somministrazione è destinato a finanziare iniziative formative mirate all’adeguamento ed
all’implementazione dei contenuti professionali dei lavoratori in somministrazione al fine
di accrescerne le opportunità occupazionali e le capacità di adattamento ai contesti pro-
duttivi ed organizzativi delle imprese utilizzatrici, anche con processi e metodologie inno-
vativi da attuarsi in raccordo con le iniziative formative nazionali e regionali. Le iniziative di
formazione da attuare con le risorse del Fondo di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 276/2003
dovranno realizzarsi coerentemente agli obiettivi così definiti secondo i seguenti modelli:
2. Formazione dei lavoratori assunti a tempo determinato (TD) e candidati a missione
Formazione di Base
I contenuti della formazione di base sono così distribuiti:
- almeno il 25% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro, generale e specifica, in conformità
all’Accordo Quadro Stato/Regioni;
- massimo il 75% delle risorse destinate a tematiche trasversali e per l’organizzazione
di corsi di formazione base anche all’estero, in particolare legati alla lingua italiana ed
educazione civica e cultura italiana.
Ferma restando la compatibilità con la sopravvenuta normativa in materia di IVC - Indivi-
duazione, validazione e certificazione delle competenze, si ampliano le tipologie di mo -
duli finanziabili compatibilmente col principio di qualità della formazione. Si prevedono
28
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
nuovi moduli formativi:
a) green jobs attitudes: formazione che sviluppa comportamenti responsabili verso le
tematiche della sostenibilità;
b) cultura dell’inclusione e dell’integrazione nei contesti lavorativi;
c) consentire formazione di base all’estero, soprattutto sulla lingua e cultura italiana, fi -
nanziata con i fondi tempo indeterminato seguendo le regole attuali della formazione
base nell’ambito dei progetti di cui all’art. 11-quater;
d) soft skills.
Formazione “On The Job”
La formazione On The Job è finalizzata a raccordare la qualificazione professionale del
lavoratore con esigenze specifiche collegate all’espletamento delle mansioni nel conte -
sto produttivo/organizzativo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza
di contratto di somministrazione mediante interventi presso l’azienda utilizzatrice da rea-
lizzarsi con l’affiancamento di un tutor. Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di forma-
zione emersi a fronte di esigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità
la brevità e l’immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di accesso
a tali iniziative. In particolare, la formazione OTJ è ammessa ogniqualvolta vi sia un cam-
biamento di processi produttivi o la necessità di adeguare le competenze dei lavoratori.
In merito all’erogazione della formazione OTJ, ferma restando l’importanza di svolgere
la formazione OTJ in modalità continuativa in presenza, soprattutto nel caso di prima
assegnazione o erogazione, la Commissione Nazionale Paritetica Formazione definisce,
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, nuove modalità di erogazione
(non continuativa e smart working) in funzione dell’esigenze dei lavoratori e della tipolo-
gia di organizzazione aziendale adottata nelle aziende utilizzatrici.
Formazione Professionale
La formazione professionale comprende tutte le iniziative formative volte all’acquisizio -
ne di nuove qualificazioni professionali emerse dall’analisi dei fabbisogni del settore.
Trattandosi di interventi volti a realizzare l’acquisizione di nuove o specifiche profes -
sionalità, a tali iniziative possono accedere i soggetti che le ApL hanno selezionato, ivi
compresi i lavoratori non ancora avviati ad alcuna missione. Sono ricompresi in questo
ambito interventi formativi volti, in primo luogo, a calarsi ed adattarsi tempestivamente
in differenti contesti produttivi ed organizzativi quali quelli delle diverse imprese utiliz -
zatrici. Le iniziative formative realizzate nell’ambito del quadro di politiche così definito
hanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze e delle abilità
acquisite. A tal fine saranno previsti percorsi di formazione ed accompagnamento che
facciano riferimento ad ampi modelli organizzativi, tecnologici ed operativi. Le iniziative
formative contengono obbligatoriamente un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori in
somministrazione, che sarà affidato nell’esecuzione a docenti di espressione dei sinda -
cati dei lavoratori, e sono debitamente attestate dalle strutture formative a ciò preposte.
Relativamente alla Formazione Professionale dei lavoratori assunti con contratto di la -
voro a tempo determinato o dei candidati a missione, la durata massima dei progetti di
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
formazione professionale è di 250 ore. Tale durata è derogabile con accordo sindacale.
Placement
1. Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle
presenti attività formative, è prevista una media annuale di placement per ApL di almeno
il 35% del numero degli allievi coinvolti nelle suddette attività. Il placement si intende
raggiunto in caso di assunzione in somministrazione full time equivalent della durata di
10 giorni lavorativi, anche sommando più missioni, entro 180 giorni dalla fine del corso.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2027 il placement si intende raggiunto in caso di assun -
zione in somministrazione full time equivalent della durata di 12 giorni lavorativi, anche
sommando più missioni, entro 180 giorni dalla fine del corso.
3. È vietata la certificazione del placement mediante impiego presso gli Enti di formazione.
4. Esenzione dal placement: la disabilità viene verificata tramite certificazioni di soggetti
terzi (INPS, ecc.).
3. Formazione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (TI)
Qualificazione professionale
Le attività di qualificazione sono finalizzate al rafforzamento della posizione professiona-
le dei lavoratori in costanza di lavoro per l’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto
a quelle possedute all’atto dell’assunzione.
Relativamente alla Qualificazione Professionale dei lavoratori assunti con contratto di la-
voro a tempo indeterminato, la durata massima dei progetti di formazione professionale
è di 250 ore. Tale durata è derogabile con accordo sindacale.
Riqualificazione professionale
Le attività di riqualificazione sono finalizzate al rafforzamento della posizione professio-
nale dei lavoratori in costanza di lavoro per lo sviluppo delle competenze professionali e
l’acquisizione di competenze specialistiche quindi, attraverso la progettazione di percor-
si di sviluppo professionale. I corsi per la riqualificazione professionale sono destinati ai
lavoratori per i quali risulti attiva la procedura di ricollocazione e possono essere oggetto
di Accordo tra le Agenzie e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL e coin-
volgere più lavoratori sul medesimo percorso formativo.
Qualificazione professionale in affiancamento
La formazione è finalizzata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore
con esigenze specifiche collegate all’espletamento delle mansioni nel contesto organiz-
zativo/produttivo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi, in presenza di con -
tratto di somministrazione mediante interventi presso l’utilizzatore, e poiché ancorate
a bisogni di formazione emersi a fronte di esigenze degli utilizzatori, hanno quale loro
peculiarità la brevità e l’immediatezza.
In particolare, la qualificazione professionale in affiancamento è ammessa ogniqualvolta
vi sia un cambiamento di processi produttivi o la necessità di adeguare le competenze
dei lavoratori.
30
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
In merito all’erogazione della qualificazione professionale in affiancamento, ferma re -
stando l’importanza di svolgere la qualificazione professionale in affiancamento in mo -
dalità continuativa in presenza, soprattutto nel caso di prima assegnazione o erogazione,
la Commissione Nazionale Paritetica Formazione definisce, entro 30 giorni dalla sotto -
scrizione del presente Accordo, nuove modalità di erogazione (non continuativa e smart
working) in funzione delle esigenze dei lavoratori e della tipologia di organizzazione
aziendale adottata nelle aziende utilizzatrici.
4. Modalità di svolgimento delle attività formative
Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di im -
pegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del cor-
so, non può eccedere i seguenti limiti:
- 48 ore settimanali;
- 9 ore giornaliere.
In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora sia
inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Le attività formative tradizionali
vanno svolte nell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 ad eccezione
della FAD asincrona e dell’OTJ e della qualificazione professionale in affiancamento.
A. FAD sincrona
1. Con riferimento alla modalità di erogazione a distanza sincrona, è possibile svolgere
tutte le ore di corso in detta modalità a patto che gli obiettivi formativi ed i risultati attesi
di apprendimento lo consentano.
2. Qualora il progetto formativo venga svolto prevalentemente in aula fisica, anche la
docenza sindacale dovrà essere erogata in presenza.
B. Principi generali in materia FAD asincrona
1. Relativamente alla Formazione a Distanza asincrona (FaD) le Parti, nel condividere che
detta modalità di erogazione può rappresentare una opportunità per qualificare le lavo -
ratrici e i lavoratori del settore della somministrazione, soprattutto per la flessibilità di
fruizione che la caratterizza, ritengono necessario implementare la disciplina esistente.
2. Le Parti condividono, inoltre, l’opportunità di:
- valutare e analizzare i costi standard delle ore di corso erogate in modalità FaD asin-
crona anche in comparazione con quanto previsto dalla disciplina di altri Fondi di
formazione;
- individuare modalità operative volte ad assicurare la verifica e l’effettiva tracciabilità
dei corsi.
3. Nei progetti erogati in FaD asincrona - rivolti a lavoratori con contratto a tempo de -
terminato e a tempo indeterminato in cui vi sia la piena volontarietà della frequenza al
percorso formativo da parte del lavoratore, viene eliminato il vincolo del cumulo delle ore
di lavoro e formazione e cumulo delle ore di formazione erogate in FaD. La volontarietà è
documentabile con autodichiarazione sottoscritta da parte del lavoratore.
4. L ’esito dei singoli progetti erogati in modalità FaD asincrona sarà oggetto di monitorag-
31
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
gio da parte delle Agenzie per il Lavoro con le OO.SS.
FAD asincrona tramite accordo sindacale
1. I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di FAD asin -
crona al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti, derogabili tramite Accordo
Sindacale. A seguito di trasmissione dell’Accordo da parte dell’ApL, da stipularsi entro 15
giorni dalla richiesta di incontro.
2. La Commissione Paritetica Nazionale in materia di formazione predispone un format di
Accordo contenente i seguenti elementi essenziali: indicazione del titolo del corso e durata,
eventuale incentivo economico per i candidati/lavoratori che frequentino il corso (possibili-
tà di cumulo dell’incentivo nel caso di frequenza di più corsi), monitoraggio (allegato n. 17).
FAD asincrona tramite informativa alle Organizzazioni Sindacali
1. In aggiunta al dettato di cui al paragrafo che precede, al punto 4, le Parti concordano che,
per l’attivazione della modalità in FAD asincrona, in luogo dell’Accordo Sindacale, è possi-
bile inviare alle OO.SS. nazionali una dettagliata informativa contenente i seguenti requisiti:
- moduli della durata minima di 8 ore;
- contenuto formativo;
- riconoscimento dell’indennità di frequenza;
- obbligo di test preliminare per la determinazione del livello iniziale per alcuni percorsi
formativi (es. lingue, informatica ecc.);
- obbligo di test finale per valutare le competenze acquisite e valutazione di gradimento;
- obbligo da parte delle APL del rilascio del digital badge o di un attestato delle competen-
ze acquisite, per ciascun corso frequentato e superato dai discenti;
- durata dei progetti non superiore a 12 mesi.
È rimesso in allegato (allegato n. 16) un format di informativa.
2. Le OO.SS. nazionali possono, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dell’informativa,
richiedere un incontro per la verifica del progetto formativo e la stipula di un eventuale
Accordo. La mancata richiesta di incontro da parte delle OO.SS. nel termine individuato,
configura silenzio assenso rispetto all’informativa ricevuta. Conseguentemente l’Agenzia
per il Lavoro può procedere all’attivazione e all’erogazione del progetto in FaD asincrona.
5. Progetti speciali
Le Parti stipulanti la presente Intesa e le Agenzie possono confrontarsi in sede territoriale
allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti
dall’Osservatorio Nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali.
I progetti formativi eventualmente individuati e concordati tra le Parti a livello territoriale
nell’ambito delle CSMT, sono classificati quali progetti di particolare rilevanza.
Articolo 11-bis - Formazione Continua Permanente
Le Parti condividono la necessità di rivedere la disciplina della Formazione Continua e
Permanente sulla base dei principi e secondo le modalità individuate dall’Accordo alle -
gato (allegato n. 18).
32
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 11-ter - Form.Integra
1. Avuto riguardo al valore sociale delle misure contenute nelle diverse Intese sottoscritte
dalle Parti in favore dei soggetti titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e
protezione sussidiaria), protezione temporanea, protezione speciale e richiedenti asilo,
si conviene di rendere strutturali tali Accordi recanti misure di sostegno ed assistenza,
accompagnate da percorsi formativi base e professionale secondo i seguenti principi:
a) formazione sia base che professionale posta a carico dei fondi formazione a tempo
indeterminato in conto Agenzia;
b) definizione di misure che assicurino l’erogazione della formazione professionale in
misura adeguata ai soggetti rifugiati già impiegati in formazione Base che abbiano
raggiunto un adeguato livello di lingua italiana.
c) possibilità di svolgere il percorso formativo anche in aule miste.
2. Alla Commissione Paritetica Nazionale è demandata la declinazione delle Intese appli-
cative in coerenza con i principi di cui al comma 1.
Articolo 11-quater - Formazione all’estero
In considerazione del crescente interesse verso progetti di reclutamento e formazione
di lavoratori all’estero viene prevista l’adozione di misure sperimentali a valere sui fondi
a TI in conto azienda, con la previsione di azioni di tutoraggio a carico delle Agenzie per
il Lavoro.
Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle pre-
senti attività formative, è previsto un placement per ApL del 100% nell’arco di dodici mesi
del numero degli allievi che hanno completato il percorso formativo secondo le regole del
Fondo, previo accordo sindacale.
Alla Commissione Paritetica Nazionale in materia di Formazione è demandata la defini -
zione dei profili formativi applicativi dell’istituto.
Articolo 11-quinquies - Orientamento nelle scuole
Viene previsto un nuovo modulo “Orientamento nelle scuole”, finanziato con il fondo a
tempo indeterminato, conto azienda, di durata minima pari a due ore e con la possibilità
di partecipazione fino a 30 allievi per classe.
Articolo 11-sexies - Procedimento sanzionatorio
Le modalità di revisione del procedimento sanzionatorio sono declinate operativamente
dalla Commissione Paritetica Nazionale permanente in materia di formazione.
Articolo 11-septies - Commissione Nazionale Paritetica in materia di formazione
È istituita la Commissione Nazionale Paritetica in materia di formazione avente funzione
propositiva e di analisi nei confronti delle Parti e del CdA di Forma.Temp, in merito alle
seguenti tematiche:
• problematiche normative e contrattuali in materia di formazione;
• definizione delle informazioni che Forma.Temp e l’Osservatorio forniranno alle CSMT;
33
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
• razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e delle attività legate alle misure
previste da Forma.Temp;
• revisione del procedimento sanzionatorio.
Articolo 11-octies - Docenze sindacali
1. Nel caso di inadempimenti da parte del docente sindacale verso gli obblighi previsti
dal Fondo, ivi compresa la rilevazione delle presenze, viene esclusa ogni eventuale san -
zione a carico dell’ApL.
2. In caso di annullamento della docenza sindacale nelle 24 ore antecedenti l’orario pre -
visto per l’inizio dello svolgimento del modulo “Diritti e Doveri”, è comunque dovuto il
relativo compenso.
Articolo 11-novies - Misure di tutela per lavoratori in condizioni di sfruttamento
1. Le Parti condividono l’opportunità di prevedere attività formative e misure di sostegno
e assistenza a beneficio dei lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo ai sensi
della Legge n. 199 del 2016.
2. Alla Commissione Paritetica Nazionale è demandata la definizione dei profili applica -
tivi e di finanziamento dell’istituto.
Articolo 11-decem - Misure di tutela per le donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro
1. Le Parti condividono l’opportunità di prevedere attività formative e misure di sostegno
e assistenza a beneficio dei lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo ai sensi
della Legge n. 4 del 2021.
2. Alla Commissione Paritetica Nazionale è demandata la definizione dei profili applica -
tivi e di finanziamento dell’istituto.
Articolo 11-undecim - Formazione lavoratori TI part-time verticale ciclico
Ai lavoratori con contratto part-time verticale (quindi con periodi contrattuali cd. “ON” e
periodi contrattuali cd. “OFF”), è riconosciuta, in accordo con l’Agenzia per il Lavoro, la
possibilità di svolgere nei periodi cd. “OFF” corsi di Qualificazione Professionale di cui al
precedente art. 11, punto 3, con la possibilità di prevedere una indennità di frequenza.
Articolo 11-duodecim - Indennità di frequenza
Le Parti condividono di adeguare l’indennità di frequenza prevista per le attività formative
finanziate da Forma.Temp ad un importo pari a 4,50 euro/ora.
Articolo 12 - Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale
1. Le Parti, nel condividere la necessità di individuare nuove modalità atte a favorire su
larga scala lo sviluppo di un sistema formativo che implementi le capacità e le conoscenze
dei lavoratori somministrati lungo tutto il percorso della loro vita lavorativa, convengono di
34
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
introdurre il diritto da parte dei lavoratori ad accedere a percorsi di qualificazione e riqualifi-
cazione professionale nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Platea
La misura di cui al presente articolo è rivolta, previa presentazione della Dichiarazione di
Immeditata disponibilità al lavoro (DID) ovvero del Modello C2 storico:
- ai lavoratori che abbiano maturato almeno 45 giornate di lavoro in somministrazione
negli ultimi 12 mesi;
- ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione di cui all’art. 25 del
presente CCNL.
3. Modalità di esercizio del diritto mirato
Le Parti convengono su una semplificazione della procedura gestionale ed attuativa del
Diritto Mirato, attraverso una riduzione dei moduli formativi, nonché nelle ulteriori moda-
lità e specificazioni determinate.
Il lavoratore disoccupato in possesso dei suddetti requisiti e che intenda esercitare il
diritto mirato di cui al presente articolo può scegliere l’ApL alla quale rivolgersi sulla base
dell’offerta formativa della stessa secondo quanto previsto al successivo punto 4. L ’e-
sercizio del diritto deve avvenire entro 180 giorni dalla maturazione del requisito a pena
di decadenza dallo stesso ed in misura non superiore a una volta ogni 12 mesi dalla
precedente presa in carico.
Una volta che il lavoratore ha individuato l’APL presso la quale intende attivare il suo
diritto, riceve dalla stessa una dichiarazione di presa in carico.
Gli sportelli sindacali possono svolgere attività di consulenza e/o assistenza per i lavo -
ratori in merito alle procedure di attivazione della misura, che resta comunque in capo
all’ApL individuata dal lavoratore, anche sulla base di apposita modulistica predisposta
dalla bilateralità.
4. Offerta formativa da parte delle ApL
Le ApL che intendono aderire alla misura realizzano la propria offerta formativa anche
sulla base delle attività formative professionalizzanti già in essere. A tal fine sono defini-
te modalità operative tali da garantire in ogni momento la visibilità agli utenti dell’offerta
formativa proposta anche mediante apposita evidenza della stessa sui siti della singola
Agenzia e/o dell’Associazione di categoria di appartenenza o di Forma.Temp.
L ’attività formativa è definita dall’Apl sulla base delle risultanze dell’attività di orientamen-
to e bilancio di competenze e condivisa con il lavoratore.
L ’offerta formativa può essere aggiornata anche quotidianamente.
5. Contenuti ed attività
L ’esercizio del diritto si articola attraverso:
a) la presa in carico del lavoratore disoccupato da parte dell’ApL scelta dallo stesso la qua-
le è tenuta ad avviare la misura che deve concludersi entro 12 mesi dalla presa in carico;
b) attività di orientamento;
35
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
c) condivisione con il lavoratore di un possibile percorso di formazione professionale
condiviso dall’ApL;
d) il limite minimo di durata previsto per ogni percorso è pari a 30 ore, ad eccezione dei
percorsi che prevedono l’acquisizione di patentini di mestiere e HACCP .
6. Placement
La formazione professionale di cui al comma 5, lettera c), rientra nel regime speciale del
placement pari al 16%.
Articolo 12-bis - Crisi Aziendali
In considerazione del mutevole scenario economico che sta determinando l’insorgere
di situazioni di crisi aziendale, le Parti si impegnano a promuovere, a valere sui conti
azienda delle Agenzie, nel rispetto delle modalità di gestione del Fondo e ottemperando
al divieto di doppio finanziamento, iniziative di cofinanziamento di misure pubbliche che
prevedano azioni specifiche di politica attiva.
Articolo 13 - Politiche Attive
In considerazione della natura privata delle ApL autorizzate dal Ministero del Lavoro, che
si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro, somministrazione di lavoro, le Parti condividono l’importanza di interventi coe-
renti ed integrati con i Servizi Pubblici per l’Impiego (Centri per l’impiego) promuovendo,
anche a livello territoriale, specifiche intese sulle Politiche Attive.
Articolo 14 - Disposizioni in materia di Welfare
Premesso che:
a) la parità di trattamento costituisce il principio cardine della regolazione nel nostro Pae-
se del lavoro in somministrazione ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015 nell’ambito
delle normative dedicate alla “Tutela del lavoratore”;
b) la contrattazione collettiva e la bilateralità attiva nel settore rappresentano un valore
aggiunto per i lavoratori somministrati in favore dei quali operano, come si è accenna-
to, specifiche ed evolute forme di tutela destinate:
- alla stregua di tale normativa e nell’ambito della stessa unità produttiva i servizi assi-
stenziali, di cui godono i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, devono risultare fruibili
anche dai lavoratori somministrati, “esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una de -
terminata anzianità di servizio”;
- per quanto riguarda la tutela previdenziale/pensionistica, il Fondo pensione Fon.Te.
è attualmente la forma pensionistica negoziale per i lavoratori in somministrazione;
- la stessa contrattazione, inoltre, per sua propria iniziativa si fa carico direttamente di
forme di tutela di carattere previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori som -
ministrati che, intervenendo in ambiti tipici del welfare anche in tutti gli altri settori
(come l’ambito pensionistico e quello sanitario), fanno cogliere un parallelismo di
tutele fra lavoratori delle imprese utilizzatrici e lavoratori dalle stesse imprese utiliz -
36
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
zati in somministrazione;
- nell’ambito della contrattazione collettiva si stanno moltiplicando intese che deter -
minano il nascere di una pluralità di forme previdenziali e assistenziali, aventi origine
diverse ma tutte obbligatorie per l’impresa utilizzatrice.
Le Parti convengono sulla necessità di condividere con le Confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL una Intesa-quadro, sulla scorta delle linee guida dell’Accordo confederale sul
modello di relazioni industriali, al fine di armonizzare, ove possibile in termini suppletivi,
il welfare bilaterale della somministrazione con quello di tutti i settori produttivi, per ga -
rantire la parità del “Trattamento Economico Complessivo” ai lavoratori somministrati.
Le Parti convengono di rilanciare una specifica campagna informativa del sistema di
Welfare Bilaterale oggi vigente a favore dei lavoratori somministrati, attraverso la crea -
zione di strumenti idonei di divulgazione.
Articolo 14-bis - Principi generali
1. Ai lavoratori somministrati in missione si applica, nel rispetto del principio di parità di
trattamento, la disciplina giuslavoristica prevista dai contratti collettivi applicati dall’uti -
lizzatore, salve le disposizioni specificatamente individuate dal presente Accordo.
2. Ai lavoratori in missione si applica la disciplina dei contratti collettivi di lavoro dell’uti-
lizzatore, con particolare riferimento a:
- salute e sicurezza;
- diritto allo studio;
- congedo matrimoniale;
- aspettativa;
- lavoro agile.
3. Per quanto attiene al potere disciplinare si applicano ai lavoratori in missione le norme
disciplinari previste dai contratti collettivi dell’utilizzatore ad eccezione della relativa pro-
cedura disciplinata dall’art. 34-bis del presente Accordo.
4. Per i lavoratori in disponibilità si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 32 e seguenti.
5. In riferimento sia ai lavoratori in missione che ai lavoratori in disponibilità, nelle sole
ipotesi in cui i contratti collettivi dell’utilizzatore o il presente CCNL non regolamentino
un particolare istituto, si applicano le disposizioni previste dal CCNL del Terziario Distri -
buzione e Servizi.
37
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
DIRITTI INDIVIDUALI
Articolo 15 - Diritto di precedenza in caso di maternità e gravidanza delle lavoratrici con
contratto a termine
1. È riconosciuto il diritto di precedenza per l’invio in missione, almeno di pari livello e
contenuto professionale delle precedenti attività svolte, alle lavoratrici il cui contratto a
tempo determinato scada in costanza di gravidanza o entro il compimento del 1° anno di
età del bambino. Tale diritto è esercitabile entro 60 giorni dalla fine del contratto e trova
applicazione sino al compimento del 1° anno di età del bambino.
2. Il diritto di cui al comma uno è esercitato tramite apposita dichiarazione di disponibilità
da inviarsi all’ApL.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto in favore delle
lavoratrici, all’atto di assunzione viene consegnata copia del modello riportato nell’alle -
gato n. 3.
4. In caso di impossibilità di avviamento le stesse avranno accesso al Diritto Mirato con
relativa indennità di frequenza.
Articolo 16 - Sostegno in caso di maternità e gravidanza
1. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali cessi il contratto di lavoro a tempo determina-
to nell’arco dei primi 180 giorni della stessa e alle quali non spetti l’indennità relativa alla
maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum a carico di Ebitemp secondo
le modalità previste (allegato n. 2-bis).
2. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità anticipata e obbligatoria
è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva
applicata dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine
della missione, con conseguente integrazione dell’indennità di maternità, qualora previ -
sta al 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la retribuzione
precedentemente percepita.
3. Su proposta della Commissione Prestazioni, Ebitemp eroga una specifica prestazione
in caso di maternità anticipata per incompatibilità della mansione, in assenza di misure
pubblicistiche (allegato n. 2-bis).
Articolo 17 - Adozione e affidamento
Tutte le disposizioni del presente CCNL inerenti alla maternità si intendono estese anche
ai casi di adozione e affidamento.
38
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
DIRITTI SINDACALI
Articolo 18 - Diritti e Relazioni Sindacali
1. Articolazione
Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le Parti con-
vengono che il sistema di rappresentanza sindacale delle Organizzazioni Sindacali stipulanti
il presente CCNL, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente CCNL è
definito dall’Accordo Quadro in materia di rappresentanza del settore del 1° settembre 2016
(allegato n. 7), dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappre-
sentanza del settore della somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025 (allegato n. 7-bis).
2. Incarichi sindacali
I soggetti con incarichi sindacali sono:
a) Dirigenti sindacali: i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi o Assem-
blee generali o Coordinamenti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti
il presente CCNL;
b) Delegato Sindacale territoriale: i lavoratori nominati a livello regionale o provinciale
dalle singole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL;
c) RSA: i lavoratori nominati quali Rappresentanti Sindacali Aziendali dalle Organizzazio-
ni Sindacali ai sensi della normativa vigente;
d) RSU: i lavoratori che fanno parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai
sensi del presente CCNL.
Le Parti concordano che in ogni singola unità produttiva delle aziende utilizzatrici che
impiegano almeno 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di
2 mesi, anche di ApL diverse, può essere adottata, alternativamente, una delle forme di
rappresentanza di cui alle precedenti lettere c) e d).
3. Rappresentante Sindacale in Azienda (RSA)
Il Rappresentante Sindacale in Azienda viene nominato tra i lavoratori in somministrazio-
ne operanti in una impresa utilizzatrice.
Il Rappresentante Sindacale in Azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL
operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali terri -
toriali operanti nel suo territorio. A tal fine le Agenzie, al ricorrere delle sopra richiamate
condizioni, forniscono alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL informa -
zioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza
contemporanea di almeno 15 lavoratori in somministrazione della medesima Agenzia
per più di 2 mesi, in applicazione e secondo le modalità definite dall’Accordo sulle sempli-
ficazioni delle comunicazioni sindacali del 3 febbraio 2025 (allegato n. 4-bis) e di seguito
riportate: le Agenzie comunicano con cadenza quadrimestrale (15 gennaio - 15 maggio
- 15 settembre) tramite mail alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le OO.SS., a tale fine, comunicano ad Ebitemp un indirizzo mail dedicato.
39
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Nell’unità produttiva delle imprese utilizzatrici con almeno 15 e fino a 100 somministrati
contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, cumulabili anche su più ApL presenti,
ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL può nominare un Rap -
presentante Sindacale Aziendale, che avrà capacità di intervento su tutti i somministrati
presenti, a prescindere dall’ApL di cui la RSA è dipendente.
Al superamento dei 100 somministrati è facoltà delle Organizzazioni Sindacali procedere
alla nomina di una seconda RSA.
Un’ulteriore RSA per Organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola
Organizzazione sindacale, del rapporto 10% iscritti sul totale dei somministrati.
Oltre quanto previsto dal comma precedente, un’ulteriore RSA per organizzazione può
essere nominata al raggiungimento, per singola Organizzazione sindacale, del rapporto
del 20% degli iscritti sul totale dei somministrati.
Permessi delle RSA
I rappresentanti sindacali aziendali possono fruire, per l’esercizio del proprio mandato, di
un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 11 ore mensili, oltre alle ore di
permesso per le trattative sindacali. Le ore di permesso non usufruite rispetto al monte
ore mensile sono cumulabili.
Per le RSA le ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo nell’ambito della
medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe.
La RSA che intende esercitare il diritto di cui di cui al primo periodo deve dare comunica-
zione scritta, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale, all’Agenzia per il Lavoro
di regola 24 ore prima.
Le Parti concordano sulla ultravigenza della rappresentanza sindacale attualmente in vi-
gore e sulla ultravigenza al variare dei numeri e della base associativa all’interno dell’im-
presa utilizzatrice.
Durata in carica RSA
La RSA resta in carica per tutta la durata della missione e le sue eventuali proroghe ma
comunque non più di 24 mesi.
In caso di rinnovo della missione presso lo stesso utilizzatore entro un mese si prevede
l’ultravigenza delle RSA anche se con numero di lavoratori impegnati inferiore a 15. L ’or-
ganizzazione sindacale ha facoltà di revocare il mandato dei rappresentanti sindacali
aziendali nominati dandone comunicazione all’Agenzia.
4. Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Le elezioni delle RSU avvengono secondo criteri e modalità individuate dall’Accordo Qua-
dro sulla rappresentanza del settore, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014
e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del
3 febbraio 2025. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità
di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizio-
40
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ni di cui al titolo III della Legge n. 300/1970.
Il numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al numero di lavo -
ratori somministrati in forza all’impresa utilizzatrice, a prescindere dall’ApL di cui sono
dipendenti, secondo lo schema seguente:
• da 16 a 99 somministrati = 3;
• da 100 a 149 somministrati = 4;
• da 150 a 249 somministrati = 6;
• da 250 somministrati in su = 9.
Relativamente alla procedura per la indizione delle elezioni della RSU si rimanda all’alle -
gato n. 7-ter del presente CCNL.
Permessi della RSU
Le RSU possono fruire, per l’esercizio del proprio mandato, di un monte ore di permessi
retribuiti individuali per ciascun componente pari a un massimo di 12 ore mensili, oltre
alle ore di permesso per le trattative sindacali.
Le ore di permesso maturate e non fruite sono cumulabili solo nell’ambito della medesi-
ma missione, comprensiva delle eventuali proroghe.
Il rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al primo periodo deve dare comu-
nicazione scritta, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale, all’Agenzia per il
Lavoro di regola 24 ore prima.
Durata in carica
La RSU resta in carica 3 anni in conformità alla regolamentazione definita dall’Accordo
Interconfederale 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della
somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025.
5. Permessi non retribuiti RSA ed RSU
Le RSA e le RSU di cui ai precedenti numeri 3 e 4, una volta esaurito il monte ore di cui ai
precedenti commi, hanno diritto a permessi aggiuntivi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali inerenti al settore della somministrazione di lavoro o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno.
Il rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al primo periodo deve dare comu-
nicazione scritta all’Agenzia per il Lavoro di regola 24 ore prima.
6. Dirigenti Sindacali
Per i dirigenti sindacali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, componenti di consigli,
comitati direttivi o assemblee generali, sono a disposizione 100 ore di permessi retribuiti
su base annua. Tali ore di permesso non sono assorbibili con le ore previste per le RSA e
RSU di cui ai punti che precedono.
I dirigenti sindacali sono individuati dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL tra i lavorato-
ri in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi.
41
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
7. Comunicazione degli incarichi sindacali
Ciascuna Organizzazione Sindacale avente diritto comunica entro 5 giorni di calendario,
tramite il format di cui all’allegato n. 8-ter, alle Agenzie interessate, all’impresa utilizzatri-
ce e alla associazione datoriale stipulante e ad Ebitemp, il nominativo delle RSA e delle
RSU individuati per nomina o elezione.
Analogamente, ciascuna Organizzazione Sindacale avente diritto comunica entro 15
giorni di calendario alle ApL interessate, all’associazione datoriale stipulante e ad Ebi -
temp il nominativo dei Delegati Territoriali e dei Dirigenti sindacali individuati per nomina
o elezione (allegato n. 8-quater).
L ’esercizio dei ruoli di cui al presente articolo ed il riconoscimento delle relative agibilità è
subordinato al rispetto delle procedure e dei termini di cui ai punti 3 e 4.
Ebitemp predispone una banca dati delle RSU, delle RSA, dei Delegati Territoriali e dei
Dirigenti sindacali.
Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione informa
preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare
il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve
avvenire 24 ore prima della data di inizio della fruizione dei permessi.
Le RSA e le RSU sono titolari dei diritti e delle prerogative previste dalla Legge, dagli
accordi di settore, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, dall’Accordo sulla
Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del 3 febbraio 2025 e dal
presente CCNL (allegato n. 7-bis).
Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente
normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.
Eventuali controversie inerenti alle elezioni delle RSU sono sottoposte alle istanze defini-
te dall’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014.
8. Permessi sindacali e sostegno alla contrattazione
Allo scopo di sostenere il sistema di rappresentanza sindacale di cui al precedente punto
1 e la contrattazione di II livello, viene messo a disposizione un monte ore annuo così
suddiviso:
a) in favore delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL pari a un’ora per ogni 1.500 ore lavo-
rate dai lavoratori in somministrazione, arrotondando all’unità superiore le frazioni pari
o superiori al 50%. Ai soli fini di calcolo e di semplificazione contabile, si conviene che
il valore di tale ora è definito in 10 euro;
b) a valere sui residui Ebitemp un ammontare pari al 33% delle risorse di cui alla lettera a),
in favore della rappresentanza datoriale stipulante il presente CCNL, da utilizzare per
scopi ed attività istituzionali, parametrato alla rappresentatività misurata da Ebitemp
in applicazione delle intese vigenti.
Le risorse come determinate alla lettera a) assorbono integralmente quanto discende
dalle norme di Legge.
Il sistema di rappresentanza sindacale specifica beneficia, al fine dell’utilizzo del monte
ore, delle risorse risultanti dall’applicazione del criterio esposto al punto precedente rela-
tivamente ai lavoratori in somministrazione delle ApL.
42
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e luglio di ogni
anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31 dicembre dell’anno pre-
cedente e il 30 giugno dell’anno in corso.
Con le cadenze di cui sopra, le ApL comunicano a Ebitemp il numero totale delle ore
lavorate e il corrispondente importo, anche a livello provinciale e regionale e provvedono
inoltre al versamento di tale importo in apposito conto corrente bancario. L ’ente registra
la provenienza delle risorse ed eroga entro il mese successivo alla data di ricevimento i
contributi ai soggetti, secondo modalità indicate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavo-
ratori stipulanti il presente CCNL. La rappresentanza di cui al punto 1 è titolare dei diritti
e delle prerogative previste dalla Legge e dal presente CCNL.
Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente
normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.
La rappresentanza sindacale di cui al punto 1 fruisce dei permessi sindacali retribuiti nei
limiti della copertura assicurata dall’accantonamento nel Fondo costituito presso Ebitemp.
Ebitemp, nei limiti della capienza del Fondo, restituisce alle ApL l’effettivo costo sostenu-
to per le ore di permesso fruite dalle rappresentanze sindacali aziendali/ unitarie.
Le Agenzie per il Lavoro, le OO.SS. e le Associazioni di Categoria comunicano ad Ebitemp
un indirizzo mail valido per tutto il territorio nazionale dedicato alla ricezione delle comu-
nicazioni di carattere sindacale.
Articolo 19 - Diritto di Assemblea e bacheche sindacali
1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l’orario di lavoro, per la
trattazione di problemi di ordine sindacale presso locali messi a loro disposizione dalle
imprese utilizzatrici, dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore così
come anche previsto dall’art. 36, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2015. A tale scopo le
Agenzie si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’impresa utilizzatrice
di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori
in somministrazione. In attuazione di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs.
n. 81/2015, i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee del personale dipen -
dente delle imprese utilizzatrici.
2. Il ricorso a luoghi esterni al luogo di lavoro per la tenuta delle assemblee (o comunque
diversi da quelli dove vengono esercitati i diritti dai dipendenti dell’utilizzatore) deve con-
siderarsi eccezionale e deve essere adeguatamente motivato da Agenzia e utilizzatore.
3. Le assemblee sono convocate dalle RSA, RSU dove costituite o dalle Organizzazioni
Sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
4. Le assemblee sono comunicate per iscritto alle Agenzie con un preavviso di 3 giorni
43
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
lavorativi, indicando l’ordine del giorno ed i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti.
L ’eventuale revoca dell’assemblea deve essere tempestivamente comunicata per iscrit-
to alle Agenzie e comunque non nello stesso giorno previsto per lo svolgimento della
stessa. Si precisa che ai fini del presente articolo, eccetto specifici casi appositamente
documentati, la giornata del sabato, di norma, non è da considerarsi giornata lavorativa.
Le medesime regole valgono anche in caso di assemblee indette congiuntamente con le
rappresentanze sindacali dell’azienda utilizzatrice.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate nei precedenti com -
mi, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi
retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel pe -
riodo, presso la stessa Agenzia.
6. Le ore di permesso retribuito per partecipare, sia alle assemblee indette dalle rappre -
sentanze sindacali di settore che a quelle indette dalle rappresentanze sindacali dell’u -
tilizzatore, sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore cumulandole nell’anno
solare secondo la seguente formula con arrotondamento all’unità superiore:
ore lavorate
——————— x 10
1.500
ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di
ore lavorate.
7. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e la rappresentan-
za di cui all’articolo 18, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell’orario di lavoro,
in locali messi a disposizione dall’Agenzia, per la discussione di argomenti di interesse
sindacale e del lavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
8. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non retribuite dei
lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione
presso locali messi a disposizione dalle Agenzie.
9. Bacheche sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015 e dall’art. 25 della
L. 300/1970, le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze sindacali di cui all’arti-
colo 18 e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti, bacheche per l’informa-
zione sindacale, in ogni filiale, in luogo facilmente accessibile.
In aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale, viene altresì istituita una bacheca sinda -
cale elettronica sul sito di Ebitemp. Sino alla predisposizione della bacheca sindacale
elettronica sul sito di Ebitemp, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, le Agenzie per
il Lavoro coinvolte informano i lavoratori con mezzi tracciabili delle assemblee sindacali
44
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e delle elezioni delle RSU.
Le comunicazioni affisse o pubblicate nelle bacheche valgono comunque ai fini delle
procedure di elezione delle RSU.
La comunicazione da parte delle Agenzie per il Lavoro di cui all’articolo 19, comma 9, è
effettuata sino al 31 dicembre 2025.
10. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate agli indirizzi e-mail indivi-
duati ai sensi dell’articolo 18, punto 7, del presente CCNL.
Articolo 20 - Contributi sindacali
1. L ’Agenzia provvede alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti
che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta, indicante l’organiz-
zazione sindacale beneficiaria e l’ammontare del contributo pari allo 0,80% sulla retribu-
zione netta escludendo gli assegni familiari e il TFR.
In ogni caso le deleghe, sottoscritte presso l’Agenzia, devono tempestivamente essere
trasmesse all’organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL alla quale conferisce
mandato anche mediante utilizzo di posta elettronica.
2. Le Agenzie si impegnano a inserire il modello di delega sindacale (allegato n. 8) nella
prima busta paga del lavoratore in somministrazione o contestualmente alla consegna
di copia del CCNL, anche in formato digitale.
3. Nell’ambito delle Confederazioni stipulanti il presente CCNL, la titolarità delle deleghe
attivate dalle Agenzie spetta esclusivamente a FeLSA CISL, NIdiL CGIL e UIL Temp, di cui
si allega la delega.
4. Ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL si obbliga ad indicare attraverso
l’area riservata del sistema informatico di Ebitemp di cui all’art. 53, il conto corrente su
base territoriale o nazionale e provvederà inoltre a comunicare le eventuali variazioni. Le
Agenzie provvedono a versare mensilmente le quote sindacali sui conti correnti indicati
dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
5. Le Agenzie inviano, con cadenza mensile, alle sedi indicate dalle Organizzazioni Sinda-
cali stipulanti il presente CCNL, l’elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta
della quota sindacale completo di tutti i dati previsti nel modello di delega e con specifica
indicazione dell’importo della trattenuta della quota sindacale. A tal fine le Agenzie e le
OO.SS. applicano quanto previsto dall’Accordo delle Parti Sociali del 17 novembre 2020
(allegato n. 8-bis).
6. Le ApL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e del relativo
Accordo Quadro in materia di Rappresentanza per il Settore delle Agenzie di Sommini -
strazione del 1° settembre 2016, comunicano mensilmente all’INPS i dati previsti me -
diante il sistema UNIEMENS.
45
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LA VORO
Articolo 21 - Durata massima e successione dei contratti
(art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015)
1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra
Agenzia e Lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria
legale, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti
a termine tra le medesime Parti è così articolata:
a) ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima
è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di
tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di
contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può superare la
durata massima complessiva di 48 mesi.
2. Regime transitorio
Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministra -
zione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti
(Agenzia e lavoratore) ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, conclusi per
lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini
del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo
di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
3. Resta inteso che sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a
tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.
Nota
Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b), la durata massima complessiva di 48 mesi si
considera in ragione della mansione effettivamente svolta dal lavoratore a prescindere dal
contratto collettivo applicato dall’utilizzatore.
Articolo 22 - Proroghe
1. Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato
in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale
di 24 mesi.
2. In caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall’u -
tilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, D.Lgs.
n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.
3. Per le seguenti tipologie di lavoratori analiticamente individuate nella presente dispo -
46
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
sizione, al solo scopo di favorire al massimo la continuità occupazionale di tali lavoratori,
il contratto può essere prorogato nei seguenti casi e nel limite massimo di 8 proroghe:
a) “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 2, numero 4), lettere c), d) e f) e “molto svan-
taggiati” di cui al numero 99) del Regolamento UE n. 651/2014, nonché i lavoratori privi
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
b) lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell’ambito della procedura di cui al
presente CCNL, recante disposizioni in materia di diritto soggettivo alla formazione;
c) lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura di cui
all’art. 25 del presente CCNL;
d) tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo livello e/o territoriale
finalizzata ad assicurare forme di continuità occupazionale dei lavoratori;
e) lavoratori con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modificazioni.
4. In merito alla tipologia di lavoratori di cui alla lettera e), le Parti convengono di definire
con separata Intesa un Avviso Comune volto ad intervenire normativamente sul vigente
impianto normativo che al momento penalizza ingiustificatamente le possibilità di impie-
go di tali lavoratori.
5. Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini
probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi con-
tinuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
6. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di altri lavoratori, il
periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni
che hanno generato il contratto, fermi restando i periodi di affiancamento previsti dal
successivo art. 44.
7. L ’informazione al lavoratore della durata temporale della proroga va fornita, salvo mo-
tivi d’urgenza, con un anticipo di 3 giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o
successivamente prorogata.
8. A decorrere dal 1° settembre 2025 e con esclusivo riferimento ai contratti di durata
iniziale o successivamente prorogata pari o superiore a sei mesi, il mancato rispetto del
preavviso di cui al comma che precede comporta, a favore del lavoratore, il riconosci -
mento di un importo a titolo di “welfare” pari ad euro 20 per ogni giorno di preavviso man-
cante al raggiungimento del numero minimo di 3 giorni. Tale importo ristora per intero
il possibile danno patito dal lavoratore per il mancato rispetto del preavviso circa l’infor -
mazione della proroga. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la comunicazione
di cui al comma 7 sia risultata impossibile da effettuare nei termini previsti in quanto
riferita ad un contratto stipulato per ragioni sostitutive di altro lavoratore o lavoratrice in
gravidanza, malattia o infortunio e l’Agenzia per il Lavoro dimostri che il mancato rispetto
del termine di cui al comma 7 sia imputabile al ritardo della comunicazione della proroga
del contratto da parte dell’utilizzatore.
47
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
È comunque sempre necessario, in questi casi, l’indicazione nella proroga, congiunta -
mente all’apposizione del termine, della ragione sostitutiva, collegata alle specificità di
cui al periodo precedente.
Articolo 23 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato
1. L ’assunzione con contratto a termine deve risultare da atto scritto e, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 104/2022 e ss.mm., nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:
a) l’indicazione delle condizioni che legittimano l’apposizione del termine al contrat -
to, qualora necessarie, ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 21 comma 01, del D.Lgs.
n. 81/2015 e 2, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018, e s.m.i.;
b) l’indicazione dell’ApL e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del La -
voro;
c) l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
a) l’indicazione del gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nell’articolo 27 del
presente CCNL;
e) il numero dei lavoratori da inviare in somministrazione;
f) l’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadra -
mento;
g) l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
h) l’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione anticipata del rapporto
da parte del lavoratore rapportata alla durata della missione residua;
i) il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
j) l’orario di lavoro;
k) il riferimento al presente CCNL con indicazione delle Parti stipulanti e al CCNL appli-
cato nell’impresa utilizzatrice con indicazione delle Parti stipulanti;
l) l’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in dettaglio, le singole
voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza, edr, terzo elemento, pre-
mio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità e, ove previsto, il premio
di produzione o risultato;
m) l’indicazione del Contratto Integrativo di secondo livello, ove esistente con indicazio-
ne delle Parti stipulanti;
n) la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice;
o) ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’indicazione di eventuali rischi
per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate e quelle
di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto
erogatore dell’informazione e dell’attività 51iva (responsabile prevenzione e protezio-
ne) nonché, ove possibile, del medico competente;
p) tali informazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo 40 e con la sotto-
scrizione dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato n. 1, modello B),
che deve ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implemen-
tato, arricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunica-
zione alla Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’articolo 7;
48
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
q) nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’arti-
colo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il
contratto di lavoro in somministrazione ne contiene la relativa indicazione;
r) l’autorizzazione da parte del lavoratore in somministrazione all’ApL ad utilizzare i
propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, pre -
videnziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione
del proprio rapporto di lavoro. L ’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al
trattamento dei dati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore;
s) l’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. n. 276/03;
t) l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento dell’ApL, dell’obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versa -
mento dei contributi previdenziali;
u) l’assunzione da parte dell’ApL della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
v) l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare alla ApL gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori in sommi -
nistrazione nonché l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare alla ApL
stessa i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
w) la residenza e, se diverso, il domicilio del lavoratore;
x) l’indicazione dei siti internet dei Fondi Bilaterali Ebitemp, Forma.Temp e Fon.Te. al
fine di agevolare l’accesso alle prestazioni.
Articolo 24 - Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo indeterminato e della
lettera di assegnazione
1. Per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato sono previsti sia il
contratto di lavoro che la lettera di assegnazione a ogni singola missione.
2. Il contratto di lavoro dovrà contenere:
a) l’indicazione della ApL con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del
Lavoro;
b) l’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera c)
del D.Lgs. n. 276/03;
c) l’indicazione del gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nell’articolo 27 del
presente CCNL;
d) l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
e) l’indicazione della misura della indennità di disponibilità;
f) il rinvio al presente CCNL e, per i periodi effettuati in missione, il rinvio a quello degli
utilizzatori;
g) nella lettera di assunzione devono essere specificati la residenza e, se diverso, il domi-
cilio del lavoratore;
h) l’autorizzazione da parte del lavoratore in somministrazione all’ApL a utilizzare i propri
dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
49
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
assistenziali e fiscali inerenti alla costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del pro -
prio rapporto di lavoro. L ’autorizzazione deve prevedere altresì la liberatoria al tratta-
mento dei dati personali dei lavoratori in favore della bilateralità di settore;
i) l’orario di lavoro e la percentuale di riduzione in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale;
j) l’indicazione dei siti internet dei Fondi Bilaterali Ebitemp, Forma.Temp e Fon.Te., al fine
di agevolare l’accesso alle prestazioni.
3. Anche in applicazione di quanto previsto da D. Lgs. 104/2022 e ss.mm., la lettera di
assegnazione, per ogni singola missione, deve contenere:
a) l’indicazione dell’impresa utilizzatrice;
b) l’indicazione della mansione che espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadra -
mento;
c) il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
d) l’articolazione dell’orario di lavoro;
e) il riferimento al CCNL applicato e al Contratto Integrativo di secondo livello, ove esi -
stente, con indicazione delle Parti stipulanti;
f) l’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, in dettaglio, le singole
voci che lo compongono e almeno: paga base, contingenza, edr, terzo elemento, pre -
mio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità e, ove previsto, il premio
di risultato;
g) la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice, se previsto, ferma restando la possibilità di variare l’assegnazione del
lavoratore ad altra missione prima della scadenza del termine;
h) ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, l’indicazione della presenza di
eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione
adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indica -
zione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile
prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente. Tali infor -
mazioni vengono rese con le modalità previste nell’articolo 40 e con la sottoscrizione
dello specifico modello allegato al presente CCNL (allegato n. 1, modello B), che deve
ritenersi parte integrante del contratto di lavoro e che può essere implementato, ar -
ricchito e personalizzato con utilizzo del logo da parte dell’ApL previa comunicazione
alla Commissione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di cui
all’articolo 7;
i) nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi di cui all’arti -
colo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, la
lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione;
j) in caso di lavoro a tempo parziale, l’articolazione dell’orario di lavoro.
4. Su richiesta del lavoratore, l’Agenzia per il Lavoro fornisce tempestivamente il prospet-
to mensile delle presenze giornaliere.
50
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 25 - Procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato
1. Accesso alla procedura
La presente procedura è finalizzata a favorire la ricollocazione dei lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato privi di assegnazione, fornendo una serie di
strumenti formativi e di sostegno al reddito con lo scopo di implementare le occasioni di
reimpiego dei lavoratori, anche attraverso le previsioni di cui agli articoli 25-bis e 25-ter.
La procedura di cui al presente articolo è attivabile da parte dell’Agenzia per il Lavoro,
utilizzando il sistema informativo di Forma.Temp dal giorno successivo alla fine della
missione della lavoratrice/lavoratore assunto a tempo indeterminato.
La procedura non è attivabile nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato infe -
riore a 6 mesi. Tale requisito può essere derogato, in situazioni specifiche e su richiesta,
mediante apposite intese sottoscritte dalle Parti stipulanti il CCNL; tali intese devono
essere trasmesse al Fondo all’atto della presentazione dell’istanza e possono essere sot-
toscritte anche da una sola Organizzazione Sindacale.
L ’Agenzia fornisce al lavoratore la comunicazione di attivazione della procedura e, al
contempo, sottopone allo stesso i riferimenti dei rappresentanti territoriali delle OO.SS.
stipulanti il CCNL rinvenibili nell’apposita sezione dei siti di Ebitemp e nel gestionale di
Forma.Temp La liberatoria rilasciata dal lavoratore costituisce il requisito giuridico per
poter essere contattato dai rappresentanti sindacali.
Ai fini del corretto svolgimento della presente procedura le OO.SS. sono tenute ad aggior-
nare tempestivamente gli elenchi dei referenti nazionali e territoriali riportati, per pronta
consultazione, sui sistemi di Ebitemp e Forma.Temp.
L ’attivazione della procedura da parte dell’Agenzia per il Lavoro è effettuata sul sistema
informativo di Forma.Temp e deve contenere il referente di Agenzia individuato per la
procedura, i riferimenti del lavoratore, il contratto di lavoro, l’ultima busta paga utile prima
dell’ingresso in procedura e l’eventuale dichiarazione firmata dallo stesso e predisposta
da Forma.Temp per poter essere contattato dalle OO.SS.
2. Durata della procedura
La durata ordinaria della procedura è pari a 180 giorni.
La procedura è estesa per un ulteriore periodo pari a 30 giorni nel caso di lavoratore con
disabilità di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999 ovvero nel caso di PRP di cui all’art. 25-ter.
La procedura è estesa per un ulteriore periodo pari a 60 giorni nelle ipotesi di cui all’art.
25 sexies. La procedura è estesa fino al compimento del 1° anno del bambino nelle ipo -
tesi individuate dall’art. 25 quater.
I periodi di cui sopra non sono cumulabili: nel caso in cui il lavoratore si trovi in più di una
tra le situazioni soggettive previste dagli artt., 25-ter, 25-quater e 25-sexies, si applica la
casistica maggiormente favorevole al lavoratore.
Le Parti sono tenute ad incontrarsi per sottoscrivere l’Accordo di cui al comma 4 entro
i 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni, successivi all’attivazione della procedura.
L ’obbligo di cui al punto precedente può essere adempiuto sia in presenza che da remo-
to mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale messi a disposizione dalle
Parti o da Forma.Temp.
51
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Qualora la procedura si concluda nell’arco dei 90 giorni dalla sua attivazione per dimis -
sioni volontarie, licenziamento per giusta causa confermato in giudizio o decesso del la-
voratore, la stessa si considera rendicontabile senza necessità di un accordo individuale.
La durata ordinaria della procedura è derogabile, nell’ambito del Verbale di Accordo di cui
al periodo che precede, fino al limite massimo di 210 giorni (o diverso limite consideran-
do le platee in deroga di cui ai periodi precedenti), al solo fine di consentire al lavoratore
la frequenza al corso di riqualificazione.
3. Indennità
Durante tutta la procedura, eccetto che alle lavoratrici in gravidanza di cui all’art. 25-qua-
ter laddove l’indennità sia superiore a 1.150, al lavoratore è riconosciuto un compenso di
1.150€/mese, al lordo delle ritenute di Legge e comprensivo del TFR.
In caso di lavoratori con contratto di somministrazione part-time, eccetto che per le lavora-
trici di cui all’art. 25-quater, l’importo è riparametrato in base all’orario di lavoro e comunque
non inferiore a 575€/mese al lordo delle ritenute di Legge e comprensivo del TFR.
Ai fini del calcolo della riparametrazione si prevedono due ipotesi:
a) qualora il contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello effettivamente
svolto l’indennità deve essere riferita a quella riportata nel contratto di assunzione;
b) qualora il contratto di assunzione preveda un orario part-time inferiore a quello effetti-
vamente svolto, l’indennità deve essere riparametrata in relazione alla media dell’ora -
rio di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi.
Sulla base dell’Accordo sottoscritto tra le Parti avente ad oggetto il percorso formativo e di ri-
qualificazione, o in caso di mancato incontro per comprovata indisponibilità delle Organizza-
zioni Sindacali così come stabilito nelle regole del Fondo, Forma.Temp rimborsa all’Agenzia
tutti gli oneri del compenso erogato (100%), secondo le modalità definite dal Fondo stesso.
In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere l’intero compenso al lavoratore per tutto
il periodo previsto dall’Accordo.
Nelle ipotesi specifiche di seguito riportate, previo accordo sindacale, il compenso vie -
ne integrato con il sostegno del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione
(FSBS), secondo la seguente modulazione:
a) qualora l’attivazione della procedura avvenga nel periodo compreso tra i primi 6 mesi e
i 12 mesi di rapporto di lavoro, l’indennità è a valere totalmente sulle risorse del Fondo
Formazione TI;
b) qualora l’attivazione della procedura avvenga oltre i 12 mesi di rapporto di lavoro, l’in-
dennità di 1.150 € è a valere per 575 € (50%) sulle risorse del Fondo Formazione TI
integrate per i restanti 575 € (50%) dal Fondo di Solidarietà.
Nelle ipotesi di part-time l’indennità riparametrata deve tener conto delle medesime per-
centuali di integrazione del Fondo di Solidarietà.
In caso di mancato Accordo a seguito del confronto sindacale, il compenso previsto
contrattualmente è posto al 70% a carico del “Fondo Formazione TI” e per il restante 30%
a carico diretto dell’Agenzia che, comunque, ne anticipa tutti gli oneri. In tale ipotesi non
è prevista integrazione del Fondo di Solidarietà.
52
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
In caso di mancato incontro, per ingiustificata indisponibilità delle Parti, entro i termini
di cui al punto 4, l’Agenzia ha facoltà di avviare il percorso di riqualificazione condiviso
con il lavoratore.
Qualora le procedure rendicontate da parte della singola Agenzia, ai sensi della lettera b),
superino il 5% del numero di lavoratori attivi a tempo indeterminato calcolato alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente, l’intervento integrativo del Fondo di Solidarietà
viene interdetto per le ulteriori procedure rendicontate mentre l’importo del compenso
previsto rimane a carico del solo conto azienda “Fondo Formazione Tempi Indeterminati”
per l’anno in corso.
Forma.Temp, secondo le modalità ed i contenuti individuati della Commissione Pariteti -
ca, predispone un report trimestrale per il monitoraggio della procedura.
4. Modalità operative
1. Forma.Temp, contestualmente all’attivazione della procedura di cui al precedente
punto 2, comunica tutte le informazioni ricevute sia alla ApL che alle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente CCNL, che potranno successivamente richiedere ul -
teriori informazioni o chiarimenti direttamente al referente individuato e comunicato
dall’Agenzia.
2. Prima dell’incontro utile alla sottoscrizione dell’Accordo l’Agenzia è tenuta ad ef -
fettuare il processo di individuazione delle competenze e a redigere il progetto di
riqualificazione condiviso con il lavoratore.
3. A seguito della condivisione con il lavoratore, il progetto di riqualificazione deve
essere condiviso con le OO.SS. per le opportune valutazioni.
4. In ogni caso le attività formative svolte in assenza di Accordo possono essere co -
munque finanziate, per riqualificazione professionale, dal fondo tempi indeterminati
Forma.Temp.
5. L ’Accordo ha validità qualora sottoscritto dall’Agenzia e da almeno una componente
sindacale stipulante il CCNL. L ’Agenzia può farsi assistere dall’Associazione di categoria
alla quale aderisce o conferisce mandato.
6. Il Verbale di Accordo o il Verbale di mancato Accordo deve avere ad oggetto i contenuti
del progetto formativo. In particolare, nella proposta di Accordo l’Agenzia deve:
a) indicare l’ambito territoriale entro cui è tenuta a valutare le possibili occasioni di ricol-
locazione del lavoratore avendo come unico riferimento la congruità dell’offerta come
definita nel presente CCNL, fermo restando quanto previsto dall’articolo 50 comma 5.
b) indicare le attività del percorso di riqualificazione professionale che si impegna a por-
re in essere, entro il termine della procedura al fine di favorire le eventuali occasioni di
ricollocazione del lavoratore;
c) prevedere l’eventuale possibilità di estendere la durata della procedura attraverso una
successiva comunicazione alle OO.SS., ai fini di una integrazione dell’Accordo.
Sono rimessi agli allegati n. 19 e n. 20 rispettivamente i format di Accordo e di Mancato
Accordo ai quali le Agenzie per il Lavoro e le Organizzazioni Sindacali devono attenersi.
53
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
7. L ’Agenzia è tenuta ad inviare a Forma.Temp per mezzo del Sistema Informativo, in fase
di rendicontazione uno dei seguenti documenti:
• accordo tra le Parti: copia dell’Accordo corredata del progetto formativo condiviso e
sottoscritto;
• mancato incontro per comprovata indisponibilità delle Organizzazioni Sindacali così
come stabilito nelle regole del Fondo: documentazione attestante il mancato incontro;
• mancato Accordo: copia del Mancato Accordo sottoscritto o una dichiarazione atte -
stante la mancata sottoscrizione del mancato accordo.
8. La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso ogni singola attività proposta
dall’Agenzia, qualora non giustificata, costituisce inadempimento contrattuale.
9. Nei periodi di procedura il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di
lavoro contrattualmente previsto ai sensi dell’articolo 32, comma 5 ed è tenuto a svolgere
l’attività lavorativa nei termini disciplinati dall’articolo 33.
9-bis. Per i lavoratori in procedura valgono le norme disciplinari di cui all’articolo 34.
10. Forma.Temp, in fase di verifica del rendiconto della procedura, attesta l’avvenuta for-
mazione effettuata in conformità con quanto previsto dall’Accordo sindacale.
11. Il percorso formativo di riqualificazione deve avere una durata minima di 60 ore e
deve essere completato prima del termine della procedura.
12. La mancata attuazione da parte dell’Agenzia degli interventi formativi di riqualifi -
cazione professionale previsti dall’Accordo sindacale, verificata da Forma.Temp e da
quest’ultima comunicata alle OO.SS. e all’Agenzia, determina l’obbligo per l’Agenzia di
restituire entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione le somme eventual -
mente percepite a titolo di rimborso, di cui al punto 3 del presente articolo. In caso di
mancata restituzione, Forma.Temp trasferisce risorse di pari importo dal conto Agenzia
al Fondo di Solidarietà. In ogni caso l’Agenzia è tenuta a corrispondere l’intero compenso
al lavoratore per tutto il periodo previsto dall’Accordo.
13. Nel caso in cui l’Agenzia abbia licenziato il lavoratore per mancata ricollocazione
senza il rispetto della procedura prevista nel presente articolo, Forma.Temp, anche su
segnalazione di una delle Parti ed effettuate le opportune verifiche, trasferisce dal conto
Azienda al Fondo di Solidarietà un importo pari al compenso previsto per l’intera proce -
dura maggiorato di una mensilità.
14. L ’Agenzia per il Lavoro gestisce autonomamente la procedura tramite il Sistema In-
formativo di Forma.Temp per un periodo massimo di 730 giorni compresi gli eventuali
periodi di sospensione.
54
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
15. Resta inteso che l’Agenzia per il Lavoro chiude la procedura nel caso di conclusione del
periodo indennizzabile (180 giorni o diverso termine individuato per deroga di cui al preceden-
te comma 2) o nei casi di ricollocazione del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.
16. Nel caso in cui, in costanza di procedura, l’Agenzia ricollochi temporaneamente il
lavoratore e nel caso in cui quest’ultimo richieda un periodo di aspettativa non retribuita
la sospensione deve essere inserita sul sistema informativo di Forma.Temp.
17. Il periodo residuo potrà essere successivamente utilizzato qualora il lavoratore ri -
collocato cessi la sua attività lavorativa nell’arco di dodici mesi di calendario successivi
all’attivazione della nuova missione.
18. Qualora il lavoratore venga ricollocato in una o più missioni per un periodo comples-
sivo superiore a dodici mesi e sino a ventiquattro mesi di calendario, è prevista una inte-
grazione al periodo di procedura residuo fino ad un massimo di tre mesi, nel caso in cui il
residuo sia di durata inferiore. In tale caso, decorso tale periodo residuo, la procedura si
intenderà comunque conclusa, senza necessità di esperirne una ulteriore.
19. L ’eventuale integrazione del periodo di procedura residuo viene compensata secondo
le modalità previste nel presente articolo.
20. Al raggiungimento dei 730 giorni, l’Agenzia per il Lavoro procede alla chiusura e alla
rendicontazione dell’istanza. A seguito della chiusura, nel caso in cui il lavoratore non
abbia concluso il periodo minimo di durata della procedura, per l’Agenzia per il Lavoro
sarà necessario attivare una nuova procedura.
21. Le Parti, entro il termine della procedura, possono incontrarsi nuovamente al fine di
realizzare il monitoraggio di tutte le attività oggetto dell’Accordo.
22. Qualora le attività di riqualificazione definite nell’Accordo non abbiano portato alla
ricollocazione del lavoratore o dei lavoratori coinvolti, l’Agenzia al termine del periodo
di procedura può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato motivo
oggettivo comunicando il licenziamento individuale.
23. Analogamente, in caso di mancato incontro o di mancato accordo di cui al comma
4, punto 7, l’Agenzia può procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro per giustificato
motivo oggettivo al termine del periodo.
Articolo 25-bis - Database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV)
1. Viene istituito un database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV) finalizzato ad
ampliare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori in procedura di cui all’art. 25 e 25-ter.
2. Decorsi massimo 120 giorni dall’attivazione della procedura, l’Agenzia per il Lavoro
55
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
inserisce all’interno del Basket CV i dati, individuati dalla struttura di Forma.Temp, dei
lavoratori non ancora ricollocati.
3. Tutte le Agenzie per il Lavoro possono accedere al database e selezionare il profilo del
lavoratore di loro interesse di altra Agenzia per il Lavoro per offrire proposte di lavoro,
attraverso il gestionale di Forma.Temp, al fine di ricollocarlo.
4. Per ricollocazione si intende l’accettazione di un’offerta di una missione della durata
complessiva superiore a 4 mesi comprensivi di proroghe. Nel caso di un’offerta di una
missione di durata complessiva fino a 4 mesi il lavoratore può scegliere di chiedere un
periodo di aspettativa di cui all’art. 32-octies ovvero di accedere, dimettendosi, al premio
di ricollocazione di cui al successivo comma 6.
5. Il lavoratore, per poter essere ricollocato da altra Agenzia per il Lavoro e accedere
all’incentivo, si deve contestualmente dimettere dalla Agenzia per il Lavoro originaria che
ha attivato la procedura di ricollocazione.
6. In caso di ricollocazione del lavoratore è previsto un “premio” erogato dalla Bilateralità
(Ebitemp) corrispondente all’indennità di disponibilità residua che viene ripartita in parti
uguali tra il lavoratore e l’Agenzia per il Lavoro che lo ricolloca (allegato n. 9).
7. L ’accettazione di una eventuale offerta da parte del lavoratore è su base volontaria. Il
rifiuto delle offerte di lavoro (anche se congrue) ricevute da altra Agenzia per il Lavoro
non comporta provvedimenti disciplinari.
8. Se il lavoratore non viene ricollocato, la procedura di ricollocazione si conclude in
modo ordinario senza variazione delle tempistiche.
Articolo 25-ter - Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP)
1. Al fine di gestire ed evitare, ove possibile, interruzioni o mancati rinnovi plurimi di mis-
sioni di lavoratori a tempo indeterminato somministrati presso il medesimo utilizzatore,
è istituita la Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP), attivabile anche in sede di esame
congiunto dell’AIS.
2. La PRP è attivabile in caso di prevista interruzione e/o mancato rinnovo di missioni
presso il medesimo utilizzatore di lavoratori somministrati, anche dipendenti di più Agen-
zie per il Lavoro, in numero pari o superiore a 30 nell’arco di 1 mese ovvero 20 su istanza
della singola Agenzia per il Lavoro.
3. Nel caso in cui l’interruzione e/o il mancato rinnovo delle missioni riguardi una sola
Agenzia per il Lavoro questa è tenuta, dal momento in cui ne viene a conoscenza e co -
munque prima della messa in disponibilità dei lavoratori, ove possibile, ad informare
le OO.SS. aziendali (ove presenti) o territoriali, per avviare la procedura. Diversamente,
56
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
qualora l’interruzione e/o il mancato rinnovo delle missioni coinvolga più Agenzie per il
Lavoro presso il medesimo utilizzatore, la procedura è attivata su istanza delle OO.SS dal
momento in cui ne vengano a conoscenza.
4. Il confronto si svolge in sede di contrattazione aziendale di cui all’art. 2-quater appena
possibile e comunque non oltre i successivi 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di
cui al comma 3.
5. Il confronto si svolge anche in costanza di missioni ovvero dal momento della loro
cessazione, al di fuori della procedura ex art. 25 che non viene modificata, salvo quanto
previsto nei commi che seguono.
6. Durante la procedura di confronto sindacale le Parti possono condividere strumenti e
tutele finalizzate ad una migliore ricollocazione dei lavoratori coinvolti, anche allargando
il confronto con ulteriori soggetti che possano aiutare a risolvere le problematiche occu-
pazionali, agendo in particolare su:
- iniziative che puntino ad evitare, ove possibile, interruzioni collettive dei lavoratori e
favorire la continuità occupazionale;
- incentivi alla ricollocazione;
- accesso semplificato alla prestazione di mobilità territoriale, potendosi prevedere diver-
si plafond di finanziamento;
- politiche attive.
7. Qualora il confronto di cui al comma 4 si concluda con un Accordo (allegato n. 21),
tale accordo, corredato dai progetti di riqualificazione e dall’elenco dei lavoratori coinvolti
dalla misura, adempie all’obbligo di cui all’art. 25, comma 4, punto 5.
8. Qualora il confronto di cui al comma 4 non si concluda con un Accordo, si procede ai
sensi dell’art. 25.
9. Qualora entro i successivi 2 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo di PRP , ulteriori lavora-
tori somministrati si trovino nella stessa situazione di cui al comma 2 del presente articolo,
i contenuti dell’Accordo si intendono automaticamente estesi anche a questi ultimi.
Articolo 25-quater - Tutele a favore delle lavoratrici in gravidanza assunte a tempo in -
determinato
Al fine di una maggiore tutela economica e normativa delle lavoratrici il cui stato di gravidan-
za sia iniziato durante la missione - disciplinabile dalla presente contrattazione collettiva e
senza pregiudizio delle prerogative individuali di rivalsa - le Parti concordano quanto segue.
1. In caso di interruzione di una missione, o di mancato rinnovo di una missione a termine
che riguardi la lavoratrice che ha comunicato lo stato di gravidanza, la medesima ha dirit-
to ad accedere direttamente alla procedura di ricollocazione di cui all’art. 25.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
2. La procedura di cui all’art. 25, ricorrendo la fattispecie di cui al comma 1, si estende
sino al primo anno di età del nascituro.
3. L ’indennità prevista durante tutta la procedura di ricollocazione è pari all’ultima retribuzio-
ne percepita nel corso dell’ultimo mese della missione prima della chiusura anticipata della
stessa o del suo termine fatta eccezione l’ipotesi in cui la stessa sia inferiore a 1.150 euro.
4. L ’indennità, anticipata dalla Agenzia per il Lavoro, viene integralmente rimborsata dal fon-
do Forma.Temp secondo quanto previsto dall’art. 25, con intervento del Fondo di Solidarietà.
5. Al fine di favorire la continuità lavorativa della lavoratrice, in caso di proroga che porti
a superare di almeno 1 mese il periodo di astensione obbligatoria è previsto per l’Agenzia
per il Lavoro il riconoscimento di un incentivo pari ad euro 1.000 a carico della bilatera -
lità. Al fine di verificarne l’utilizzo, la Commissione Pari Opportunità, con il supporto di
Ebitemp, effettua un monitoraggio annuale della misura.
6. In caso di ricollocazione in missione della lavoratrice medesima al termine del periodo
di astensione obbligatoria, sino al primo anno di età del bambino, presso diverso utilizza-
tore, è previsto per l’ApL il riconoscimento di un incentivo pari ad euro 2.500 a carico di
Ebitemp in caso di nuova missione pari ad almeno 3 mesi, e di un incentivo pari ad euro
4.000 a carico di Ebitemp in caso di nuova missione di durata superiore a 6 mesi.
7. In caso di ricollocazione della lavoratrice al termine del periodo di astensione obbli -
gatoria e per tutta la durata della missione, nonché in caso di partecipazione ad attività
formative durante la procedura di cui all’art. 25, la lavoratrice potrà fruire di misure di
sostegno alla maternità (servizi di baby-sitter, asili nido etc.) come definite dalla Commis-
sione Prestazioni di Ebitemp ed erogate da tale Ente.
Articolo 25-quinquies - Interruzione, mancato rinnovo/proroga della missione della sola
RSU o RSA assunta a tempo indeterminato
1. Nel caso di prevista interruzione anticipata o mancato rinnovo/proroga unicamente della
RSA/del componente della RSU, l’Agenzia per il Lavoro ne dà notizia immediatamente appe-
na ne viene a conoscenza all’ Organizzazione Sindacale interessata, la quale può chiedere
un incontro che deve svolgersi, ove possibile, entro la scadenza/interruzione della missione.
Nota a Verbale:
Le Organizzazioni Sindacali FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILtemp ritengono che tale procedu-
ra debba concludersi con un verbale di incontro ed abbia la finalità di evitare comporta -
menti lesivi delle libertà sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori.
Articolo 25-sexies - Tutela del lavoratore con contratto a tempo indeterminato in caso
di infortunio sul lavoro
1. Al fine di offrire specifiche tutele al lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeter-
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
minato che abbia subito un infortunio sul lavoro, anche in itinere, in caso di interruzione
dell’ultima missione o di mancato rinnovo/proroga dell’ultima missione, sono riconosciu-
te le misure previste ai seguenti punti:
- estensione della procedura di ricollocazione di cui all’art. 25 per un periodo ulteriore
pari a 60 giorni;
- possibilità di accedere ad attività formative specifiche, che tengano anche conto dell’e-
ventuale inabilità che ne consegue, attraverso l’accesso al Diritto Mirato.
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa/ricollocabilità del lavoratore, nel caso di infor-
tunio che abbia comportato una inidoneità alla mansione, anche temporanea, le Parti, su
proposta della Commissione Paritetica Nazionale e della Commissione Paritetica Salute
e Sicurezza, definiscono il sistema incentivante di cui all’allegato n. 9.
Articolo 26 - Apprendistato
A. Apprendistato professionalizzante in somministrazione
1. Definizione
L ’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato professio-
nalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l’utilizzatore e redatto in
forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81/2015.
La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati, in
conformità con quanto previsto dal CCNL dell’utilizzatore ed in applicazione del principio
di parità di trattamento di cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dalle norme del
CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di
pari livello alle dirette dipendenze dell’impresa utilizzatrice medesima.
L ’eventuale patto di prova potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quan-
to previsto dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata
non potrà essere superiore a quella prevista dal presente CCNL, per i lavoratori in sommini-
strazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento.
2. Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale determina, sulla base della disciplina del contratto colletti-
vo applicato dall’impresa utilizzatrice, il percorso formativo che l’apprendista in sommini-
strazione deve compiere per conseguire la qualificazione professionale prevista.
Il Piano formativo individuale è predisposto dall’Agenzia per il Lavoro congiuntamen -
te all’utilizzatore e al lavoratore e deve essere sottoposto al Parere di conformità di
Forma.Temp prima dell’avvio dell’attività formativa finanziata con i fondi a tempo indeter-
minato delle Agenzie. Tale disposizione non opera in caso di apprendistato duale.
Il Parere di conformità viene rilasciato per iscritto dalla tecnostruttura di Forma.Temp en-
tro 12 giorni dalla presentazione del piano formativo individuale. Il Parere di conformità
dovrà far riferimento alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e
lavoratori qualificati, alla ammissibilità del livello contrattuale d’inquadramento, alla coe-
renza del piano formativo con la qualificazione professionale proposta.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
A fronte di specificate motivazioni la tecnostruttura di Forma.Temp può richiedere all’A -
genzia integrazioni o riformulazioni del piano formativo presentato, sospendendo i tempi
previsti per il parere di conformità.
In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp entro il predetto termine, il Piano
formativo si intende approvato.
Il piano formativo individuale deve riportare tutto il percorso formativo necessario ai
fini dell’attribuzione della prevista qualificazione professionale e deve essere inviato a
Forma.Temp, per conoscenza, alle CSMT competenti per territorio secondo modalità de-
finite successivamente dalle Parti. Forma.Temp, sulla base del presente Accordo, elabora
un Report semestrale sull’apprendistato.
3. Tutor
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi
con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro ed uno indicato dall’impresa uti -
lizzatrice.
L ’Agenzia per il Lavoro, prima di inviare in missione un apprendista, nomina il Tutor (TDA)
e richiede lo svolgimento di analogo adempimento all’utilizzatore.
Il Tutor nominato dall’utilizzatore deve essere scelto tra soggetti che ricoprono una qua-
lifica professionale non inferiore a quella individuata nel piano formativo individuale e
che possiedono competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a
quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
Il Tutor di Agenzia (TDA), individuato nel piano formativo, affianca il tutor nominato dall’u-
tilizzatore sulla base delle indicazioni individuate dal CCNL dell’impresa utilizzatrice, ed è
un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione
della stessa, viene iscritto nell’apposito elenco istituito presso Forma.Temp.
Il TDA possiede adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamen-
te, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di
dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e
selezione del personale o della somministrazione di lavoro o della ricollocazione professio-
nale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento o della
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
I previsti requisiti sono successivamente verificabili da Forma.Temp che, in caso di ca -
renza, può disporre la cancellazione dall’elenco del tutor.
Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso
di qualificazione.
4. Formazione dell’apprendista
L ’Agenzia per il Lavoro è responsabile, unitamente all’utilizzatore per quanto di sua com-
petenza, del corretto adempimento degli obblighi formativi e, per mezzo del Tutor diretto
di Agenzia (TDA), compie le seguenti attività:
a) definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con il lavoratore e l’impresa
utilizzatrice, il piano formativo individuale che deve essere sottoposto alla relativa ve-
rifica di conformità da parte di Forma.Temp;
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
b) comunica al lavoratore, prima dell’inizio della missione, il tutor nominato nell’impresa
utilizzatrice;
c) svolge, con cadenza semestrale e dandone conseguente comunicazione all’utilizzato-
re, un colloquio con l’apprendista per verificare l’effettiva attuazione del piano forma -
tivo, lo sviluppo delle sue capacità professionali e personali, le difficoltà incontrate, gli
eventuali miglioramenti da adottarsi nel restante periodo di apprendistato;
d) attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e, sulla base delle di -
chiarazioni e delle attestazioni rilasciate dall’utilizzatore al termine del periodo di ap -
prendistato svolto presso di esso, attribuisce specifica qualificazione professionale.
Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere con -
cordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acqui-
sizione della qualificazione professionale.
L ’Agenzia per il Lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al lavoratore
in apprendistato l’acquisizione della qualificazione professionale finale, ai sensi dell’art.
42, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2015 qualora sia stata completata la formazione
trasversale ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo indi-
viduale fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.
Nel caso in cui la percentuale di cui al punto che precede non sia stata raggiunta, nel caso
eccezionale di interruzione anticipata di missione dell’apprendista indipendente dalla vo-
lontà delle Parti stipulanti il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali, ecc.),
l’Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo
dell’apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende utilizzatrici che
applichino anche un diverso CCNL, purché la qualificazione professionale verso cui tende
il piano formativo individuale originario sia prevista dal CCNL applicato dall’utilizzatore, e
fermo restando la durata inizialmente prevista del percorso formativo.
L ’Agenzia è tenuta a comunicare tempestivamente a Forma.Temp i nominativi degli ap-
prendisti ai quali è stata attribuita la qualificazione. Tale comunicazione deve essere inviata
per conoscenza alla CSMT competente per territorio secondo modalità definite successi-
vamente dalle Parti.
5. Durata del periodo di apprendistato
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto di lavoro durante
la missione, il periodo di apprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla
disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancan -
za, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 81/2015.
Lo spostamento complessivo del termine finale del periodo di apprendistato deve es -
sere comunicato per iscritto all’apprendista almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine posto inizialmente, con indicazione del nuovo termine del periodo formativo.
Contestualmente il nuovo termine deve essere comunicato alla CSMT di competenza.
I periodi superiori a 30 giorni, utili ai fini del prolungamento del periodo di apprendistato,
devono essere comunicati all’apprendista entro 30 giorni dalla loro maturazione.
In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che consentano l’attivazio-
ne del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), il periodo di
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
apprendistato è prolungato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso
di riduzione dell’orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne l’equivalente
in giornate, con arrotondamento all’unità per le frazioni di giornata pari o superiori a 4 ore.
Le Parti escludono espressamente l’applicazione della indennità di disponibilità propria
dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il Lavoro.
6. Obbligo di conferma
L ’obbligo di conferma previsto dalle norme vigenti in materia di Apprendistato Professio-
nalizzante si intende in capo all’Agenzia per il Lavoro.
7. Recesso
L ’Agenzia per il Lavoro o il lavoratore possono recedere dal rapporto di lavoro al termine
del periodo di apprendistato, comunicando per iscritto la disdetta con un preavviso di
30 giorni decorrente dal medesimo termine ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile.
In caso di mancata comunicazione del recesso, il rapporto dell’apprendista prosegue alle
dipendenze dell’Agenzia per il Lavoro come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, durante l’apprendistato trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
8. Pareri e monitoraggio territoriale
Forma.Temp, su eventuale proposta delle Parti stipulanti, può integrare i profili formati -
vi previsti dal Repertorio delle Professioni. Le Commissioni Sindacali Macro Territoriali
(CSMT) svolgono un ruolo di informazione, confronto e controllo. Sono tenute ad una
costante attività di monitoraggio sulle modalità attuative dei percorsi di apprendistato, in
conformità con quanto previsto dai piani formativi individuali.
Con riferimento ai compiti delle CSMT le Parti, congiuntamente a Forma.Temp, elabore -
ranno specifica regolamentazione al fine di garantirne l’operatività.
9. Bilateralità
In funzione della contribuzione di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 276/2003, le Parti con -
cordano che gli apprendisti possono essere posti in formazione nell’ambito della proget-
tazione formativa dell’Agenzia tramite Forma.Temp. Le Parti riconoscono che gli appren-
disti rispondono ai requisiti per l’accesso alle prestazioni Ebitemp e Fondo di Solidarietà.
10. Rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente disciplina trovano applica -
zione le disposizioni di cui al CCNL applicato dalle imprese utilizzatrici.
B. Apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e appren-
distato di iii livello per alta formazione e ricerca
1. Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti normative nazionali o
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
regionali, la retribuzione, l’inquadramento, il periodo di prova e l’orario di lavoro dell’ap -
prendista sono disciplinati dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice o dagli Accordi
interconfederali.
2. Qualora il CCNL/la regolamentazione applicato/a dall’impresa utilizzatrice non dispon-
ga in materia di apprendistato di I e III livello, si fa riferimento alle disposizioni di cui
all’Accordo Interconfederale in materia di Apprendistato sottoscritto il 18 maggio 2016
da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL.
3. All’apprendistato duale in somministrazione si applicano inoltre, per quanto compati -
bili, le disposizioni del presente CCNL relative a: Tutor d’Agenzia, recesso, pareri e moni-
toraggio territoriale, Bilateralità.
Articolo 27 - Classificazione del personale ed inquadramento
1. La classificazione unica dei lavoratori in somministrazione, per poter essere armoniz-
zata a quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici, è raggruppata in
3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti.
2. Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/85, la distinzione tra quadri,
personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene
mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali
ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a
tali qualifiche.
3. La classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme
amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e non, previste
dai CCNL delle imprese utilizzatrici, quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi,
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra normativa in vigore.
Inoltre, una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale richiede,
nel continuo, l’identificazione ed eventualmente la definizione di quelle peculiarità nuove
ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di tra-
sformazione, innovazione tecnologica o organizzativa e alla dinamica professionale, nelle
aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento di seguito descritto.
Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella somministrazione di
lavoro, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei:
- Gruppo A: comprende i lavoratori con elevato contenuto professionale quali dirigenti,
quadri e impiegati direttivi;
- Gruppo B: comprende i lavoratori di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle
cosiddette categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da autonomia
operativa ma non decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche;
- Gruppo C: comprende i lavoratori qualificati e d’ordine, che eseguono il lavoro sotto la
guida e il controllo di altri.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
4. Ai fini dell’attribuzione del livello di inquadramento contrattuale per ogni singolo rap -
porto di lavoro si deve fare riferimento, in coerenza con la suesposta classificazione in
gruppi, ai diversi livelli/categorie di inquadramento previste per le specifiche mansioni di
cui ai CCNL delle imprese utilizzatrici.
Articolo 28 - Sistema incentivante delle assunzioni a tempo indeterminato
Le Parti individuano il nuovo sistema incentivante a valere sulla bilateralità di settore,
definito su proposta della Commissione Paritetica con l’Accordo del 28 febbraio 2025 -
Nuovo sistema incentivante (allegato n. 9), sulla base dei seguenti principi:
1) promozione della contrattazione aziendale di II livello di cui alla lettera c) dell’articolo
28 del CCNL 2019, rivisitando i requisiti di accesso;
2) incremento dei plafond attualmente previsti per le lettere a) e b) dell’articolo 28 del
CCNL 2019 nella misura del 20%;
3) previsione di un nuovo plafond pari ad euro 1 milione in favore delle platee di cui agli
artt. 15, 26 e 28 della presente Intesa;
4) coordinamento delle diverse misure incentivanti previste dal CCNL.
La Commissione Nazionale Paritetica effettua un monitoraggio sull’andamento delle mi-
sure di cui al presente articolo, riservandosi di proporre alle Parti interventi di rimodula -
zione e/o il rifinanziamento delle stesse.
Articolo 29 - Costo del lavoro e scheda di rilevazione dati
Gli strumenti di raccolta dati delle Agenzie dovranno prevedere, a mero titolo esemplifi -
cativo e non esaustivo, la presenza di campi di compilazione per la raccolta dei seguenti
elementi: CCNL applicato, mensilità aggiuntive, integrativo aziendale, orario di lavoro set-
timanale, presenza di turnazione e tipologia di turno, ore ferie, ROL ed ex-festività annuali,
retribuzione delle pause, elementi diretti della retribuzione (paga base, contingenza, edr,
terzo elemento, premio di produzione, superminimo collettivo, scatti di anzianità) e loro
incidenza sugli elementi differiti, premi presenza, indennità varie, premi di risultato, mag-
giorazioni per ore straordinarie e per turno.
Il contratto individuale di lavoro deve obbligatoriamente essere compilato sulla base di
tali elementi rilevati dall’Agenzia nonché riportare la modalità di calcolo della retribuzione
definita e comunicata (paga oraria o mensilizzata).
Articolo 30 - Trattamento retributivo
1. Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti dell’impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la con -
trattazione collettiva applicata alla stessa.
2. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle
ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno,
assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive:
orario settimanale aziendale x 52
——————————————————————
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3. Modalità retributive turnisti addetti a ciclo continuo
I. Nel caso di orari di lavoro svolti su turnazioni, in particolare qualora la missione del lavoratore
preveda lo svolgimento dell’attività su turnazioni a ciclo continuo o per turnazioni con ciclicità
non settimanale dove non è possibile individuare sempre con esattezza l’orario settimanale
aziendale, e pertanto non si possa applicare quanto disciplinato dal precedente comma 2
(escludendo i regimi di orario multiperiodale, per i quali l’orario settimanale aziendale è varia-
bile per effetto dell’assorbimento completo o parziale di permessi retribuiti previsti dal CCNL
dell’impresa utilizzatrice o da accordi integrativi di secondo livello), l’Agenzia potrà optare: a) per
la retribuzione mensilizzata, oppure b) per la determinazione del divisore orario mensile avverrà
facendo riferimento all’orario settimanale convenzionale di 40 ore. In quest’ultimo caso le ore
settimanali utili al raggiungimento dell’orario convenzionale saranno costituite dalle ore ordina-
rie, dalle assenze retribuite, dalle festività e dall’aggiunta di eventuali ulteriori permessi retribuiti.
Per la maturazione di ROL/Ex festività non assorbiti si rimanda a quanto disposto dal comma 5.
Ferma restando la retribuzione delle ore ordinarie effettivamente lavorate, l’eventuale presenza
su turni che comportasse il superamento della 40esima ora ordinaria su una o più settimane
di lavoro sarà compensata nell’ambito del ciclo di turnazione previsto se effettuato per intero.
In caso di missione non corrispondente alla durata del ciclo le prestazioni eccedenti le 40
ore andranno retribuite per intero, o, diversamente, qualora le prestazioni siano inferiori,
dovrà essere comunque garantita la retribuzione corrispondente alle 40 ore.
II. Le OO.SS potranno richiedere una verifica in merito alla corretta applicazione delle
modalità retributive al fine di garantire il puntuale rispetto della parità di trattamento e
l’omogeneità di trattamento tra le diverse Agenzie per il Lavoro eventualmente presenti
presso lo stesso utilizzatore, nelle modalità previste dall’art. 2-quater.
4. La definizione della paga oraria avviene secondo la seguente formula:
Retribuzione mensile
———————————————————
Divisore orario mensile
5. I dati retributivi ed orari da utilizzare sono quelli contrattuali sia di primo che, eventual-
mente, di secondo livello; al lavoratore dovranno inoltre essere riconosciute le spettanze
di ROL/ ex festività, o altri istituti (festività, patrono, PAR) non assorbiti nei regimi di orario
ridotto, vigenti nell’azienda utilizzatrice.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
6. I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati,
ai fini della parità di trattamento, per la determinazione del valore delle singole quote orarie
da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, indennità,
ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
7. Le Parti concordano che, come condizione globalmente più favorevole la maturazione
dei ratei, qualunque sia la durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie
lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le successive modalità.
A) Ratei di tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive
Per ognuna delle ore retribuite verrà corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari
all’8,33% della retribuzione oraria ordinaria spettante, così come determinata al prece -
dente comma 2 e computata come segue:
Retribuzione lorda globale di fatto
————————————————————— x 0,0833
Divisore Orario Mensile
Il suddetto importo sarà ugualmente dovuto ma riproporzionato in caso di mensilità ul -
teriore e diverso ammontare.
B) Maturazione degli istituti
La maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro, nella misura
prevista dai singoli CCNL applicati dall’impresa utilizzatrice, avverrà applicando per cia -
scuno dei tre istituti la seguente formula:
Ore annue spettanti
——————————————————— x (ore lavorate + ore dovute*)
Divisore Orario Mensile x 12
*Sono «ore dovute» quelle non lavorate ma retribuite, in virtù di Legge o di contratto che
danno diritto alla maturazione dell’istituto.
C) Retribuzione mensilizzata
Alle ApL è consentito poter applicare, in alternativa al sistema della paga oraria con diviso-
re unico e fatto salvo quanto previsto da ultimo comma del presente paragrafo, il metodo
della retribuzione mensilizzata (ovvero la modalità di calcolo applicata dall’utilizzatore).
Una volta effettuata, tale scelta di metodo di calcolo diventa definitiva e non opzionabile
volta per volta per ogni singolo utilizzatore. Tale disposizione per scelta dell’Agenzia è
derogabile esclusivamente in riferimento al trattamento retributivo dei lavoratori turnisti
addetti al ciclo continuo di cui al precedente comma 3.
Le Agenzie che scelgono questo criterio devono comunicarlo alle OO.SS. Nazionali sti -
pulanti il presente CCNL.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Qualora l’Agenzia che applica il sistema della paga oraria con divisore unico ritenga ne -
cessario, in casi particolari e specifici, applicare il metodo della retribuzione mensilizzata
è tenuta a comunicar lo prima dell’inizio della missione, con motivazione espressa, alle
Organizzazioni Sindacali nazionali o territoriali per quanto di competenza, al fine di addi-
venire entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione.
La retribuzione dei lavoratori viene quindi determinata in misura fissa mensile sulla base
delle tabelle retributive dei diversi CCNL degli utilizzatori integrate da accordi collettivi
territoriali, aziendali o individuali.
Il criterio generale di calcolo prevede l’utilizzo del divisore giornaliero 26 dell’utilizzatore.
Nel caso di frazione di mese, la retribuzione di una giornata di lavoro dovrà essere mol -
tiplicata per il coefficiente 1,2 in caso di settimana lavorativa su 5 giorni e, invece, per il
coefficiente pari a 1 nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni. Si precisa
che nel caso di frazioni di mese andranno pagate le giornate effettivamente lavorate e
contrattualmente dovute (es. due settimane lavorate, pari ad 80 ore, andranno retribuite
come 12 giornate, utilizzando il divisore 26, e non detraendo dal coefficiente mensile
dell’utilizzatore le ore non lavorate).
I divisori contrattuali previsti dai CCNL delle aziende utilizzatrici devono essere utilizzati,
ai fini della parità di trattamento, per la sola determinazione del valore delle singole quote
orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (es. straordinari, maggiorazioni, inden-
nità, ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
Per quanto riguarda la maturazione e la liquidazione dei ratei per ferie, permessi, ridu -
zione d’orario e per le mensilità aggiuntive, nonché per la maturazione e liquidazione
del premio di produzione e risultato verrà applicato quanto previsto dal presente CCNL.
Nelle ipotesi nelle quali il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda una retribu-
zione calcolata su base oraria, e non mensilizzata, allora anche la retribuzione dei lavoratori
in somministrazione dovrà essere elaborata in forma oraria utilizzando il divisore contrat-
tuale applicato dall’utilizzatore e non il divisore tecnico utilizzato in tutti gli altri casi.
8. Premi di produzione o di risultato
In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato
previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatore sono corrisposti ai
lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto,
secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile
erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati ad obiettivi e/o risultati non
determinati nell’arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi sa -
ranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo
l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore.
Gli accordi di produttività, in conformità all’Accordo Interconfederale del 24 aprile 2013,
potranno essere sottoscritti tra le Agenzie e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
9. TFR
Si conviene che il pagamento del TFR avvenga in coincidenza con il pagamento dell’ul -
tima busta paga di retribuzione ordinaria con la rivalutazione basata sull’ultimo coeffi -
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ciente disponibile.
Per quel che riguarda la maturazione dei ratei di TFR, ferme restando le previsioni di
Legge, solo in caso di missioni di durata inferiore a 15 giorni, qualora fosse riattivata una
ulteriore missione nell’arco di 30 giorni a far data dalla cessazione della prima, i giorni di
missione si sommano qualora utili alla maturazione di un rateo di TFR.
Tale ipotesi ricorre esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia,
della missione con lo stesso utilizzatore, con la medesima mansione e inquadramento.
Il computo relativo all’ammontare del rateo dovrà essere effettuato con la retribuzione in
atto nella seconda missione.
10. Festività
La retribuzione delle festività infrasettimanali viene calcolata moltiplicando l’orario lavora-
tivo giornaliero previsto per la paga oraria come definita al comma 4 del presente articolo.
Con riferimento al periodo di festività natalizia, qualora una missione di durata di almeno
due mesi si concluda nell’arco dei 2 giorni antecedenti il 25 dicembre e venga rinnovata
entro i 14 giorni di calendario successivi alla cessazione della missione, al lavoratore in
somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1
e 6 gennaio. Qualora tale missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicembre,
al lavoratore in somministrazione, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 50% le
festività del 25 e 26 dicembre. In tal caso la eventuale retribuzione di cui al comma pre -
cedente, relativa alle festività del 1 e 6 gennaio, si riduce al 50%.
In sostanza, nella concreta applicazione dell’istituto in parola, sono rinvenibili tre ipotesi:
a) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva mis -
sione riattivata entro il 6 o 7 gennaio: in questo caso si ha diritto al pagamento delle fe-
stività del 1 e 6 gennaio al 100% e nessun trattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;
b) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva mis -
sione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre:
in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e nessun tratta -
mento è dovuto per il 1 e il 6 gennaio;
c) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con successiva mis -
sione riattivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre
e nuova riattivazione di missione entro il 6 o 7 gennaio: in questo caso sono pagate le
festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1 e 6 gennaio al 50%.
Con esclusione della festività natalizia, in caso di successione di due contratti, dove il
primo termina il giorno antecedente una o più festività e il secondo inizia il primo giorno
lavorativo successivo alla stessa/e i due contratti, ai soli fini del pagamento di tale o tali
festività, si considerano continuativi.
Tali ipotesi ricorrono esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa Agenzia,
della missione con lo stesso utilizzatore con la medesima mansione e inquadramento.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
11. La liquidazione dei ratei, relativa all’intera missione, deve avvenire alle normali sca -
denze previste presso le aziende utilizzatrici o alla cessazione del rapporto di lavoro se
antecedente alle scadenze citate, sulla base del valore della retribuzione del mese in cui
i ratei stessi vengono erogati.
12. Scatti di anzianità
Per tutti i lavoratori gli scatti di anzianità sono erogati in conformità al raggiungimento
dei periodi di maturazione previsti dal CCNL dell’utilizzatore anche nei casi di missioni
rinnovate nell’arco di 15 giorni presso lo stesso utilizzatore. Il periodo previsto per la ma-
turazione degli scatti di anzianità è riportato sul contratto di assunzione del lavoratore.
13. All’atto del pagamento della retribuzione viene consegnata al lavoratore una busta o
prospetto equivalente, recante l’indicazione analitica dei seguenti dati:
- ApL ed estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore;
- mese cui la retribuzione si riferisce;
- singole voci e importi costituenti la retribuzione stessa (paga base, indennità di contin-
genza ecc.), nonché l’elencazione delle trattenute;
- indicazione delle ore di assemblea maturate e fruite nell’anno solare.
14. I periodi orari e gli importi maturati devono essere indicati con chiarezza nella busta
paga mensile.
Nella busta paga relativa alla retribuzione mensile non sono erogati i ratei maturati relativi a:
- ferie maturate e non godute;
- ROL maturati;
- festività soppresse;
- tredicesima e quattordicesima maturate;
- TFR maturato.
Nei contratti con MOG, di cui all’articolo 51 del presente CCNL, le festività soppresse, le
ROL maturate e i ratei maturati di tredicesima e quattordicesima mensilità devono essere
erogati nella busta paga relativa alla retribuzione mensile. In tale modalità contrattuale
non sono erogati mensilmente i soli ratei relativi alle ferie maturate e non godute e al
TFR maturato.
15. La retribuzione relativa alle missioni terminate nel mese e a quelle in corso al termine
dello stesso, è corrisposta ai lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo, con con -
testuale consegna della busta paga.
16. In caso di contestazione su uno o più elementi della retribuzione, sia in pendenza di
rapporto di lavoro, sia dopo l’estinzione dello stesso, deve essere corrisposta al lavorato-
re la parte di retribuzione non contestata.
69
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
17. Ferie
Il lavoratore può usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi e,
comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3 mesi, compatibilmente con le
esigenze organizzative e produttive dell’utilizzatore.
Ai fini del raggiungimento del requisito stesso, in caso di missioni reiterate presso lo
stesso utilizzatore, i periodi di missione sono cumulati.
Ferie Solidali
a) in applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, il lavoratore in somministrazione
(cedente) può richiedere all’Agenzia per il lavoro di cedere volontariamente e a titolo
gratuito i permessi e le ferie maturati ad altro lavoratore in somministrazione (cessio-
nario) dipendente della medesima Agenzia per il Lavoro e in missione presso il mede-
simo utilizzatore, nella misura e con le modalità disciplinate di seguito;
b) le ore di permesso e di ferie sono cedibili, oltre che al fine di consentire ai lavoratori be-
neficiari di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute necessitino
di cure costanti, anche per ulteriori situazioni di grave necessità inerenti allo stato di
salute del lavoratore cessionario o di altri componenti del suo nucleo familiare;
c) sono cedibili solidalmente le sole giornate di ferie eccedenti le quattro settimane an -
nuali fruibili obbligatoriamente ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le
quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/77, nonché
le ore di permesso contrattualmente previste;
d) le ore di permesso/ferie sono cedute al loro valore nominale (dato quantitativo: nume-
ro di giornate o ore);
e) il lavoratore in somministrazione cessionario può usufruire delle ferie solidali solo a
seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse
ad esso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali
o familiari, e previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato di
necessità delle cure in questione;
f) le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del cessionario fino al
perdurare delle necessità di cui alla lettera B. Ove cessino le condizioni di necessità
legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo
da parte del cessionario, le giornate tornano nella disponibilità di ciascun lavoratore
cedente in misura proporzionale rispetto alla quantità equivalente delle ore cedute;
g) la richiesta all’Agenzia per il Lavoro di attivazione dell’istituto delle ferie solidali può
essere presentata dal lavoratore somministrato cessionario, da un gruppo di lavoratori
cedenti o, se presenti, dalle RSU/RSA dei lavoratori somministrati;
h) fermi restando i principi generali che precedono, la disciplina relativa alle modalità di
fruizione dell’Istituto delle ferie solidali è demandata alla contrattazione aziendale o
alla regolamentazione aziendale dell’Agenzia.
Articolo 31 - Clausola sociale
1. Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una
nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, al momento del cam -
bio appalto l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori
70
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta
la durata dello stesso.
2. La durata dei contratti di lavoro sarà almeno pari a quella definita contrattualmente
con l’Ente appaltante. Tale previsione si estende ai settori privati qualora disciplinati dal
CCNL dell’utilizzatore.
3. In ogni caso l’Ente utilizzatore è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto in via
generale dall’articolo 33, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 e sue s.m.i., con particolare
riferimento all’obbligo di rimborsare all’Agenzia tutti gli oneri retributivi e previdenziali da
questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro.
4. Al fine di garantire la corretta applicazione della clausola sociale e per valutare le moda-
lità di garanzia dello status contrattuale di provenienza, l’Agenzia aggiudicataria dell’appal-
to e le OO.SS. territoriali avvieranno un confronto almeno 20 giorni prima dell’effettiva ope-
ratività dell’aggiudicazione. L ’Agenzia uscente è tenuta, 20 giorni prima della data prevista
della scadenza dell’appalto, a fornire tutte le informazioni alle Parti inerenti al numero di la-
voratori coinvolti, le qualifiche professionali, lo status contrattuale e l’anzianità di servizio.
Nel caso di rinvio o comunque di spostamento della data prevista di scadenza dell’appalto
l’ApL fornirà unicamente tale informazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
5. Nel caso di cambio appalto, l’Agenzia uscente non può richiedere la penalità di manca-
to preavviso nelle ipotesi di dimissioni dei lavoratori.
Articolo 32 - Disponibilità
1. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i periodi in cui
non prestano la loro attività presso aziende utilizzatrici, ovvero non sono soggetti alle
procedure di ricollocazione di cui agli artt. 25 e 25-ter, sono a disposizione dell’Agenzia e
hanno diritto a percepire una indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili, al lordo delle
ritenute di Legge e comprensiva del TFR, erogata direttamente dall’Agenzia.
2. L ’indennità è divisibile in quote orarie ed è proporzionalmente ridotta in caso di as -
segnazione ad attività lavorativa, anche presso l’ApL, di durata inferiore al mese. In tale
ipotesi l’indennità deve essere corrisposta in ratei per ogni giornata di disponibilità com-
prese le festività.
3. Qualora il lavoratore a seguito dell’attività prestata nel mese percepisca una retribuzio-
ne lorda inferiore all’importo mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità,
quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa.
In caso di assunzione part-time, l’indennità di disponibilità deve essere riparametrata
in funzione dell’orario ridotto previsto nel contratto al momento dell’assunzione e co -
munque non può essere inferiore a 500 euro (ovvero al 50% dell’indennità di disponibi -
lità piena). Al lavoratore deve essere esplicitato con chiarezza il periodo di disponibilità
71
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
part-time.
Ai fini della riparametrazione si prevedono 2 ipotesi:
a) qualora il contratto di assunzione preveda un orario superiore a quello effettivamen -
te svolto l’indennità deve essere comunque riferita all’orario previsto nel contratto di
assunzione;
b) qualora il contratto di assunzione preveda un orario part time inferiore a quello effetti-
vamente svolto, l’indennità deve essere riparametrata in relazione alla media dell’ora -
rio di lavoro svolto negli ultimi 12 mesi.
4. I periodi trascorsi in disponibilità non sono utili ai fini della maturazione dei seguenti
istituti: ferie, riposi, riduzioni di orario, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Nella eventualità di mancato completamento della missione il lavoratore torna nella con-
dizione di disponibilità fino a un nuovo successivo incarico.
5. L ’articolazione dell’orario di lavoro indicata nella lettera di assegnazione dell’ultima
missione svolta individua la fascia oraria giornaliera/mensile di disponibilità del lavorato-
re durante i periodi di non missione. In alternativa, in caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale, la fascia oraria di disponibilità può essere concordata tra Agenzia e lavoratore
per iscritto. La variazione della fascia oraria di disponibilità viene recepita nell’eventuale
Accordo di PDR.
Articolo 32-bis - Principi generali per i lavoratori in disponibilità
1. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei periodi in cui
non prestano la propria attività lavorativa presso gli utilizzatori (art. 32) e/o durante le
procedure di ricollocazione (art. 25 e art. 25-ter), si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Nel caso in cui uno degli eventi sospensivi individuati nei successivi articoli:
• sorga in costanza di missione, l’indennità è parametrata all’ultima retribuzione mensile
prima della messa in disponibilità sino al termine dell’evento sospensivo;
• sorga durante il periodo di disponibilità, l’indennità è calcolata avendo a riferimento l’im-
porto dell’indennità di disponibilità ex art. 32 e/o ex art. 25 e 25-ter, fatto salvo quanto
previsto dal successivo art. 32-quinquies, comma 2.
Articolo 32-ter - Giornate di indisponibilità
1. Il lavoratore in disponibilità fruisce, sulla base di una programmazione concordata
con l’Agenzia per il Lavoro, di giornate di “indisponibilità” pari al numero di giorni di ferie
maturate, non fruite e liquidate al termine delle missioni.
2. Il lavoratore durante le giornate di indisponibilità, non essendo soggetto agli obblighi
previsti di cui agli artt. 25 e 32, non ha diritto alla relativa indennità.
3. Le giornate di indisponibilità sospendono la procedura di cui agli artt. 32, 25 e 25-ter.
72
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 32-quater - Indennità in caso di infortunio
1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, il cui infortunio perduri oltre il termine
della missione, fino a chiusura formale dell’infortunio, spetta l’indennità parametrata
all’ultimo mese di retribuzione.
2. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, il cui infortunio si è verificato durante
il periodo di disponibilità, sino a chiusura formale dell’infortunio, l’indennità è calcolata
avendo a riferimento l’importo dell’indennità di disponibilità.
3. Le giornate in infortunio sospendono la procedura di cui agli artt. 32, 25 e 25-ter.
Articolo 32-quinquies - Indennità in caso di maternità
1. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato, nelle ipotesi in cui l’astensione antici -
pata e/o obbligatoria prosegua oltre il termine della missione, spetta l’indennità parame-
trata al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, fino
al termine del periodo di astensione.
2. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato, nelle ipotesi in cui l’astensione antici -
pata e/o obbligatoria insorga durante il periodo di disponibilità, l’indennità è calcolata
avendo a riferimento l’ultima retribuzione.
3. Le giornate in maternità sospendono la procedura di cui agli artt. 32, 25 e 25-ter.
Articolo 32-sexies - Congedo matrimoniale
1. Al lavoratore in disponibilità in occasione del matrimonio è riconosciuto un congedo
della durata di giorni quindici di calendario.
2. Compatibilmente con le esigenze dell’Agenzia, il congedo è concesso con decorrenza
sino al terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
3. Il lavoratore ha l’obbligo di esibire all’Agenzia, alla fine del congedo, regolare documen-
tazione attestante la celebrazione del matrimonio.
4. Il lavoratore ha diritto per il periodo di cui al comma 1 ad un trattamento economico
pari all’indennità di disponibilità.
5. Il congedo di cui al presente articolo non sospende il periodo di disponibilità di cui agli
artt. 32, 25 e 25-ter.
Articolo 32-septies - Permessi studio
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale, i lavoratori in disponi-
bilità hanno diritto di fruire per un massimo di trenta ore di permessi retribuiti per tutto il
periodo di disponibilità, per frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolasti-
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
co, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria
superiore, formazione terziaria e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o
di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute.
2. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all’Agenzia, che va-
luterà la richiesta compatibilmente con gli impegni derivanti dallo status di disponibilità.
3. Il lavoratore deve fornire all’Agenzia un certificato di iscrizione al corso e successiva -
mente certificati di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
4. Il lavoratore che utilizza le ore di permesso di studio in costanza del periodo di disponi-
bilità ha diritto ad un trattamento economico pari all’indennità di disponibilità.
5. Il congedo di cui al presente articolo non sospende il periodo di disponibilità di cui agli
artt. 32, 25 e 25-ter.
Articolo 32-octies - Aspettativa non retribuita
1. Il lavoratore può richiedere durante il periodo di disponibilità o durante la procedura di cui
all’art. 25, un periodo di aspettativa non retribuita nella misura massima di 4 mesi, anche
non consecutivi. Nel caso di attestazione da parte del lavoratore di un’offerta di lavoro pres-
so altro datore di lavoro l’Agenzia è tenuta, in questo caso, a concedere l’aspettativa a condi-
zione che non abbia già formulato, all’atto della richiesta del lavoratore, un’offerta di lavoro.
2. Il lavoratore può richiedere di fruire di un ulteriore periodo di aspettativa nella misura
massima di 6 mesi e l’Agenzia, discrezionalmente, può accogliere o meno tale richiesta.
3. In ogni caso, nel periodo di aspettativa, si ha sospensione dei corrispettivi obblighi di
reperibilità e di corresponsione della relativa indennità, nonché delle tempistiche previste
dalla procedura di cui all’art. 25 del presente CCNL.
4. Qualora il lavoratore abbia richiesto un periodo di aspettativa non retribuita la revoca
deve essere comunicata con 20 giorni di preavviso. Nel caso in cui l’aspettativa non retri-
buita venga richiesta per motivi di lavoro, qualora non sia stato superato il relativo periodo
di prova, la revoca dell’aspettativa deve essere comunicata con un preavviso di 10 giorni.
Articolo 32-novies - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in disponibilità
1. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori in disponibilità, la sorveglianza sanitaria
viene attivata nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e a cura dell’Agenzia esclusivamente se:
a) il lavoratore richiede un accertamento sanitario per attestare l’inidoneità del proprio
stato di salute alle mansioni a cui potrebbe essere assegnato in caso di missione,
comunicando di non essere più in grado di svolgere le mansioni al medesimo attribu -
ite ed in linea con la propria esperienza professionale. Equivale alla richiesta di cui al
periodo che precede l’esibizione da parte del lavoratore al medico competente dell’A -
74
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
genzia di documentazione medica che attesti una concreta modifica della capacità
lavorativa;
b) il lavoratore precedentemente in missione, sia risultato positivo ai controlli su sostan-
ze alcoliche e stupefacenti nella visita medica da parte del medico competente dell’u-
tilizzatore. In questo caso, laddove il lavoratore abbia iniziato un programma terapeu-
tico e di riabilitazione con il SERT territoriale che prosegue nel periodo di disponibilità,
il medico competente dell’Agenzia è tenuto a gestire i rapporti con il SERT e tutti gli
eventuali adempimenti richiesti.
Articolo 33 - Codice di condotta per i lavoratori in disponibilità
1. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato ed in disponibilità, oltre agli obblighi
previsti per i lavoratori in missione, dovrà rispettare gli obblighi di diligenza nei periodi
di disponibilità nonché nei periodi di procedura ex art. 25; in particolare dovrà essere
reperibile durante l’orario di lavoro contrattualmente previsto ai recapiti che saranno
formalizzati tra le Parti in occasione di ogni rientro in disponibilità (n° telefono, e-mail,
indirizzo domicilio) e saranno tenuti a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione
sopravvenuta. Inoltre:
a) il lavoratore è tenuto a dare riscontro alla chiamata/comunicazione della filiale entro le
24 ore successive alla ricezione della stessa;
b) il lavoratore che abbia dato riscontro positivo è tenuto a presentarsi in filiale e/o ai
colloqui di selezione indicati dalla filiale stessa e/o al corso di formazione proposto
dall’Agenzia nei tempi comunicati e comunque non prima di 24 ore dalla manifesta -
zione di disponibilità.
2. La mancata disponibilità o assenza del lavoratore verso le attività proposte dall’Agen-
zia, qualora non giustificata, costituisce inadempimento contrattuale.
Articolo 34 - Norme Disciplinari lavoratori in disponibilità
1. Il lavoratore in disponibilità è tenuto a rispettare le disposizioni previste dal presente
contratto collettivo, a norma dell’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
2. L ’Agenzia provvede a mettere a disposizione dei lavoratori, anche in formato elettroni-
co, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori in somministrazione di
prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle ApL.
3. L ’Agenzia deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile
equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di
necessità o dalle quali ricevere le disposizioni.
4. Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve osserva-
re scrupolosamente l’orario contrattuale di lavoro nell’articolazione oraria prevista dall’ul-
tima lettera di assegnazione nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui
fatti di cui viene a conoscenza.
75
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
5. L ’inosservanza delle disposizioni che precedono da parte dei lavoratori in sommini-
strazione comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dal datore di lavoro in
relazione all’entità delle mancanze:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di indennità disponibilità;
d) sospensione dalla disponibilità e dalla relativa indennità per un periodo non superiore
a 5 giorni.
6. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente non appena l’Agenzia sia
venuta a conoscenza degli elementi necessari per la formalizzazione dell’addebito.
6-bis. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni per iscritto entro 5 giorni dalla
ricezione della contestazione disciplinare.
7. L ’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavo-
ratore in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
per presentare le proprie giustificazioni.
8. In caso di addebiti di particolare gravità che possono prefigurare il licenziamento per
giusta causa, l’ApL può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore
con effetto immediato.
9. Per i lavoratori in disponibilità valgono, in via esemplificativa e non esaustiva, le se -
guenti norme disciplinari nelle ipotesi di:
a) rifiuto non giustificato alla convocazione in filiale ovvero del colloquio di lavoro presso
la filiale o l’utilizzatore, anche per irreperibilità, che risulti da comunicazioni tracciabili
con gli strumenti che il lavoratore ha comunicato all’atto di assunzione: passibile di
ammonizione scritta, sospensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel
caso di seconda comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di ulteriore reitera -
zione del rifiuto non giustificato o irreperibilità;
b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di so -
spensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione
e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità;
c) rifiuto non giustificato della proposta di missione congrua ai sensi del presente CCNL
anche per irreperibilità: risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non
giustificato di differenti proposte congrue o dell’irreperibilità;
d) diverbio litigioso seguito da vie di fatto anche con i dipendenti di filiale, che comporti
nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività dell’Agenzia: risoluzione del
rapporto di lavoro;
e) danneggiamento volontario o appropriazione di beni dell’ApL o di terzi: risoluzione del
rapporto di lavoro;
f) recidiva nella non osservanza dell’obbligo di cui al comma 4: risoluzione del rapporto di lavoro.
76
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 34-bis - Norme disciplinari per i lavoratori in missione
1. Il lavoratore in somministrazione in missione è tenuto a rispettare le disposizioni previ-
ste dai contratti collettivi e dai regolamenti degli utilizzatori, a norma dell’articolo 7 della
Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii..
2. Per i lavoratori in somministrazione in missione trovano applicazione le disposizioni
dei contratti collettivi degli utilizzatori in tema di norme disciplinari, tanto con riferimento
alla fattispecie oggetto di contestazione quanto con riferimento alle sanzioni.
3. In caso di contestazione disciplinare, la stessa deve essere effettuata tempestiva -
mente, non appena l’Agenzia abbia ricevuto dall’utilizzatore gli elementi necessari per la
formalizzazione dell’addebito.
4. Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni per iscritto entro 5 giorni dalla
ricezione della contestazione disciplinare, o diverso maggior termine individuato dalla
contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
5. L ’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavora-
tore in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, o diverso
maggior termine individuato dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
6. Qualora nel corso della procedura sopra descritta, il rapporto di lavoro venga a cessare
per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di multa possono comunque
essere adottati dall’Agenzia, fatte salve le possibilità di ricorso del lavoratore.
7. In caso di addebiti di particolare gravità l’Agenzia può disporre la sospensione caute -
lare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato.
Articolo 35 - Periodo di prova
A) Lavoratori a tempo determinato
1. È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di suc -
cessive missioni intervenute dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso
la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il
periodo di prova. Anche in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a
tempo indeterminato il periodo di prova non deve essere apposto.
2. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di prestazione
di lavoro in somministrazione.
3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici
giorni di calendario a partire dall’inizio della missione.
4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 11 per
77
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30
giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari
o superiore a 12 mesi. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore.
Ai contratti di durata inferiore ai 3 giorni può essere apposto un solo giorno di prova.
5. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto in qualsiasi
momento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del pe -
riodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.
B) Lavoratori a tempo indeterminato
1. Ai lavoratori somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato si applicano
nello specifico i seguenti periodi massimi di prova:
- Gruppo A: 6 mesi di calendario;
- Gruppo B: 50 giorni di servizio effettivo;
- Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo.
I giorni trascorsi in disponibilità non si computano come giorni lavorativi.
Articolo 36 - Preavviso per i lavoratori a tempo indeterminato
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese,
sono i seguenti:
1) Fino a cinque anni di servizio compiuto:
Gruppo A: 60 giorni di calendario;
Gruppo B: 30 giorni di calendario;
Gruppo C: 20 giorni di calendario.
2) Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio:
Gruppo A: 90 giorni di calendario;
Gruppo B: 45 giorni di calendario;
Gruppo C: 30 giorni di calendario.
3) Oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Gruppo A: 120 giorni di calendario;
Gruppo B: 60 giorni di calendario;
Gruppo C: 45 giorni di calendario.
Per i lavoratori di cui alla procedura prevista all’articolo 25, il preavviso è pari a 10 giorni
di calendario indipendentemente dall’anzianità di servizio del lavoratore e dal gruppo di
appartenenza.
Articolo 37 - Indennità sostitutiva del preavviso per lavoratori a tempo indeterminato
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al la -
78
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
voratore è corrisposta una indennità equivalente a un importo giornaliero, ottenuto divi -
dendo la somma delle retribuzioni e dell’indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi per
365 giorni, e moltiplicando il risultato per i giorni di preavviso spettanti secondo quanto
stabilito nell’articolo 36.
Articolo 38 - Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato
In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di
scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una pena-
lità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di
missione residua non ancora effettuata, per un massimo di:
- 7 giorni per il gruppo C;
- 10 giorni per il gruppo B;
- 20 giorni per il gruppo A.
Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del
rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura
pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata.
Articolo 39 - Procedure per la conciliazione delle controversie individuali di lavoro e
arbitrato volontario
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1. In caso di controversie individuali di lavoro l’Agenzia o il lavoratore possono scegliere
di promuovere il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le procedu -
re e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso le sedi delle Organizzazioni
Sindacali o Datoriali competenti territorialmente, alle quali aderiscono o conferiscono
mandato l’Agenzia o il lavoratore interessato, o eventualmente presso le CSMT qualora il
lavoratore non abbia conferito mandato ad alcuna organizzazione sindacale firmataria.
2. La Commissione di conciliazione è composta:
- per il lavoratore, da un rappresentante della Organizzazione Sindacale Territoriale stipu-
lante il presente CCNL e a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato;
- per l’Apl, su esplicita richiesta, da un rappresentante dell’Associazione alla quale sia
iscritta o abbia conferito mandato per l’assistenza.
3. La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione è tenuta a presentare
istanza presso le sedi di cui al comma 1 contenente:
- le generalità delle Parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dell’Associazione Datoriale stipulante il pre-
sente CCNL che rappresenta l’istante;
- una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento delle pretese.
4. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni,
e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Alla conciliazio-
79
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ne dinnanzi la Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma
2, devono comparire le Parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
5. Nel caso in cui una delle Parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazio-
ne redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà alle Parti.
6. Se la conciliazione ha esito positivo, la sottoscrizione del verbale da parte della Com -
missione di Conciliazione e delle Parti rende inoppugnabile la conciliazione.
7. Se la conciliazione ha esito solo parzialmente positivo se ne dà atto nell’apposito verbale.
8. Se la conciliazione ha esito negativo le Parti sono tenute a riportare nell’apposito ver -
bale le rispettive ragioni circa il mancato Accordo e possono procedere secondo quanto
previsto dall’articolo 412 c.p.c.
9. All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura
della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) com-
petente per territorio ai sensi dell’articolo 413 c.p.c. e deve contenere:
- la fonte contrattuale regolativa del/i rapporto/i di lavoro oggetto di controversia;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali, di cui al comma 2, le cui firme risultino
essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per Ter-
ritorio;
- presenza e firma delle Parti o dei loro rappresentanti;
- esito della conciliazione.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria e di avvaler-
si delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla Legge, le controversie di cui
all’articolo 409 del c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi ai Collegi di conciliazio-
ne e arbitrato costituiti presso le CSMT competenti per territorio, nell’ambito dei quali si
applica la procedura prevista dall’art. 412-quater del c.p.c.
Articolo 40 - Salute e sicurezza del lavoro
1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
nonché le disposizioni di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015.
2. I lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro oppure la lettera d’assegna-
zione o lettera consegnata al lavoratore prima dell’avvio della missione, circa il referente
dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute
e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del
responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo
soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavora-
tori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
80
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) e del medico competente, ove presente; nonché il riferimento della Commissione
Paritetica Salute e Sicurezza per le segnalazioni di cui al comma 5 lettera d) dell’art 7.
3. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all’ar -
ticolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il
contratto di lavoro o la lettera di assegnazione ne contiene la relativa indicazione.
Ove previsto, la formazione a carico dell’utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, nonché
l’addestramento specifico, devono essere effettuati all’inizio dell’utilizzazione e comun -
que prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 37, comma 4
lett.a) del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008.
4. Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all’atto dell’avviamento in missione,
sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall’Agenzia, anche
con le modalità di delega di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, sui con -
tenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle
lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito delle azioni in capo all’utilizzatore
di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all’Accordo Stato Regioni, oltre
alla formazione generale è ammessa l’attività formativa sui rischi specifici per i lavoratori
in missione.
5. All’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di assegnazione, i lavoratori in
somministrazione ricevono, sull’apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello
è riportato nell’allegato n. 1, modello A, le informazioni sui rischi generali per la salute e la
sicurezza connessi all’attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento
di cui al punto 2.
Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che comportino rischi specifici,
qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all’atto della stipula del
contratto, l’impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini
dell’applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
6. Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in
somministrazione la nota informativa di cui all’allegato 1, che riporti un riepilogo degli
obblighi previsti dalla Legge in materia.
Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali
modifiche vengono definite dalla Commissione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
7. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell’impresa utilizzatrice.
81
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
8. Al fine della tutela della salute, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lett. e) ed h) del D.L-
gs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita al lavoratore in somministrazione, a cura del medico
competente dell’utilizzatore, copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25,
comma 1, lett. c) del citato Decreto. La documentazione segue il lavoratore in sommini -
strazione in missioni successive anche alle dipendenze di più ApL.
9. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’ articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di
ore di lavoro effettivamente prestate nell’arco di un semestre.
10. La mancata osservanza da parte dell’utilizzatore degli obblighi previsti dalla Legge, dal
presente CCNL e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione
di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispo-
sitivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
A tale scopo il lavoratore dà comunicazione preventiva della violazione intervenuta alla
ApL e all’utilizzatore, dichiarando l’interruzione dell’attività lavorativa (allegato n. 1, mo -
dello C). Qualora nell’arco delle 24 ore successive non si determini la rimozione della
violazione, il lavoratore può dimettersi per giusta causa con raccomandata A/R.
Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il perio-
do contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore. Il trattamen-
to retributivo sarà anticipato al lavoratore dall’ApL con le previste modalità di erogazione.
11. Al fine di promuovere e tutelare con maggiore efficacia la salute e sicurezza dei lavo-
ratori in somministrazione nei luoghi di lavoro, si prende atto dei contenuti dell’Accordo
Interconfederale del 12 dicembre 2018 su salute e sicurezza in attuazione del “Patto
per la Fabbrica” e si avvia un confronto per definire le possibili ricadute nel settore della
somministrazione di lavoro.
Articolo 41 - Malattia del lavoratore
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alle normali scadenze
dei periodi di paga ad un trattamento economico a carico del datore di lavoro, ad inte -
grazione dell’indennità a carico dell’Inps, in modo da raggiungere complessivamente le
seguenti misure:
- 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni di malattia;
- 75% della normale retribuzione giornaliera netta dal 4° al 20° giorno;
- 100% dal 21° giorno in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
2. Decorsi i limiti di scadenza previsti per la missione e perdurando la malattia, il lavora -
tore assunto a tempo indeterminato ha diritto, nei limiti della conservazione del posto,
all’indennità di disponibilità contrattualmente prevista.
3. Per i lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, in
82
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia, le indennità Inps
vengono anticipate dall’ApL unitamente alle integrazioni previste nei commi precedenti.
4. Qualora, in presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di malattia,
l’Agenzia non possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell’Inps, è tenuta in
ogni caso a corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista integra -
zione di cui ai commi precedenti.
5. L ’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inps non corrisponde, per
qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla Legge.
6. Il ritardato invio del certificato medico (protocollo) e/o l’impossibilità di effettuare
tempestivamente la visita medica di controllo, per cause addebitabili al lavoratore, com-
portano, salvo comprovati casi di impedimento da parte del lavoratore ad attenersi ai
termini previsti, la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità
previste dall’Inps.
7. Il mancato reperimento del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità, oltre all’applica-
zione delle sanzioni previste dall’articolo 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14,
comporta l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
8. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata ingiustificata.
9. Durante la malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la
malattia, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che com-
porti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa
retribuita al 100% fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore ad ulte -
riori 180 giorni.
Per i soggetti con disabilità, destinatari delle previsioni contenute nell’articolo 3, comma
3, della Legge n. 104/92, i permessi per cura sono esclusi dal computo dei periodi di
malattia.
10. La conservazione del posto è prolungata, a richiesta scritta del lavoratore, per un
ulteriore periodo non superiore a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore i regolari certificati medici;
b) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa senza retribuzione».
Sono escluse dal periodo di comporto le giornate di assenza per terapie salvavita e trat-
tamenti oncologici e per malattie ingravescenti.
Le Parti concordano sulla necessità di avviare un confronto in merito all’applicazione
del trattamento di malattia durante il periodo di prova nell’ambito della Commissione
83
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Nazionale Paritetica.
11. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preav -
viso di licenziamento.
12. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme rela-
tive alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di
scadenza del contratto di lavoro stesso.
13. Il lavoratore entro il secondo giorno di calendario, deve consegnare o far pervenire
alla ApL il numero di protocollo (certificato medico) attestante l’effettivo stato d’infermità
comportante l’incapacità lavorativa.
14. In caso di prolungamento del periodo di malattia il lavoratore ha l’obbligo di far per -
venire, entro 24 ore e con le stesse modalità di cui al punto precedente, la successiva
certificazione medica.
15. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizio-
ni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.
16. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di
controllo, richieste dal datore di lavoro.
17. Ogni mutamento d’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio
non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato alla ApL.
Articolo 42 - Infortunio del lavoratore e trattamento economico
1. Le Agenzie sono tenute ad assicurare presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, i lavoratori in somministrazione soggetti all’obbligo assicurativo
secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità al
proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo
predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio,
non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, il datore di lavoro resta esonera-
to da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
3. Ai sensi dell’articolo 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corri-
spondere l’intera quota giornaliera della retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio.
4. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, è corrisposta dal da -
tore di lavoro al lavoratore, assente per inabilità temporanea assoluta, derivante da infor-
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
tunio sul lavoro, una integrazione della indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere
complessivamente la misura del 100% della retribuzione netta cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa.
5. In presenza dei requisiti di accesso al trattamento economico di infortunio le indennità
Inail vengono anticipate dall’Agenzia.
6. Qualora, a seguito del riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail, l’Agenzia non
possa anticipare la relativa indennità per disposizione dell’Inail, è tenuta in ogni caso a
corrispondere alle normali scadenze dei periodi di paga la prevista integrazione di cui ai
commi precedenti.
L ’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’Inail non corrisponde, per
qualsiasi motivo, l’indennità prevista dalla Legge.
7. Per i lavoratori in somministrazione, nei casi di malattia o infortunio, sono previste
prestazioni integrative a carico della bilateralità.
Articolo 43 - Comunicazione della malattia o infortunio non sul lavoro
1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare
notizia della propria assenza all’ApL da cui dipende nella giornata in cui si verifica l’even-
to. In caso di mancata comunicazione, trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, l’assenza
stessa è considerata ingiustificata.
L ’assenza è ingiustificata, con la conseguente non corresponsione da parte del datore di
lavoro della retribuzione, anche nel caso in cui non sia stata data notizia dell’assenza pur
in presenza di certificazione medica rilevabile dal sito dell’Inps.
2. Nell’ipotesi di continuazione della malattia il lavoratore ha l’obbligo di darne immediata
comunicazione all’ApL da cui dipende.
3. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha diritto di
far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi
degli istituti competenti, nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla Regione.
Articolo 44 - Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori assenti
Al fine di consentire il trasferimento di informazioni utili a permettere un corretto e pro-
ficuo avvicendamento tra il lavoratore sostituito e il sostituto è consentito anticipare l’as-
sunzione del lavoratore in somministrazione per un periodo di 30 giorni, fermo restando
quanto previsto nel contratto collettivo dell’utilizzatore. Altresì è possibile posticipare la
cessazione del rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino a 30 giorni.
Articolo 45 - Interruzione della missione nei contratti a tempo determinato
Nel caso in cui la missione si interrompa prima della scadenza del contratto a tempo
determinato prefissata per cause diverse dal mancato superamento del periodo di prova
85
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
o dalla sopravvenienza di giusta causa di recesso, fermo restando la corresponsione
integrale del trattamento economico originariamente previsto, l’ApL può sottoporre al
lavoratore le seguenti ipotesi:
a) essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area
professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale
è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le
OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL;
b) partecipare a interventi formativi nell’ambito di progetti aziendali in ambito territoriale,
come definito dall’articolo 11.
Articolo 46 - Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato
A) Recesso ex articolo 2118 c.c.
1. Ai sensi dell’articolo 2118, c.c., qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del
rapporto per giustificato motivo oggettivo (raggiungimento dell’età pensionabile, supera-
mento del periodo di comporto ecc.) ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccoman -
data con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei
termini del preavviso di cui al presente CCNL.
B) Recesso ex articolo 2119 c.c.
2. Ai sensi dell’articolo 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di
lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza
preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
3. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenen-
te l’indicazione dei motivi.
4. L ’ApL comunica per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne
esamina le eventuali deduzioni contrarie da comunicarsi nei cinque giorni successivi alla
contestazione.
Ove venga applicato il licenziamento per giusta causa esso, in caso di applicazione dell’arti-
colo 34, comma 8, del presente CCNL ha effetto dal momento della disposta sospensione.
5. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa
compete l’indennità di cui all’articolo 32 del presente CCNL.
C) Normativa
6. Nelle imprese rientranti nelle sfere di applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604,
dell’articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della Legge 11 maggio 1990, n. 108,
nei confronti del personale cui si applica il presente CCNL, il licenziamento può essere
intimato per giusta causa (articolo 2119 c.c. e lettera b) del presente articolo) o per «giu-
stificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, ovvero da ragioni ineren-
ti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
7. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento, ed i motivi dello stesso, per iscritto
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare
la data di ricevimento.
8. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui sopra è inefficace.
9. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di
prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione
di vecchiaia.
D) Codice disciplinare
10. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le dispo -
sizioni contenute nel presente CCNL, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi
aziendali delle Agenzie per il Lavoro in materia di sanzioni disciplinari, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo
facilmente accessibile.
E) Nullità del licenziamento
11. Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento determinato da ragioni di genere, etnia,
credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione
attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
F) Nullità del licenziamento per matrimonio
12. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della
lavoratrice/del lavoratore intimato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume di -
sposto per causa di matrimonio, il licenziamento intimato alla lavoratrice/al lavoratore
nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in
quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
13. Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice/del lavorato-
re nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per
una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’articolo 2 della Legge
30 dicembre 1971, n. 1204, ovvero: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività
dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o ces-
sazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
14. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice/dal
lavoratore nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alle
norme di Legge.
Articolo 47 - Penalità
1. In caso di mancata applicazione delle previsioni contrattuali, inerenti all’iscrizione per
delega sindacale o di reiterate inadempienze delle norme contrattuali, si determina il
mancato accesso dell’Agenzia alle azioni di sistema e agli incentivi contrattuali.
2. Tale inadempienza viene valutata dalla Commissione Paritetica Nazionale che si con-
voca anche su richiesta di una sola organizzazione sindacale.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Articolo 48 - Lavoro domestico
1. Nel caso di somministrazione di lavoro di colf/badanti, e quindi qualora l’utilizzatore
sia una persona fisica, si applicano le disposizioni del CCNL stipulato dalle Organizzazio-
ni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in relazione alla materia della
cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai lavoratori domestici in somministrazione vengono garantite le prestazioni erogate
dalla bilateralità.
3. Le Parti, anche tramite il supporto della Commissione Nazionale paritetica in materia
di formazione, prevedono la possibilità di individuare corsi di formazione specifici per le
lavoratrici/lavoratori domestici al termine del rapporto di lavoro attraverso la misura del
diritto mirato alla formazione.
4. Per i predetti corsi di formazione è previsto il riconoscimento di un’indennità di frequenza.
Articolo 49 - Ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione delle singole di -
sposizioni
1. In applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 87/2018, conver-
tito in L. n. 96/2018, in caso di somministrazione di lavoro, qualora l’utilizzatore sia una
Pubblica Amministrazione, si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del Decreto n. 87/2018 convertito in L. n. 96/2018. Conseguentemente,
non operano le previsioni di cui all’articolo 21 del presente CCNL. Pertanto, nella Pubblica
Amministrazione, il termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere
prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell’arco temporale di 36 mesi, così come previ-
sto dal CCNL 2014 delle Agenzie di Somministrazione.
2. In applicazione della normativa e della prassi di riferimento, non sono stabiliti limiti alla
rinnovabilità dei contratti a termine mediante somministrazione né circa la cumulabilità
di più contratti intercorsi tra le medesime parti.
3. La Commissione Paritetica Nazionale della Formazione propone, con il supporto della
struttura di Forma.Temp, alle Parti la possibilità di definire dei moduli formativi specifici
per la preparazione ai concorsi pubblici.
4. Le Parti condividono la necessità di incontrarsi al fine di analizzare la problematica
della somministrazione nella Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di promuovere so-
luzioni, anche normative, finalizzate alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolti e alla
continuità occupazionale.
Articolo 50 - Proposta di missione congrua
1. Nel caso in cui venga proposta al lavoratore una missione presso un utilizzatore che
applica lo stesso Contratto Collettivo Nazionale dell’ultima missione svolta prima della
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
messa in disponibilità, la proposta si considera congrua qualora ricorrano congiunta -
mente i seguenti parametri:
a) stesso livello e categoria legale dell’ultima missione svolta prima della prima messa
in disponibilità;
b) luogo di lavoro distante non più di 50 km dal domicilio della prima assegnazione ov -
vero, in alternativa, luogo di lavoro di distanza superiore a 50 km, purché inferiore o
uguale alla distanza tra il domicilio e il luogo della prima assegnazione.
2. Nel caso in cui venga proposta al lavoratore una missione presso un utilizzatore che
applica un Contratto Collettivo Nazionale diverso rispetto a quello applicato nell’ultima
missione svolta prima della messa in disponibilità, la proposta è congrua tenendo conto
congiuntamente dei seguenti parametri:
a) stessa categoria legale;
b) retribuzione non inferiore, per i primi 3 mesi di periodi di non assegnazione, del 15%
dell’ultima retribuzione globale di fatto e, successivamente, non inferiore del 15%
dell’ultima paga base annua da Contratto Collettivo Nazionale;
c) luogo di lavoro distante non più di 50 km dal domicilio della prima assegnazione. In
alternativa, il luogo di lavoro di distanza superiore a 50 km, purché inferiore o uguale
alla distanza tra il domicilio ed il luogo della prima assegnazione. In tale ultimo caso la
retribuzione di riferimento di cui alla precedente lettera b) è unicamente la retribuzione
globale di fatto.
3. In caso di accettazione di una proposta di missione, “congrua” e “non congrua”, qualo-
ra la missione abbia una durata effettiva pari ad almeno 12 mesi continuativi, i parametri
di congruità di cui ai commi che precedono si valutano sulla base dell’ultima missione.
4. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale:
- pari o inferiore al 75%, il luogo di lavoro deve essere distante non più di 30km dal domi-
cilio della prima assegnazione al momento dell’assunzione o anche superiore a questo
purché uguale o inferiore rispetto alla distanza dal luogo di lavoro della prima assegna-
zione al momento dell’assunzione;
- pari o inferiore al 30%, il luogo di lavoro deve essere distante non più di 20km dal domi-
cilio della prima assegnazione al momento dell’assunzione o anche superiore a questo
purché uguale o inferiore rispetto alla distanza dal luogo di lavoro della prima assegna-
zione al momento dell’assunzione.
5. L ’Agenzia per il Lavoro può proporre anche offerte non congrue. In caso di accettazione
da parte del lavoratore di un’offerta di lavoro non congrua ai sensi del presente articolo,
tale accettazione non costituisce precedente ai fini della valutazione di congruità delle
future offerte. Le Parti possono, entro 20 giorni, recedere dalla missione “non congrua”
senza che ciò determini effetti sul contratto di lavoro.
6. Il lavoratore, entro 30 giorni dall’offerta di lavoro da parte dell’Agenzia, può richiedere
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
l’accertamento della congruità della proposta alla Commissione Sindacale Macro Terri -
toriale (CSMT).
Articolo 51 - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito - MOG
A) Premessa
Il contratto di lavoro con monte ore retribuito e garantito, denominato MOG, ha come
finalità quella di ricondurre, nell’ambito della somministrazione di lavoro, altre tipologie
contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente,
occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e
garantita nonché per agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree
aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le
reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici.
B) Definizione del MOG con durata minima di 4 mesi
1. Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato
della durata minima di 4 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo
e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, ga -
rantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 35% su base mensile dell’orario di
lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
2. Le Parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi determinati, è consentito
stipulare contratti di somministrazione di lavoro per esigenze finalizzate ad incrementare
la forza lavoro delle aziende utilizzatrici che operano in contesti connotati da una neces-
saria modulazione flessibile della prestazione:
10 - INDUSTRIE ALIMENTARI *
45 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
46 - COMMERCIO ALL ’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 - TRASPORTO TERRESTE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 - TRASPORTO AEREO
52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
55 - ALLOGGIO
56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 - TELECOMUNICAZIONE
63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E AL TRI SERVIZI INFORMATICI
70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
74 - AL TRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI PRENOTA -
ZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
*Sulla base dell’intesa su MOG Industria alimentare (allegato n. 14)
90
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
80 - SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E AL TRI SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE
86 - ASSISTENZA SANITARIA
87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED AL TRE ATTIVITÀ CUL TURALI
93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
94 - ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
96 - AL TRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
3. Le Parti, anche per il tramite della Commissione Paritetica, si riservano la facoltà di
aggiornare i codici ATECO di cui al comma 2 alla luce della più recente classificazione
del 2025, nonché di individuare nuovi settori.
C) Fasce orarie
1. Nel contratto di lavoro in MOG, oltre al monte ore garantito, viene indicata la fascia
oraria di riferimento secondo la suddivisione:
- antimeridiana (6/14);
- postmeridiana (14/22);
- serale notturna (22/6);
- fascia oraria alternativa: massimo 6 ore, estensibili ad 8 con il consenso scritto del
lavoratore da indicare nel contratto di assunzione.
2. La fascia oraria, previo consenso del lavoratore, può essere successivamente modifi -
cata con un preavviso minimo di una settimana. In caso di mancato rispetto del preavvi-
so viene riconosciuta, per le sole ore lavorate nei successivi 7 giorni dalla comunicazione
di cambio fascia, una maggiorazione non incrementale del 10% della retribuzione.
Tale maggiorazione non si applica qualora il cambio fascia sia richiesto per iscritto dal
lavoratore per un massimo di 2 volte al mese.
3. A decorrere dal terzo cambio fascia, anche nel rispetto del preavviso di cui al periodo
precedente, è riconosciuta una maggiorazione pari al 10% della retribuzione per tutta la
durata del contratto inizialmente pattuito, proroghe incluse.
4. L ’attività lavorativa può essere richiesta al lavoratore in funzione delle effettive esigen-
ze organizzative dell’utilizzatore: l’orario e/o il giorno della prestazione devono essere
comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività stessa.
4-bis. Con esclusivo riferimento al lavoro notturno, da intendersi quello svolto tra le ore
22 e le ore 6, l’ApL deve comunicare al lavoratore la programmazione delle giornate di
lavoro con cadenza quindicinale. In ogni caso l’orario ed il giorno della prestazione de -
91
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
vono essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 7 giorni prima dell’inizio della
prestazione stessa. In caso di mancato rispetto di tali termini, se il lavoratore accetta
comunque di prestare attività lavorativa nel giorno e orari proposti, avrà diritto ad una
maggiorazione del 10% in aggiunta alle maggiorazioni già previste dal CCNL applicato
dall’azienda utilizzatrice per il lavoro notturno.
5. Il lavoratore, nell’ambito della fascia prevista e fino al limite del monte ore stabilito
contrattualmente, deve prestare la propria disponibilità alla chiamata: in caso di rifiuto
giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima.
6. Il rifiuto ingiustificato, nell’ambito della fascia oraria ed entro il monte ore minimo con-
trattualmente previsto, si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disci -
plinari previsti negli articoli 34 e 34-bis del presente CCNL.
7. Qualora venga richiesta una attività lavorativa al di fuori della fascia oraria contrattual-
mente prevista non vi è obbligo di disponibilità da parte del lavoratore.
8. Al termine del rapporto di lavoro con MOG deve essere effettuata una verifica dell’ora-
rio medio svolto e, qualora complessivamente inferiore rispetto all’orario minimo previsto
dal CCNL dell’utilizzatore, deve essere riconosciuta al lavoratore la differenza retributiva
a conguaglio con l’orario inferiore svolto.
Ai fini della determinazione del suddetto conguaglio, nel calcolo dell’orario svolto si com-
putano tutte le ore non lavorate (e non retribuite) a causa di rifiuto del lavoratore.
D) Modalità retributive
1. Viene ammesso esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria.
2. Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito rappresentano comunque lavoro ordi -
nario fino a concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno applicato nell’azienda
utilizzatrice: tali ore eccedenti non sono soggette a maggiorazione e non prevedono per il
lavoratore alcun obbligo di disponibilità alla chiamata dell’Agenzia.
3. La retribuzione corrisposta per le ore eccedenti matura tutti gli istituti di Legge e di
contratto al pari dell’ora ordinaria.
4. Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro straordinario
e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL, e dalla even-
tuale contrattazione di secondo livello, effettivamente applicati nell’azienda utilizzatrice.
5. Nelle ipotesi di MOG, le ore di lavoro straordinario sono calcolate su base giornaliera
indipendentemente dalle previsioni contrattuali dell’utilizzatore.
6. Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati mensilmente al lavo-
92
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ratore con la retribuzione di riferimento.
7. I ratei di ferie maturate e non godute ed il TFR devono essere liquidati alla fine del
rapporto di lavoro.
8. In caso di malattia, al lavoratore è riconosciuto il trattamento economico rapportato
alla percentuale di MOG individuata nel contratto di lavoro.
9. Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia esplicitamente aderito alla programmazione ora-
ria richiesta, le ore che superano il monte ore garantito, rientrando nell’orario di lavoro
ordinario “full time” previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore, si considerano come
“temporanea” estensione del monte ore garantito contrattualizzato e quindi devono es -
sere considerate a tutti gli effetti ore contrattuali ordinarie. Pertanto, a titolo esemplifica-
tivo, in caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità; in caso di assenza
il lavoratore dovrà debitamente giustificarla.
E) Sistema di consolidamento
Nelle ipotesi di utilizzo di ore eccedenti che comportino il superamento medio del monte
ore previsto contrattualmente, pari o superiore al 20% nell’arco di 6 mesi presso lo stesso
utilizzatore, viene riconosciuto un incremento del monte ore inizialmente previsto pari al
50% della maggiorazione.
F) Periodo di prova
1. Il periodo di prova è ammesso nei limiti e con le modalità previste per i lavoratori in
somministrazione assunti a tempo pieno, di cui all’articolo 35 del CCNL, ed è esigibile
esclusivamente entro l’arco del primo mese di missione.
2. In caso di dimissioni da parte del lavoratore non è prevista la penalità della risoluzione
anticipata del rapporto di cui all’articolo 38 del presente CCNL.
G) Monitoraggio
I contratti di somministrazione in MOG sono obbligatoriamente sottoposti ad attività di
monitoraggio demandate alla Commissione Paritetica Nazionale. A tal fine, contestual -
mente all’avvio dei rapporti di lavoro in MOG, l’Agenzia è tenuta ad inviare ad Ebitemp il
modulo informativo reperibile sul sito Ebitemp (allegato n. 5).
Articolo 51-bis - Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito ga -
rantito - MOG, con lavoratori assunti a tempo indeterminato
1. Nella finalità di favorire la ricollocazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato da
parte dell’Agenzia, le Parti intendono estendere l’ambito di applicazione dell’istituto disci-
plinato all’art. 51 punto B che precede, anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato
che si trovino in disponibilità ai sensi dell’art. 32 oppure in PDR ai sensi dell’art. 25 o in
PRP ai sensi dell’art. 25-ter, nelle modalità di seguito riportate.
93
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
2. I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia che si trovino ai sensi del pre -
sente contratto collettivo in disponibilità ai sensi dell’art. 32 o inseriti nella procedura PDR
prevista dall’art. 25 o in PRP prevista dall’art. 25-ter, possono essere inviati in missione in
esecuzione di contratti di somministrazione con monte ore garantito (MOG) della durata
minima di 4 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo ai
lavoratori una retribuzione minima pari al 50% su base mensile dell’orario di lavoro nor -
male (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
3. Modalità retributive: viene ammesso esclusivamente il sistema di calcolo retributivo
su base oraria.
4. Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito rappresentano comunque lavoro ordi -
nario fino a concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno applicato nell’azienda
utilizzatrice; tali ore eccedenti non sono soggette a maggiorazione e non prevedono per il
lavoratore alcun obbligo di disponibilità alla chiamata dell’Agenzia.
5. La retribuzione corrisposta per le ore eccedenti matura tutti gli istituti di Legge e di
contratto al pari dell’ora ordinaria.
6. Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro straordinario
e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL, e da even -
tuale contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato nell’azienda utilizzatrice.
7. Nelle ipotesi di MOG, le ore di lavoro straordinario sono calcolate su base giornaliera
indipendentemente dalle previsioni contrattuali dell’utilizzatore.
8. Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti devono essere liquidati mensilmente al lavo-
ratore con la retribuzione di riferimento.
9. I ratei di ferie maturate e non godute devono essere liquidati al termine del periodo di
assegnazione.
10. I ratei di TFR devono essere liquidati alla cessazione del contratto di lavoro.
11. Al termine di ogni mese, nel caso in cui la retribuzione mensile risultasse inferiore
all’importo dell’ultima indennità di disponibilità percepita dal lavoratore, a quest’ultimo
dovrà essere riconosciuta la relativa differenza.
12. La proposta di missione di lavoro in esecuzione di un contratto di somministrazione
a termine con monte ore garantito di cui al presente articolo, non costituisce in nessun
caso “offerta di lavoro congrua”.
94
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
13. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e per quanto compatibili, trovano
applicazione le disposizioni previste dal richiamato art. 51, con espressa esclusione di
quanto disciplinato ai capi B, F.
Articolo 52 - Attività stagionali
Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con
riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività
stagionali, e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazio-
ne collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività
stagionali ad ogni effetto di Legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti col-
lettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate
dal DPR n. 1525/63 e s.m.i..
Ad esclusione del recesso per dimissioni, mancato superamento del periodo di prova
o giusta causa, entro tre mesi dalla cessazione del contratto a termine stagionale, su
richiesta del lavoratore, l’agenzia, considerata l’esigenza di favorire la salvaguardia del
patrimonio di professionalità e qualora sia ancora in essere il contratto commerciale e
permanga l’esigenza lavorativa e della mansione legata alla stagionalità, propone allo
stesso utilizzatore il nominativo del lavoratore stagionale richiedente. In caso di cambio
di Agenzia la comunicazione di disponibilità alla continuità occupazionale viene trasmes-
sa dal lavoratore all’utilizzatore e all’Agenzia subentrante.
Articolo 53 - Sistema Informativo di Ebitemp
Il Sistema Informativo istituito presso Ebitemp gestisce le informazioni relative a: certifi-
cazione della rappresentanza di settore; elenchi dei referenti/rappresentanti sindacali e
delle Agenzie per il Lavoro; bacheche sindacali; eventuali altre determinazioni individuate
dalle Parti.
Articolo 54 - Diffusione del contratto
Le Parti convengono che copia del contratto sarà fornita, anche in via telematica, a ogni
lavoratore in carica e successivamente a ogni lavoratore nella prima missione.
A tal fine si procederà alla stampa periodica dello stesso con i relativi costi a carico della
bilateralità.
Articolo 55 - Decorrenze e Modalità applicative
1. Alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando
quanto previsto dall’Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le
Parti concordano che il presente CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino
al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato. La disciplina di cui all’art. 10, par.
EBITEMP lettera h) nonché dell’Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 “Welfare
sanitario”, di cui all’allegato n. 15, decorrono dal 1° giugno 2025.
2. Il CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdet-
to, tre mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata (PEC).
95
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
3. Con riferimento ai contenuti di cui all’art. 21, comma 2, sono fatti salvi eventuali in -
terventi normativi e/o interpretazioni di fonte ministeriale che stabiliscano di non con -
siderare, ai fini del superamento dei limiti di durata, taluni periodi dei rapporti di lavoro
intercorsi con l’Agenzia.
Articolo 56 - Clausola di inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente CCNL, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro com -
plesso, sono correlative ed inscindibili tra loro. Non ne è ammessa l’applicazione parziale.
ALLEGATI 41
Roma, 21 luglio 2025
ASSOSOMM
CGIL
NIDIL-CGIL
CISL
FELSA-CISL
UIL
UILTEMP
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti convengono che, per quanto concerne le disposizioni del presente CCNL che
implicano la necessità di adeguamento dei sistemi informatici delle ApL e/o modifiche
della modulistica in essere, queste si intendono decorrenti a far data dal 1° ottobre 2025.
Roma, 21 luglio 2025
ASSOSOMM
CGIL
NIDIL-CGIL
CISL
FELSA-CISL
UIL
UILTEMP
96
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 1 - MODELLO A
OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LA VORO INERENTI
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LA VORO
Nota informativa ai sensi dell’ art. 40, comma 6 del CCNL per la categoria delle Agenzie
di Somministrazione di Lavoro. Realizzazione a cura della Commissione Paritetica Nazio-
nale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
Caro lavoratore,
con la presente nota informativa ti sono di seguito riassunte schematicamente le dispo-
sizioni normative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro inerenti alla somministra -
zione di lavoro, tipologia contrattuale che prevede il necessario coinvolgimento di tre
soggetti:
- L ’Agenzia per il Lavoro (di seguito anche il Somministratore): soggetto debitamente au-
torizzato e accreditato alla somministrazione di lavoro;
- L ’Impresa Utilizzatrice (di seguito anche l’Utilizzatore): soggetto che si avvale dell’attivi-
tà del lavoro in somministrazione;
- Il lavoratore in somministrazione;
- il lavoratore che, assunto da un’Agenzia per il Lavoro, svolge le proprie prestazioni lavo-
rative sotto la direzione ed il controllo dell’Impresa Utilizzatrice.
Ciascuno di questi soggetti è destinatario di specifiche disposizioni normative e contrat-
tuali in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che riepiloghiamo.
---------------------------------------------------
Obblighi dell’Agenzia per il Lavoro
---------------------------------------------------
L ’Agenzia per il Lavoro deve:
- informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in ge -
nerale;
- formarti ed addestrarti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni
previste dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche/integrazioni).
L ’Agenzia per il Lavoro deve inoltre:
- assicurarti all’atto dell’avviamento in missione, la partecipazione ad interventi informati-
vi sui contenuti generali relativi alla sicurezza sul lavoro connessi alle attività produttive
97
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
nonché la formazione e addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale sei assunto, in conformità al D.Lgs.
n. 81/2008, qualora non oggetto di specifica delega all’Impresa Utilizzatrice;
- consegnarti, all’atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, un
apposito modulo riportante le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurez -
za connessi all’attività produttiva nonché le informazioni circa: il referente dell’impresa
utilizzatrice incaricato di fornirti le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale; il nominativo del responsabile dei
lavoratori per la sicurezza (RLS); le procedure di emergenza, la località antincendio e
l’evacuazione dei luoghi di lavoro; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di primo soccorso; i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio pre -
venzione e protezione (RSPP) e del medico competente ove previsto;
- garantire che ad ogni nuova missione o lettera di incarico tu riceva una nota informativa
che riporti il riepilogo degli obblighi stabiliti dalla legge in materia;
- gestire le denunce degli infortuni sul lavoro segnalate dal lavoratore, provvedendo a
denunciare l’infortunio all’INAIL e alla Pubblica Sicurezza qualora l’infortunio abbia una
prognosi che comporti un’iniziale astensione dal lavoro superiore a tre giorni, nonché
comunicare all’INAIL eventuale infortunio sul lavoro che implichi anche solo un giorno
di assenza dal lavoro e fino a tre giorni.
---------------------------------------------------
Obblighi dell’Impresa Utilizzatrice
---------------------------------------------------
L ’Impresa Utilizzatrice deve:
- informarti sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in gene-
rale qualora tale attività sia prevista dal contratto di somministrazione e conseguente -
mente dal tuo contratto di lavoro;
- formarti ed addestrarti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
della tua attività lavorativa per la quale vieni assunto, in conformità alle disposizioni
previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), qualora tale attività sia prevista dal contratto di
somministrazione e conseguentemente dal tuo contratto di lavoro;
- fermo restando quanto sopra, ottemperare nei tuoi confronti a tutti gli obblighi di in -
formazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- nell’affidarti i compiti, tenere conto delle tue capacità e delle tue condizioni in rapporto
alla tua salute e alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- fornirti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i.);
- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto ade -
98
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
guate istruzioni specifiche accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico
(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- richiederti l’osservanza delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in mate-
ria di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei di -
spositivi di protezione individuale messi a tua disposizione (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e darti
istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, tu possa abban -
donare il posto di lavoro o la zona pericolosa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- astenersi dal richiederti, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, di riprendere la tua attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- consentirti di verificare, attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.);
- qualora richiesto, sottoporti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria e alle relative visite
mediche. In tal caso ti è fornita, da parte del medico competente dell’Impresa Utilizza -
trice, copia della cartella sanitaria che sarà tua cura conservare ed utilizzare nel caso di
missioni successive anche alle dipendenze di diverse imprese utilizzatrici;
- inviarti alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
- darti tempestiva informazione qualora tu venga adibito a mansioni che comportano
rischi specifici, qualora intervengano successivamente e quindi non comunicati all’atto
della stipula del contratto, anche ai fini dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria
obbligatoria e relative visite mediche;
- nell’arco delle 24 ore dalla tua comunicazione, provvedere a rimuovere eventuali viola -
zioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge, dal contratto
collettivo per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e da quello appli-
cato presso la stessa Impresa Utilizzatrice.
---------------------------------------------------
I tuoi obblighi
---------------------------------------------------
Nell’esecuzione del tuo contratto di lavoro devi:
- prenderti cura della tua salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle tue azioni od omissioni, conformemente
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Impresa Utilizzatrice;
- contribuire, insieme all’Impresa Utilizzatrice, suoi dirigenti e preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
99
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
- segnalare immediatamente all’Impresa Utilizzatrice, tramite il dirigente od il suo pre -
posto, le deficienze delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza, nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo;
- non compiere operazioni o manovre che non sono di tua competenza ovvero che pos -
sono compromettere la tua sicurezza o quella di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal
tuo datore di lavoro o dall’Impresa Utilizzatrice;
- sottoporti, nel rispetto delle scadenze stabilite dall’Impresa Utilizzatrice, alla sorveglian-
za sanitaria e ai controlli sanitari previsti dalla normativa o comunque disposti dal me -
dico competente dell’Impresa Utilizzatrice;
- dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, all’Agenzia per il
Lavoro, tuo datore di lavoro;
- comunicare preventivamente all’Agenzia per il Lavoro e all’Impresa Utilizzatrice le even-
tuali violazioni dovute alla mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dal
contratto collettivo.
Luogo: _____________________________ Data: ___/___/_____
Per presa visione e ricevuta della nota informativa
100
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 1 - MODELLO B
MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
PER L’INTEGRITÀ E LA SALUTE DEI LA VORATORI
E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
Contratto di Somministrazione Lavoro _____________________________
(di cui il presente modello fa parte integrante)
Impresa Utilizzatrice: _____________________________
Mansione richiesta: _________________ __________ Qualifica: _____________________________
1) L ’informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da:
□ Agenzia di Somministrazione
□ Impresa Utilizzatrice
2) L ’Impresa Utilizzatrice dichiara di avere effettuato, in data __________, la valutazione dei
rischi ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 (e successive modifiche e integrazio-
ni) e redatto il relativo documento di cui agli artt. 17, 28 e 29 del citato decreto e che da
tale documento si evince che la mansione richiesta comporta:
a) Sorveglianza sanitaria da espletarsi con visite mediche a carico dell’Impresa Utilizza -
trice, con le seguenti periodicità: _____________________________
b) Presenza (per verificare l’idoneità del lavoratore) ed ove prevista:
- Risultato idoneità: ___________________________
- Altra periodicità: _____________________________
c) Rischi specifici quali: ________________________________________________________
che sono stati adottate le seguenti misure di prevenzione per evitarli: __________________
______________________________________
3) L ’Impresa Utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato
D.Lgs. informerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a) e b) del sopraccitato punto 2).
4) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi di Protezione
Individuale, di cui l’utilizzatore darà al lavoratore l’addestramento all’uso: _______________
_________________________________________
5) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il Sig. ___________________
6) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il Sig. ___________________
7) Il Medico competente (ove possibile) è il Dr. ___________________
8) Il nominativo dell’incaricato dell’utilizzatore di fornire informazione/formazione su sa-
lute e sicurezza è il Sig. ___________________
101
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
9) Il nominativo dell’incaricato dell’utilizzatore di applicare le misure di cui all’articolo 45
del D.Lgs. n. 81/2008 (primo soccorso) è il Sig. ___________________
10) Il nominativo dell’incaricato dell’utilizzatore di applicare le misure di cui all’articolo 46
del D.Lgs. n. 81/2008 (Prevenzione incendi) è il Sig. ___________________
Data ___________________
L ’Azienda Utilizzatrice (Timbro e firma) ___________________
Al Lavoratore (firma per presa visione) ___________________
102
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 1 - MODELLO C
MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVENTIV A AI SENSI
DELL’ ART. 40, COMMA 10, DEL CCNL PER LA CATEGORIA
DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LA VORO
Data e ora: ___________________________
All’Agenzia per il Lavoro: ___________________________
All’Impresa Utilizzatrice: ___________________________
Nome: ___________________________ Cognome: ___________________________
□ Contratto di lavoro a tempo determinato □ Contratto di lavoro a tempo indeterminato
Data inizio missione: ______________________ Data fine missione: ______________________
Agenzia per il Lavoro: ___________________________
Impresa Utilizzatrice: ___________________________
CCNL applicato dall’Impresa Utilizzatrice: ___________________________
Mansione svolta: ___________________________ Qualifica: ___________________________
Luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa: ___________________________
---------------------------------------------------
DICHIARAZIONE
---------------------------------------------------
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 40, comma 10 , del CCNL per la categoria delle Agenzie di
Somministrazione di Lavoro comunico la mancata osservanza da parte dell’Impresa Uti-
lizzatrice degli obblighi previsti dalla legge, dal presente CCNL e da quello applicato pres-
so lo stesso, con particolare riferimento all’azione di informazione, formazione e adde -
stramento professionale, nonché alla dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza.
La violazione ha riguardato:
□ l’informazione □ l’addestramento professionale
□ la formazione □ la dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza
ed in particolare è consistita in: ______________________________________________________
Comunico l’interruzione dell’attività lavorativa, al fine di ripristinare tutte le condizioni che
dalla suddetta violazione non mi consentono di proseguire lo svolgimento dell’attività
lavorativa in piena sicurezza.
Qualora nell’arco delle 24 ore (*) successive alla ricezione della presente da parte dell’Im-
presa Utilizzatrice non si determini la rimozione dell’accertata violazione su indicata, mi
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
riservo di comunicare:
1. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato:
□ le dimissioni per giusta causa, fatto salvo il diritto all’intero trattamento retributivo per
il periodo contrattualmente previsto con obbligo dell’onere a carico dell’utilizzatore.
2. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato:
□ l’interruzione della missione in corso, fatto salvo il diritto all’intero trattamento retri -
butivo per il periodo contrattualmente previsto con obbligo dell’onere a carico dell’u -
tilizzatore.
Il lavoratore ___________________________
Per ricevuta (nel caso di consegna a mano) Agenzia per il Lavoro
Data ___________________________ Timbro e firma ___________________________
Impresa Utilizzatrice
Data ___________________________ Timbro e firma ___________________________
(*) Le 24 ore entro le quali la violazione deve essere rimossa coincidono con la prima giorna-
ta di operatività dell’APL. Fino a quel momento, in caso di festività o di chiusura dell’APL, il la-
voratore ha diritto a mantenere sospesa l’attività lavorativa con pari diritto alla retribuzione.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 1 - MODELLO D
MODULO DI SEGNALAZIONE ALLA COMMISSIONE P ARITETICA
SALUTE E SICUREZZA
Spett.le Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
email: salutesicurezza@ebitemp.it
Modulo di segnalazione alla Commissione Paritetica Salute e Sicurezza
Ti ricordiamo che puoi segnalare eventuali problemi legati alla salute e sicurezza sul
lavoro direttamente alla tua Agenzia per il Lavoro e, se presente presso l’azienda utilizza-
trice, al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Se lo ritieni necessario, puoi anche rivolgerti alle Rappresentanze Sindacali (RSA/RSU)
dei lavoratori in somministrazione e alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sinda -
cali NIdiL CGIL, Felsa CISL e UIL Temp.
Se non sono presenti Rappresentanze Sindacali dei lavoratori in somministrazione, puoi
inviare la segnalazione alla Commissione Paritetica per la Salute e Sicurezza, come previsto
dall’art. 7, punto 4 del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.
In questo caso, compila e invia il modulo che trovi qui sotto.
1. Dati anagrafici del lavoratore
Nome e cognome:
Codice fiscale:
Telefono:
Email:
Comune di residenza o domicilio comunicato in fase di assunzione:
2. Dati contrattuali
Agenzia per il Lavoro (APL):
Tipologia contrattuale:
☐ contratto a tempo determinato
☐ contratto a tempo indeterminato
☐ contratto di apprendistato
Periodo di missione (data inizio - data fine):
Mansione svolta:
Qualifica:
3. Dati dell’azienda utilizzatrice
Denominazione dell’azienda utilizzatrice:
Luogo di svolgimento dell’attività lavorativa (indirizzo completo):
CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice:
105
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
4. Descrizione della problematica riscontrata
Descrivi dettagliatamente la tipologia di problema riscontrato:
(Ti chiediamo di indicare il maggior numero possibile di dettagli: quando è iniziato il proble-
ma, in cosa consiste, in quale reparto o contesto si verifica, eventuali conseguenze, ecc.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Allegati (eventuali):
☐ Foto ☐ Documenti ☐ Altro: ________________
(Specificare ed eventualmente allegare)
6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento Ebitemp
- Corso Vittorio Emanuele II, 269, 00186 Roma ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
- acconsente al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli particolari eventual-
mente indicati nella presente segnalazione, esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della segnalazione di problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- acconsente alla comunicazione dei dati ai soggetti e alle categorie di soggetti indicati
nell’informativa privacy Ebitemp, per gli scopi ivi descritti;
- acconsente all’utilizzo dell’indirizzo e-mail fornito per eventuali comunicazioni connes -
se alla segnalazione.
Resta inteso che l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti dagli
artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabi -
lità, revoca del consenso) contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
all’indirizzo e-mail: dpo@ebitemp.it
o tramite gli altri recapiti indicati nell’informativa.
☐ ACCONSENTO
☐ NON ACCONSENTO
Luogo e data: ______________________
Firma: ______________________
Data: ______________________ Firma: ______________________
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 2
TABELLA PRESTAZIONI
Sostegno al reddito - Sar
A chi è rivolto: alle lavoratrici e ai lavoratori precedentemente assunti con uno o più con-
tratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato,
a condizione che:
1. siano disoccupati da almeno 45 giorni, abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro
(o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto, contratti giornalieri
e contratti con Monte Ore Garantito - MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data
dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione,
oppure
2. siano disoccupati da almeno 45 giorni, abbiano maturato 110 giorni di lavoro (o 440
ore lavorate) o 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate), e abbiano cessato definitiva -
mente il contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito della fine della Procedura
di Ricollocazione - PDR.
oppure
3. siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro
(o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto, contratti giornalieri
e contratti con Monte Ore Garantito - MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data
dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.
È possibile richiedere la prestazione ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti.
Cosa si può ottenere: Ai beneficiari appartenenti alle categorie 1 e 2 viene corrisposto un
contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste
dalla legge (netto €770,00).
Ai beneficiari appartenenti alla categoria 3, e ai soggetti di cui alla categoria 2, che hanno
maturato solo 90 giorni (o 360 ore) viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno
al reddito pari ad € 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge (netto € 600,60).
Termini: Una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente
deve attendere 60 giorni prima di poter presentare la domanda e da quel momento, ne
ha a disposizione 68 entro i quali inviarla (ovvero la domanda deve essere presentata tra
il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione). I
termini di presentabilità potrebbero variare in funzione di eventi di tipo sanitario occorsi
in costanza di rapporto e terminati oltre la data di cessazione (in questo caso il decorso
dei termini di presentabilità sarà dalla fine dell’evento sanitario) ovvero se è stato intratte-
nuto un rapporto di massimo 7 giorni lavorativi (anche non consecutivi), durante la matu-
razione del requisito di disoccupazione (in questo caso varia la finestra di presentabilità,
in funzione dei giorni lavorati, che non può andare oltre il 180esimo giorno dall’ultimo
rapporto di lavoro in somministrazione).
Rimborso spese rinnovo permesso di soggiorno
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno avuto un contratto in somministra-
zione di almeno 60 giorni, anche non continuativi, nell’arco degli ultimi 6 mesi rispetto al
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
giorno in cui è stata inviata la richiesta.
Cosa si può ottenere: un rimborso da un minimo di € 15 ad un massimo di € 80 lordi per
le spese sostenute per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Termini: La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 180 giorni dalla data della
ricevuta che conferma la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Donne vittime di violenze o molestie dentro e fuori i luoghi di Lavoro
A chi è rivolta: alle lavoratrici che abbiano subito violenze e/o molestie dentro o fuori i
luoghi di lavoro.
Cosa si può ottenere: un sostegno economico pari a € 700 lordi per 12 mesi, per le lavo-
ratrici senza un contratto di lavoro in somministrazione attivo al momento della richiesta,
oppure € 500 lordi per 12 mesi per le lavoratrici con un contratto di lavoro in somministra-
zione attivo al momento della richiesta.
Termini: al momento della presentazione della richiesta, le lavoratrici devono aver lavorato
almeno 7 giorni con un contratto di somministrazione, anche non continuativi, negli ultimi
6 mesi e devono essere inserite in percorsi certificati dai Servizi Sociali del Comune di ap-
partenenza, dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio (art. 5-bis, D.L. 93/2013, convertito
con modificazioni dalla L. 119/2013) oppure in possesso di un provvedimento esecutivo
del giudice competente, che attesti la condizione di vittima di violenza e molestie.
Contributo post-maternità lavoratrice in procedura di ricollocazione (art.25) o in dispo-
nibilità (art.32)
A chi è rivolta: alle lavoratrici con un contratto in somministrazione a tempo indetermina-
to che, al termine del periodo di maternità obbligatoria/facoltativa e fino ad 1 anno di età
del bambino, si trovino in procedura di ricollocazione (art. 25) o in disponibilità (art. 32).
Cosa si può ottenere: un contributo equivalente ad una mensilità lorda di PDR/PRP o di
disponibilità.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine della maternità obbli -
gatoria/facoltativa e comunque entro il compimento del primo anno di vita del bambino.
Contributo asilo nido
A chi è rivolta: alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri con un contratto di lavoro in
somministrazione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità di almeno 3 mesi lavorati
negli ultimi 12.
Cosa si può ottenere: un contributo fino ad un massimo di € 180 mensili, fino al terzo
anno di età del bambino e fino al completamento della frequenza del nido nel periodo di
riferimento. Saranno riconosciute anche le rette con la dicitura “Scuola dell’infanzia Pari-
taria” che prevedano attività cognitive e di didattiche assimilabili a quelle dell’asilo nido.
L ’erogazione del contributo non è in conflitto rispetto a quanto eventualmente erogato
da enti terzi.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
108
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Contributo servizi di accudimento e baby-sitting
A chi è rivolta: alle lavoratrici con contratto di lavoro in somministrazione a tempo inde-
terminato in caso di ricollocazione al termine del periodo di astensione obbligatoria o
in caso di partecipazione ad attività formative durante la Procedura di Ricollocazione e
Procedura di Ricollocazione Plurima (art. 25 CCNL).
Cosa si può ottenere: il rimborso di ricevute di pagamento per servizi di accudimento e
baby-sitting per figli/e nel limite massimo di € 180 lordi al mese, finalizzati alla partecipa-
zione della madre a percorsi formativi o allo svolgimento della nuova attività lavorativa.
Termini: la richiesta deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data dell’ultima ricevuta di
spesa accoglibile di cui si richiede il rimborso.
Integrazione contributo INPS per maternità obbligatoria
A chi è rivolta: alle lavoratrici madri che ricevono direttamente l’indennità dall’INPS e alle
quali sia scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato in somministrazione prima
di entrare in maternità obbligatoria. La prestazione viene riconosciuta anche nel caso di
interdizione anticipata al lavoro per maternità (gravidanza a rischio).
Cosa si può ottenere: un contributo integrativo della indennità di maternità fino al 100%
della retribuzione lorda precedentemente percepita.
Termini: la richiesta deve essere inoltrata entro 90 giorni dall’ultimo pagamento diretto
da parte dell’INPS.
Sostegno alla maternità
A chi è rivolta: alle lavoratrici in gravidanza per le quali il contratto di lavoro in sommini -
strazione cessi nei primi 180 giorni dall’inizio della stessa ed alle quali non spetti l’inden-
nità relativa alla maternità obbligatoria INPS.
Cosa si può ottenere: un contributo una tantum di € 3.360 lordi.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.
Sostegno una tantum per adozione, affidamento e accoglienza dei minori
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con un contratto in somministrazione, che
abbiano ottenuto l’adozione o l’affidamento di un minore o che partecipino ad un pro -
getto di accoglienza temporanea, nel proprio nucleo familiare, di minori che si trovino in
situazioni di difficoltà sociale. Il contributo spetta qualora il rapporto di lavoro sia cessato
nei primi 180 giorni dall’evento e agli stessi lavoratori non spetti l’indennità INPS relativa
al congedo per maternità/paternità obbligatoria.
Cosa si può ottenere: un contributo una tantum di € 3.360 lordi.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.
Contributo per figli o minori sotto tutela iscritti alla scuola dell’Infanzia
A chi è rivolta: alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministra -
zione che abbiano fiscalmente a proprio carico figli o minori sotto tutela, iscritti e fre -
quentanti una scuola dell’infanzia (età del figlio 3-5 anni compiuti).
Cosa si può ottenere: un contributo annuo per ogni figlio o minore sotto tutela fiscalmen-
109
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
te a carico del valore di € 240 (€ 120 per ogni figlio a carico fiscalmente al 50%).
Termini: le domande possono essere presentate entro il 31 agosto dell’anno scolastico
di riferimento; è necessario aver maturato almeno 60 giorni di anzianità con contratti di
somministrazione a partire dal 1° settembre e fino al 31 agosto di ogni anno.
Contributo retta universitaria studenti lavoratori
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori, con contratti in somministrazione, iscritti ad
un corso di laurea nell’ambito della sua durata legale oppure ad un corso di Formazione
Universitaria denominato “CFU” per il conseguimento dei crediti formativi richiesti dal
DPR 19/2016 e conseguiti durante i corsi di laurea triennale, specialistica e magistrale o
corsi singoli universitari. Restano esclusi i corsi post-lauream (scuole di specializzazione,
master universitari etc.).
Cosa si può ottenere: un contributo annuo di € 240 lordi per i costi delle tasse universitarie.
Termini: le domande possono essere presentate entro il 31 agosto dell’anno accademico
di riferimento; è necessario aver maturato almeno 60 giorni di anzianità con contratti di
somministrazione a partire dal 1° settembre e fino al 31 agosto di ogni anno.
Contributo studenti lavoratori corsi serali e apprendistato di I o III livello
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti in somministrazione iscritti a
corsi serali per il conseguimento del diploma di scuola pubblica secondaria di primo o
secondo grado, e alle lavoratrici e lavoratori con contratti in somministrazione o di som-
ministrazione in apprendistato di I o di III Livello.
Cosa si può ottenere: un contributo annuo di € 240 lordi per l’acquisto di libri o altro
materiale didattico.
Termini: le domande possono essere presentate entro il 31 agosto dell’anno scolastico
di riferimento; è necessario aver maturato almeno 60 giorni di anzianità con contratti di
somministrazione, anche in apprendistato di I o III livello, a partire dal 1° settembre e fino
al 31 agosto di ogni anno.
Contributo per libri o materiale didattico per figli a carico o minori sotto tutela
A chi è rivolta: alle lavoratrici ed ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione
che abbiano fiscalmente a proprio carico figli o minori sotto tutela, iscritti ad una scuola
Primaria o Secondaria o all’Università.
Cosa si può ottenere: un contributo annuo per ogni figlio o minore sotto tutela fiscalmen-
te a carico di € 240 (€ 120 per ogni figlio a carico fiscalmente al 50%).
Termini: le domande possono essere presentate entro il 31 agosto dell’anno scolastico
di riferimento; è necessario aver maturato almeno 60 giorni di anzianità con contratti di
somministrazione a partire dal 1° settembre e fino al 31 agosto di ogni anno.
Indennità per infortunio
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di somministrazione a tem -
po determinato o indeterminato che si infortunano durante la loro attività professionale
presso l’impresa utilizzatrice.
110
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
L ’indennità per gli infortuni viene erogata solo in caso di riconoscimento e liquidazione
dell’evento da parte dell’INAIL, ad eccezione dei decessi per cause naturali occorsi sul
luogo di lavoro.
Cosa si può ottenere:
- inabilità temporanea: diaria giornaliera pari a € 55,50 lordi, per ogni giorno di inabilità
riconosciuto dall’INAIL a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del contratto
e fino a un massimo di 180 giorni;
- in caso di invalidità permanente fino al 59%: un risarcimento di € 1.000 per ogni punto
percentuale riconosciuto da Inail;
- in caso di invalidità permanente oltre il 60% e in caso di morte: € 60.000 (decesso per
infortunio sul lavoro o in itinere o per morte naturale sul luogo di lavoro).
Termini: le richieste dovranno essere inviate entro 180 giorni dalla data riportata sul pro-
spetto di liquidazione rilasciato dall’Inail. In caso di decesso entro 30 giorni dalla data
dell’evento occorso, o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Per il riconoscimento dell’indennizzo richiesto ogni prospetto di liquidazione deve essere
inviato a Ebitemp entro e non oltre 180 giorni dalla data riportata sul prospetto stesso.
Prestiti personali
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione che, al momento della
richiesta, abbiano un contratto di lavoro residuo non inferiore a 30 giorni.
Cosa si può ottenere: per la prima domanda è possibile richiedere un prestito di massi -
mo € 2.500, € 5.000 dalla successiva. Il prestito verrà riconosciuto a tutti i lavoratori che
abbiano già estinto un precedente prestito all’Ente di almeno € 1.000.
La rateizzazione, di norma, potrà arrivare fino ad un massimo di 9 mesi oltre la scadenza
del contratto per importi fino a 2.500 euro. Per importi da 2.501 a 5.000 euro potrà arriva-
re fino ad un massimo di 42 mesi.
In considerazione della natura temporanea del lavoro in somministrazione, nella eventua-
lità in cui la lavoratrice o il lavoratore dimostri oggettive difficoltà nella restituzione delle
rate in determinati periodi di non lavoro, la Commissione potrà valutare in tali periodi la
sospensione del pagamento delle rate.
Termini: le lavoratrici o i lavoratori con contratti o proroghe di 30 giorni potranno inviare
la richiesta di prestito entro 7 giorni dall’inizio del contratto o della proroga. Le lavoratrici
o i lavoratori con contratti o proroghe superiori a 30 giorni, potranno inviare la richiesta di
prestito con contratto di lavoro residuo di almeno 30 giorni alla data di spedizione della
richiesta. Le domande saranno esaminate da una commissione che, nella decisione, ter-
rà conto delle motivazioni e delle esigenze alla base delle richieste. La Commissione si
riserva di chiedere al lavoratore ulteriori informazioni.
In caso di valutazione positiva il lavoratore riceverà il Mandato per avviare la pratica pres-
so lo sportello Monte dei Paschi di Siena indicato.
Contributo alla mobilità territoriale
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori a fronte di un nuovo contratto di lavoro in som-
ministrazione sia assunti a termine che a tempo indeterminato (sia con prima missione a
111
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
termine che in staff-leasing) o a lavoratrici e lavoratori già assunti a tempo indeterminato a
fronte di nuova assegnazione (sia a termine che in staff leasing), qualora la distanza dalla
residenza o domicilio effettivi del lavoratore siano di minimo 250 Km dal luogo effettivo di
lavoro (150 km in caso di lavoratore in PRP o rientrante in un accordo di II livello ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lett. b) dell’Accordo sul “Sistema Incentivante” del 28 febbraio 2025).
Cosa si può ottenere: un contributo forfetario di natura variabile:
- durata minima 3 mesi, solo in caso di PDR/PRP o contrattazione di II livello: € 800,00
lordi. Non possono essere oggetto di progetti di mobilità di durata minima 3 mesi
contratti in part-time o in MOG;
- durata minima 6 mesi: € 1.400,00 lordi (€ 1.600,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
rientrate in un accordo di II livello);
- durata minima 9 mesi: € 2.100,00 € lordi (€ 2.400,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
contrattazione di II livello);
- durata minima 12 mesi: € 2.800,00 € lordi (€ 3.200,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
contrattazione di II livello);
- durata minima 15 mesi € 3.500,00 € lordi (€ 4.000,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
contrattazione di II livello).
Termini: la richiesta di contributo deve essere inoltrata ad Ebitemp direttamente dalla
lavoratrice o dal lavoratore tramite la piattaforma MyEbitemp entro 60 giorni dall’appro -
vazione, da parte di Ebitemp, del progetto di Mobilità sottoscritto tra ApL e lavoratore. Per
ottenere il pagamento dell’ultima tranche prevista la lavoratrice/lavoratore ha 60 gior ni di
tempo massimo per presentare a Ebitemp l’ultima busta paga.
Per tutte le informazioni si rimanda al sito di Ebitemp: ebitemp.it/lavoratori
Trasporto extraurbano
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazio-
ne (in costanza di missione per i tempi indeterminati), che siano residenti o domiciliati
in comuni diversi dal comune in cui si svolge l’attività lavorativa, è previsto il rimborso
degli abbonamenti di trasporto extraurbano. Per accedere alla prestazione la prima volta
è richiesto un contratto di lavoro in somministrazione di almeno 30 giorni comprensivo
di eventuali proroghe. Nei mesi successivi alla prima domanda, è richiesto un contratto
in somministrazione (per i tempi determinati o una missione per i tempi indeterminati) di
almeno 7 giorni continuativi nel mese.
Cosa si può ottenere: un rimborso del costo dell’abbonamento nominativo sostenuto dal
lavoratore entro un limite massimo rimborsabile di € 180/mese, con un tetto annuo di €
1.440. Per presentare richiesta di rimborso a Ebitemp bisogna aver raccolto, nel periodo
oggetto di rimborso coperto da contratto di somministrazione, abbonamenti di trasporto
per un importo minimo cumulativo pari o superiore ad € 70.
Termini: le richieste di rimborso contenenti gli abbonamenti mensili ed annuali dovranno
essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di validità
nel limite massimo di 4 richieste per ogni anno.
112
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Trasporto extraurbano discenti corsi Forma.Temp
A chi è rivolta: alle discenti e ai discenti di corsi Forma.Temp della durata di almeno 200
ore, che siano residenti o domiciliati in comuni diversi dal luogo in cui si svolge il corso.
Sono riconosciuti validi i corsi in presenza e i corsi con partecipazione mista (in presenza
per almeno il 50% di corso).
Cosa si può ottenere: il rimborso del 100% del costo dell’abbonamento nominativo di
trasporto entro il limite massimo rimborsabile di € 180 al mese esclusivamente per i
mesi in cui si è svolto il corso a fronte di almeno 7 giorni di partecipazione al corso in
presenza nel mese.
Termini: la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine del
corso allegando gli abbonamenti che saranno rimborsati in un’unica soluzione.
Tutela sanitaria
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti in somministrazione attivi o che
abbiano svolto almeno 30 giorni di attività lavorativa nell’arco dei 120 giorni di calendario,
nonché per i 120 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Per alcune pre-
stazioni la copertura è estesa anche al coniuge e ai figli fiscalmente a carico.
Cosa si può ottenere: Ebitemp riconosce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese
sanitarie sostenute dalle lavoratrici e dai lavoratori con contratti in somministrazione,
dei figli e del coniuge fiscalmente a carico. A tal fine è riconosciuto: un rimborso pari al
100% del ticket sanitario, un rimborso del 100% del costo sostenuto per le vaccinazioni
dei figli minori fiscalmente a carico. Inoltre, viene riconosciuto, a fronte di uno specifico
prontuario e regolamento, un rimborso delle spese per grandi interventi chirurgici, cure
odontoiatriche e protesi, nonché sussidi per altri ricoveri. I rimborsi sono riproporzionati
sulla base della percentuale del familiare fiscalmente a carico del richiedente. Per le sole
lavoratrici ed i lavoratori con contratti di lavoro in somministrazione, ad esclusione dei
figli e del coniuge fiscalmente a carico, viene riconosciuto un rimborso delle spese di alta
diagnostica per la cura e la prevenzione delle malattie oncologiche; il rimborso delle lenti
da vista e il rimborso per piccoli interventi chirurgici finalizzati al recupero della vista;
un pacchetto prevenzione donna ed un pacchetto maternità per assistere le lavoratici in
gravidanza.
Ebitemp potrà erogare il trattamento economico direttamente o tramite convenzioni con
soggetti terzi aventi requisiti di legge.
Sostegno alla persona con invalidità al 100%
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazio-
ne e con un’anzianità di lavoro di almeno 90 giorni che si trovino in condizioni di invalidità
al 100% o che abbiano familiari fiscalmente a carico in condizioni di invalidità al 100%.
Cosa si può ottenere: un contributo annuo di € 1.800, riproporzionabile sulla base della
percentuale del familiare fiscalmente a carico del richiedente.
Termini: le domande dovranno essere presentate quando il rapporto di lavoro è attivo.
113
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Previdenza Complementare
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione,
sia a tempo determinato che indeterminato, iscritti al Fondo Fon.Te., il fondo negoziale di
previdenza complementare del settore terziario, commercio, turismo e servizi.
Viene riconosciuta una contribuzione a carico della bilateralità in favore dei lavoratori
aderenti (sia in caso di adesione esplicita che tacita).
Per tutti i lavoratori somministrati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato è
previsto:
a) un Contributo Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della
retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro
(1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento) escluso il
contributo versato a titolo TFR.
b) un Contributo Integrativo pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per
l’intero periodo lavorato.
Per i lavoratori somministrati a tempo determinato con durata complessiva di missione/i
nell’anno solare fino a 334 giorni è previsto un contributo pari a € 320.
Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato in disponibilità, viene invece finan -
ziata la contribuzione base (1% a carico del lavoratore + 1% a carico del datore di lavoro),
calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR percepita in occasione
dell’ultima missione di lavoro.
Per i lavoratori somministrati, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, la bila-
teralità si fa carico della quota associativa annua che viene stabilita dal Fondo.
Contributo fruitori del diritto mirato aderenti al Fondo Fon.Te.
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori fruitori del Diritto Mirato di Forma.Temp che
abbiano già aderito alla previdenza complementare Fon.Te. e che al momento della pre-
sentazione della richiesta ad Ebitemp abbiano ancora la posizione aperta presso Fon.te.
Cosa si può ottenere: un contributo una tantum pari a € 320 da riconoscere presso la
posizione previdenziale del richiedente solo al completamento dei corsi Forma.Temp
legati al Diritto Mirato.
Termini: la richiesta deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di conclusione del
corso Forma.Temp.
Rifugiati - Indennità Formazione
A chi è rivolta: soggetti titolari di protezione internazionale, protezione temporanea e
protezione speciale, a conclusione del primo percorso formativo a loro dedicato erogato
da Forma.Temp.
Cosa si può ottenere: una indennità una tantum di € 1.200 lordi.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dal termine del corso di formazio-
ne erogato da Forma.Temp.
Rifugiati - Indennità ospitalità
A chi è rivolta: alle lavoratrici e ai lavoratori con un contratto di lavoro in somministrazione
114
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
che prestino ospitalità, anche mediante adozione o affidamento, ai soggetti titolari di pro-
tezione internazionale, protezione temporanea e protezione speciale. Requisito necessa-
rio per l’erogazione dell’indennità è l’ospitalità per un periodo minimo di almeno tre mesi.
Cosa si può ottenere: una indennità complessiva una tantum pari ad € 1.200 lordi, in -
crementata ad € 1.800 lordi in caso di accoglienza di minore di anni 18 o di donna in
gravidanza.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dal termine del periodo minimo
di tre mesi di ospitalità.
Rifugiati - Rimborso acquisto beni prima necessità bebè
A chi è rivolta: soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione temporanea
e protezione speciale con contratto di lavoro in somministrazione, o coinvolti in percorsi
formativi erogati da Forma.Temp a loro dedicati.
Cosa si può ottenere: viene riconosciuto il rimborso delle spese per l’acquisto di beni
necessari alla cura del proprio figlio fino a 3 anni di età (es. passeggino, fasciatoio, culla,
omogeneizzati; ecc.) è riconosciuto, per ciascun figlio, nel limite massimo di € 960 lordi
per i richiedenti con contratto di lavoro somministrazione e di € 960 per i richiedenti fre -
quentanti il corso di formazione erogato da Forma.Temp. È possibile presentare un mas-
simo di sei richieste per ciascun figlio, e comunque nel limite massimo erogabile. Non
sono considerati accoglibili documenti di spesa dai quali non sia riscontrabile il bene
acquistato. Si considerano incluse tra le spese per l’acquisto di beni necessari alla cura
del proprio figlio fino a 3 anni, qualora i soggetti rifugiati non possano beneficiare della
prestazione Contributo asilo nido, anche i servizi di accudimento, custodia e baby-sitting
esclusivamente finalizzati alla partecipazione del/dei genitore/i ai percorsi formativi. Sa-
ranno rimborsate anche le spese sostenute durante il periodo di gestazione.
Termini: La richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla data dell’ultima ricevuta
d’acquisto delle spese per l’acquisto di beni necessari.
Rifugiati - Contributo Asilo nido
A chi è rivolta: soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione temporanea
e protezione speciale con contratto di lavoro in somministrazione, o coinvolti in percorsi
formativi erogati da Forma.Temp a loro dedicati. Il soggetto richiedente dovrà avere sot-
toscritto un contratto di lavoro in somministrazione o frequentare un corso di formazione
dedicato erogato da Forma.Temp. Verrà erogato il contributo solo per le rette dell’asilo
nido relative a quei mesi nei quali il richiedente ha frequentato almeno una giornata di
corso Forma.Temp o abbia avuto almeno un giorno di contratto in somministrazione.
Cosa si può ottenere: un contributo fino ad un massimo di € 180 mensili, fino al terzo
anno di età del bambino e fino al completamento della frequenza del nido nel periodo di
riferimento.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del contratto o
entro 60 giorni dalla conclusione dello specifico corso di formazione dedicato erogato.
115
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Rifugiati - Rimborso assistenza psicologica
A chi è rivolta: soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione temporanea
e protezione speciale con contratto di lavoro in somministrazione, o coinvolti in percorsi
formativi erogati da Forma.Temp a loro dedicati. Il soggetto richiedente dovrà avere un
contratto di lavoro in somministrazione o frequentare il corso di formazione erogato da
Formatemp al momento del pagamento dell’assistenza psicologica di cui si richiede il
rimborso.
Cosa si può ottenere: il rimborso delle spese per assistenza psicologica sostenute per
sé o per i propri familiari, fino al secondo grado di parentela/affinità, nel limite massimo
di € 240 per i richiedenti frequentanti corsi di formazione Forma.Temp e di € 240 lordi per
i richiedenti con un contratto di lavoro in somministrazione.
Termini: la richiesta deve essere inviata entro 60 giorni dalla data della fattura della pre-
stazione di cui si richiede il rimborso.
Rifugiati - Contributo per libri o materiale didattico per figli a carico o minori sotto tutela
A chi è rivolta: soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione temporanea
e protezione speciale con contratto di lavoro in somministrazione, o coinvolti in percorsi
formativi erogati da Forma.Temp a loro dedicati. Il soggetto richiedente dovrà avere figli
o minori sotto tutela iscritti ad una scuola Primaria o Secondaria o all’Università. Il contri-
buto verrà erogato qualora il richiedente abbia frequentato almeno una giornata di corso
Forma.Temp o abbia avuto almeno un giorno di contratto in somministrazione tra il 1°
settembre e il 31 agosto di ogni anno scolastico o accademico di riferimento.
Cosa si può ottenere: un contributo annuo del valore di € 240 per l’acquisto di libri o
materiale didattico.
Termini: la richiesta deve essere inviata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
agosto di ogni anno scolastico o accademico di riferimento.
Rifugiati - Contributo studenti lavoratori corsi serali e apprendistato di I o III livello
A chi è rivolta: soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione temporanea
e protezione speciale con contratto di lavoro in somministrazione, o coinvolti in percorsi
formativi erogati da Forma.Temp a loro dedicati o che abbiano sottoscritto un contrat -
to di lavoro in somministrazione di Apprendistato di I o III livello, che siano iscritti ad
una scuola serale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria. Il contribu -
to verrà erogato qualora il richiedente abbia frequentato almeno una giornata di corso
Forma.Temp o abbia avuto almeno un giorno di contratto in somministrazione, o di som-
ministrazione in apprendistato di I o III livello, tra il 1° settembre e il 31 agosto di ogni
anno scolastico di riferimento.
Cosa si può ottenere: un contributo annuo per l’acquisto di materiale didattico del valore
di € 240 lordi.
Termini: la richiesta deve essere inviata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
agosto di ogni anno scolastico di riferimento.
116
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Rifugiati - Contributo Retta universitaria studenti
A chi è rivolta: soggetti sottoposti a protezione internazionale, protezione temporanea
e protezione speciale con contratto di lavoro in somministrazione, o coinvolti in percorsi
formativi erogati da Forma.Temp a loro dedicati. Il soggetto richiedente dovrà essere
iscritto ad un corso di laurea nell’ambito della sua durata legale, oppure ad un corso
di formazione universitaria denominato “CFU” per il conseguimento dei crediti formativi
richiesti dal DPR 19/2016 e conseguiti durante il corso di laurea triennale, specialistica
e magistrale o corsi singoli universitari. Restano esclusi i corsi post-lauream (scuole di
specializzazione, master universitari, ecc.). Il contributo verrà erogato qualora il richie -
dente abbia frequentato almeno una giornata di corso Formatemp o abbia avuto almeno
un giorno di contratto in somministrazione tra il 1° settembre e il 31 agosto di ogni anno
accademico di riferimento.
Cosa si può ottenere: un contributo annuo per i costi delle tasse universitarie per un
valore di € 240 lordi.
Termini: la richiesta deve essere inviata nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31
agosto di ogni anno accademico di riferimento.
Rimborso spese in caso di maternità anticipata e post-partum per incompatibilità della
mansione
A chi è rivolta: alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato, in condizione lavorativa di
disponibilità (Art. 32, PDR-PRP), in maternità anticipata e post-partum per incompatibilità
della mansione.
Cosa si può ottenere: l’Agenzia per il Lavoro riconosce alle lavoratrici il trattamento eco-
nomico per tutte le mensilità di maternità anticipata e post-partum per incompatibilità
della mansione, composto dalla quota retributiva e contributiva.
Termini: l’Agenzia per il Lavoro potrà presentare a Ebitemp domanda di rimborso entro
90 giorni dalla fine del periodo di maternità per incompatibilità della mansione.
Sostegno post congedo per le donne vittime di violenza di genere
A chi è rivolta: alle lavoratrici in forza con contratto di somministrazione a tempo inde -
terminato o a tempo determinato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza
di genere e che hanno già avuto diritto al “Congedo indennizzato per le donne vittime di
violenza di genere” riconosciuto dall’INPS.
Cosa si può ottenere: la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato può
richiedere all’Agenzia per il Lavoro un periodo ulteriore di congedo pari ad un mese retri-
buito, con una somma pari all’ultimo stipendio percepito.
La lavoratrice con contratto di lavoro a tempo determinato, ancora in forza al termine del
periodo di Congedo INPS, può richiedere un periodo ulteriore di congedo pari ad un mese,
corrispondente al periodo residuo di contratto, ottenendo dall’Agenzia per il lavoro il ri -
conoscimento di una somma pari all’ultima mensilità per il periodo di contratto residuo.
Termini: l’Agenzia per il Lavoro potrà presentare a Ebitemp domanda di rimborso entro
90 giorni dalla fine del periodo di congedo prorogato.
117
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 2 BIS
VERBALE DI ACCORDO
NUOVE PRESTAZIONI EBITEMP
Il giorno 28 febbraio 2025 si sono incontrati in modalità “da remoto” ASSOSOMM -
Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UIL TEMP UIL,
di seguito le Parti.
Premesso che:
l’articolo 6 dell’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 3 febbraio 2025 ha previsto che: “ In at-
tuazione di quanto previsto dall’articolo 9 punto 3 del CCNL 2019 le Parti concordano nel
definire i principi generali delle seguenti misure erogate da Ebitemp che verranno declinate
e definite dalla Commissione Prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
Accordo:
a) Incremento del 20% di tutte le prestazioni con indennità forfettarie e massimali;
b) definizione delle seguenti nuove prestazioni:
- contributo post-maternità lavoratrice in procedura di ricollocazione (articolo 25) o in
disponibilità (articolo 32);
- materiale didattico per figli iscritti a scuola materna;
- rimborso spese trasporto extraurbano per discenti corsi Forma.Temp oltre le 200 ore;
- contributo per spese rinnovo permesso di soggiorno;
- prestazioni per persone vittime di violenza e molestie sessuali.
c) revisione mobilità territoriale secondo i seguenti principi: a) fondo a capienza di 4 milioni
di euro;
d) ripartizione: 80% del fondo in conto agenzia e 20% in un fondo mutualistico; c) nuovo
fondo a capienza pari a 2 milioni di euro per la prestazione di mobilità territoriale a bene-
ficio dei lavoratori in procedura di ricollocazione (articolo 25 e articolo 25-ter);
e) revisione della disciplina della prestazione “Prestiti personali”.
Considerato che:
la Commissione Prestazioni ha formulato una proposta di revisione delle prestazioni
Ebitemp alle Parti Sociali.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:
1. Aumento del 20% delle prestazioni con indennità forfettarie e massimali
1. Le prestazioni soggette all’incremento del 20%, così come definito dall’articolo 6, com-
ma 1, lettera
a) dell’Ipotesi di Rinnovo del CCNL, sono:
• Prestazioni con contributo forfettario: Contributo per buono libri figli; Contributo per
buono libri lavoratori scuole serali; Contributo per buono libri lavoratori con contratto
in apprendistato di I e III livello; Retta universitaria; Sostegno alla persona con invalidi-
118
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
tà al 100%; Sostegno alla maternità; Sostegno una tantum per adozione, affidamento
e accoglienza temporanea.
• Prestazioni con massimale di spesa: Indennità per infortunio - Invalidità temporanea,
invalidità permanente e decesso per infortunio; Contributo per Asilo Nido; Trasporto
extraurbano; Maternità integrazione.
2. Sono inoltre incrementate del 20% le prestazioni riguardanti i discenti dei progetti
Form.Integra, ed in particolare:
• Prestazioni con contributo forfettario: Indennità di formazione; Indennità di ospitalità;
Materiale didattico e libri per figli o minori sotto tutela; Studenti corsi serali; Retta
universitaria; Studenti lavoratori con contratti di apprendistato di I e III Liv.;
• Prestazioni con massimale di spesa: Asilo nido; Rimborso assistenza psicologica;
Rimborso acquisto beni prima necessità bebé.
2. Nuove Prestazioni
1. Si rimette in allegato al presente Accordo, l’elenco e la descrizione delle nuove presta-
zioni Ebitemp.
2. È rimessa alla valutazione della Commissione Prestazioni, con il supporto della tec -
nostruttura di Ebitemp, l’eventuale integrazione della documentazione necessaria per
l’accesso alle prestazioni di cui in allegato.
3. Regime di imponibilità fiscale delle prestazioni
1. Relativamente alle prestazioni “Materiale didattico e libri per figli o minori sotto tutela”,
“Materiale didattico e libri per figli o minori sotto tutela - Accesso agevolato”, le Parti con-
cordano che l’importo della relativa ritenuta fiscale sia sostenuto da Ebitemp, garantendo
di conseguenza un incremento netto delle prestazioni pari al 20%. Stesso trattamento
fiscale si applica anche alla nuova prestazione “Materiale didattico per figli iscritti a scuo-
la dell’infanzia”.
4. Monitoraggio
Ebitemp, con cadenza semestrale, trasmette alla Commissione Paritetica e alla Com -
missione Prestazioni appositi report utili al monitoraggio degli elementi quantitativi e
qualitativi delle prestazioni.
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
119
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Allegato al Verbale di Accordo del 28 febbraio 2025
Nuove prestazioni Ebitemp
1. CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE
Platea
• Lavoratrici e lavoratori a fronte di un nuovo contratto di lavoro in somministrazione sia
assunti a termine che a tempo indeterminato (sia con prima missione a termine che in
staff- leasing);
• Lavoratrici e lavoratori già assunti a tempo indeterminato a fronte di nuova assegnazio-
ne (sia a termine che in staff leasing).
Distanza
Si può ottenere il contributo qualora la distanza dalla residenza o domicilio effettivi del
lavoratore siano di minimo 250 Km (150 km in caso di lavoratore in PRP o rientrante in un
accordo di II livello ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) dell’Accordo sul “Sistema Incen -
tivante” del 28 febbraio 2025).
Durata del progetto e importo del contributo
Contributo forfetario di natura variabile:
• Durata minima 3 mesi, solo in caso di PDR/PRP o contrattazione di II livello: € 800,00
lordi. Non possono essere oggetto di progetti di mobilità di durata minima 3 mesi con -
tratti in part- time o in MOG;
• Durata minima 6 mesi: € 1.400,00 lordi (€ 1.600,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o rien-
trate in un accordo di II livello);
• Durata minima 9 mesi: € 2.100,00 € lordi (€ 2.400,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
contrattazione di II livello);
• Durata minima 12 mesi: € 2.800,00 € lordi (€ 3.200,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
contrattazione di II livello);
• Durata minima 15 mesi € 3.500,00 € lordi (€ 4.000,00 se il lavoratore è in PDR/PRP o
contrattazione di II livello).
N.B.: nella durata del contratto vanno considerate anche le eventuali proroghe.
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo viene erogato direttamente da Ebitemp alla lavoratrice o al lavoratore con le
seguenti modalità:
• Durata minima 3 mesi: € 800,00 lordi al momento dell’avvio del contratto/nuova mis -
sione;
• Durata minima 6 mesi: € 700,00 al momento dell’avvio del contratto/nuova missione ed
€ 700,00 al raggiungimento del 6° mese;
• Durata minima 9 mesi; € 700,00 al momento dell’avvio del contratto/nuova missione;
€ 700,00 al raggiungimento del 4° mese; € 700,00 al raggiungimento del 9° mese;
• Durata minima 12 mesi: € 700,00 al momento dell’avvio del contratto/nuova missio -
ne; € 700,00 al raggiungimento del 4° mese; € 700,00 al raggiungimento del 8° mese;
120
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
€ 700,00 al raggiungimento del 12° mese;
• Durata minima 15 mesi: € 700,00 al momento dell’avvio del contratto/nuova missio -
ne; € 700,00 al raggiungimento del 4° mese; € 700,00 al raggiungimento del 8° mese;
€ 700,00 al raggiungimento del 12° mese, € 700,00 al raggiungimento del 15° mese.
N.B.: In caso di lavoratore in PDR/PRP o contrattazione di II livello anziché tranche di
€ 700,00 verranno riconosciute tranche di € 800,00.
Cosa si deve fare
Necessario che il lavoratore sottoscriva un progetto di mobilità con l’ApL. L ’ApL deve
inoltre compilare il modulo fornito da Ebitemp dal quale si evince se il lavoratore si trovi o
meno in PDR/ PRP o rientri in un accordo di II livello ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b)
dell’Accordo sul “Sistema Incentivante” del 28 febbraio 2025.
La richiesta di contributo deve essere inoltrata ad Ebitemp direttamente dalla lavoratrice
o dal lavoratore tramite la piattaforma dell’Ente. Il lavoratore carica inoltre il progetto di
mobilità e il modulo compilato dall’ApL, entrambi timbrati e sottoscritti.
In caso di coinvolgimento in progetti di mobilità di lavoratori in costanza di PDR o PRP ,
l’Agenzia per il Lavoro informa (tramite il sistema informativo di FormaTemp o tramite
mail) le Organizzazioni Sindacali Territoriali che hanno siglato l’Accordo sindacale.
Plafond
• 4 milioni di euro per prestazione generica. Ripartizione: 80% del fondo in conto Agenzia
e 20% in un fondo mutualistico;
• 2 milioni di euro, per lavoratori in PDR/PRP o rientranti in accordi di II livello ai sen -
si dell’art. 2, comma 2, lett. b) dell’Accordo sul “Sistema Incentivante” del 28 febbraio
2025. Ripartizione: 80% del fondo in conto Agenzia e 20% in un fondo mutualistico.
2. RIMBORSO PER SPESE RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
A chi si rivolge
- Lavoratrici e lavoratori che hanno avuto un contratto in somministrazione pari ad alme-
no 60 giorni, anche non continuativi, nell’arco degli ultimi 6 mesi rispetto al giorno in cui
è inviata la richiesta ad Ebitemp.
Importo del contributo e durata
- Minimo 15 euro e massimo 80 euro, a seconda del tipo di permesso di soggiorno ri -
chiesto;
- Richiedibile una sola volta nel corso dell’anno;
- Il rimborso può essere richiesto entro 180 giorni dalla data presente sulla ricevuta che
conferma la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Documenti da fornire
- Passaporto o documento di identità equivalente;
- Copia dell’ultimo permesso di soggiorno in possesso;
- Copia ricevute postali utili all’ottenimento del permesso (ricevuta di raccomandata, bol-
121
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
lettino postale e foglio appuntamento per le operazioni di fotosegnalamento) ed ogni
altra prova documentale di spese sostenute;
- Contratto di lavoro in somministrazione.
Plafond € 1 milione
3. RIMBORSO SPESE TRASPORTO EXTRAURBANO PER DISCENTI CORSI FORMA.TEMP
OLTRE LE 200 ORE
A chi si rivolge
Discenti corsi Forma.Temp pari ad almeno 200 ore, che siano residenti o domiciliati in
comuni diversi dal luogo in cui si svolge il corso.
Non è previsto il rimborso nel caso in cui il corso si svolga in modalità “da remoto”.
Cosa si può ottenere
Viene riconosciuto un rimborso del 100% del costo dell’abbonamento nominativo di
trasporto sostenuto dal discente entro un limite massimo rimborsabile di 180€/mese,
esclusivamente per i mesi in cui si è tenuto il corso.
È previsto esclusivamente il rimborso di abbonamenti mensili.
È escluso il rimborso di abbonamenti annuali, settimanali, biglietti di trasporto singoli e
carnet di viaggi o altre formule non riconducibili alla tipologia “abbonamento”.
4. MATERIALE DIDATTICO PER FIGLI ISCRITTI A SCUOLA DELL ’INFANZIA
Requisiti
• 60 giorni di somministrazione nel periodo tra settembre e il 31 agosto dell’anno suc -
cessivo;
• Lavoratrici o lavoratori in somministrazione con figli a carico nella fascia di età compre-
sa tra i 3 e i 6 anni e frequentino la scuola dell’infanzia.
La prestazione può essere richiesta da un solo genitore con un contratto attivo in som -
ministrazione.
Documenti da allegare
• Fotocopia di un documento d’identità (Carta di identità, passaporto o patente di guida)
e codice fiscale;
• Copia del contratto di somministrazione a tempo determinato, tutte le eventuali proro -
ghe e ultima busta paga;
• Copia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato e ultima busta paga;
• Autocertificazione figli fiscalmente a carico;
• Copia del codice fiscale del figlio o del minore sotto tutela per cui è richiesta la presta -
zione;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione alla scuola dell’infanzia;
• Documento del tribunale dei minori che attesti la tutela del minorenne;
• Certificato di stato di famiglia.
122
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Contributo
240 euro per ogni anno scolastico.
5. CONTRIBUTO POST -MATERNITÀ LAVORATRICE IN PROCEDURA DI RICOLLOCAZIO-
NE (ARTICOLO 25) O IN DISPONIBILITÀ (ARTICOLO 32)
A chi si rivolge
Lavoratrici in disponibilità art. 32 o in PDR/PRP al termine del periodo di maternità obbli-
gatoria/facoltativa e fino a 1 anno di vita del bambino.
Requisiti
Assunzione a tempo indeterminato.
Cosa si può ottenere
Somma equivalente ad una mensilità di PDR/PRP o disponibilità art. 32.
Cosa si deve fare
La richiesta deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine della maternità obbligatoria/
facoltativa.
Documenti da fornire
- estratto contributivo o in alternativa il prospetto pagamento maternità INPS;
- ultima busta paga per la verifica della condizione in MOL;
- codice fiscale del minore per verifica dell’età;
- Domanda di maternità INPS.
6. RIMBORSO SPESE IN CASO DI MATERNITÀ ANTICIPATA E POST - PARTUM PER IN-
COMPATIBILITÀ DELLA MANSIONE
A chi è rivolto
Agenzie per il Lavoro.
Elementi per richiedere la prestazione
Platea: lavoratrice assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
Status maternità: maternità anticipata e post-partum per incompatibilità della mansione;
Condizione lavorativa: disponibilità (art. 32-PDR-PRP);
Presupposto per poter richiedere la prestazione: assenza di misure previdenziali di natu-
ra pubblica a copertura delle prestazioni economiche di maternità.
Cosa viene riconosciuto
Il trattamento economico riconosciuto dall’Agenzia per il Lavoro, per tutte le mensilità di
maternità anticipata e post -partum per incompatibilità della mansione.
Ai fini del suddetto trattamento si provvederà al riconoscimento della quota retributiva
e contributiva.
Restano esclusi, ai fini del riconoscimento, i trattamenti economici relativi alla maternità
123
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
anticipata per gravidanza a rischio connessa allo stato di salute della gestante, nonché
quelli relativi alla maternità obbligatoria, intervenendo a tal fine l’Istituto Previdenziale di
riferimento.
Cosa presentare
L ’Agenzia per il Lavoro, al termine del periodo di maternità per incompatibilità della man-
sione, produce ad Ebitemp i cedolini paga della lavoratrice relativi al periodo in oggetto
nonché apposita reportistica* da cui possa evincersi il trattamento economico erogato
ed il relativo costo sostenuto.
*In alternativa alla reportistica è possibile acquisire un’autocertificazione del datore di
lavoro dei costi sostenuti, resa ai sensi del DPR 445/2000.
7. PRESTAZIONE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MOLESTIE DENTRO E FUORI I
LUOGHI DI LAVORO
A chi si rivolge
- Lavoratrici con contratto di lavoro in somministrazione che abbiano lavorato in som -
ministrazione almeno 7 giorni (anche non continuativi) negli ultimi 6 mesi che abbiano
subito violenze e/o molestie dentro e fuori i luoghi di lavoro;
- Donne che abbiano lavorato in somministrazione almeno 7 giorni negli ultimi 6 mesi che
abbiano subito violenze e/o molestie dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Le richiedenti devono essere, al momento della richiesta, inserite in percorsi certificati
dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Ri -
fugio (art. 5-bis, d.l. 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. 119/2013) oppure in
possesso di un provvedimento, esecutivo al momento della richiesta, del giudice compe-
tente che attesti la condizione di vittima di violenza e molestie.
Importo del contributo e durata
- 700 euro lordi x 12 mesi (se non in forza);
- 500 euro lordi x 12 mesi (se in forza).
Documenti da fornire
- documento di identità;
- codice fiscale;
- busta paga del lavoro in somministrazione;
- contratto di lavoro in somministrazione ed eventuali proroghe;
- dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro
oppure estratto contributivo INPS (PER DONNE NON IN FORZA);
- dichiarazione dei servizi sociali di riferimento territoriale e/o del centro antiviolenza o
Case rifugio che attestino l’avvio di un percorso presso gli stessi a causa della violenza
e/o molestia subita e/o provvedimento, esecutivo al momento della richiesta, del giudi-
ce competente che attesti la condizione di vittima di violenza e/o molestie.
124
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
8. SOSTEGNO POST CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
A chi si rivolge
Lavoratrici in forza con contratto di somministrazione a tempo indeterminato o a tempo
determinato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e che han -
no già avuto diritto al “ Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere ”
riconosciuto dall’INPS.
La lavoratrice deve aver già fruito dei 90 giorni di congedo ex art. 24 del D. Lgs. 80/2015.
Cosa si deve fare
La lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia già fruito del
Congedo INPS di cui al punto che precede può richiedere un periodo massimo ulteriore
di congedo pari ad un mese (30 giorni continuativi), anticipato dalla Agenzia per il Lavoro
ed integralmente rimborsato da Ebitemp.
La lavoratrice con contratto di lavoro a tempo determinato, ancora in forza al termine
del periodo di Congedo INPS, può richiedere un periodo massimo di congedo pari ad un
mese (30 giorni continuativi) ovvero, se inferiore, pari al massimo al periodo residuo di
contratto, anticipato dalla Agenzia per il Lavoro ed integralmente rimborsato da Ebitemp.
Restano impregiudicate le eventuali condizioni di maggior favore previste dal CCNL ap -
plicato dall’azienda utilizzatrice.
Cosa si può ottenere
Il riconoscimento di una somma pari all’ultima mensilità dello stipendio percepito dalla
lavoratrice prima della richiesta di congedo. Nel caso di lavoratrice con contratto a tempo
determinato, con un periodo di contratto residuo inferiore al mese, l’importo è riconosciu-
to esclusivamente per il periodo residuo.
Cosa presentare
L ’Agenzia per il Lavoro che anticipa i relativi costi, produce ad Ebitemp i cedolini paga
della lavoratrice relativi al periodo in oggetto nonché apposita reportistica* da cui possa
evincersi il trattamento economico erogato ed il relativo costo lordo sostenuto.
*In alternativa alla reportistica è possibile acquisire un’autocertificazione del datore di lavoro dei costi
sostenuti, resa ai sensi del DPR 445/2000.
125
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ AI FINI DELL’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
Alla cortese attenzione di:
[Denominazione Agenzia per il Lavoro]
[Indirizzo completo]
[PEC / email]
Oggetto: Dichiarazione di disponibilità ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza -
Art. 15 CCNL 2025
La sottoscritta
Nome e Cognome: __________________________________________________________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________
Nata a:________________________________________________ il:____________________________
Residente a: ________________________________________________________________________
Telefono: ________________________ Email: ____________________________________________
PREMESSO CHE
• il contratto a tempo determinato con [denominazione ApL] si è concluso in data _______;
• intende avvalersi del diritto di precedenza previsto per l’invio in missione almeno di pari
livello e contenuto professionale rispetto alle attività già svolte;
DICHIARA
di essere disponibile all’invio in missione ai sensi e nei termini previsti dall’art. 15 del
CCNL 2025, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• il contratto si è concluso in costanza di gravidanza / maternità / entro il primo anno di
vita del/della bambino/a (barrare le voci che non interessano);
• il diritto è esercitato entro 60 giorni dalla cessazione del contratto;
• di essere consapevole che il diritto trova applicazione sino al compimento del primo
anno di età del/della bambino/a.
Allega alla presente:
Documentazione attestante la gravidanza o il certificato di nascita del/della bambino/a.
Luogo e data: _________________________
Firma: ________________________________
*La presente dichiarazione è valida anche ai fini dell’esercizio del Diritto Mirato, così come
previsto dall’art. 15, comma 4, del CCNL 21 luglio 2025, e dovrà pertanto essere trasmes-
sa all’Agenzia per il Lavoro, se diversa dalla precedente, in fase di presa in carico.
126
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 4
COMUNICAZIONE SINDACALE
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (ART. 1, COMMA 2)
Da trasmettere ai seguenti indirizzi:
Nidil CGIL: infoccnl@nidil.cgil.it
Felsa CISL: felsa@cisl.it
UIL Temp: uiltemp@uiltemp.it
COMUNICAZIONE ART. 1, COMMA 2, CCNL
Agenzia
Azienda utilizzatrice
Sede di lavoro
Regione
Provincia
CCNL utilizzatore
Numero lavoratori
somministrati
Data inizio missione
Data fine missione
127
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 4-BIS
COMUNICAZIONE (ART. 18, COMMA 3)
Da trasmettere ai seguenti indirizzi:
Nidil CGIL: infoccnl@nidil.cgil.it
Felsa CISL: felsa@cisl.it
UIL Temp: uiltemp@uiltemp.it
COMUNICAZIONE ART. 18 , COMMA 3
Agenzia
Azienda utilizzatrice
Sede di lavoro
Regione
Provincia
CCNL utilizzatore
Numero lavoratori
somministrati
Periodo di
riferimento*
*Inserire la data da quando si è verificata la situazione di presenza contemporanea
di almeno 15 lavoratori in somministrazione.
128
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 4 BIS
SEMPLIFICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI SINDACALI
In sostituzione delle comunicazioni:
1) Art 1, comma 2, del CCNL 15 ottobre 2019;
2) Art 18, lettera b, del CCNL 15 ottobre 2019;
3) Art 51, lettera h, del CCNL 15 ottobre 2019;
4) Art. 30 (Retribuzione mensilizzata) del CCNL 15 ottobre 2019;
5) Accordo per l’utilizzo del MOG nel settore alimentare: comunicazione attivazione MOG
punto 2) dell’Accordo.
La comunicazione di cui al precedente punto 1) è inviata dall’Agenzia per il Lavoro alle
OO.SS. nazionali con cadenza bimestrale entro le seguenti date:
• 15 gennaio;
• 15 marzo;
• 15 maggio;
• 15 luglio;
• 15 settembre;
• 15 novembre.
La comunicazione di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) è inviata dall’Agenzia per il
Lavoro alle OO.SS. a livello nazionale con cadenza quadrimestrale entro le seguenti dati:
• 15 gennaio;
• 15 maggio;
• 15 settembre.
Le OO.SS. comunicano ad Ebitemp una mail dedicata per le comunicazioni di cui sopra.
Le Parti si impegnano a predisporre un format di comunicazione.
129
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 5
MODELLO DI MONITORAGGIO MOG
ai sensi dell’art. 51 del CCNL 21 luglio 2025
Nome ApL
Regione
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Data assunzione MOG
Data cessazione MOG
Proroga al
Ore contrattuali
% Mog
Fascia oraria
Precedente anzianità SI/NO
Ragione sociale Azienda
Utilizzatrice (Cod.)
Settore
Ateco
CCNL Applicato
130
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 6
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI P ARITETICHE
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni paritetiche
previste dal presente CCNL. L ’attività delle Commissioni può essere disciplinata an-
che da specifici regolamenti definiti ed adottati dalle stesse.
2. Le Commissioni sono composte da sei membri, che durano in carica tre anni e co -
munque per tutta la vigenza del Contratto Collettivo di settore, tre designati dalle
Organizzazioni Sindacali e tre designati dall’Organizzazione datoriale. Oltre ai sei
titolari, sono designati sei supplenti, con uguali modalità. Le stesse Organizzazioni
possono sostituire i propri membri anche prima della scadenza del triennio.
3. Le Commissioni si riuniscono con periodicità almeno mensile, ad eccezione del -
la Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente, presso la sede di
Ebitemp.
4. Per la validità delle riunioni, è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi com-
ponenti rappresentanti delle Parti.
5. Le Parti indicano tra i componenti delle Commissioni un coordinatore, che resta in
carica per il periodo di vigenza delle stesse. Il coordinatore ha la responsabilità di
convocare la Commissione almeno 5 giorni prima di quello fissato per le riunioni,
avvalendosi del supporto di segreteria, e di redigere i verbali dei lavori.
6. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da personale dipendente di
Ebitemp, allo scopo individuato e assegnato.
7. La Commissione può comunque essere convocata quando ne facciano richiesta al -
meno tre dei suoi componenti. In caso di impedimento ad essere presente, il com -
ponente della Commissione deve preavvisare la segreteria almeno 24 ore prima. È
ammessa per le riunioni istruttorie anche la partecipazione in remoto, tramite video/
audio conferenza.
8. Quando la Commissione lo ritiene opportuno, può invitare ai propri lavori la Presiden-
za di EBITEMP o, nel caso dell’Osservatorio Nazionale, le Presidenze di EBITEMP e
FORMA.TEMP .
9. Ai componenti delle Commissioni è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute
per partecipare alle riunioni. A tal fine, gli originali delle ricevute delle spese vanno
consegnati all’Amministrazione dell’Ente.
10. Ai componenti e ai coordinatori delle Commissioni, sono riconosciuti gettoni di pre -
senza e indennità di coordinamento.
131
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 7
ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA PER IL
SETTORE DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
In data 22 febbraio 2017 in Roma, tra
ASSOSOMM, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, rappresentata dai signo -
ri: FRANCESCO SALVAGGIO, segretario generale, GIANNI QUATERA, MICHELE BORGHI,
ELISABETTA FUGAZZA e ARIANNA D’ASCENZO;
e
FELSA-CISL rappresentata da MATTIA PIRULLI, Segretario Generale, con una Commis -
sione Sindacale composta dai signori: DANIEL ZANDA, ERIKA CAPARRINI;
NIDIL-CGIL rappresentata da CLAUDIO TREVES, Segretario Generale, con una Commis -
sione Sindacale composta dai signori: SABINA DI MARCO, SABINA SIMONCINI, ANDREA
BORGHESI, GIUSEPPE BENINCASA;
UIL TEMP rappresentata da LUCIA GROSSI, Segretario Generale, con una Commissione
Sindacale composta dai signori: MAURIZIO SACCHETTA, PASQUALE LUCIA,GIANCARLO
MATTONE, LORENZO GIULIANI.
di seguito definiti le Parti.
Premesso che
Assosomm, che non aderisce ad alcuna confederazione, ed in qualità di soggetto rappre-
sentativo degli interessi delle agenzie per il lavoro, riconosce la valenza del testo Unico
sulla rappresentanza del 10.01.2014;
Le Parti, tutto ciò premesso, convengono quanto segue.
A. Misurazione, Certificazione e quantificazione della rappresentanza
Per la misurazione e la certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali
aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente Accordo quadro, o ad altra Confedera-
zione sindacale eventualmente aderente successivamente, si terrà conto, oltre che dei
parametri previsti dagli Accordi generali sulla rappresentanza, dei servizi offerti ai lavora-
tori grazie alla bilateralità di settore come disciplinati dagli accordi sottoscritti dalle Parti.
Per la misurazione e la certificazione della rappresentanza dei soggetti come sopra in -
dividuati si utilizzano, come sancito dagli accordi generali sulla rappresentanza, i dati
associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori ed RSA), i dati
elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sinda -
132
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
cali unitarie oltre ai servizi offerti ai lavoratori grazie alla bilateralità di settore come disci-
plinate nel presente Accordo.
Sono computate ai fini del presente Accordo solo le operazioni, effettuate mediante gli
sportelli sindacali, andate a buon fine e cioè concretizzatesi con l’effettiva erogazione
della prestazione in favore del lavoratore, come da risultanze dei sistemi gestionali di
Ebitemp e di Forma.Temp (segnatamente per quanto relativo al Fondo di Solidarietà).
Le Parti stabiliscono che saranno altresì conteggiate le deleghe e/o i mandati conferiti
dai lavoratori alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente Accordo in occasione
delle transazioni, delle conciliazioni effettuate presso le DTL, nonché di quelle trattate in
sede sindacale e le conciliazioni effettuate presso le competenti commissioni costituite
presso gli Enti bilaterali, depositate presso le DTL.
Con le stesse tempistiche e le medesime modalità disciplinate dagli Accordi generali
sulla rappresentanza Ebitemp attiva le opportune intese con il soggetto istituzionale in -
dividuato (CNEL) al fine di ponderare i dati in proprio possesso relativi ai servizi erogati
con quelli riguardanti i dati associativi posseduti dall’INPS e di rappresentanza elettorale.
Con le stesse tempistiche e le medesime modalità disciplinate dagli Accordi generali
sulla rappresentanza, Ebitemp provvede alla ponderazione del dato scaturente dalla bila-
teralità e da quanto definito al capoverso 2 della presente parte A con quelli attinenti alla
consistenza associativa e al dato elettorale, determinando, per ciascuna Organizzazione,
il peso della rispettiva rappresentanza scaturente dalla somma dei seguenti elementi:
- Percentuale degli iscritti (sulla totalità degli stessi e delle RSA) e dei voti ottenuti nelle
elezioni delle RSU (peso 1);
- Percentuale dei servizi previsti dalla bilateralità di settore in favore dei lavoratori som -
ministrati erogati mediante gli sportelli sindacali (sul totale delle pratiche evase dagli
stessi) e le deleghe e/o i mandati conferiti alle OO.SS. (peso aggiuntivo 0.3).
Le modalità operative delle disposizioni di cui al presente punto sono disciplinate
con apposito regolamento attuativo definito tra le Parti.
B. Procedura per eventuali ulteriori adesioni
Al fine di favorire quanto più possibile l’ambito di applicazione del presente Accordo
le Parti, riconoscendosi reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi
nell’ambito del settore della somministrazione di lavoro, convengono di prevedere la pos-
sibilità che altri soggetti possano successivamente aderirvi.
Qualora si determini la condizione di cui al punto che precede l’adesione dovrà avve -
nire mediante la sottoscrizione di specifici accordi con soggetti terzi, promossi anche
disgiuntamente dalla sottoscritta Parte datoriale e dalle sottoscritte Parti sindacali.
133
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Tali accordi di adesione dovranno contenere l’indicazione dell’integrale accettazione di
tutte le disposizioni del presente Accordo e l’esplicito riferimento alla Procedura prevista
dal presente punto B.
Della sottoscrizione degli accordi di cui al presente punto la Parte datoriale sottoscrittri-
ce ne darà comunicazione alla parte sindacale sottoscrittrice e viceversa.
Tutti i “Soggetti aderenti”, e le loro eventuali articolazioni Categoriali, Territoriali ed Azien-
dali sono vincolati al rispetto del presente Accordo Quadro e, quindi, a porre termine, tra-
mite formale recesso, all’eventuale applicazione sia di accordi esistenti che contengano
e/o prevedano norme, contenuti e procedure in violazione della presente intesa, sia di
contrattazioni collettive di lavoro che determinino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti
o differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dal contratto collettivo
nazionale stipulato dalle Parti.
C. Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni della presente intesa sono inscindibili in ogni loro parte.
Dall’applicazione del presente Accordo non potranno scaturire in alcun modo costi ag -
giuntivi e dovrà comunque essere garantita l’invarianza dei costi aziendali.
Le Parti dichiarano la volontà di procedere in sede di rinnovo, al necessario equilibrio tra
le soluzioni previste dal TU 10/1/2014 e le peculiarità del settore della somministrazione
come disciplinate dal CCNL.
Roma, 22 febbraio 2017
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
134
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 7 BIS
MISURAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
DEL SETTORE SOMMINISTRAZIONE
Accordo Sindacale
Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assolavoro, ASSOLAVORO,
ASSOSOMM, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UIL TEMP UIL, di seguito le Parti,
Considerata
• l’importanza di addivenire in tempi rapidi ad una misurazione e certificazione della
rappresentanza nel settore della somministrazione di lavoro, anche al fine di ridurre le
criticità emerse dall’applicazione del T.U. 10 gennaio 2014 e del T.U. 26 novembre 2015
CGIL, CISL e UIL Confindustria e Confcommercio;
• la necessità di attuare quanto definito in data 1° settembre 2016 con la stipula degli Ac-
cordi quadro in materia di rappresentanza del settore delle Agenzie di Somministrazione;
Premessa
la piena validità degli accordi intercorsi e degli accordi interconfederali che garantisco -
no un sistema aperto e plurale sia per parte datoriale che per parte sindacale, avviano
un percorso di misurazione e certificazione della rappresentanza complessiva dell’intero
comparto.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue
1. individuano in Ebitemp l’Ente che avrà il compito di espletare la raccolta dei dati asso-
ciativi trasmessi ai sensi degli Accordi di settore in materia di gestione delle deleghe
sindacali del 17.11.2020 e 18.11.2020, dei risultati delle votazioni delle RSU, del rical -
colo del dato elettorale in presenza di RSA e del numero di pratiche della bilateralità ef-
fettuato dagli sportelli sindacali dalle oo.ss così come definito dagli accordi intercorsi;
2. a fronte del forte turn over tra le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione e della
difficoltà di gestione delle deleghe e/o dei mandati conferiti dai lavoratori alle Orga -
nizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, in occasione delle transazioni e
delle conciliazioni effettuate presso le ITL, nonché di quelle trattate in sede sindacale,
depositate presso le ITL, a parziale novazione dell’accordo del 2016, ai fini della misu-
razione della rappresentanza, non terranno conto del parametro delle transazioni e/o
conciliazioni;
3. il numero di iscritti sarà misurato su anno civile sulla base dei codici fiscali univoci;
4. le parti datoriali confermano la modalità di individuazione del parametro di rappre -
sentatività nei termini sinora adottati dall’Ente bilaterale Ebitemp che procede a tale
misurazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rispetto di tali modalità di misurazione,
135
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
i cui esiti, sono comunicati alle Parti sociali stipulanti per gli annessi adempimenti,
costituisce il presupposto per l’erogazione delle risorse della bilateralità poste, a vario
titolo, a sostegno della rappresentanza datoriale e delle sue attività;
5. individuano nell’anno 2025 la fase di sperimentazione e avvio del sistema di misura -
zione e certificazione della rappresentanza dell’intero comparto; entro giugno 2025,
anche tramite la commissione paritetica nazionale, normeranno i passaggi operativi
che Ebitemp dovrà effettuare, inclusa la rivisitazione delle comunicazioni oggi in esse-
re funzionale alla certificazione;
6. Le parti si impegnano a ricercare un Ente istituzionale che abbia il compito di certifica-
re, garantendo la correttezza dell’iter di raccolta e misurazione, la rappresentanza delle
parti sindacali e datoriali.
Parte integrante del presente Accordo allegato Regolamento delle RSU.
ASSOLAVORO
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
136
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 7 TER
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE NEL SETTORE DELLE AGENZIE
DI SOMMINISTRAZIONE DI LA VORO
In data 3 febbraio 2025, ASSOLAVORO, ASSOSOMM, FeLSA CISL NIdiL CGIL, UILTEMP
Di seguito definite le Parti,
VISTO il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra CGIL, CISL e UIL e
Confindustria e il testo Unico sulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 tra CGIL CISL
UIL e Confcommercio;
VISTO l’Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di Sommi-
nistrazione del 1° settembre 2016 tra FELSA CISL, NIDIL CGIL, UIL TEMP e ASSOLAVORO;
CONSIDERATO opportuno lo sviluppo democratico delle dinamiche di rappresentanza di
settore, al fine di favorire una maggiore partecipazione della base dei lavoratori sommini-
strati alle relazioni sindacali e una maggiore legittimazione delle rappresentanze in azienda;
CONSIDERATO opportuno un adattamento analogico del contenuto del Testo Unico sul-
la Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del 26 novembre 2015 allo specifico contesto
del lavoro in somministrazione;
Le parti concordano quanto segue:
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premesso e richiamato quanto stabilito dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione
nella parte Diritti Sindacali in materia di articolazione della forma della rappresentanza
e di esercizio dell’azione sindacale, il presente testo specifica ulteriormente la modalità
di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Considerando che la forma di
rappresentanza ad ora più diffusa nel settore è quella della Rappresentanza Sindacale
Aziendale, nominata dalla struttura sindacale territoriale, sulla scorta del consenso im -
plicito o esplicito della propria base associativa presso l’azienda utilizzatrice, le Parti si
propongono, laddove possibile, di procedere all’evoluzione della forma della rappresen -
tanza, passando dalla RSA alla RSU.
Art.1. Ambito ed iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
1. Per quanto attiene all’avvio delle procedure elettorali, hanno potere di iniziativa le or -
ganizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL della somministrazione ovvero le
associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi dell’art. 7
lettera b) del presente Regolamento, a condizione che abbiano comunque effettuato ade-
sione formale al contenuto del TU sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, dell’accor-
137
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
do 1 settembre 2016 e del presente accordo in materia di rappresentanza per il settore
delle Agenzie di Somministrazione.
2. La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove
validamente esistente.
3. L ’iniziativa di cui al primo comma è esercitata congiuntamente o disgiuntamente da
parte delle organizzazioni sindacali come individuate dall’art. 7.
4. L ’O.S. che volesse dare il via alle procedure elettorali in un’unità produttiva in cui sia
presente esclusivamente una Rappresentanza Aziendale di sua nomina o in cui non sia
presente alcuna forma di Rappresentanza Aziendale, deve informare della sua intenzione
le altre OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di Somministrazione almeno 7 giorni
prima di indire le elezioni anche disgiuntamente.
5. Vista la variabilità e la complessità delle situazioni nelle singole unità produttive del -
le aziende utilizzatrici, che talvolta contraddistingue la somministrazione di lavoro, le
elezioni si indicono presso un’unica unità produttiva dell’azienda utilizzatrice. Diverse
modalità di perimetrazione delle unità produttive dovranno essere concordate tra le or -
ganizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo e le Agenzie per il Lavoro coinvolte.
Sono comunque sempre permesse forme di coordinamento anche stabile tra le rappre -
sentanze costituite nelle diverse unità produttive, così come previsto dall’art. 28 del pre -
sente Accordo.
6.Nelle unità produttive in cui vi siano presenti RSA nominate da almeno 3 mesi di più
OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di Somministrazione, in caso di accordo tra le
OO.SS. titolari di RSA si può procedere all’indizione, restando fermo l’obbligo di informa-
tiva di cui al comma 4 nei confronti dell’O.S. eventualmente non titolare di RSA nell’unità
produttiva.
7. Nel caso in cui una O.S. firmataria del contratto collettivo delle Agenzie di Sommini -
strazione faccia richiesta all’altra o alle altre OO.SS. firmatarie del CCNL delle Agenzie di
Somministrazione titolari di RSA nell’unità produttiva di procedere alla costituzione della
RSU, e una di queste o entrambe neghino il proprio consenso all’indizione delle elezioni,
queste potranno essere indette, anche disgiuntamente, a scadenza della RSA di maggio-
re anzianità nominata dalla O.S./dalle OO.SS. contraria/e all’indizione. Fino alla scadenza
di questa RSA si possono nominare nuove RSA, il cui mandato dura fino alla scadenza
individuata dal periodo precedente. A tal fine è fatto obbligo per le OO.SS. fornire docu -
mentazione attestante la data di nomina delle RSA.
Art. 2. Composizione
1. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a
scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Di norma le elezioni si svolgono su collegio unico. Nella eventuale definizione dei col -
legi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto
delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di inciden-
za significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire
un’adeguata composizione della rappresentanza.
3. Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere,
138
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Art. 3. Numero dei componenti
1.Il numero dei componenti le RSU, così come definito dal CCNL di settore, sarà pari
almeno a:
- 3 Rappresentanti, nel caso in cui l’elettorato attivo sia composto da un numero di lavo -
ratori somministrati compreso tra i 16 e i 99;
- 4 Rappresentanti, nel caso in cui l’elettorato attivo sia composto da un numero di lavo -
ratori somministrati compreso tra i 100 e i 149;
- 6 rappresentanti, nel caso in cui l’elettorato attivo sia composto da un numero di lavora-
tori somministrati compreso tra i 150 e i 249;
- 9 rappresentanti, nel caso in cui l’elettorato attivo sia composto da un numero di lavora-
tori somministrati superiore a 250.
Art. 4. Modalità per indire le elezioni
1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le organizzazioni e le
associazioni sindacali di cui all’art. 1, anche disgiuntamente, o la RSU uscente, provve -
deranno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nelle bacheche sin -
dacali previste dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione. In caso di indisponibilità
della bacheca dell’unità produttiva dell’azienda utilizzatrice, sono utilizzate le modalità
di informazione di cui all’art. 17, comma 2, dell’Ipotesi di rinnovo del 3 febbraio 2025.
2. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di affissione della
comunicazione di cui al comma 1; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte
del quindicesimo giorno.
Art. 5. Quorum per la validità delle elezioni
1. Le organizzazioni sindacali favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori
aventi diritto al voto.
3. Per definire i numeri dell’elettorato attivo le Agenzie trasmettono alla Commissione
elettorale i nominativi relativi ai somministrati presenti.
4. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della somministrazione operanti all’inter -
no dell’azienda utilizzatrice prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della
consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva
dell’azienda utilizzatrice.
Art. 6. Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in somministrazione non in prova in forza presso l’uni-
tà produttiva alla data dello svolgimento delle votazioni, sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato, compresi gli apprendisti in somministrazione. Hanno diritto a candidarsi tutti
i lavoratori a tempo indeterminato con missione residua di almeno 3 mesi (90 giorni), i lavo-
139
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ratori in apprendistato o titolari di un rapporto di lavoro a termine il cui contratto abbia una
durata superiore di almeno 3 mesi (90 giorni) dalla data di indizione delle elezioni.
Art. 7. Presentazione delle liste
1. All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della Somministrazione;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitu -
tivo a condizione che:
- accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del TU sulla rap-
presentanza del 10 gennaio 2014, dell’accordo del 1° settembre 2016 e del presente
Accordo;
- la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori somministrati in forza all’uni-
tà produttiva al momento della indizione della elezione pari al 5% degli aventi diritto
al voto, ad eccezione delle aziende in cui vi siano in forza fra i 16 e i 99 lavoratori
somministrati; in questo caso la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di
lavoratori.
2. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della
Commissione elettorale.
3. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui
al presente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione
elettorale di cui all’art. 8, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste
e prima di procedere alla affissione delle liste stesse, inviterà il lavoratore interessato a
optare per una delle liste.
4. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre i 2/3 il numero dei
componenti della RSU da eleggere nel collegio.
Art. 8. Commissione elettorale
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nell’unità
produttiva dell’azienda utilizzatrice (o nell’ambito della diversa perimetrazione individua-
ta dall’art 1 comma 5 del presente accordo), viene costituita una Commissione elettorale.
2. È composta nelle aziende con un numero di lavoratori in somministrazione fino a 100,
da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale abilitata alla presentazione
delle liste e nelle aziende con più di 100 lavoratori in somministrazione fino ad un mas -
simo di due componenti per ciascuna organizzazione abilitata alla presentazione delle
liste, individuati tra i lavoratori somministrati non candidati in forza all’unità produttiva.
A livello territoriale le OO.SS. indicenti possono individuare composizioni diverse della
Commissione, garantendo una corretta proporzionalità dei membri e prevedendo la pos-
sibilità di nominare quali componenti esterni i dirigenti delle OO.SS firmatarie del CCNL
per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
3. Al/i lavoratore/i in forza alle Agenzie per il Lavoro coinvolte designato/i per la commis-
sione elettorale saranno garantite le agibilità sindacali per svolgere tale compito attraverso
il riconoscimento di permessi sindacali retribuiti, aggiuntivi rispetto al normale monte ore
previsto, per il tempo strettamente necessario a garantire le operazioni elettorali.
140
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
4. Nel caso in cui il lavoratore designato sia un somministrato avente diritto di voto per
l’elezione della RSU della somministrazione, non può essere un candidato.
Art. 9. Compiti della Commissione
1. La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua com -
pleta integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi
senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui all’art. 22 del pre -
sente Accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati,
ivi comprese le OO.SS. presentatrici di liste.
Art. 10. Affissioni
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della
Commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche di cui all’art. 4 comma 1,
almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. In caso di indisponibilità della
bacheca nell’unità produttiva della azienda utilizzatrice, sono utilizzate le modalità di in -
formazione di cui all’art. 17, comma 2, dell’Ipotesi di rinnovo del 3 febbraio 2025.
Art. 11. Scrutatori
1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun
seggio elettorale, con le stesse modalità previste per la composizione della commissio -
ne elettorale.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che prece -
dono l’inizio delle votazioni.
Art.12. Segretezza del voto
1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta
persona.
Art.13. Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte
in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della
presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro prepa-
razione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità
del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione
dal Presidente del seggio.
141
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
3. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o
analoghi segni di individuazione.
Art. 14. Preferenze
1. L ’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco
del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’ap-
posito spazio della scheda.
2. L ’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione
della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una
lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti,
si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art.15. Modalità della votazione
1. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, di
comune accordo con la/e Agenzia/e coinvolte nella somministrazione, sentita la direzio-
ne aziendale, in modo tale da permettere la piena partecipazione a tutti gli aventi dirit -
to l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione
degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,
sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
2. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavo -
ratori, mediante comunicazione nella bacheca pressol’Azienda utilizzatrice, o secondo
le modalità previste dall’art.4 comma 1, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le
votazioni.
Art.16. Composizione del seggio elettorale
1. Il seggio è composto dagli scrutatori e da un Presidente, nominato dalla Commissione
elettorale.
2. Non vi è incompatibilità tra l’essere membri del seggio elettorale e l’essere membri
della Commissione elettorale.
Art.17. Riconoscimento degli elettori
1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un
documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi do-
vranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza
deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art.18. Compiti del Presidente
1. Il Presidente farà apporre all’elettore, la firma accanto al suo nominativo nell’elenco
degli aventi diritto al voto presso il seggio che presiede.
142
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Art.19. Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elet -
torali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su
cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unita-
mente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale
che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto
nel proprio verbale.
3. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente prov-
vederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi;
il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi
tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale dell’agenzia/e coinvolta/e in modo
da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
Art. 20. Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell’elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secon-
do il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai
voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribu-
zione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza
ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine
nella lista.
3. Nel caso in cui una lista abbia un numero di candidati inferiore ai seggi attribuiti alla
stessa lista, i seggi non assegnati ad alcun candidato rimangono vacanti, non venendo
attribuiti alle altre liste.
Art. 21. Ricorsi alla Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegna -
zione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati pre -
sentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei
seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che
sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito per
lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla
quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappre -
sentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48
ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo
raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine
143
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti,
alla/e Associazione/i delle Agenzie per il Lavoro coinvolta/e e all’Agenzia/e per il lavoro
coinvolta/e.
Art. 22. Comitato provinciale dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad
apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere co-
stituito per lo scopo) come previsto da TU del 10 gennaio 2014.
2. Il Comitato si pronuncia su eventuali ricorsi entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 23. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
1. La nomina dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà co -
municata per posta elettronica alle Agenzie coinvolte nella somministrazione presso l’a-
zienda utilizzatrice in cui si è svolta la procedura elettorale e per conoscenza all’azienda
utilizzatrice stessa e alla/e Associazione/i cui le Agenzie coinvolte appartengono, alla
ITL di competenza oltre che a Ebitemp ai fini di quanto previsto dalla lettera A dell’Accor-
do quadro in materia di rappresentanza per il settore delle Agenzie di Somministrazione
del 1 settembre 2016.
Art. 24. Adempimenti della Direzione aziendale
1. Le Agenzie per il Lavoro coinvolte nella Somministrazione presso l’unità produttiva,
metteranno a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aven -
ti diritto al voto nell’unità produttiva e tutto quanto necessario a consentire il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali, compresa un’urna elettorale idonea ad una rego-
lare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello
scrutinio. L ’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto può essere inviato esclusivamente
alla Commissione elettorale. Non sarà dato seguito ad eventuali richieste provenienti da
soggetti terzi alla Commissione elettorale.
Art. 25. Durata e sostituzione nell’incarico
1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non
eletti appartenente alla medesima lista. Nel caso in cui una lista esaurisca i candidati e
quindi non sia possibile lo scorrimento, il seggio rimane vacante, non venendo attribuito
alle altre liste.
2. La RSU decade se più del 50% del numero dei componenti eletti non sia più in carica.
Art. 26. Vincolo di mandato
1. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU ne
determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della
lista di originaria appartenenza del sostituito. Nel caso in cui la lista sia esaurita il seggio
rimane vacante.
144
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Art. 27. Coordinamento tra rappresentanze delle unità produttive della medesima impresa
1. Le RSU dei lavoratori somministrati costituite nelle unità produttive di imprese uti -
lizzatrici plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento
fissandone espressamente poteri e competenze.
Art. 28. Votazione a distanza
1. Le organizzazioni sindacali indicenti le elezioni delle RSU, possono individuare forme
di votazione a distanza che garantiscano il rispetto dei principi di segretezza del voto,
riconoscimento degli elettori, corretta comunicazione delle procedure elettorali previsti
dal presente accordo. Tale modalità sarà prevista in particolare nel caso di prevalenza
di lavoro in smartworking o di frammentazione territoriale degli elettori aventi diritto al
voto. Ebitemp provvederà, su richiesta delle oo.ss. che hanno indetto le elezioni, a fornire
idonea piattaforma informatica.
Art. 29. Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo valgono le regole del TU 10 gennaio
2014 e dell’accordo di settore del 1° settembre 2016.
ASSOLAVORO
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
145
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 8
MODELLO DI DELEGA SINDACALE
Io sottoscritt______________________________________________________________________
Dipendente dell’Agenzia di Somministrazione______________________________________
Filiale di__________________________________________________________________________
Presso l’azienda utilizzatrice______________________________________________________
Comune di_______________________________________________________________________
Provincia di______________________________________________________________________
☐ UOMO ☐ DONNA
Abitante in via______________________________________ C.A.P . ________________________
Comune______________________________________ Provincia __________________________
Telefono__________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Livello:
☐ A ☐ B ☐ C
Data di nascita _______________________________________________________________
Comune di nascita _______________________________________________________________
Anno di assunzione _______________________________________________________________
Titolo di studio _______________________________________________________________
Nazionalità _______________________________________________________________
Tipo di contratto
☐ Tempo indeterminato ☐ Full time ☐ Part time
☐ Tempo determinato ☐ Full time ☐ Part time
☐ Apprendistato
☐ MOG
In relazione a quanto previsto dal CCNL vigente, chiedo a codesta Direzione di trattenere
mensilmente dalle mie competenze nette, una somma pari allo 0,80% sulla retribuzione net-
ta, con esclusione assegni familiari e TFR, quale mia quota di associazione sindacale. L ’im-
porto della trattenuta di cui sopra dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente se-
gnalato dall’Organizzazione sindacale da me scelta con la firma apposta accanto alla sigla:
☐ FeLSA CISL (firma del lavoratore) ________________________
☐ NIdiL CGIL (firma del lavoratore) ________________________
☐ UIL Temp (firma del lavoratore) ________________________
146
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, ultimo periodo, del CCNL : “le deleghe, sottoscritte presso
l’Agenzia devono tempestivamente essere trasmesse all’organizzazione sindacale stipu-
lante il presente CCNL alla quale conferisce mandato anche mediante utilizzo di posta
elettronica”.
La presente delega è valida fino a revoca scritta per tutto il rapporto di lavoro intercorren-
te con l’agenzia. Nel caso di revoca di questa delega le trattenute sindacali cesseranno
a partire dal mese successivo alla mia comunicazione. Fermo restando quanto sopra,
la presente delega conserva la sua validità in caso di cessazione del rapporto di lavoro
e sua/e successiva/e riattivazione/i con la medesima agenzia entro 12 mesi. Ricevuta
l’informazione sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’Art. 13. Regolamento Eu -
ropeo 2016/679 (GDPR), il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati
personali, fermo il rispetto dell’art. 8 legge n. 300/70 - necessario per l’adempimento
degli obblighi attinenti alla trattenuta della quota sindacale, al versamento al sindacato
indicato, nonché alla comunicazione allo stesso in occasione della effettuazione della
prima trattenuta, nei limiti delle leggi vigenti, anche allo scopo di fruire di altri diritti sin -
dacali quali permessi retribuiti e non retribuiti e di fruire di aspettative totali o parziali, in
relazione a cariche sindacali eventualmente ricoperte e per accedere a servizi di assi -
stenza e tutela riservati agli iscritti.
Data___________________________
Firma__________________________
147
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 8 BIS
ACCORDO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE DELEGHE SINDACALI
In data 18 novembre 2020, si sono incontrati in modalità da remoto Assosomm e FeLSA
CISL, Nidil CGIL, UIL Temp, di seguito le Parti.
PREMESSO CHE
1. L ’art. 20, comma 1, secondo periodo del CCNL 15 ottobre 2019 dispone che “In ogni
caso le deleghe, sottoscritte presso l’Agenzia o in sede sindacale, possono essere tra -
smesse dall’organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL alla quale conferisce
mandato anche mediante utilizzo di fax o posta elettronica, in attesa che venga implemen-
tata la procedura tramite SIU”;
2. L ’art. 20, comma 3, del CCNL 15 ottobre 2019 stabilisce che “Nell’ambito delle Confede-
razioni firmatarie il presente CCNL, la titolarità delle deleghe attivate dalle Agenzie spetta
esclusivamente a FeLSA CISL, NIdiL CGIL e UIL Temp, di cui si allega la delega”;
3. L ’art. 20, comma 5, del CCNL 15 ottobre 2019 prevede che “Le Agenzie devono inviare
con cadenza mensile alle sedi indicate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente
CCNL l’elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta della quota sindacale com -
pleto di tutti i dati previsti nel modello di delega e con specifica indicazione dell’importo
della trattenuta della quota sindacale”.
CONSIDERATO CHE
La Commissione Paritetica ha proposto alle Parti un’ipotesi di Accordo in attuazione
dell’art. 20 del CCNL 15 ottobre 2019.
Le Parti,
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Le premesse e i considerato sono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 1 - Gestione delle deleghe a FeLSA CISL, Nidil CGIL, UILTemp
1. In riferimento all’art. 20, comma 5, del CCNL 15 ottobre 2019 delle Agenzie di Som -
ministrazione, in attesa che venga implementato il SIU, le Parti concordano sull’utilizzo
del modello di comunicazione allegato al presente Accordo, che deve essere trasmesso
con cadenza mensile - da intendersi entro la fine del mese successivo a quello di riferi -
mento in cui si sono effettuate le trattenute - agli indirizzi mail nazionali di FeLSA CISL,
Nidil CGIL, UIL Temp che le stesse OO.SS. comunicano ad Ebitemp entro la data del 15
dicembre 2020.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del CCNL 15 ottobre 2019 delle
Agenzie di Somministrazione, al fine di favorire un flusso omogeneo delle informazioni,
in attesa che venga implementato il SIU e per evitare il moltiplicarsi di comunicazioni, le
Agenzie per il Lavoro comunicano ad Ebitemp entro e non oltre il 15 dicembre 2020 un in-
dirizzo mail dedicato alla ricezione di tutte le deleghe di iscrizione sindacale sottoscritte
148
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
dai lavoratori somministrati, valido per tutto il territorio nazionale.
3. Ebitemp mette a disposizione sul proprio sito l’elenco aggiornato degli indirizzi mail
dedicati di cui ai precedenti commi 1 e 2. Pertanto le OO.SS. e le Agenzie per il Lavoro
dovranno comunicare eventuali variazioni di tali indirizzi mail.
4. Tale adempimento assolve in via esclusiva ad ogni obbligo di comunicazione da parte
delle Agenzie per il Lavoro nei confronti delle OO.SS. nazionali e territoriali in relazione
alla trasmissione delle deleghe sindacali di cui all’art. 20, commi 1 e 5, del CCNL 15 otto-
bre 2019 e del relativo modello riassuntivo.
Articolo 2 - Gestione delle deleghe di una O.S. diversa da FeLSA CISL, Nidil CGIL, UILTemp
1. Qualora una Agenzia per il Lavoro dovesse ricevere una delega di iscrizione da parte
di una organizzazione sindacale diversa da FeLSA CISL, Nidil CGIL, UIL Temp, ma comun-
que appartenente alle confederazioni CGIL CISL e UIL, deve darne comunicazione alla
organizzazione sindacale di settore (FeLSA CISL, Nidil CGIL, UIL Temp) appartenente alla
medesima confederazione.
2. L ’organizzazione sindacale di settore (FeLSA CISL, Nidil CGIL, UIL Temp) coinvolta ha
tempo fino a 30 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di cui al punto
precedente per inviare alla Agenzia per il Lavoro la delega di iscrizione corretta o una
comunicazione congiunta con la federazione interessata, nella quale viene definita la
titolarità della delega sindacale e la relativa trattenuta economica.
3. Qualora entro il termine indicato nel punto precedente l’Agenzia per il Lavoro non do -
vesse ricevere nessuna comunicazione da parte dell’organizzazione sindacale di settore
(FeLSA CISL, Nidil CGIL, UIL Temp) interessata, l’Agenzia per il lavoro effettuerà la cessio-
ne del credito nei confronti dell’organizzazione sindacale che ha trasmesso la delega di
iscrizione, senza il riconoscimento dei diritti e delle agibilità sindacali.
4. Qualora una Agenzia per il Lavoro dovesse ricevere una delega di iscrizione da parte di
una organizzazione sindacale diversa da FeLSA CISL, Nidil CGIL, UIL Temp, non apparte-
nente alle Confederazioni CGIL CISL UIL e quindi non firmataria del contratto di settore,
nel rispetto della libertà sindacale dei lavoratori e delle normative vigenti in materia po -
tranno attivare la cessione del credito.
5. Le comunicazioni di cui ai commi che precedono si attuano tramite gli indirizzi mail
messi a disposizione da Ebitemp sul proprio sito come previsto dall’art. 1 del presente
accordo.
Articolo 3 - Richieste di iscrizione pregresse
1. Relativamente alle richieste di iscrizione già pervenute alle Agenzie per il Lavoro alla
data di sottoscrizione del presente Accordo da organizzazioni diverse da FeLSA CISL,
Nidil CGIL, UIL Temp ma comunque afferenti alle medesime confederazioni, per le qua-
li le Agenzie per il Lavoro stanno ancora applicando la trattenuta sindacale/cessione
del credito, entro il 15 dicembre 2020 le agenzie si impegnano a trasmettere un elenco
complessivo dei lavoratori interessati comprensivo di tutti i dati previsti dal modello di
comunicazione allegato al presente Accordo.
2. Le organizzazioni sindacali del settore FeLSA CISL, Nidil CGIL, UIL Temp entro il
149
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
31 gennaio 2021 invieranno all’Agenzia per il Lavoro la delega di iscrizione corretta o una
comunicazione congiunta con la federazione interessata, nella quale viene definita la
titolarità della delega sindacale e la relativa trattenuta economica.
3. Le comunicazioni di cui ai commi che precedono si attuano tramite gli indirizzi mail
messi a disposizione da Ebitemp sul proprio sito come previsto all’art. 1 del presente
Accordo.
Allegato:
1) Modello di comunicazione delle deleghe sindacali
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UILTEMP
Allegato:
Cognome lavoratore
Nome lavoratore
C.F . lavoratore
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
C.A.P .
Mail/Telefono
(se disponibili)
Impresa utilizzatrice
Provincia di lavoro
(se disponibile)
Importo trattenuta
Struttura sindacale
150
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 8 TER
FORMAT COMUNICAZIONE NOMINA RSA
[Logo]
Spett.le [ APL]
Spett.le [UTILIZZATORE]
Spett.le [ASSOSOMM]
Spett.le EBITEMP
[Luogo e data]
Oggetto: Nomina RSA [ Struttura] - [APL] presso [ Utilizzatore]
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 18 commi 3 e 7 del CCNL Somministrazione di Lavo-
ro siamo a comunicarVi la nomina del Sig./Sig.ra [_____] quale Rappresentante Sindacale
Aziendale [ Struttura] - [ APL] presso [ Utilizzatore] a valere su tutte le Apl presenti nel sito.
Distinti saluti
Il Segretario Generale/Responsabile di struttura
151
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 8 TER
FORMAT COMUNICAZIONE ELEZIONE COMPONENTE/I RSU
[Logo]
Spett.le [ APL]
Spett.le [UTILIZZATORE]
Spett.le [ASSOSOMM]
Spett.le EBITEMP
[Luogo e data]
Oggetto: elezione componente/i RSU [ Struttura] - [APL] presso [ Utilizzatore]
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 18 commi 4 e 7 del CCNL Somministrazione di
Lavoro siamo a comunicarVi il/i nominativo/i dei componenti della RSU della scrivente
Organizzazione Sindacale eletto/i in data[_____] presso [ Utilizzatore] e dipendente/i della
Agenzia in indirizzo:
- Nome e cognome
- Nome e cognome
Distinti saluti
Il Segretario Generale/Responsabile di struttura
152
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 8 QUATER
FORMAT COMUNICAZIONE DIRIGENTE SINDACALE
EX ART. 18 CCNL COMMA 7
[Carta intestata ]
Spett.le [ APL]
E p.c.
Spett.le [ASSOSOMM]
E p.c.
EBITEMP
[Luogo e data]
Oggetto: comunicazione Dirigente sindacale ex art. 18 CCNL comma 7 somministra -
zione di Lavoro
La scrivente Organizzazione sindacale è a comunicare che il Sig./ Sig.ra [Cognome e
Nome], dipendente della Agenzia di cui in indirizzo in missione presso [l’impresa utilizza-
trice], a far data dal [____________________], è stato eletto/a Nominato/a componente del
[Consiglio / Comitato direttivo / Assemblea generale / Coordinamento] della [Struttura ].
Pertanto, lo/a stesso/a usufruirà su richiesta dei permessi retribuiti per Dirigenti Sindaca-
li di cui al comma 6 dell’art. 18 del CCNL della somministrazione di lavoro.
Distinti saluti
Firma struttura
[____________________]
153
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 9
VERBALE DI ACCORDO
NUOVO SISTEMA INCENTIV ANTE
Il giorno 28 febbraio 2025 si sono incontrati in modalità “da remoto” ASSOSOMM -
Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UIL TEMP UIL,
di seguito le Parti.
Premesso che:
• l’articolo 5, comma 1, dell’Ipotesi di Accordo del 21 dicembre 2018 e, successivamente,
l’articolo 28 del CCNL 15 ottobre 2019, al fine di favorire la continuità occupazionale dei
lavoratori in somministrazione, hanno previsto un sistema incentivante delle assunzioni
a tempo indeterminato, di seguito il “Sistema incentivante”, a carico della bilateralità di
settore;
• il Sistema incentivante prevede tre differenti misure individuate dalle lettere a), b) e c)
dell’articolo 28;
• il Verbale di Accordo delle Parti Sociali del 21 dicembre 2018 per i predetti incentivi ha
stanziato rispettivamente i seguenti importi: a) € 2,5 milioni/anno; b) 800.000 euro/
anno; c) € 4,5 milioni valido per tutto il periodo di vigenza contrattuale;
• le Parti, in data 3 febbraio 2025, hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL
(di seguito, l’Ipotesi di Accordo) per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di
lavoro;
• le Parti, in data 13 febbraio 2025, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo sulle decor -
renze di alcuni degli istituti previsti dall’Ipotesi di Accordo del 3 febbraio 2025
Considerato che:
• l’articolo 30 - Sistema incentivante delle assunzioni a tempo indeterminato - dell’Ipotesi
di Accordo ha previsto che:
“Su proposta della Commissione Nazionale Paritetica, entro 30 giorni della sottoscrizio-
ne del presente Accordo, le Parti individuano il nuovo sistema incentivante a valere sulla
bilateralità di settore sulla base dei seguenti principi:
1) promozione della contrattazione aziendale di II livello di cui alla lettera c) dell’articolo
28 del CCNL 2019, rivisitando i requisiti di accesso;
2) incremento dei plafond attualmente previsti per le lettere a) e b) dell’articolo 28 del
CCNL 2019 nella misura del 20%;
3) previsione di un nuovo plafond pari ad euro 1 milione in favore delle platee di cui agli
artt. 15, 26 e 28 della presente Intesa;
4) coordinamento delle diverse misure incentivanti previste dal CCNL.
La Commissione Nazionale Paritetica effettua un monitoraggio sull’andamento delle
misure di cui al presente articolo, riservandosi di proporre alle Parti interventi di rimodu-
lazione e/o il rifinanziamento delle stesse”;
• gli artt. 26 e 28 dell’Ipotesi di Accordo hanno introdotto rispettivamente tre nuovi in -
centivi per favorire la continuità occupazionale della lavoratrice in caso di maternità e
154
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
gravidanza o in caso in caso di infortunio sul lavoro del lavoratore/lavoratrice;
• la lettera C), punto 7, dell’Accordo sulle decorrenze del 13 febbraio 2025 dispone che
“La disciplina relativa al Sistema Incentivante di cui all’art. 30 dell’Ipotesi di Accordo si
applica a decorrere dal 1° marzo 2025 e comunque a valle dell’Accordo tra le Parti su
proposta della Commissione Nazionale Paritetica”;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue
Articolo 1 - Sistema incentivante lavoratori con contratto a tempo indeterminato (già
art. 28 lett. a) e b) CCNL 2019)
1. Le misure di cui alle lettere a) e b) dell’art. 28 del CCNL 2019 sono sostituite come
segue. In particolare, Ebitemp riconosce:
a) al fine di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato in
somministrazione, un incentivo di 1.500 euro in caso di missione pari ad almeno 12
mesi continuativi presso il medesimo utilizzatore, comprensivi delle eventuali proro -
ghe, da riproporzionare in caso di orario part time. Tale incentivo può essere richiesto
annualmente, per un massimo di tre annualità;
b) al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori a tempo indeterminato, in disponibi -
lità ai sensi dell’art. 33 dell’Ipotesi di Accordo o in PDR di cui all’art. 23 dell’Ipotesi di
Accordo, un incentivo annuale di 2.000 euro in caso di missione presso un diverso
utilizzatore pari ad almeno 6 mesi, comprensivi di eventuali proroghe/rinnovi della
missione, da riproporzionare in caso di orario part time. L ’incentivo è aumentato a
2.500 euro, da riproporzionare in caso di orario part time, nel caso in cui il lavoratore
sia in costanza di PRP di cui all’art. 25 dell’Ipotesi di Accordo. L ’incentivo è aumentato
a 3.000 euro, da riproporzionare in caso di orario part time, nel caso in cui il lavorato -
re sia in costanza di PRP attivata in una Regione “Transizione o Convergenza”. Tale
incentivo viene riconosciuto annualmente, per un massimo di 3 annualità, in caso di
nuova ricollocazione su diversi utilizzatori e sempre nel caso in cui la missione abbia
durata superiore a 6 mesi.
Articolo 2 - Incentivi in caso di contrattazione di II livello aziendale e territoriale (già art.
28, lettera c) CCNL 2019)
1. Il sistema incentivante di cui alla lettera c) dell’art. 28 del CCNL 2019 è sostituito dalle
disposizioni che seguono.
2. Gli accordi di secondo livello di cui alla presente Intesa sono stipulati:
a) A livello aziendale su un unico utilizzatore dalle ApL in regola con i versamenti con -
tributivi alla bilateralità di settore. Tali accordi sono stipulati laddove interessino
esclusivamente condizioni aziendali riferibili al singolo utilizzatore, anche articolato
su diverse unità produttive, e una o più Agenzie. Gli accordi, ai fini della stabilizza -
zione, devono riguardare almeno 5 lavoratori in somministrazione con una anzianità
pregressa, sempre presso il medesimo utilizzatore, di almeno 6 mesi. Tutti gli accordi
che impegnino risorse fino a 30.000 euro devono essere comunicati preventivamente
155
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
alle CSMT competenti per territorio;
b) A livello territoriale dalle ApL, ai fini della ricollocazione, in regola con i versamen -
ti contributivi alla bilateralità di settore, laddove interessino più aziende utilizzatrici
che riguardino almeno 15 lavoratori in somministrazione con anzianità lavorativa di
almeno 6 mesi fuoriusciti da utilizzatori operanti in settori merceologici interessati da
situazioni di crisi industriale complessa o non complessa. Di detti accordi deve essere
data comunicazione alla CSMT competente per territorio.
3. Gli accordi di cui al presente articolo posso essere stipulati a far data dal 1° marzo 2025.
4. In caso di competenza pluriregionale, che investa ambiti territoriali riferibili a diverse
CSMT, gli accordi di cui al comma 2 sono sottoscritti a livello nazionale tra le ApL interes-
sate, in regola con i versamenti contributivi alla bilateralità di settore e assistite dal1’as -
sociazione datoriale ove richiesto, e dalle OO.SS. stipulanti il CCNL con l’assistenza dei
livelli territoriali competenti, ove presenti.
5. Qualora i singoli accordi di secondo livello prevedano un impegno di risorse econo -
miche superiore a 30.000 euro ne deve essere data preventiva comunicazione alle orga-
nizzazioni sindacali e datoriali nazionali stipulanti il CCNL, che ne definiranno specifiche
modalità operative.
6. In caso di stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) presso il medesimo
utilizzatore dei lavoratori da parte dell’ApL, nell’ambito degli accordi di cui al comma 2,
lettera a), l’incentivo è riconosciuto nella misura di 1.500 euro per ciascun lavoratore
stabilizzato full time, da riproporzionare in caso di orario part time. L ’accordo definisce
altresì i criteri di priorità per l’accesso al beneficio.
7. In caso di ricollocazione dei lavoratori presso un diverso utilizzatore nell’ambito degli
accordi di cui al comma 2, lettera b), l’incentivo è riconosciuto nella misura di 1.000 euro
per ciascun lavoratore ricollocato con contratto a tempo determinato full time per un pe-
riodo minimo di 6 mesi comprensivi delle eventuali proroghe, da riproporzionare in caso
di orario part time. L ’incentivo di cui al periodo precedente è pari a 2.000 euro in caso di
ricollocazione a tempo indeterminato full time da riproporzionare in caso di part time.
8. Tutti gli accordi sono trasmessi ad Ebitemp che ne cura la conservazione predisponen-
do report periodici in favore della Commissione Paritetica ai sensi dell’articolo 6.
Articolo 3 - Incentivo in caso in caso di infortunio sul lavoro del lavoratore/lavoratrice
(art. 28 Ipotesi di Accordo)
1. In caso di proroga della missione presso il medesimo utilizzatore, che porti a superare
di almeno 1 mese il periodo di infortunio, del lavoratore assunto a tempo indeterminato
in stato di infortunio che abbia comportato una inidoneità alla mansione, anche tempora-
nea, è riconosciuto all’Agenzia per il Lavoro un incentivo pari ad € 1.000.
156
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
2. In caso di ricollocazione in missione pari ad almeno 3 mesi, presso diverso utilizzatore,
di un lavoratore assunto a tempo indeterminato in stato di infortunio che abbia compor-
tato una inidoneità alla mansione, anche temporanea, è riconosciuto all’Agenzia per il
Lavoro un incentivo pari a € 2.500.
3. In caso di ricollocazione in missione pari ad almeno a 6 mesi, presso diverso utilizzato-
re, del lavoratore in stato di infortunio che abbia comportato una inidoneità alla mansio -
ne, anche temporanea, è riconosciuto all’Agenzia per il Lavoro un incentivo pari a € 4.000.
4. Gli incentivi di cui ai commi che precedono sono incrementati nella misura del 50% nel
caso di proroga della missione/ricollocazione del lavoratore che, in seguito all’infortunio,
abbia conseguito una inidoneità alla mansione permanente.
Articolo 4 - Incentivo a favore delle lavoratrici in gravidanza/maternità con contratto di
lavoro a tempo determinato (art. 15 Ipotesi di Accordo)
1. L ’incentivo di cui al presente articolo opera a beneficio delle lavoratrici in stato gravi-
danza/maternità cui termini il contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare:
a) al fine di favorire la continuità lavorativa della lavoratrice, in caso di proroga che porti
a superare di almeno 1 mese il periodo di astensione obbligatoria è previsto per l’A -
genzia per il Lavoro il riconoscimento di un incentivo pari ad euro 1.000 a carico della
bilateralità;
b) in caso di ricollocazione in missione della lavoratrice, che abbia esercitato il diritto di
precedenza di cui all’art. 15 dell’Ipotesi di Accordo, al termine del periodo di asten -
sione obbligatoria presso diverso utilizzatore, è previsto per l’ApL il riconoscimento
di un incentivo pari ad euro 2.500 a carico di Ebitemp in caso di nuova missione pari
ad almeno 3 mesi, e di un incentivo pari ad euro 4.000 a carico di Ebitemp in caso di
nuova missione di durata superiore a 6 mesi.
Articolo 5 - Incentivo a favore delle lavoratrici in gravidanza con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (art. 26 Ipotesi di Accordo)
1. Al fine di assicurare una valutazione omogena e completa del nuovo sistema incen -
tivante introdotto dall’Ipotesi di Accordo del 3 febbraio 2025, e di garantirne il coordina -
mento, si riporta di seguito, in estratto, il dettato di cui all’art. 26 dell’Ipotesi di Accordo
relativo all’incentivo a favore delle lavoratrici in gravidanza con contratto di lavoro a tem-
po indeterminato.
2. Al fine di una maggiore tutela economica e normativa delle lavoratrici il cui stato di
gravidanza sia iniziato durante la missione - disciplinabile dalla presente contrattazione
collettiva e senza pregiudizio delle prerogative individuali di rivalsa - le Parti concordano
quanto segue.
3. Al fine di favorire la continuità lavorativa della lavoratrice, in caso di proroga che porti
a superare di almeno 1 mese il periodo di astensione obbligatoria è previsto per l’Agenzia
157
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
per il Lavoro il riconoscimento di un incentivo pari ad euro 1.000 a carico della bilatera -
lità. Al fine di verificarne l’utilizzo, la Commissione Pari Opportunità, con il supporto di
Ebitemp, effettua un monitoraggio annuale della misura.
4. In caso di ricollocazione in missione della lavoratrice medesima al termine del periodo
di astensione obbligatoria, sino al primo anno di età del bambino, presso diverso utilizza-
tore, è previsto per l’ApL il riconoscimento di un incentivo pari ad euro 2.500 a carico di
Ebitemp in caso di nuova missione pari ad almeno 3 mesi, e di un incentivo pari ad euro
4.000 a carico di Ebitemp in caso di nuova missione di durata superiore a 6 mesi.
Articolo 6 - Incentivo a favore dei lavoratori ricollocati in seguito all’inserimento nel
Database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV) (art. 24 Ipotesi di Accordo)
1. Al medesimo fine di cui al comma 1 dell’articolo 5, si riporta di seguito, in estratto, il det-
tato di cui all’art. 24 dell’Ipotesi di Accordo relativo all’incentivo a favore dei lavoratori ricol-
locati in seguito all’inserimento nel Database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV).
2. In caso di ricollocazione del lavoratore è previsto un “premio” erogato dalla Bilateralità
(Ebitemp) corrispondente all’indennità di disponibilità residua che viene ripartita in parti
uguali tra il lavoratore e l’Agenzia per il Lavoro che lo ricolloca.
3. Per ricollocazione si intende l’accettazione di un’offerta di una missione della durata
complessiva superiore a 4 mesi comprensivi di proroghe. Nel caso di un’offerta di una
missione di durata complessiva fino a 4 mesi il lavoratore può scegliere di chiedere un
periodo di aspettativa di cui all’art. 32-octies ovvero di accedere, dimettendosi, al premio
di ricollocazione (…).
4. Il lavoratore, per poter essere ricollocato da altra Agenzia per il Lavoro e accedere
all’incentivo, si deve contestualmente dimettere dalla Agenzia per il Lavoro originaria che
ha attivato la procedura di ricollocazione.
Articolo 7 - Plafond
1. Per gli incentivi di cui all’articolo 1, lettere a) e b), è previsto un plafond unico pari a
€ 4 milioni/anno. Il plafond è suddiviso e riproporzionato per ogni singola Agenzia in
funzione dei contributi versati ad Ebitemp nell’anno precedente a quello di competenza
dell’incentivo. Le eventuali risorse non impegnate dalle singole Agenzie nei termini sa -
ranno assegnate alla stessa Agenzia per il successivo anno di competenza in aggiunta al
plafond regolarmente assegnato per l’esercizio successivo. Al fine di evitare un utilizzo
sperequativo delle misure, qualora, in esito al monitoraggio di cui all’art. 9, Ebitemp rilevi
un utilizzo, da parte della Agenzia per il Lavoro, delle risorse assegnate che superi il 70%
con riferimento ad una delle singole misure di cui all’articolo 1, lettere a) o b), provvede a
segnalarlo alla Commissione Paritetica Nazionale.
2. Per l’incentivo di cui all’articolo 1, lettera c) è previsto un plafond € 4.5 milioni, residuo
158
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
di quanto già stanziato con il Verbale di Accordo del 21 dicembre 2018. Le risorse sono
attribuite alle singole Agenzie secondo le modalità individuate dal punto 5 dell’Intesa
sulla contrattazione di II livello del 12 giugno 2019 (30% delle risorse ripartite in parti
uguali per ogni singola APL; 70% delle risorse ripartite in funzione della percentuale di
contribuzione ad Ebitemp). Ebitemp procede alla ripartizione delle risorse definendo il
plafond per ogni singola ApL sulla base delle iscrizioni e della contribuzione all’Ente alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per gli incentivi di cui agli artt. 3, 4 e 5 è previsto un plafond mutualistico complessivo
di 1 milione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9.
4. La Commissione Paritetica, anche in esito al monitoraggio di cui all’articolo 9, proporrà
alle Parti, in via eventuale, la definizione di un plafond massimo di utilizzo delle risorse
per la misura di cui all’articolo 6.
5. I plafond si intendono validi per tutto il periodo di vigenza ed ultra vigenza contrattuale.
Articolo 8 - Cumulabilità
1. Gli incentivi di cui al presente Accordo sono tra di loro sempre cumulabili, ferma re -
stando la sussistenza dei requisiti richiesti per ogni singolo incentivo.
Articolo 9 - Monitoraggio
Ebitemp, con cadenza semestrale, trasmette alla Commissione Paritetica appositi report
utili al monitoraggio degli elementi quantitativi e qualitativi delle misure individuate dal
presente Accordo.
Le Parti, durante la vigenza contrattuale, in esito al monitoraggio, si riservano la possibi-
lità di intervenire in via correttiva/integrativa, per il tramite della Commissione Paritetica,
al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure e, in via eventuale, di ridefinire i
plafond individuati e la rimodulazione e il rifinanziamento degli incentivi, sulla base del
tiraggio delle singole misure.
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
159
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 10
ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA
NEI LUOGHI DI LA VORO
Tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL
preso atto dell’Accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo
Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”, in qualità di Organizzazioni ita -
liane affiliate a Business europe e CES, hanno proceduto alla traduzione e recepimento
dell’articolato (All. A).
In attuazione dell’Accordo le Parti ribadiscono che:
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavo-
ro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;
- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non
può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno denunciati;
- le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di
un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazio-
ni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil s’impegnano a dare un’ampia diffusione all’Accordo, a pro-
muovere l’individuazione sul territorio delle procedure di gestione più adeguate, e all’ado-
zione della dichiarazione (All. B) all’interno delle unità produttive.
Al fine di gestire le suddette situazioni, le Parti concordano che le rispettive associazioni
datoriali e Organizzazioni Sindacali sul territorio, entro tre mesi dalla sottoscrizione della
presente dichiarazione, si incontrino per individuare, attuando se del caso anche una
procedura informale ai sensi del Punto 4 dell’Accordo, le strutture più adeguate al fine di
assicurare una assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale,
a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, alla luce di quanto previsto dall’Accordo, si allega un modello di dichiarazione rife-
rito alla non tollerabilità di certi comportamenti (molestie e/o violenza), che potrà essere
direttamente adottato in azienda.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome pro -
cedure e dichiarazioni interne, nel rispetto dei contenuti dell’Accordo.
CONFINDUSTRIA
CGIL
CISL
UIL
Roma, 25 gennaio 2016
160
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
TRADUZIONE ALL. A
ACCORDO QUADRO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA
NEI LUOGHI DI LA VORO
1. INTRODUZIONE
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro
è una delle caratteristiche fondamentali delle Organizzazioni di successo. Questa è la
ragione per cui le molestie e la violenza sono inaccettabili. BUSINESSEUROPE, UEAPME,
CEEP e ETUC (nonché il comitato di collegamento EUROCADRES/CEC) le condannano in
tutte le loro forme. Ritengono che sia interesse reciproco dei datori di lavoro e dei lavora-
tori e delle lavoratrici affrontare tale questione, che può avere delle gravi conseguenze di
carattere sociale ed economico.
La legislazione comunitaria e quella nazionale stabiliscono l’obbligo dei datori di lavoro
di proteggere i lavoratori e le lavoratrici dalle molestie e dalla violenza nel luogo di lavoro.
Differenti forme di molestie e di violenza possono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste
possono:
• essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale costituire episodi isolati o comporta -
menti più sistematici avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi,
come ad esempio, clienti, pazienti, studenti etc.
• andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richie-
dono l’intervento delle pubbliche autorità.
Le Parti sociali europee riconoscono che le molestie e la violenza possono potenzial -
mente presentarsi in qualsiasi luogo di lavoro e riguardare qualunque lavoratore o lavo -
ratrice, indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal rispettivo settore di attività
o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. Tuttavia, alcuni gruppi e settori
possono essere più a rischio. Ciò non significa che tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori
e le lavoratrici sono a rischio.
Il presente Accordo riguarda quelle forme di molestie e di violenza di competenza delle
Parti sociali che corrispondono alla descrizione fatta al paragrafo 3 sotto riportato.
2. FINALITÀ
La finalità del presente Accordo è di:
• aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei
loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro.
• fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici e ai loro rappresentanti ad ogni
livello, un quadro di azione concrete per individuare, prevenire e gestire i problemi deri -
vanti da molestie e violenza nei luoghi di lavoro.
3. DESCRIZIONE
Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o più individui
e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre.
L ’ambiente di lavoro può influire sull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.
161
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e delibera-
tamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o
più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona , di
nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.
4. PREVENIRE, INDIVIDUARE E GESTIRE I CASI DI MOLESTIE E DI VIOLENZA
La maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei superiori e dei lavoratori e
delle lavoratrici possono ridurre l’eventualità di molestie e violenza nei luoghi di lavoro.
Le imprese sono chiamate ad adottare una dichiarazione che sottolinei che le molestie e
la violenza non verranno tollerate.
La dichiarazione specificherà le procedure da seguire qualora si verifichino dei casi. Le
procedure possono includere una fase informale nella quale una persona indicata di
comune Accordo dalle Parti sociali sia disponibile a fornire consulenza e assistenza.
Procedure già adottate possono essere idonee per affrontare le molestie e la violenza.
Una adeguata procedura sarà ispirata, ma non limitata, ai seguenti aspetti:
è interesse di tutte le Parti procedere con la necessaria discrezione per proteggere la
dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a per-
sone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza
indebito ritardo; tutte le Parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza
e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; le
false accuse non devono essere tollerate e possono dare luogo ad un’azione disciplinare;
può rivelarsi utile un’assistenza esterna.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre adottare
misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Ciò può
includere un’azione disciplinare che può comprendere il licenziamento.
Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di rein-
serimento.
I datori di lavoro, consultati i lavoratori e le lavoratrici e/o i loro rappresentanti elaborano,
attuano e verificano l’efficacia di queste procedure per prevenire e affrontare i problemi
che si dovessero presentare.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di
violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti, pazienti e studenti etc.
5. ATTUAZIONE E FOLLOW-UP
Ai sensi dell’articolo 139 del Trattato, il presente Accordo Quadro volontario a livello
Europeo impegna i membri di BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ed ETUC (nonché il
comitato di collegamento EUROCADRES/CEC) ad attuarlo in conformità alle specifiche
procedure e prassi delle Parti sociali in ciascuno Stato membro e nei Paesi dello spazio
economico europeo.
Inoltre, le Parti firmatarie invitano le rispettive Organizzazioni affiliate nei Paesi candidati
ad applicare il presente Accordo.
162
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Le Organizzazioni affiliate forniranno un resoconto sull’applicazione del presente Accor-
do al Comitato per il Dialogo Sociale. Nei primi tre anni dalla data di sottoscrizione del
presente Accordo, il Comitato per il Dialogo Sociale predisporrà annualmente una tabel -
la riepilogativa sull’evoluzione in corso relativamente all’applicazione dell’Accordo. Un
rapporto completo sulle misure attuative adottate sarà predisposto dal Comitato per il
Dialogo Sociale e verrà adottata dalle Parti sociali Europee nel corso del quarto anno.
Le Parti firmatarie valuteranno e rivedranno l’Accordo in qualsiasi momento a decorere
dal quinto anno dalla data della firma, se richiesto da una di esse.
In caso di controversie sul contenuto del presente Accordo, le Organizzazioni affiliate in-
teressate possono congiuntamente o separatamente rivolgersi alle Parti firmatarie, che
risponderanno congiuntamente o separatamente.
Nell’applicazione del presente Accordo, le associazioni aderenti alle Parti firmatarie evi -
teranno oneri superflui a carico delle piccole e medie imprese.
L ’applicazione del presente Accordo non costituisce valida base per ridurre il livello ge-
nerale di protezione fornito ai lavoratori e alle lavoratrici nell’ambito dello stesso. Il pre -
sente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti sociali di concludere, a livello adeguato,
incluso quello europeo, accordi che lo adattino e/o integrino in modo da tener conto di
specifiche necessità delle Parti sociali interessate.
Firme:
John Monks Segretario generale ETUC (per conto della delegazione sindacale)
Philippe de Buck Segretario generale BUSINESSEUROPE Hans-Werner Müller
Segretario generale UEAPME Rainer Plassmann
Segretario generale CEEP
163
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
DICHIARAZIONE ALL. B
“ai sensi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” del
26 aprile 2007
L ’azienda____________________ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si
configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure
adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo
e qui di seguito riportato:
“Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e
deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o
più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di
nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da
atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i
comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro
in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate
su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo
delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 e , della dichiarazione congiunta del
25 gennaio 2016.
Firma del datore di lavoro
______________________________________
164
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 11
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER IL
SETTORE DEL LA VORO IN SOMMINISTRAZIONE
(Art 27, D.Lgs. 148/2015)
Accordo integrativo
Il giorno 21 dicembre 2018, presso la sede di Ebitemp in Roma si sono incontrati
Assosomm, NIdiL CGIL, Felsa CISL, Uiltemp, (di seguito le Parti),
PREMESSO CHE
• Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo operante nel settore del lavoro in sommi -
nistrazione (di seguito “il Fondo”) è stato costituito con Accordo delle Parti in data 9
dicembre 2014, in applicazione dell’art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92
(c.d. legge Fornero).
• La disposizione testé richiamata prevede che, in riferimento ai settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale nei quali siano operanti consolidati siste-
mi di bilateralità, le Parti Sociali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali (nella somministrazione di lavoro, il Fondo Forma.Temp.) con
la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
• Il successivo D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che ha sostituito, abrogandolo, l’art. 3
comma 14 della L. n. 92/2012, ha confermato il dettato pregresso (artt. 26 e 27) dispo-
nendo che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto dovevano ade -
guare le proprie fonti istitutive alla nuova disciplina legislativa entro il 31 dicembre 2015.
• Conseguentemente, le Parti in data 25 novembre 2015 hanno sottoscritto un nuovo
Accordo.
• Con i DD n. 95074 del 25 marzo 2016 e n.121 del 28 aprile 2016 il Fondo di Solidarietà
è stato quindi autorizzato dal Ministero del Lavoro all’esercizio delle attività che sono
state successivamente avviate nel 2017 a seguito della nomina del Comitato di gestio-
ne e controllo.
• Il Fondo assicura al momento le seguenti prestazioni:
- ai sensi dell’Accordo del 25.11.2015 (artt. 7 e 8), ed in applicazione dell’art. 27, comma
1, lett. a) del D.Lgs. n. 148/2015, a beneficio dei lavoratori in somministrazione in so -
spensione del rapporto di lavoro, un assegno ordinario di importo pari all’integrazione
salariale, nel caso in cui le imprese utilizzatrici attivino strumenti di ammortizzazione
sociale in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni sala-
riali ordinarie o straordinarie. In tale circostanza il Fondo assicura inoltre il 100% della
contribuzione previdenziale;
- ai sensi dell’Accordo del 25.11.2015 (art. 9), ed in attuazione dell’art. 26, comma 9,
lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015, un contributo una tantum a titolo di so-
stegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, attualmente pari a € 750.
165
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
• L ’articolo 3, comma 2, della legge Fornero (L. n. 92/2012) ha disciplinato la prestazio-
ne dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale:
la prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese
quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il
lavoratore sia risultato disponibile.
CONSIDERATO CHE
le Parti ritengono necessario specificare la portata degli artt. 7 e 8 dell’Accordo del
25.11.2015, in materia di principi generali inerenti la prestazione in caso di riduzione
o sospensione del rapporto di lavoro, in considerazione dell’invio in missione dei lavo -
ratori somministrati in determinati settori produttivi ove operano peculiari strumenti di
ammortizzazione sociale a beneficio dei lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende
utilizzatrici.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue
Art. 1 - (Lavoratori settore portuale, “IMA”)
1. In corrispondenza del riconoscimento, a beneficio dei lavoratori diretti impiegati nel set-
tore portuale, della prestazione dell’indennità di mancato avviamento (cd. IMA), il Fondo
corrisponderà la prestazione in caso di riduzione/sospensione del rapporto di lavoro (cd.
“TIS” trattamento di integrazione salariale) a vantaggio dei lavoratori somministrati im-
piegati nella medesima azienda/unità produttiva e per le medesime giornate di mancato
avviamento al lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utiliz-
zatrici, fermi restando i limiti di durata massima di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
2. La possibilità per le aziende di cui all’art. 17 L. 84/94 di fare ricorso ai servizi delle
Agenzie per il Lavoro, è disciplinata dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 - Riordino della
legislazione in materia portuale; tale norma prevede il ricorso all’Agenzia per il Lavoro
soltanto quando le ore di lavoro necessarie superino le disponibilità per avviamento
di tutto l’organico delle aziende di cui all’Art.17. L ’applicazione di tale normativa può
quindi determinare l’ipotesi in cui i lavoratori somministrati, pur se effettivamente alle
dipendenze dell’APL, non vengano avviati al lavoro (necessitando quindi delle presta -
zioni del Fondo) nelle giornate in cui i dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice invece
lavorino (non beneficiando pertanto dell’IMA).
3. Pertanto, tenendo conto del reale utilizzo della somministrazione di lavoro nel settore
portuale come sopra descritto, il Fondo riconoscerà la prestazione di trattamento di
integrazione salariale (cd “TIS”), anche nel caso di cui al precedente comma, a quei
lavoratori che non hanno potuto essere avviati al lavoro in base alle effettive richieste
di lavoratori somministrati certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione
dell’Autorità di Sistema Portuale.
Art. 2 - (Lavoratori edili e settore metalmeccanico, CIGO per eventi meteo)
1. Nei settori edilizia e settore metalmeccanico, nei casi di sospensione o contrazione
166
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
dell’attività produttiva per situazioni aziendali, riferite all’utilizzatore, dovute a intem -
perie stagionali, con corrispondente erogazione ai lavoratori alle dirette dipendenze
dell’utilizzatore della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni per eventi metere -
ologici, il Fondo corrisponderà la prestazione di trattamento di integrazione salariale
a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesima azienda/unità pro -
duttiva per le medesime giornate di sospensione dal lavoro previste per i lavoratori alle
dirette dipendenze dell’aziende utilizzatrici.
2. Ad integrazione e parziale modificazione di quanto disciplinato dal comma 1 del pre -
sente articolo, il Fondo, esclusivamente nel caso di sospensione dell’attività lavorativa
per intemperie stagionali, corrisponderà la prestazione di trattamento di integrazione
salariale a vantaggio dei lavoratori somministrati anche in unità produttive dell’azienda
utilizzatrice ove non operano lavoratori alle dirette dipendenze di quest’ultima.
Art. 3 - (Modalità operative)
1. Le prestazioni di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt. 1 e 2 del presente
Accordo vengono erogate dal Fondo secondo il meccanismo dell’anticipazione delle
prestazioni di cui all’art. 15 dell’Accordo del 25.11.2015.
2. Il riconoscimento della prestazione di cui all’articolo 1 del presente Accordo è subordi-
nato alla verifica, da parte del Comitato di Gestione del Fondo, della autocertificazione
presentata dalla agenzia per il lavoro attestante i nominativi dei lavoratori per i quali si
richiede la prestazione e i giorni di mancato avviamento al lavoro, nonché della comu-
nicazione mensile inviata dalla azienda utilizzatrice e avallata dall’autorità di sistema
portuale relativa all’effettivo utilizzo dei lavoratori in somministrazione nel corso del
mese di riferimento.
3. Nella fattispecie individuata dall’art. 2, comma 1, è sufficiente la presentazione, da par-
te dell’agenzia per il lavoro, della medesima documentazione presentata all’INPS dalla
azienda utilizzatrice (relazione tecnica dettagliata e eventuale bollettino meteorolo -
gico in applicazione dei Mess. INPS n. 1856/2017 e n. 2276/2017). Nella fattispecie
individuata dall’art. 2, comma 2, l’agenzia presenterà la medesima documentazione
di cui al periodo che precede al Fondo che rilascerà la prestazione di trattamento di
integrazione salariale pur in assenza di attestazione da parte dell’INPS.
Roma, 21 dicembre 2018
ASSOSOMM
NIdiL CGIL
FelSA CISL
UilTemp
167
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 11 BIS
DICHIARAZIONE PER LA RICHIESTA DI ATTIV AZIONE
DELL’ ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A FA VORE
DEI LA VORATORI SOMMINISTRATI
DICHIARAZIONE
per la richiesta di attivazione dell’Assegno di Integrazione Salariale
a favore dei lavoratori somministrati
Oggetto: parità di trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati in
costanza di Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a _______________ il __________________,
CF ___________________________ in qualità di _____________________________ dell’a -
zienda _____________________________ con sede legale in _______________________ via
_____________________________, P .IVA/C.F. _______________________________, alla luce della
richiesta di attivazione della prestazione di AIS, erogata dal Fondo di Solidarietà Bilatera-
le Alternativo per i lavoratori in somministrazione, con riferimento al/ai contratto/i di som-
ministrazione in forza con l’Agenzia per il Lavoro sottoscritto/i in data___________________,
consapevole che ai lavoratori in somministrazione è garantito il diritto ad un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti diretti
dell’utilizzatore (art. 35, comma 1, D. Lgs. 81/2015, cd. principio di “parità di trattamento”).
DICHIARA CHE
l’utilizzo degli strumenti di ammortizzazione sociale, in caso di riduzione e/o sospen -
sione dell’attività lavorativa dei lavoratori diretti e dei lavoratori con contratto di som -
ministrazione di lavoro, è conseguente all’esercizio del proprio potere organizzativo e
direttivo e rispetta, per quanto compatibile con le esigenze organizzative e produttive
e con le mansioni svolte, il sopra citato principio di parità di trattamento economico e
normativo, nonché i principi di rotazione, non discriminazione, correttezza e buona fede.
Data e luogo
____________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
_________________________
168
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 11 BIS
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER
LA SOMMINISTRAZIONE DI LA VORO (FSBS)
Accordo Sindacale
Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assosomm, ASSOSOMM, FELSA
CISL, NIDIL CGIL e UIL TEMP UIL, di seguito le Parti,
Visto che
• L ’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 148/2015 dispone che “In alternativa al modello pre-
visto dall’articolo 26, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di
lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle
peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di entrata in vigore
del presente decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei
fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alle finalità perseguite
dall’articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti”.
• Il successivo comma 5 prevede che “Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera e), allo 0,45 per cento
della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra
datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo tra
le parti sociali istitutive del fondo (…)”.
• La lettera e) del comma 5 dispone che per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono “ la possibilità di far confluire al fondo di cui al comma
1 quota parte del contributo previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del
2003, prevedendo un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento
del predetto fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30
per cento della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016”.
• L ’art. 27, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 148/2015, prevede che gli accordi ed i contratti
collettivi definiscano “ l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della ge -
stione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche
a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio finanziario del fondo di cui
al comma 1”;
• I Decreti Interministeriali nn. 89581 del 17 aprile 2015 e 95074 del 25 marzo 2016, at -
tuativi del disposto dell’art. 27 del D. Lgs. n. 148/2015, definiscono, tra l’altro, l’obbligo di
sostenibilità economica e finanziaria del Fondo ed i criteri e i requisiti per la contabilità
e il monitoraggio delle prestazioni.
169
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Considerato che:
• La finalità perseguita dai Fondi di cui all’articolo 27 del D. Lgs. n. 148/2015 è quella di
realizzare, ovvero integrare, in chiave universalistica, il sistema di tutela del reddito in
costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;
• I Decreti Interministeriali sopra richiamati impongono che:
i. il Fondo è tenuto a dotarsi di un bilancio consuntivo e previsionale, in cui dovranno
essere evidenziate la dotazione iniziale del Fondo e le entrate contributive;
ii. il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza
di disponibilità;
iii. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche ri -
serve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore;
iv. Il Fondo deve dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull’andamento delle prestazio-
ni da trasmettere al Ministero del lavoro. Tale sistema di monitoraggio dovrà essere
tale da assicurare un’adeguata conoscenza circa l’andamento delle prestazioni.
• Le Parti hanno dato attuazione al dettato normativo con gli Accordi del 9 dicembre 2014,
25 novembre 2015 e, da ultimo, con l’Accordo di rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019,
accordi che si intendono integralmente richiamati e confermati salvo quanto disposto
di seguito.
• Le relazioni di bilancio consuntivo e previsionale dell’ultimo biennio, nonché i report di
monitoraggio predisposti dalla struttura del Fondo, hanno evidenziato un incremento
esponenziale delle domande in relazione alle prestazioni erogate dal Fondo, sia in co -
stanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a fronte di una sostanziale in -
varianza dell’ammontare complessivo della contribuzione, con ciò determinandosi una
sofferenza finanziaria ed economica del Fondo che impone alle Parti di intervenire al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni nonché di ricostituire la dotazione iniziale
del fondo.
• Il Fondo eroga, in applicazione della normativa di legge e pattizia sopra richiamata, le
seguenti prestazioni a beneficio dei lavoratori in somministrazione:
i. AIS, assegno di integrazione salariale in caso di riduzione o sospensione dell’orario
di lavoro;
ii. TIS, trattamento di integrazione salariale in caso di di riduzione o sospensione dell’o-
rario di lavoro (arretrati);
iii. SAR, sostegno al reddito a beneficio dei lavoratori in somministrazione in caso di
cessazione del rapporto di lavoro;
iv. Indennità corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato in caso di attivazione della
procedura di mancanza di occasioni di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti previsti, ai
sensi dell’art. 25 del CCNL di settore;
v. IMA, indennità di mancato avviamento per i lavoratori portuali in somministrazione.
Tutto ciò visto e considerato, le Parti convengono quanto segue.
170
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Art. 1 - Aliquota Contributiva
1. L ’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solida-
rietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) è la seguente:
Aliquota contributiva Ripartizione dell’aliquota contributiva
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini pre-
videnziali dei lavoratori a tempo determina-
to e indeterminato anche in apprendistato,
esclusi i dirigenti.
0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a
carico del lavoratore
2. L ’aliquota contributiva di cui al comma 1 è dovuta al netto della contribuzione obbli-
gatoria di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo Foma.Temp (4,00%).
Art. 2 - Modalità applicative dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
1. L ’utilizzatore, all’atto di attivazione dell’AIS, sottoscrive apposita autocertificazione pre-
disposta dal Fondo al fine di dare piena applicazione al principio di parità di trattamento
economico e normativo.
2. Le Parti valuteranno l’opportunità, ove ritenuto necessario, anche in esito al monito -
raggio di cui all’articolo 3, di individuare modalità di intervento, in coerenza con quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di trattamenti di integrazione salariale, al fine
di salvaguardare l’equilibrio finanziario del Fondo e di evitare un utilizzo distorto dell’AIS.
Art. 3 - Decorrenze e monitoraggio
1. Le disposizioni di cui al presente Accordo decorrono a far data dal 1° marzo 2025.
2. Le Parti convengono di avviare il costante monitoraggio dell’andamento economico/
finanziario del Fondo, e di ciascuna delle prestazioni da esso erogate, anche per il tramite
del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo, al fine di adottare le eventuali misure
correttive atte a garantire la condizione di equilibrio del Fondo di Solidarietà Bilaterale per
la Somministrazione di Lavoro.
3. Decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo le Parti procederanno ad una
verifica degli effetti della presente Intesa in termini di equilibrio economico finanziario del
Fondo per gli eventuali interventi di natura contributiva, prestazionale e organizzativa.
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
171
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 11 TER
ACCORDO SOMMINISTRATI PORTUALI
AZIENDE UTILIZZATRICI AUTORIZZATE
AI SENSI DELL’ ART. 17, COMMA 2, LEGGE N° 84/94
In data 03 maggio 2022, si sono incontrati in modalità da remoto Assosomm e FeLSA
CISL, Nidil CGIL, UIL Temp, di seguito le Parti.
PREMESSA
Vista la particolarità del settore portuale, con la presente intesa le Parti intendono fornire
la strumentazione necessaria alla contrattazione decentrata al fine di favorire soluzioni
contrattuali idonee che tengano conto delle esigenze di flessibilità del settore e che ab -
biano i seguenti obiettivi:
- un utilizzo fisiologico dell’ammortizzatore sociale IMA (Indennità di Mancato Avviamen-
to), favorendo il superamento della fase pandemica, e secondo le finalità previste dalla
Legge;
- favorire la continuità occupazionale e durate minime dei contratti di lavoro alle lavoratri-
ci e lavoratori anche attraverso il superamento dei contratti giornalieri;
- calibrare le quantità di giornate garantite tenendo in considerazione la necessità e le
esigenze delle aziende utilizzatrici, la storia contrattuale dei singoli lavoratori, l’effettivo
lavoro svolto nel periodo prepandemico, l’anzianità e la professionalità degli stessi.
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Fatto salva la possibilità di utilizzo del contratto di lavoro full time, che potrà sempre
essere utilizzato soprattutto quando i flussi del porto sono a pieno regime, e a giornata,
che potrà sempre essere utilizzato, con espresso consenso del lavoratore, in particolare
quando i flussi dei porti sono esigui anche a causa di limiti di contingentamento stabiliti
dall’Autorità Portuale - le Parti individuano delle tipologie contrattuali a disposizione della
contrattazione decentrata, che ne concorderà l’utilizzo, anche al fine di superarare l’utiliz-
zo del contratto di lavoro a giornata.
Tipologia 1: PART TIME VERTICALE
DURATA MINIMA
Di norma possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo de -
terminato della durata minima di 4 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento
retributivo e normativo e secondo quanto previsto dal CCNL applicato dall’utilizzatore.
CONDIZIONI
Esclusivamente in fase di prima applicazione del presente Accordo, questa tipologia rap-
presenta la base contrattuale per quei territori nei quali sono già attive Intese di secondo
172
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
livello finalizzate alla individuazione di giornate garantite.
1) Le ore minime garantite non potranno essere inferiori a 24 ore settimanali, corrispon -
denti ad una percentuale di PT del 66,67% (su base di calcolo pari ad un FT di 36 ore
settimanali); qualora l’orario settimanale FT applicato dall’azienda utilizzatrice fosse
diverso (es. 40 ore settimanali), la percentuale di PT viene riproporzionata sulla base
di calcolo precedente.
2) Il sistema di calcolo ammesso è esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su
base oraria.
ORARIO DI LAVORO
1) Il turno lavorativo giornaliero sarà di 6 ore: stanti le peculiarità del settore portuale,
nel contratto di lavoro verranno indicate le specifiche giornate della settimana in cui
la prestazione dovrebbe essere effettuata; qualora vi fossero necessità di variare tali
giorni, verrà effettuata una comunicazione al lavoratore con preavviso minimo di 24
ore ovvero sulla base di quanto previsto dal CCNL per il personale diretto delle Com -
pagnie portuali. Il lavoratore potrà aderire alla richiesta, allo stesso verrà quindi appli -
cata una maggiorazione pari al 10% della retribuzione lorda oraria a titolo di “Indennità
spostamento giornata”; nell’arco del mese di riferimento sono possibili al massimo 4
variazioni della giornata lavorativa.
2) La contrattazione decentrata può intervenire in deroga o modifica della soglia sopraci-
tata e relativa ai 4 spostamenti mensili consentiti.
3) L ’orario della prestazione dovrà essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 24
ore prima dell’inizio dell’attività stessa, o come avviene per il personale diretto dell’im-
presa utilizzatrice.
Il rifiuto ingiustificato nelle giornate contrattualmente previste, comunicato secondo le
modalità prevista dal precedente punto 2), si configura come assenza ed è soggetto ai
provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 34, del presente CCNL.
In caso di primo rifiuto ingiustificato e irreperibilità nella giornata contrattualmente previ-
sta il lavoratore è passibile di sospensione della retribuzione; in presenza di un secondo
rifiuto si potrà procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o
giustificato motivo.
STRAORDINARI
Le giornate eccedenti a quelle contrattualmente dovute verranno considerate e retribuite
come ore supplementari con le relative maggiorazioni stabilite dal CCNL dei lavoratori
dei porti e da eventuale contrattazione di secondo livello, fino al raggiungimento della
normale settimana di lavoro (a tempo pieno) applicata presso l’azienda utilizzatrice in
riferimento al CCNL Porti (36 ore settimanali), ferme restando le maggiorazioni sempre e
comunque applicabili in caso di lavoro su turni.
Le ore che invece superano il normale orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimana -
li) sono lavoro straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale
173
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
istituto dal CCNL Porti, e da eventuale contrattazione di secondo livello, effettivamente
applicato dall’azienda utilizzatrice.
Le ore di lavoro straordinario sono calcolate anche su base giornaliera al superamento
delle 6 ore.
ORE AD INTEGRAZIONE “MINIMO GARANTITO”
Le ore minime previste contrattualmente ma non lavorate per cause non imputabili al
lavoratore, verranno pagate applicando l’indennità di mancato avviamento (IMA), salvo
quelle oggetto “dell’indennità di spostamento giornata”.
L ’applicazione dell’Indennità di Mancato Avviamento seguirà le medesime regole previste
ed applicate dall’azienda utilizzatrice ai dipendenti diretti.
Tipologia 2: PART TIME VERTICALE RIDOTTO
Qualora vi fossero delle esigenze del singolo porto legate ai traffici merci e/o passeggeri,
specificamente evidenziate in sede di accordo decentrato, è possibile ricorrere a questa
tipologia contrattuale nei seguenti casi:
- nella misura massima del 20% dei somministrati presenti calcolata sul singolo porto;
- nelle fasi di avvio della somministrazione all’interno di un porto;
- in un periodo transitorio finalizzato al superamento del lavoro a giornata;
- nei casi previsti dal CCNL dell’azienda utilizzatrice;
- nei casi in cui sia previsto un limite di contingentamento degli avviamenti dei sommini-
strati da parte dell’autorità portuale.
I contratti di lavoro stipulati nei casi sopra descritti avranno le seguenti caratteristiche:
1) Le ore minime garantite non potranno essere inferiori a 12 ore settimanali, corrispon -
denti ad una percentuale di PT del 33,33% (su base di calcolo pari ad un FT di 36 ore
settimanali); qualora l’orario settimanale FT applicato dall’azienda utilizzatrice fosse
diverso (es. 40 ore settimanali), la percentuale di PT viene riproporzionata sulla base
di calcolo precedente.
2) La durata minima sarà pari a 3 mesi.
3) Il sistema di calcolo ammesso è esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su
base oraria.
ORARIO DI LAVORO
1) Il turno lavorativo giornaliero sarà di 6 ore: stanti le peculiarità del settore portuale,
nel contratto di lavoro verranno indicate le specifiche giornate della settimana in cui
la prestazione dovrebbe essere effettuata; qualora vi fossero necessità di variare tali
giorni, verrà effettuata una comunicazione al lavoratore con preavviso minimo di 24
ore ovvero sulla base di quanto previsto dal CCNL per il personale diretto delle Compa-
gnie portuali. Il lavoratore, potrà aderire alla richiesta, allo stesso verrà quindi applicata
una maggiorazione pari al 10% della retribuzione lorda oraria; nell’arco del mese di
riferimento sono possibili al massimo 4 variazioni della giornata lavorativa.
2) La contrattazione decentrata può intervenire in deroga o modifica della soglia sopraci-
174
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
tata e relativa ai 4 spostamenti mensili consentiti.
3) L ’orario della prestazione dovrà essere comunicato al lavoratore con un preavviso di
24 ore prima dell’inizio dell’attività stessa, o come avviene per il personale diretto delle
Compagnie portuali;
Il rifiuto ingiustificato nelle giornate contrattualmente previste, comunicato secondo le
modalità prevista dal precedente punto 2), si configura come assenza ed è soggetto ai
provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 34, del presente CCNL.
In caso di primo rifiuto ingiustificato e irreperibilità nella giornata contrattualmente previ-
sta il lavoratore è passibile di sospensione della retribuzione; in presenza di un secondo
rifiuto si potrà procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o
giustificato motivo.
STRAORDINARI
Le giornate eccedenti a quelle contrattualmente dovute verranno considerate e retribu -
ite come supplementari con le relative maggiorazioni stabilite dal CCNL dei lavoratori
dei porti e da eventuale contrattazione di secondo livello fino al raggiungimento della
normale settimana di lavoro (a tempo pieno) applicata presso l’azienda utilizzatrice in
riferimento al CCNL Porti (36 ore settimanali), ferme restando le maggiorazioni sempre e
comunque applicabili in caso di lavoro su turni.
Le ore che invece superano il normale orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimana -
li) sono lavoro straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale
istituto dal CCNL Porti, e da eventuale contrattazione di secondo livello, effettivamente
applicato dall’azienda utilizzatrice.
Le ore di lavoro straordinario sono calcolate anche su base giornaliera al superamento
delle 6 ore .
ORE/GIORNATE AD INTEGRAZIONE “MINIMO GARANTITO”
Le ore minime previste contrattualmente ma non lavorate per cause non imputabili al
lavoratore, verranno pagate applicando l’indennità di mancato avviamento (IMA), salvo
quelle oggetto “dell’indennità di spostamento giornata”.
L ’applicazione dell’Indennità di Mancato Avviamento seguirà le medesime regole previste
ed applicate dall’azienda utilizzatrice ai dipendenti diretti.
DISCIPLINA COMUNE
MONITORAGGIO E REVISIONE DELLE GIORNATE MINIME DI LAVORO
Nell’ipotesi di utilizzo di giornate eccedenti che comportino il superamento delle giornate
contrattualmente garantite, pari o superiore al 20% nell’arco di 6 mesi presso lo stesso
utilizzatore, verrà riconosciuto un incremento delle giornate inizialmente previste da con-
tatto pari al 50% della maggiorazione.
175
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
Viene individuata una soglia di utilizzo di IMA superiore al 20% del volume di lavoro com-
plessivo calcolato nell’arco di 6 mesi sul singolo porto, superata la quale a livello decen-
trato, le parti si impegnano ad un monitoraggio congiunto al fine di verificare le condizioni
che hanno determinato l’utilizzo dell’ammortizzatore, per trovare eventuali soluzioni ido-
nee al contenimento dello stesso, eventualmente rimodulando gli orari di lavoro.
Le Parti infine si impegnano ad effettuare un monitoraggio su base semestrale circa
l’utilizzo delle due tipologie di part-time sopra definite, nonché dell’utilizzo del contratto
di lavoro a giornata, con particolare riferimento - in quest’ultimo caso - ai Porti in cui sia
presente un limite di contingentamento all’utilizzo dei contratti di somministrazione.
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
176
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 12
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ACCORDO INTEGRATIVO SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ
BILATERALE ALTERNATIVO PER IL SETTORE DEL LA VORO
IN SOMMINISTRAZIONE
21 DICEMBRE 2018
Il giorno 3 luglio 2019, presso la sede di Ebitemp a Roma, si sono incontrati ASSOSOMM,
FELSA CISL, NIDIL CGIL, UIL TEMP (di seguito le Parti),
Premesso che:
- In virtù dell’Accordo del 25 novembre 2015, e in applicazione dell’art. 27, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 148/2015, il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo operante nel set-
tore del lavoro in somministrazione (di seguito “il Fondo”) eroga in favore dei lavoratori
somministrati, nei periodi di sospensione del rapporto di lavoro, un assegno ordinario di
importo pari all’integrazione salariale, qualora le imprese utilizzatrici attivino strumenti
di ammortizzazione sociale in relazione alle causali previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- In data 21dicembre2018, le Parti hanno sottoscritto l’Accordo integrativo sul Fondo,
prevedendo, all’art. 2, comma 2, che, esclusivamente nel caso di sospensione dell’at -
tività lavorativa per intemperie stagionali, il Fondo corrisponderà la prestazione di trat -
tamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori somministrati anche in unità
produttive dell’azienda utilizzatrice, ove non operino lavoratori alle dirette dipendenze
di quest’ultima;
Tanto premesso, le Parti concordano quanto segue:
La prestazione di trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 2, comma 2 dell’Accordo
Integrativo sul “Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per il settore del Lavoro in Som-
ministrazione” del 21 dicembre 2018 è corrisposta in favore dei lavoratori somministrati
anche per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa posteriori al 25 novembre 2015,
per le domande di attivazione del Fondo in regola con le modalità previste e corredate
dalla documentazione richiesta dal Fondo di Solidarietà.
Letto, confermato, sottoscritto.
Roma, 3 luglio 2019
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
177
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 13
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DI SETTORE MATURAZIONE
E CORRESPONSIONE DEI RATEI DI RETRIBUZIONE DIFFERITA
In data 2 luglio 2019, presso la sede di Ebitemp, si sono incontrati Assosomm, Nidil Cgil,
Felsa Cisl, Uiltemp (di seguito le Parti).
Premesso che
• con Accordo del 9 dicembre 2014 le Parti hanno istituito il Fondo di Solidarietà Bilate -
rale di settore (di seguito FSBS), in attuazione delle previsioni legislative (art. 3, comma
14, L. n. 92/2012, come sostituito dall’art. 27 D. Lgs. n. 148/2015);
• con i successivi Accordi del 5 marzo 2015 e del 25 novembre 2015 le Parti hanno defini-
to le procedure e il regime di anticipazione del Trattamento di Integrazione Salariale (di
seguito TIS), misura di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione prevista
per le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di attivazione di un ammor-
tizzatore sociale da parte dell’utilizzatore.
Considerato che
• l’Accordo del 5 Marzo 2015 prevede espressamente che FormaTemp riconosca il “rim-
borso del costo sostenuto dalle ApL per le anticipazioni”;
• le Parti, già nella seduta della Commissione Paritetica del 7 novembre 2018, avevano
convenuto nel riconoscere, in materia di retribuzione differita in costanza di TIS, l’ap -
plicazione del dettato di cui all’art. 30, comma 6, del CCNL 27 febbraio 2014; pertanto,
nelle ipotesi di intervento del FSBS, il “rimborso completo degli oneri anticipati dalla
Agenzia relativi ai citati ratei dovrà avvenire sulla base delle modalità di maturazione
previste dall’art. 30, comma 6, del CCNL 27 febbraio 2014”;
• il citato art. 30, comma 6, sancisce infatti che “( ... ) come condizione globalmente più
favorevole la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la durata della missione, avviene in
proporzione alle ore ordinarie lavorate, ed a quelle non prestate ma contrattualmente
dovute ( .. )”.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.
1. Nell’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con attivazione della misura di TIS, il
FSBS riconosce all’agenzia per il lavoro anche il rimborso completo degli oneri anticipa-
ti/accantonati durante i periodi di sospensione, con riferimento ai ratei di retribuzione
differita relativi a 13ma e 14ma mensilità, ferie, ROL e permessi, ad esclusione del TFR.
178
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
2. Nel caso in cui l’accordo dell’azienda utilizzatrice, che attiva il percorso per il rico -
noscimento dell’ammortizzatore sociale di sostegno al reddito dei dipendenti diretti,
preveda che i ratei di cui al comma che precede, come disposizione di miglior favore,
siano erogati dall’utilizzatore, parallelamente l’agenzia sosterrà l’onere dei suddetti ra-
tei, rivalendosi sull’azienda utilizzatrice.
3. Le statuizioni di cui ai commi che precedono sono da considerarsi norme di interpre -
tazione autentica delle disposizioni in materia previste dagli Accordi sottoscritti dalle
Parti in data 5 marzo 2015 e 25 novembre 2015.
Roma, 2 luglio 2019
ASSOSOMM
NIDIL CGIL
FELSA CISL
UIL TEMP
179
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 14
ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL MOG NEL SETTORE
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
(ART. 51, PUNTO C, COMMA 2, DEL CCNL 15 OTTOBRE 2019)
In data 19 novembre 2019, a Roma si sono incontrati Assosomm, Nidil Cgil, Felsa Cisl,
Uiltemp (di seguito le Parti);
- visto il rinvio alle Parti operato dall’art. 51 punto C comma 2 del CCNL 15 ottobre 2019,
in merito alla definizione di una intesa finalizzata ad individuare per il settore delle In -
dustrie Alimentari le attività secondarie nelle quali rendere operativo l’istituto del MOG;
- considerato che la finalità perseguita dalle Parti è di agevolare l’utilizzo della sommi -
nistrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano
di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle
Aziende utilizzatrici;
- responsabilità delle Parti è quella di garantire percorsi di continuità occupazionale, fa -
vorendo l’instaurarsi di missioni lavorative più stabili, così da evitare fenomeni di fram -
mentazione contrattuale di missioni brevi e reiterate o l’applicazione di tipologie con -
trattuali meno tutelanti per i lavoratori rispetto alla somministrazione;
- le Parti, tenuto conto delle previsioni del CCNL in materia, nonché delle forme di flessibi-
lità in entrata previste dal CCNL Industrie Alimentari, condividono che la finalità del pre-
sente Accordo è ricondurre nell’ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie
contrattuali flessibili, occasionali e accessorie.
Le Parti convengono quanto segue.
1. Fermi restando i limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva dell’utilizzato-
re possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determina-
to con monte ore retribuito garantito (MOG) a tre mesi, in tutte le Aziende del settore
alimentare, contraddistinte dall’applicazione del codice ATECO 10.
2. Per i contratti di cui al punto 1 che prevedono un utilizzo complessivo inferiore ai 30
lavoratori somministrati per la singola ApL, è sempre possibile stipulare - nei limiti di
contingentamento previsti dalla Legge (D. Lgs. n. 81/2015) ovvero dalla contrattazione
collettiva applicata dall’utilizzatore - previa comunicazione informativa scritta alle Or -
ganizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, un contratto iniziale di MOG a tre mesi.
Durante tale periodo l’agenzia per il lavoro e le OO.SS. Nazionali o Territoriali possono
stipulare un Accordo al fine di prorogare la somministrazione.
3. A seguito di un primo contratto di tre mesi, qualora la medesima ApL intenda rinnovare
il contratto di MOG con lo stesso utilizzatore, è comunque tenuta a sottoscrivere l’Ac-
cordo con le OO.SS. di cui al punto precedente.
4. Entro dieci giorni dalla richiesta di Accordo di cui ai punti 2 e 3, le Parti sono tenute ad
incontrarsi per la sottoscrizione dell’Accordo. Solo nel caso in cui le OO.SS. non diano
riscontro nei termini indicati, l’ApL potrà procedere (silenzio assenso) all’ulteriore som-
180
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ministrazione in MOG.
5. Nelle ipotesi in cui l’ ApL evidenzi la necessità di ricorrere sin dall’inizio della sommini-
strazione ad un utilizzo più esteso rispetto al limite di cui al punto 2, l’Agenzia è tenuta
a convocare preliminarmente le OO.SS. firmatarie il presente Accordo. Le OO.SS. sono
tenute entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione a dare riscontro alla convocazione
della ApL. Entro i successivi 10 giorni di calendario dal riscontro della comunicazione
devono incontrarsi per la sottoscrizione dell’Accordo. Nel caso in cui le OO.SS. non
diano riscontro nei termini di cui sopra l’ApL potrà procedere (silenzio assenso) alla
somministrazione MOG.
6. Nelle aziende utilizzatrici nelle quali siano stati attivati, alla data di sottoscrizione del
presente Accordo, contratti con MOG nel settore alimentare si applica la disciplina
contrattuale vigente fino al 31 luglio 2020, pur senza la necessità di sottoscrizione
dell’Accordo sindacale di cui ai punti che precedono. A far data dal 1 agosto 2020 il
rinnovo o la proroga dei contratti di MOG in essere presso dette aziende utilizzatrici è
consentito a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui ai punti precedenti.
7. Le Parti considerano che le intese ai punti 2 e 3 siano da riferirsi all’applicazione del
MOG presso la singola impresa utilizzatrice. Qualora l’utilizzatore si avvalga contem -
poraneamente di ulteriori ApL, i contenuti delle intese saranno estesi dall’inizio della
somministrazione, tramite Accordo, alle lavoratrici/tori da queste somministrati.
8. Le Parti convengono di attivare il monitoraggio dei contratti di MOG derivanti dalla
coerente applicazione del presente Accordo in relazione alle finalità enunciate in pre -
messa.
Roma, 19 novembre 2019
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
181
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 15
WELFARE SANITARIO
Accordo Sindacale
Il giorno 3 febbraio 2025, a Roma, presso la sede di Assosomm, si sono incontrati
ASSOSOMM, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UIL TEMP UIL, di seguito le Parti,
Visto che
è necessario implementare l’attuale welfare sanitario di settore in considerazione della
sua natura strategica per il benessere e la qualità della vita dei lavoratori somministrati
mediante l’integrazione ed il miglioramento delle prestazioni offerte dal SSN;
Considerati
gli attuali limiti del SSN costituiti sia dai tempi di attesa oltreché dalle limitazioni delle
prestazioni erogate soprattutto per quanto concerne le visite specialistiche, gli esami
diagnostici e gli interventi chirurgici e la conseguente necessità di offrire ai lavoratori
somministrati servizi aggiuntivi e personalizzati quali, a titolo esemplificativo, programmi
di screening, check-up periodici, trattamenti odontoiatrici, pacchetti prevenzione mirati
per genere oltreché di supporto per patologie croniche.
Ritenendo
che il potenziamento della sanità integrativa e del welfare sanitario possa migliorare si -
gnificativamente il benessere ed il coinvolgimento dei lavoratori somministrati costituen-
do un fattore fondamentale delle politiche di reclutamento, retention e fidelizzazione
delle Agenzie e qualificando ancora di più la somministrazione di lavoro come la forme di
flessibilità contrattata più evoluta in termini di tutele;
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue.
1. Le Premesse costituiscono Parte integrante del presente accordo.
2. L ’implementazione del welfare sanitario di settore sia sotto il profilo delle risorse ad
esso dedicate, degli strumenti utilizzati che delle prestazioni erogate avverrà in coe -
renza con i seguenti criteri:
a) natura universalistica dell’intervento mediante: 1) rafforzamento economico delle
prestazioni attualmente erogate a rimborso dalla Cassa mutualistica; 2) adozione
di una modalità assicurativa che preveda l’assistenza diretta in favore di una popo-
lazione di lavoratori con maggiore anzianità e dei loro nuclei familiari;
b) incremento economico, in coerenza con le risorse individuate secondo le modali -
tà di cui all’articolo 4 della presente Intesa, degli indennizzi delle misure esistenti
(tariffario odontoiatrico, sussidi per degenza ospedaliera) e dei massimali previsti
per le altre prestazioni (prevenzione donna, alta diagnostica, pacchetto maternità,
182
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
rimborso lenti e piccoli interventi oculistici);
c) definizione di possibili nuovi interventi in particolare nell’ambito dell’area della pre -
venzione (check up uomo/donna), specialistica e diagnostica, odontoiatrica, long
term care e patologie croniche.
3. Al fine di garantire l’assistenza “diretta in convenzione”, ovvero senza l’anticipazione
della spesa da parte della lavoratrice o del lavoratore, in favore della popolazione di
cui all’art. 2, lettera a), punto 2 ed art. 2 lettera c) della presente intesa, le Agenzie si
impegnano a comunicare i nominativi dei propri dipendenti in possesso dell’anzianità
richiesta conseguita presso la medesima Agenzia.
4. Con separato accordo applicativo da stipulare entro 4 mesi dalla firma del presente
accordo le Parti definiscono, in applicazione di quanto qui convenuto:
a) requisiti di accesso, numerosità e platea dei beneficiari di cui all’art.2, lettera a),
punto 2 e art. 2, lettera c) della presente Intesa;
b) misure, interventi e stanziamenti di cui all’art. 2 della presente Intesa.
5. La declinazione operativa di quanto qui convenuto tra le Parti è demandata ad Ebitemp
fermo restando che la polizza assicurativa dovrà comunque contenere una clausola
di salvaguardia bilaterale che preveda la possibilità di restituzione di quota parte del
premio in caso di squilibrio nel rapporto premi-sinistri.
6. Allo scopo di finanziare le misure e gli interventi di cui alla presente Intesa le Parti con-
cordano di destinare il flusso dello 0,13% da Forma.Temp a Ebitemp di cui all’allegato
“Risorse della Bilateralità” dell’Accordo del 3 febbraio 2025 “ Fondo di Solidarietà Bila -
terale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS)”, unitamente ad altre eventuali risorse
che dovessero rendersi necessarie individuate dalla Parti in esito al negoziato di cui
all’articolo 4 del presente Accordo.
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
183
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 16
FORMAT DI INFORMATIV A
Felsa CISL
felsa@cisl.it
Nidil CGIL
nidilcgilnazionale@pec.it
UILTemp
uiltemp@uiltemp.it
ATTIV AZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO IN MODALITÀ FAD
ASINCRONA IN LUOGO DELL’ ACCORDO SINDACALE
Informativa
Art. 11 CCNL 21 luglio 2025
L ’Agenzia per il Lavoro nome ApL informa le codeste Organizzazioni Sindacali dell’attiva-
zione in modalità FaD asincrona del seguente progetto:
Titolo progetto
Durata del progetto (max 12 mesi)
Titolo modulo
Durata modulo (min. 8 ore)
Contenuto formativo
Test preliminare per la determinazione del livello iniziale
(solo per alcuni percorsi formativi)
Test finale per la valutazione delle competenze acquisite
e valutazione di gradimento
Importo dell’indennità di frequenza riconosciuta
ai discenti (4,5 euro/ora)
Monitoraggio (inserire il periodo in cui verrà effettuato
il monitoraggio)
* Per ogni modulo ripetere le righe da “Titolo modulo” a “Test finale per la valutazione delle
competenze acquisite e valutazione di gradimento”
Data e Luogo Firma
184
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 17
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Titolo progetto
Il giorno XX/XX/XXXX tramite collegamento virtuale si sono riuniti:
ApL, rappresentata da __________________________;
FELSA-CISL, rappresentata da __________________;
NIDIL-CGIL, rappresentata da ___________________;
UILTEMP, rappresentata da _____________________;
di seguito congiuntamente, le “Parti”,
Premesso che
A. Forma.Temp è il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in
somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione e senza fine di lucro
dall’Associazione di rappresentanza delle Agenzie per il Lavoro (Assosomm), dalle
tre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori somministrati (FelSA-CISL, NIDIL-CGIL, UIL-
Temp) e dalle tre Confederazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL);
B. I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di Formazione
a Distanza (FaD) al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti;
C. Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FaD nell’ambito di “pro-
getti speciali” definiti con le OO.SS. mediante Accordo da stipularsi entro 15 giorni
dalla richiesta di incontro;
D. sulla scorta delle predette predisposizioni, ApL nella prospettiva di accrescere le pro -
fessionalità dei propri Lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato ha ri -
levato l’opportunità di implementare percorsi formativi in modalità FaD asincrona che
permette di:
- veicolare contenuti attraverso modalità che consentono di innescare processi di au -
toapprendimento;
- rispondere a diversi livelli di conoscenze possedute in partenza dai partecipanti non-
ché a diversi tempi di apprendimento;
- risolvere problemi di organizzazione della didattica legati all’esigenza di agevolare la
fruizione dei contenuti in caso di difficoltà di conciliazione della pianificazione della
partecipazione da parte di alcuni partecipanti di un gruppo classe;
- rispondere a un’esigenza di flessibilità nell’organizzare tempo e spazio da dedicare
alla formazione; dal punto di vista del partecipante ciò si traduce nella possibilità di
organizzare in modo autonomo la propria formazione combinando risorse e metodo-
logie in funzione degli specifici obiettivi formativi;
- responsabilizzare il partecipante nel suo processo di apprendimento, dando maggio-
185
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
re autonomia e flessibilità; consolidare, quindi, il processo di digitalizzazione della
conoscenza;
E. le Organizzazioni Sindacali di settore, con la finalità di favorire la continuità occupazio-
nale dei Lavoratori assunti a tempo indeterminato in somministrazione da ApL, ricono-
scono l’utilità di istituire percorsi formativi su base volontaria anche tramite l’utilizzo
della Formazione a Distanza asincrona atta a coniugare l’apprendimento, la crescita
professionale e, contestualmente, le esigenze di flessibilità personale di ciascun La -
voratore;
F. (eventuale) l’ApL in data xx/xx/202x ha trasmesso una informativa alle OO.SS. nazio -
nali per l’erogazione in FaD asincrona del progetto formativo/dei progetti formativi in
oggetto;
G. le OO.SS. nazionali in data xx/xx/202x hanno richiesto un incontro per la verifica del
progetto formativo/dei progetti formativi;
H. le Parti hanno verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
Tutto ciò premesso le Parti in epigrafe convengono che
• ApL promuoverà la realizzazione di interventi di qualificazione/riqualificazione profes -
sionale rivolti a lavoratori assunti con contratto di somministrazione proponendo per -
corsi formativi, a partecipazione volontaria, opzionati da un catalogo (parte integrante
del presente Accordo) che verte nei seguenti ambiti:
- XXX
- XXX
- XXX;
• i percorsi verranno erogati in modalità FaD asincrona per una percentuale pari al 100%
della loro durata totale. I percorsi saranno costituiti da moduli multimediali caratterizzati
da molteplici tipologie di format e linguaggi (tutorial audio-video, risorse scenario-based,
cartoon, video con attori, game, attività interattive e test di verifica); i percorsi, quindi, in-
tegreranno linguaggi diversi armonizzando molteplici oggetti con diverse caratteristiche
per fornire una comunicazione capace di intercettare tutti gli stili di apprendimento;
• i corsi saranno ospitati su una piattaforma e-learning messa a disposizione dall’ApL,
accessibile tramite login (che consente il riconoscimento dell’utente e il tracciamento
delle attività) e saranno accessibili a tutti i lavoratori assunti dalla stessa Agenzia con
contratto a tempo indeterminato in somministrazione; per tali percorsi, cui i partecipanti
aderiscono su base volontaria, sarà possibile superare il vincolo del massimale delle 9
ore giornaliere e delle 48 ore settimanali, derivate dal cumulo ore lavorative e formative
(in coerenza con l’art. 11 del CCNL che prevede possa fare eccezione la formazione ero-
gata a distanza - FaD per la qualificazione e riqualificazione erogata al di fuori dell’orario
di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato in somministrazione, mediante
Accordo con le OO.SS.);
186
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
• L ’ApL inoltre:
- comunicherà a tutti i destinatari potenziali l’opportunità di partecipazione con mirate
campagne di comunicazione;
- sottoporrà ai lavoratori un test preliminare per la determinazione del livello iniziale
(punto eventuale);
- sottoporrà ai lavoratori un test finale per la valutazione delle competenze acquisite e
la valutazione di gradimento del progetto;
- riconoscerà per ogni percorso, una indennità di frequenza di un importo pari a
€ 4,50/h. È inteso che ApL riconoscerà detta indennità per ciascun corso svolto dal
partecipante previa verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi e dell’otteni -
mento dell’attestazione finale per ogni modulo, inserendolo nella prima busta paga
utile;
• le Parti concordano di prevedere un monitoraggio periodico che permetterà di valu -
tare il livello di coinvolgimento dei partecipanti e di analizzarne i principali indicatori
funzionali sia a una valutazione complessiva del progetto che alla programmazione di
eventuali iniziative future (profili professionali dei lavoratori che aderiranno al program-
ma, territorialità, competenze sviluppate); si prevedono un incontro intermedio e uno a
consuntivo.
Il presente Accordo avrà durata fino al xx/xx/xxxx 202X e sarà trasmesso a Forma.Temp,
in allegato a ogni singolo progetto presentato entro la suddetta data, per i necessari
adempimenti ad esso connesso.
Luogo, XX/XX/XXXX
ApL
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
INSERIRE CATALOGO CORSI (TITOLO, DURATA, ARGOMENTI DI OGNI CORSO)
187
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 18
ACCORDO DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
La formazione continua e permanente comprende quei percorsi formativi a domanda
individuale erogati tramite lo strumento del voucher, ovvero un assegno formativo ero -
gato da FT che i lavoratori/trici in somministrazione possono utilizzare sulla base di una
scelta individuale anche il di fuori delle specifiche attività svolte.
Motivazione di questa opzione offerta ai lavoratori/trici: facilitare la formazione perso -
nale dei lavoratori/trici, supportando la crescita delle competenze anche con percorsi di
alta formazione, corsi di specializzazione tecnica e master universitari. Inoltre, l’obiettivo
è contribuire all’innalzamento dei titoli di istruzione terziaria, accademica e non, della
popolazione interessata.
I destinatari e beneficiari dei voucher sono direttamente i lavoratori somministrati con
almeno 6 mesi di anzianità lavorativa al momento della richiesta del voucher. Il 10% del-
le risorse destinate a tale misura saranno rivolte a lavoratori/trici con la sola qualifica
professionale che vogliano accedere a percorsi erogati dal sistema degli ITS e dagli Enti
accreditati e riconosciuti a livello ministeriale (Direttiva 21.03.2016 n. 170) prevedendo
la copertura di costi indiretti (es. spostamenti…) legati al percorso formativo; un altro
10% rivolto a coloro che volessero completare un percorso di laurea oppure accedere a
specializzazione post laurea.
Attività formative ammesse: le tematiche ammesse dovranno riguardare aree e argomenti
che consentano l’acquisizione di nozioni, competenze, informazioni di elevato profilo e di
crescita professionale, correlate ai livelli più alti del quadro EQF (dal terzo livello in su).
Il valore del voucher è di 6mila euro spendibili in massimo 2 interventi distinti di forma -
zione. L ’assegnazione del voucher avviene a seguito di un colloquio con l’ApL e la sotto-
scrizione di una Patto formativo individualizzato in cui si specifica come verrà utilizzato il
voucher (quale tipologia formativa, quali contenuti, quale soggetto erogatore, etc.), invia-
to a FT che ne valuta l’ammissibilità. Stabilire durata periodo di spendibilità del voucher.
La declinazione dei percorsi finanziabili, delle attività e metodologie formative ammesse
nonché dei soggetti erogatori sarà definita, entro 90 giorni, dalla Commissione Paritetica
Nazionale per la Formazione.
Roma, 03.02.2025
ASSOSOMM
FELSA CISL
NIDIL CGIL
UIL TEMP
188
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 19
VERBALE DI ACCORDO
PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE
Il giorno data a luogo si sono incontrati OPPURE Il giorno data, si sono incontrati in mo -
dalità collegamento da remoto:
• Nome e Cognome in rappresentanza di denominazione ApL, Agenzia per il Lavoro con
sede a città, in via indirizzo;
• Nome e Cognome in rappresentanza della NIDIL CGIL regione/provincia,
• Nome e Cognome in rappresentanza della FELSA CISL regione/provincia,
• Nome e Cognome in rappresentanza della UIL TEMP regione/provincia;
di seguito congiuntamente le “Parti”.
Premesso che:
• denominazione ApL, richiede l’attivazione della Procedura Di Ricollocazione (PDR) di cui
all’articolo 25 del CCNL, per favorire il reinserimento del lavoratore /della lavoratrice/
dei lavoratori di cui in allegato assunto/a/i a tempo indeterminato dalla stessa ApL e
attualmente priva/o/i di assegnazione a missione;
• denominazione ApL ha informato il lavoratore/la lavoratrice/i lavoratori in merito alla
situazione determinatasi;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
a) denominazione ApL corrisponderà al lavoratore/alla lavoratrice/ai lavoratori di cui in
Allegato il compenso previsto dall’articolo 25 citato per il periodo a partire dal data e
per una durata di 180 giorni;
b) ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, punto 2, del CCNL la durata di cui al precedente
punto a) la Procedura è estesa nel caso in cui la lavoratrice/lavoratore abbia dichia -
rato di appartenere ad una delle seguenti platee: lavoratore/lavoratrice con disabilità;
lavoratore/lavoratrice che ha subito un infortunio; lavoratrice in maternità;
c) denominazione ApL corrisponderà alle lavoratrici in gravidanza, ove presenti, il com -
penso sulla base di quanto previsto dall’art. 25-quater del CCNL fino al compimento
del 1° anno del bambino;
d) denominazione ApL, sulla base del processo di individuazione delle competenze già
effettuato, erogherà il/i percorso/i formativo/i di Riqualificazione di cui al/agli allega-
to/i che costituiscono parte integrante del presente Accordo;
e) denominazione ApL e il lavoratore/la lavoratrice/i lavoratori si accorderanno sulle mo-
dalità e sulle tempistiche di svolgimento del percorso, che sono parte del progetto
formativo discusso in sede di accordo sindacale, nel rispetto dell’articolazione dell’o-
rario di lavoro prevista nella lettera di assegnazione del lavoratore /della lavoratrice/
dei lavoratori prima dell’attivazione della presente PDR;
189
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
f) (eventuale) al solo fine di consentire al lavoratore/alla lavoratrice/ai lavoratori la fre -
quenza del percorso di Riqualificazione, la procedura può essere estesa per ulteriori
30 giorni. In tal caso denominazione ApL comunicherà alle OO.SS. firmatarie il presen-
te Accordo l’estensione della durata della procedura;
g) NIDIL Cgil, FELSA Cisl, UilTEMP e denominazione ApL potranno inoltre incontrarsi
successivamente al fine di realizzare un possibile monitoraggio dei vari strumenti
individuati e mirati alla ricollocazione del lavoratore/della lavoratrice/dei lavoratori
entro il periodo previsto dalla presente procedura. Nell’ambito di tale monitoraggio
potranno essere approfonditi, alla luce dei fabbisogni formativi, le eventuali opportu-
nità territoriali evidenziate e le opportunità occupazionali eventualmente individuate;
h) denominazione ApL valuterà, inoltre, nell’ambito della inserire provincia di/territorio le
possibili occasioni di ricollocazione lavoratore/della lavoratrice/dei lavoratori avendo
come unico riferimento la congruità dell’offerta come definita nel CCNL di settore;
i) decorsi massimo 120 giorni dall’attivazione della presente procedura denominazione
ApL inserirà all’interno del Basket CV i dati dei lavoratori non ancora ricollocati;
j) a seguito delle attività previste nei precedenti punti e a far data dal giorno successivo
al termine della procedura, denominazione ApL potrà procedere alla risoluzione, per
giustificato motivo oggettivo, del rapporto di lavoro interessato dalla presente proce-
dura ed ancora in carico all’ApL stessa;
k) in caso di dimissioni da parte del lavoratore/della lavoratrice/dei lavoratori durante la
procedura non saranno trattenute le indennità di mancato preavviso;
l) i contenuti del presente Accordo saranno portati a conoscenza del lavoratore/della
lavoratrice/dei lavoratori;
m) il presente Accordo verrà trasmesso a Forma.Temp per quanto di sua competenza.
Letto, confermato, sottoscritto
luogo e data
Denominazione ApL
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UIL TEMP
190
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 19
ELENCO DEI LA VORATORI COINVOLTI DALLA PDR
• Ai sensi di quanto stabilito nel Verbale di Accordo del XX/XX/XXXX , il lavoratore /la
lavoratrice/ i lavoratori a tempo indeterminato assunta/o/i da Denominazione ApL a
tempo indeterminato per la/il/i quale/i si richiede l’attivazione della Procedura di Ricol-
locazione (PDR) di cui all’articolo 25 del CCNL è/sono:
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
• (eventuale) il lavoratore/la lavoratrice Nome e Cognome ha dichiarato di appartenere ad
una delle seguenti platee:
☐ lavoratore/lavoratrice con disabilità;
☐ lavoratore/lavoratrice che ha subito un infortunio;
☐ lavoratrice in gravidanza.
*barrare la platea di appartenenza
Letto, confermato, sottoscritto
luogo e data
Denominazione ApL
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UIL TEMP
191
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 20
VERBALE DI MANCATO ACCORDO PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE
Il giorno data a luogo si sono incontrati OPPURE Il giorno data, si sono incontrati in mo -
dalità collegamento da remoto:
• Nome e Cognome in rappresentanza di denominazione ApL, Agenzia per il Lavoro con
sede a città, in via indirizzo;
• Nome e Cognome in rappresentanza della NIDIL CGIL regione/provincia,
• Nome e Cognome in rappresentanza della FELSA CISL regione/provincia,
• Nome e Cognome in rappresentanza della UIL TEMP regione/provincia;
di seguito congiuntamente le “Parti”.
Premesso che:
• denominazione ApL, richiede l’attivazione della Procedura Di Ricollocazione (PDR) di cui
all’articolo 25 del CCNL, per favorire il reinserimento del lavoratore /della lavoratrice/
dei lavoratori di cui in allegato assunto/a/i a tempo indeterminato dalla stessa ApL e
attualmente priva/o/i di assegnazione a missione;
• denominazione ApL ha informato il lavoratore/la lavoratrice/i lavoratori in merito alla
situazione determinatasi;
• denominazione ApL corrisponderà al lavoratore/alla lavoratrice/ai lavoratori di cui in
Allegato il compenso previsto dall’articolo 25 citato per il periodo a partire dal data e
per una durata di 180 giorni;
• ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, punto 2, del CCNL la durata di cui al precedente
punto è estesa nel caso in cui la lavoratrice/lavoratore abbia dichiarato di appartenere
ad una delle seguenti platee: lavoratore/lavoratrice con disabilità; lavoratore/lavoratrice
che ha subito un infortunio; lavoratrice in maternità;
• denominazione ApL corrisponderà alle lavoratrici in gravidanza, ove presenti, il compen-
so sulla base di quanto previsto dall’art. 25-quater del CCNL fino al compimento del 1°
anno del bambino.
Dichiarazioni delle Parti (eventuale):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutto ciò premesso, le Parti non riescono a raggiungere un Accordo.
Il presente Verbale verrà trasmesso a Forma.Temp per quanto di sua competenza.
Letto, confermato, sottoscritto.
luogo e data
Denominazione ApL
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UIL TEMP
192
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 20
ELENCO DEI LA VORATORI COINVOLTI DALLA PDR
• Ai sensi di quanto stabilito nel Verbale di Mancato Accordo del xx/xx/xxxx, il lavoratore
/la lavoratrice/ i lavoratori a tempo indeterminato assunta/o/i da Denominazione ApL a
tempo indeterminato per la/il/i quale/i si richiede l’attivazione della Procedura di Ricol-
locazione (PDR) di cui all’articolo 25 ter del CCNL è/sono:
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
• (eventuale) il lavoratore/la lavoratrice Nome e Cognome ha dichiarato di appartenere ad
una delle seguenti platee:
☐ lavoratore/lavoratrice con disabilità;
☐ lavoratore/lavoratrice che ha subito un infortunio;
☐ lavoratrice in gravidanza.
*barrare la platea di appartenenza
Letto, confermato, sottoscritto
luogo e data
Denominazione ApL
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UIL TEMP
193
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 21
VERBALE DI ACCORDO
PROCEDURA DI RICOLLOCAZIONE PLURIMA
Il giorno data a luogo si sono incontrati OPPURE Il giorno data, si sono incontrati in mo -
dalità collegamento da remoto:
• Nome e Cognome in rappresentanza di denominazione ApL, Agenzia per il Lavoro con
sede a città, in via indirizzo;
• Nome e Cognome in rappresentanza della NIDIL CGIL regione/provincia,
• Nome e Cognome in rappresentanza della FELSA CISL regione/provincia,
• Nome e Cognome in rappresentanza della UIL TEMP regione/provincia;
di seguito congiuntamente le “Parti”.
Premesso che:
• denominazione ApL/OO.SS., al fine di gestire le interruzioni e/o i mancati rinnovi pluri -
mi delle missioni delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato somministrati
presso l’azienda utilizzatrice ____________________________________ richiede l’attivazione
della Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) di cui all’articolo 25-ter del CCNL, per i
lavoratori di cui in Allegato;
• denominazione ApL ha informato le lavoratrici e i lavoratori in merito alla situazione
determinatasi;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
a) denominazione ApL corrisponderà alle lavoratrici e ai lavoratori di cui in Allegato il
compenso previsto dall’articolo 25 per il periodo a partire dal data e per una durata
massima di n. 210 giorni;
b) denominazione ApL corrisponderà alle lavoratrici in gravidanza, ove presenti, il com -
penso sulla base di quanto previsto dall’art. 25-quater del CCNL fino al compimento
del 1° anno del bambino;
c) denominazione ApL, sulla base del processo di individuazione delle competenze già
effettuato, erogherà il/i percorso/i formativo/i di Riqualificazione di cui al/agli allega-
to/i che costituiscono parte integrante del presente Accordo;
d) denominazione ApL e i lavoratori si accorderanno sulle modalità e sulle tempistiche
di svolgimento del percorso, che sono parte del progetto formativo discusso in sede
di accordo sindacale, nel rispetto dell’articolazione dell’orario di lavoro prevista nelle
lettere di assegnazione dei lavoratori prima dell’attivazione della presente PRP;
e) (eventuale) al solo fine di consentire alle lavoratrici e ai lavoratori la frequenza del
percorso di Riqualificazione, la procedura può essere estesa per ulteriori 30 giorni. In
tal caso denominazione ApL comunicherà alle OO.SS. firmatarie il presente Accordo
l’estensione della durata della procedura;
194
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
f) (eventuale) le Parti, con l’obiettivo di analizzare e risolvere le problematiche occupa -
zionali, valuteranno di allargare il confronto anche ad ulteriori soggetti;
g) (eventuale) le Parti, al fine di finalizzare una migliore ricollocazione dei lavoratori coin-
volti dal presente Accordo, condividono sulla necessità di attivare ulteriori misure di
politica attiva quali _______________;
h) NIDIL Cgil, FELSA Cisl, UilTEMP e denominazione ApL potranno inoltre incontrarsi
successivamente al fine di realizzare un possibile monitoraggio dei vari strumenti
individuati e mirati alla ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori entro il periodo
previsto dalla presente procedura. Nell’ambito di tale monitoraggio potranno essere
approfonditi, alla luce dei fabbisogni formativi, le eventuali opportunità territoriali evi-
denziate e le opportunità occupazionali eventualmente individuate;
i) denominazione ApL valuterà, inoltre, nell’ambito della inserire provincia di/territorio le
possibili occasioni di ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori avendo come uni-
co riferimento la congruità dell’offerta come definita nel CCNL di settore;
j) decorsi massimo 120 giorni dall’attivazione della presente procedura denominazione
ApL inserirà all’interno del Basket CV i dati dei lavoratori non ancora ricollocati;
k) a seguito delle attività previste nei precedenti punti e a far data dal giorno successivo
al termine della procedura, denominazione ApL potrà procedere alla risoluzione, per
giustificato motivo oggettivo, del rapporto di lavoro interessato dalla presente proce-
dura ed ancora in carico all’ApL stessa;
l) in caso di dimissioni da parte di uno o più lavoratori e lavoratrici durante la procedura
non saranno trattenute le indennità di mancato preavviso;
m) la sottoscrizione del presente Accordo dà automaticamente accesso alle misure
“agevolate” degli incentivi alla ricollocazione e della mobilità territoriale;
n) i contenuti del presente Accordo saranno portati a conoscenza delle lavoratrici e dei
lavoratori;
o) qualora entro i successivi 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, ul -
teriori lavoratori somministrati inviati in missione presso l’azienda utilizzatrice
______________________ si trovino nella stessa condizione di cui in premessa, i conte -
nuti del presente Accordo si intendono automaticamente estesi anche a questi ultimi;
p) il presente accordo, compresivi dei relativi allegati, adempie all’obbligo di sottoscrizio-
ne dell’Accordo individuale di cui all’art. 25;
q) il presente Accordo verrà trasmesso a Forma.Temp per quanto di sua competenza.
Letto, confermato, sottoscritto
luogo e data
Denominazione ApL
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UIL TEMP
195
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LA VORO
ALLEGATO 21
ELENCO DEI LA VORATORI COINVOLTI DALLA PRP
• Ai sensi di quanto stabilito nel Verbale di Accordo del XX/XX/XXXX , i lavoratori a tempo
indeterminato somministrati presso l’azienda utilizzatrice ___________________________
_________ per i quali si richiede l’attivazione della Procedura di Ricollocazione Plurima
(PRP) di cui all’articolo 25-ter del CCNL sono:
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
- Nome, Cognome e C.F.;
• (eventuale) si evidenzia che la lavoratrice Nome e Cognome ha dichiarato di essere in
stato di maternità/gravidanza.
Letto, confermato, sottoscritto
luogo e data
Denominazione ApL
NIDIL-CGIL
FELSA-CISL
UIL TEMP
196
a cura di
ASSOSOMM • CGIL • CISL • UIL • FELSA CISL • NIDIL CGIL • UILTEMP