Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26132/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3306/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

DAVIDE, in proprioex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio eletto alla casella di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Monza, via B. Zucchi, n. 1 presso il difensore. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4360/2019, pubblicata in data 31 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con atto di citazione introduttivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo - come espressamente riportato a p. 4 della sentenza di appello qui impugnata- che accertata la confessione del convenuto del che nel processo Tr.

Monza r.g.RG 10364/2007 il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha falsamente testimoniato … accertato che il dottor Granata si è costituito parte civile nella consapevolezza dell'innocenza dell'imputato e della propria colpevolezza per rivendicare danni patrimoniali insussistenti e ciò al solo fine di perseguitare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura non inferiore a 50.000 euro .

Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 9 ottobre 2018 il Tribunale di Monza rigettava la domanda risarcitoria dell'attore avvocato [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avanti la Corte d'appello di Milano.

Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 4360 del 2019 pubblicata il 31 ottobre 2019 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame integralmente confermando la sentenza impugnata.

3. Avverso tale pronuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione sulla base diun unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis1 cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Il controricorrente ha depositatomemoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 541 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ., artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 112 e 342 cod. proc. civ.

Svolge una sintesi del motivo di impugnazione nei seguenti espressi termini (v. pp. 1 - 2 del ricorso): Si tratta di verificare se l'im putato, condannato in primo grado, assolto in appello e definitivamente stante l'intervenuta prescrizione e l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile, abbia diritto ad agire in sede civile per il risarcimento del danno da fatto illecito rappresentato dalla costituzione di parte civile di una parte che non aveva proposto denuncia e nemmeno era stata individuata dal PM quale parte offesa.

Secondo le sentenze qui impugnate l'azione risarcitoria potrebbe essere proposta solo davanti al giudice penale secondo il principio stabilito dall'art. 541 cod. proc. pen. (e ciò mancando per l'imputato una norma analoga a quella prevista dall'art. 75 cod. proc. pen.,così in primo grado).

In ogni altro caso non vi sono limiti all'esercizio delle azioni di risarcimento del danno per qualsiasi illecito in sede civile; neppure in questo come vedremo . 1.1 Il motivo (che ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., in presenza dicd.

“doppia conforme” , non può essere scrutinato ai sensi del n. 5 del comma 1 dell’art. 360, ma solo ai sensi del n. 3) è infondato.

Il ricorrente, pur ricostruendo la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] come fatto illecito , inteso come fatto di una parte che a suo tempo non aveva proposto denuncia alcuna nei suoi confronti e nemmeno era stata individuata dal PM come parte offesa, e dunque come fatto anteriore ed al di fuori del processo, trascura che la costituzione di parte civile integra una precisa condotta processuale, per cui quando un soggetto ha subìto un danno come conseguenza di un reato può far valere il proprio diritto al risarcimento nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.1.2 In tal senso depone testualmente il disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., che prevede al comma 1: Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale , e specificatamente prevede al comma 2: Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale.

Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile .

La disposizione, per il suo letterale tenore, disciplina integralmente il regolamento delle spese di lite tra imputato e parte civile e, in caso di colpa grave di quest’ultima, prevede una specifica ipotesi risarcitoria.

Sotto tale ultimo profilo, questa Corte ha precisato che nel processo penale, ove appunto non ricorrano le condizioni di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non può farsi luogo a condanna della parte civile che abbia agito con colpa grave al risarcimento del danno in favore dell’imputato, dovendosi in particolare escludere l’applicabilità dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ., attesa la radicale differenza esistente tra il giudizio penale, in cui sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante, ed il giudizio civile, in cui non solo l’instaurazione, ma anche i successivi atti di impulso, sono espressione della volontà dell’attoreo del convenuto (Cass. pen., 14/05/2008, n. 23354). 1.3 Le considerazioni che precedono consentono di ritenere adeguatamente motivatae conforme a diritto la sentenza emessa dalla Corte territoriale.

La Corte ha infatti ritenuto, sulla base delle difese dell’appellato, inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento dei danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere richiesti esclusivamente nel relativo giudizio (p. 7), ed ha sottolineato che, pur rappresentando la costituzione di parte civile l’esercizio di un diritto di difesa, la sua richiesta è pur sempre oggetto di un vaglio di ammissibilità da parte del giudice, il quale, ove ritenga che ne manchino i requisiti (perché tardiva, perché vi è carenza di legittimazione o di capacità processuale, perché non si è in presenza di un danno risarcibile ecc.), può escluderla su richiesta delle parti o di sua iniziativa .

Ancora, la Corte d’appello riprende le argomentazioni svolte in primo grado dal Tribunale secondo cui l’azione risarcitoria ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. è esercitabile solo in sede penale, e non anche autonomamente in sede civile, in quanto la norma collega l’ipotesi risarcitoria all’assoluzione dell’imputato da parte del giudice penale e vi è assenza di una previsione analoga a quella di cui all’art. 75 cod. proc. pen., il che consente l’esame della domanda dinnanzi al solo giudice penale .

Se la costituzione di parte civile nel processo penale è eserciziodell’azione risarcitoria da parte di un soggetto che si prospetta come danneggiato dal reato e come tale integra una condotta processuale, la sua valutazione, in relazione alla condotta colposa della parte ed al conseguente danno ingiusto arrecato all’imputato, in assenza di una disposizione analoga all’art. 75 cod. proc. civ. ed in presenza di una disposizione dettata specificamente per il processo penale quale appunto l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non può che competere al giudice penale, non potendosi in questo contesto ravvisare un concorso né con la disciplina, speciale in quanto dettata per il processo civile, di cui all’art. 96 cod. proc. civ., né con la norma, di natura generale e sostanziale, di cui all’art.2043 cod. civ. 1.4 Sotto altro pr ofilo poi, risulta corretta e non idoneamente censurata dall’odierno ricorrente, l’ulteriore ratiodecidendidella sentenza impugnata e cioè che il medesimo, imputato nel processo penale, nulla ha osservato o eccepito rispetto alla costituzione di parte civile, nonostante fosse gravato dal relativo onere, per cui il Giudice penale [ha] ritenuto ammissibile la costituzione, “nulla osservando le parti”, compreso dunque lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] ivi presente (cf. verbale di udienza preliminare del 6 luglio 2016) .

Né può indurre a diverse conclusioni la doglianza del ricorrente secondo cui la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la contestazione sulla ammissibilità o meno della costituzione di parte civile doveva avvenire entro l’udienza preliminare in sede penale.

In primo luogo il ricorrente non dice di aver contestato, quand’anche in diversa fase del processo penale, l’ammissibilità della avversaria costituzione di parte civile; in secondo luogo non coglie nel segno proponendo la censura, perché, se si legge l’integrale passaggio della motivazione, la Corte territoriale ha rilevato ed ha inteso affermare che l’odierno ricorrente, in allora imputato nel giudizio penale, mai in quella sede di giudizio ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di parte civile né mai ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., mai dunque sollecitando in tal senso i poteri, anche officiosi, del Giudice penale. 1.5 E’ dunque possibile applicare al caso dispecie, in cui il Giudice penale ha ritenuto la piena ammissibilità della costituzione di parte civile, anche in difetto di rilievo alcuno da parte dell’imputato, l’orientamento di questa Cortein analoga fattispecie, secondo cui La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (Cass., Sez. 3, 30/11/2018, n. 30988).

Anche nella fattispecie in esame la valutazione del Giudice penale in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile si sovrappone all’iniziativa della parte, che si è costituita nel giudizio penale proponendo l’azione risarcitoria, e pertanto interrompe il nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno eventualmente subìto dal soggetto in allora imputato in sede penale. 1.6 Le ulteriori censure in cui è articolato il motivo, tra cui il riferimento alla possibilità di instaurare autonoma causa risarcitoria avanti al giudice civile nei confronti del PM e del GIP del giudizio penale, facendo valere la loro responsabilità dei magistrati, ovvero alla possibilità di instaurare autonoma causa risarcitoria nei confronti di un calunniatore o di un testimone falso, possono essere assorbite alla luce delle considerazioni che precedono.

2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3306/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. DAVIDE, in proprioex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio eletto alla casella di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Monza, via B. Zucchi, n. 1 presso il difensore. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4360/2019, pubblicata in data 31 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione introduttivo l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo - come espressamente riportato a p. 4 della sentenza di appello qui impugnata- che accertata la confessione del convenuto del che nel processo Tr. Monza r.g.RG 10364/2007 il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha falsamente testimoniato … accertato che il dottor Granata si è costituito parte civile nella consapevolezza dell'innocenza dell'imputato e della propria colpevolezza per rivendicare danni patrimoniali insussistenti e ciò al solo fine di perseguitare l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura non inferiore a 50.000 euro . Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 9 ottobre 2018 il Tribunale di Monza rigettava la domanda risarcitoria dell'attore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avanti la Corte d'appello di Milano. Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 4360 del 2019 pubblicata il 31 ottobre 2019 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame integralmente confermando la sentenza impugnata. 3. Avverso tale pronuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in Cassazione sulla base diun unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Il controricorrente ha depositatomemoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5 in relazione agli artt. 541 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ., artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione dell'art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. Svolge una sintesi del motivo di impugnazione nei seguenti espressi termini (v. pp. 1 - 2 del ricorso): Si tratta di verificare se l'im putato, condannato in primo grado, assolto in appello e definitivamente stante l'intervenuta prescrizione e l'inammissibilità dell'impugnazione della parte civile, abbia diritto ad agire in sede civile per il risarcimento del danno da fatto illecito rappresentato dalla costituzione di parte civile di una parte che non aveva proposto denuncia e nemmeno era stata individuata dal PM quale parte offesa. Secondo le sentenze qui impugnate l'azione risarcitoria potrebbe essere proposta solo davanti al giudice penale secondo il principio stabilito dall'art. 541 cod. proc. pen. (e ciò mancando per l'imputato una norma analoga a quella prevista dall'art. 75 cod. proc. pen.,così in primo grado). In ogni altro caso non vi sono limiti all'esercizio delle azioni di risarcimento del danno per qualsiasi illecito in sede civile; neppure in questo come vedremo . 1.1 Il motivo (che ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., in presenza dicd. “doppia conforme” , non può essere scrutinato ai sensi del n. 5 del comma 1 dell’art. 360, ma solo ai sensi del n. 3) è infondato. Il ricorrente, pur ricostruendo la costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] come fatto illecito , inteso come fatto di una parte che a suo tempo non aveva proposto denuncia alcuna nei suoi confronti e nemmeno era stata individuata dal PM come parte offesa, e dunque come fatto anteriore ed al di fuori del processo, trascura che la costituzione di parte civile integra una precisa condotta processuale, per cui quando un soggetto ha subìto un danno come conseguenza di un reato può far valere il proprio diritto al risarcimento nel processo penale mediante la costituzione di parte civile.1.2 In tal senso depone testualmente il disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., che prevede al comma 1: Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale , e specificatamente prevede al comma 2: Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile . La disposizione, per il suo letterale tenore, disciplina integralmente il regolamento delle spese di lite tra imputato e parte civile e, in caso di colpa grave di quest’ultima, prevede una specifica ipotesi risarcitoria. Sotto tale ultimo profilo, questa Corte ha precisato che nel processo penale, ove appunto non ricorrano le condizioni di cui all’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non può farsi luogo a condanna della parte civile che abbia agito con colpa grave al risarcimento del danno in favore dell’imputato, dovendosi in particolare escludere l’applicabilità dell’art. 96, comma 1, cod. proc. civ., attesa la radicale differenza esistente tra il giudizio penale, in cui sono comunque prevalenti la figura, il ruolo e la funzione del giudicante, ed il giudizio civile, in cui non solo l’instaurazione, ma anche i successivi atti di impulso, sono espressione della volontà dell’attoreo del convenuto (Cass. pen., 14/05/2008, n. 23354). 1.3 Le considerazioni che precedono consentono di ritenere adeguatamente motivatae conforme a diritto la sentenza emessa dalla Corte territoriale. La Corte ha infatti ritenuto, sulla base delle difese dell’appellato, inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento dei danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere richiesti esclusivamente nel relativo giudizio (p. 7), ed ha sottolineato che, pur rappresentando la costituzione di parte civile l’esercizio di un diritto di difesa, la sua richiesta è pur sempre oggetto di un vaglio di ammissibilità da parte del giudice, il quale, ove ritenga che ne manchino i requisiti (perché tardiva, perché vi è carenza di legittimazione o di capacità processuale, perché non si è in presenza di un danno risarcibile ecc.), può escluderla su richiesta delle parti o di sua iniziativa . Ancora, la Corte d’appello riprende le argomentazioni svolte in primo grado dal Tribunale secondo cui l’azione risarcitoria ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. è esercitabile solo in sede penale, e non anche autonomamente in sede civile, in quanto la norma collega l’ipotesi risarcitoria all’assoluzione dell’imputato da parte del giudice penale e vi è assenza di una previsione analoga a quella di cui all’art. 75 cod. proc. pen., il che consente l’esame della domanda dinnanzi al solo giudice penale . Se la costituzione di parte civile nel processo penale è eserciziodell’azione risarcitoria da parte di un soggetto che si prospetta come danneggiato dal reato e come tale integra una condotta processuale, la sua valutazione, in relazione alla condotta colposa della parte ed al conseguente danno ingiusto arrecato all’imputato, in assenza di una disposizione analoga all’art. 75 cod. proc. civ. ed in presenza di una disposizione dettata specificamente per il processo penale quale appunto l’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., non può che competere al giudice penale, non potendosi in questo contesto ravvisare un concorso né con la disciplina, speciale in quanto dettata per il processo civile, di cui all’art. 96 cod. proc. civ., né con la norma, di natura generale e sostanziale, di cui all’art.2043 cod. civ. 1.4 Sotto altro pr ofilo poi, risulta corretta e non idoneamente censurata dall’odierno ricorrente, l’ulteriore ratiodecidendidella sentenza impugnata e cioè che il medesimo, imputato nel processo penale, nulla ha osservato o eccepito rispetto alla costituzione di parte civile, nonostante fosse gravato dal relativo onere, per cui il Giudice penale [ha] ritenuto ammissibile la costituzione, “nulla osservando le parti”, compreso dunque lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA] ivi presente (cf. verbale di udienza preliminare del 6 luglio 2016) . Né può indurre a diverse conclusioni la doglianza del ricorrente secondo cui la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la contestazione sulla ammissibilità o meno della costituzione di parte civile doveva avvenire entro l’udienza preliminare in sede penale. In primo luogo il ricorrente non dice di aver contestato, quand’anche in diversa fase del processo penale, l’ammissibilità della avversaria costituzione di parte civile; in secondo luogo non coglie nel segno proponendo la censura, perché, se si legge l’integrale passaggio della motivazione, la Corte territoriale ha rilevato ed ha inteso affermare che l’odierno ricorrente, in allora imputato nel giudizio penale, mai in quella sede di giudizio ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di parte civile né mai ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., mai dunque sollecitando in tal senso i poteri, anche officiosi, del Giudice penale. 1.5 E’ dunque possibile applicare al caso dispecie, in cui il Giudice penale ha ritenuto la piena ammissibilità della costituzione di parte civile, anche in difetto di rilievo alcuno da parte dell’imputato, l’orientamento di questa Cortein analoga fattispecie, secondo cui La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (Cass., Sez. 3, 30/11/2018, n. 30988). Anche nella fattispecie in esame la valutazione del Giudice penale in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile si sovrappone all’iniziativa della parte, che si è costituita nel giudizio penale proponendo l’azione risarcitoria, e pertanto interrompe il nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno eventualmente subìto dal soggetto in allora imputato in sede penale. 1.6 Le ulteriori censure in cui è articolato il motivo, tra cui il riferimento alla possibilità di instaurare autonoma causa risarcitoria avanti al giudice civile nei confronti del PM e del GIP del giudizio penale, facendo valere la loro responsabilità dei magistrati, ovvero alla possibilità di instaurare autonoma causa risarcitoria nei confronti di un calunniatore o di un testimone falso, possono essere assorbite alla luce delle considerazioni che precedono. 2. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art