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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43948/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 19/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 18/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - difetto di motivazione con riferimento alla prova della contraffazione dei beni rinvenuti; - vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod pen • ; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod.pen..

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato.

Il primo motivo è fondato su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di merito ha già spiegato come la contraffazione risulti dalle deposizioni testimoniali dei consulenti di ciascuna delle società i cui beni venivano posti in vendita nonché dalla anomale modalità di acquisto.

Quanto al secondo motivo la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc.

Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Le predette ragioni escludono la configurabilità dell'ipotesi colposa di cui all'art. 712 cod.pen. ed incensurabile appare la motivazione della corte di appello fondata su plurimi parametri per affermare almeno la sussistenza del dolo eventuale..

Altresì incensurabile appare la motivazione nella parte in cui alla luce della molteplicità dei prodotti esclude la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:\43L L nJU - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 19/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MONZA, in data 18/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - difetto di motivazione con riferimento alla prova della contraffazione dei beni rinvenuti; - vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod pen • ; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 comma secondo cod.pen.. Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato. Il primo motivo è fondato su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di merito ha già spiegato come la contraffazione risulti dalle deposizioni testimoniali dei consulenti di ciascuna delle società i cui beni venivano posti in vendita nonché dalla anomale modalità di acquisto. Quanto al secondo motivo la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Le predette ragioni escludono la configurabilità dell'ipotesi colposa di cui all'art. 712 cod.pen. ed incensurabile appare la motivazione della corte di appello fondata su plurimi parametri per affermare almeno la sussistenza del dolo eventuale.. Altresì incensurabile appare la motivazione nella parte in cui alla luce della molteplicità dei prodotti esclude la possibilità di riconoscere l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 c.p.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:\43L L nJU - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43948/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris