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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15040/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/06/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag.2 ove si sottolineano le modalità della condotta dell'imputato e il confezionamento in ovuli della sostanza); Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/06/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo che contesta il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pag.2 ove si sottolineano le modalità della condotta dell'imputato e il confezionamento in ovuli della sostanza); Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e adeguata del Collegio di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris