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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30883/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato il giudizio di penale responsabilità (per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi trattenuto fuori dell'abitazione in orario non consentito) in ordine al reato di cui all'art.9, comma secondo, 1.1423/1956 (come modificato dalla legge 155/2005), anziché qualificare il fatto come reato contravvenzionale ai sensi dell'art.75, comma 1, d.lgs. 159/2011; Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati.

Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, non essendo contestato che l'imputato sia volutamente uscito dall'abitazione senza alcuna scriminante necessità.

Quanto all'inquadramento giuridico della condotta, vale il principio - del pari fedelmente trasposto dal giudice a quo nella sua decisione - per cui l'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, nel testo modificato dalla legge n. 155 del 2005, di conversione in legge del d.l. n. 144 del 2005, e oggi trasfuso nell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, punisce come delitto qualsiasi inosservanza che riguardi obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno», e che tale riferimento (tanto agli «obblighi» quanto alle prescrizioni», inerenti a questa specifica misura) rende manifesta la volontà del legislatore di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al quale sia stata imposta (come all'odierno ricorrente) la misura di prevenzione più grave, e che quindi è stato ritenuto portatore di una maggiore pericolosità, rispetto a chi venga sottoposto alla mera sorveglianza speciale, le cui violazioni (esse sole, ai sensi della normativa modificata sin dal 2005) sono, di contro, sanzionate con il mero arresto (tra le molte, Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, Laurendino, Rv, 235899-01); Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata (anche rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite n.32923 del 29/05/2014 relativa alla diversa fattispecie della carta precettiva) e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato il giudizio di penale responsabilità (per avere egli violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, essendosi trattenuto fuori dell'abitazione in orario non consentito) in ordine al reato di cui all'art.9, comma secondo, 1.1423/1956 (come modificato dalla legge 155/2005), anziché qualificare il fatto come reato contravvenzionale ai sensi dell'art.75, comma 1, d.lgs. 159/2011; Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, non essendo contestato che l'imputato sia volutamente uscito dall'abitazione senza alcuna scriminante necessità. Quanto all'inquadramento giuridico della condotta, vale il principio - del pari fedelmente trasposto dal giudice a quo nella sua decisione - per cui l'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, nel testo modificato dalla legge n. 155 del 2005, di conversione in legge del d.l. n. 144 del 2005, e oggi trasfuso nell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, punisce come delitto qualsiasi inosservanza che riguardi obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno», e che tale riferimento (tanto agli «obblighi» quanto alle prescrizioni», inerenti a questa specifica misura) rende manifesta la volontà del legislatore di sottoporre ad un trattamento sanzionatorio più rigoroso tutte le infrazioni commesse da colui al quale sia stata imposta (come all'odierno ricorrente) la misura di prevenzione più grave, e che quindi è stato ritenuto portatore di una maggiore pericolosità, rispetto a chi venga sottoposto alla mera sorveglianza speciale, le cui violazioni (esse sole, ai sensi della normativa modificata sin dal 2005) sono, di contro, sanzionate con il mero arresto (tra le molte, Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, Laurendino, Rv, 235899-01); Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata (anche rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite n.32923 del 29/05/2014 relativa alla diversa fattispecie della carta precettiva) e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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