CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale ,22/d12c..)1Li del capoluogo lombardo, in data 115/11/2022 aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un coltello a serramanico e, con la continuazione, l'aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso la difesa denunzia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. oltre che travisamento della prova: va rilevato, da quest'ultimo punto di vista, che nessun travisamento è rilevabile dalla lettura della sentenza di appello che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, ha preso in esame la circostanza, segnalata nell'atto di appello e ribadita nel ricorso, secondo cui il Boiciuc, in sede di denuncia, aveva parlato di due connazionali conosciuti sono di vista per poi, in sede di riconoscimento fotografico, riferire di non conoscere il soggetto riconosciuto e, di tale evidenziata contraddizione, ha fornito una spiegazione non manifestamente illogica (cfr., pag. 6); per il resto, le considerazioni sulla plausibilità o meno del racconto propinato dalla vittima non riescono ad evidenziare profili di censura suscettibili di essere ricondotti nel perimetro disegnato dall'art. 606 cod. proc. pen.; quanto al secondo profilo, del vizio di motivazione, è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); non è infatti consentito dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. con argomenti concernenti la inadeguatezza delle prove acquisite, on essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom