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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 21001/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 34977/2023 R.G. ricorsi (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e RINALDI Antonio) e quelli del proc. n. 9464/2024, formato per la correzione (a domanda della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 906/2024.

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione, nei sensi indicati dall'istante, dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata.

Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 906 del 05/12/2023, dep. il 10 gennaio 2024, e nella motivazione (§5) della stessa sentenza, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] Agatino, laddove la parte civile costituita deve identificarsi nella [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappr. p.t., che tale erronea indicazione costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705).

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore materiale, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 906 del 2024 di questa sezione.

Nonché nella motivazione della predetta sentenza (§5), nel senso che la parte civile va identificata in "[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rappr. p.t." e non in "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti del procedimento n. 34977/2023 R.G. ricorsi (ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e RINALDI Antonio) e quelli del proc. n. 9464/2024, formato per la correzione (a domanda della parte civile [OSCURATO:SOCIETA].) del rilevato errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 906/2024. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha chiesto la correzione, nei sensi indicati dall'istante, dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza indicata. Rilevato che per mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 906 del 05/12/2023, dep. il 10 gennaio 2024, e nella motivazione (§5) della stessa sentenza, è stata disposta la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] Agatino, laddove la parte civile costituita deve identificarsi nella [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappr. p.t., che tale erronea indicazione costituisce errore materiale emendabile secondo la procedura indicata all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705). Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla correzione dell'errore materiale, come da dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 906 del 2024 di questa sezione. Nonché nella motivazione della predetta sentenza (§5), nel senso che la parte civile va identificata in "[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del leg. rappr. p.t." e non in "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.
Sentenza Cassazione n. 21001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris