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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01431/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28393/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'i: it. 7:3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra la cin:c;tan2:a attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la contestata recidiva, esula dalla valutazione di legittimità là dove -isulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vas:liati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. '; della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata concession delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità pe :hé la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sori ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament : delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass, delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28393/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'i: it. 7:3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza tra la cin:c;tan2:a attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la contestata recidiva, esula dalla valutazione di legittimità là dove -isulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vas:liati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. '; della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo, concernente la mancata concession delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità pe :hé la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, :on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sori ima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament : delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass, delle ammende. Così deciso
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