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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21782/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MALVONE Emilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 55 D.Igs. 231/2007, perché il fatto non sussiste, e con rinvio nel resto ai fini della determinazione della pena per il residuo reato di frode informatica. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 aprile 2018 propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. violazione della legge penale, illogicità manifesta della motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale del ricorrente (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputato, per i delitti di frode informatica e di abusivo utilizzo di altrui carta di pagamento, in carenza di adeguato supporto probatorio, atteso che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare che le condotte tipiche (di fraudolenta intrusione nel sistema informatico, per finalità patrimoniali e abusivo utilizzo di altrui strumenti elettronici di pagamento) siano state realmente commesse dal ricorrente, né vi è prova dell'abusivo accesso all'altrui strumento di pagamento informatico atteso che la persona offesa non fu mai sentita nel corso del processo, ancorché fosse assolutamente necessario verificare se le operazioni di accredito sul conto-gioco dell'imputato fossero avvenute in danno della stessa ed utilizzando indebitamente il suo strumento elettronico di pagamento;

2. Il motivo di ricorso speso in tema di accertamento della responsabilità per il fatto di frode informatica contestato è manifestamente infondato e difetta altresì di specificità, non confrontandosi il motivo con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, consonante con la prima decisione di merito, ove è esplicita la ricostruzione sia degli elementi di fatto, che del profitto indiscusso conseguito, per effetto della condotta tipica commessa.

2.1. Il motivo non tiene conto del fatto che, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, proprio il difetto di giustificazione nel merito del motivo per cui le somme fraudolentemente sottratte (a distanza, attraverso accesso abusivo al sistema) alla carta della parte offesa rifluissero nel conto-gioco del ricorrente (a questo direttamente trasferite) fa ritenere integrata la prova certa della responsabilità del ricorrente per l'ipotesi contestata, avendo questi conseguito il profitto della condotta tipica commessa da lui stesso o da altri, ma di concerto con il percettore.

La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'avvenuto trasferimento illecito di ricchezza, in assenza di plausibile e logica giustificazione alternativa, manifesta la piena responsabilità per il fatto fraudolento, né la mancata escussione della persona offesa, che ebbe a denunziare proprio l'accesso abusivo al suo strumento di pagamento e la obiettiva e documentale esistenza di operazioni passive certamente non autorizzate né riconosciute, può sollevare da responsabilità il ricorrente, che di quelle illecite transazioni è stato obiettivamente il beneficiario.

Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

I motivi di ricorso tendono dunque a sollecitare a questa Corte una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie, dovendo ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

2.2. Non è viceversa rimasta accertata nel merito, accanto alla condotta fraudolenta, quella di indebita utilizzazione dell'altrui carta di pagamento (art. 55 D.Igs. 131/2007, oggi inserito nella sistematica codicistica all'art. 493 ter cod.pen., in virtù del principio della riserva di codice declinato all'art. 3 bis del codice penale).

Il collegio intende quindi dare continuità al principio di diritto secondo il quale integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata o di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Sez. 2, n. 8157, del 13/1/2022, n.m.; Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Rv. 270182-01; Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Rv. 264774-01; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Rv. 250113-01; per l'ipotesi opposta, v.

Sez. 2, n. 50395, del 30/10/2019, Rv. 278007).

2. Alla luce dei principi che precedono va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla riconosciuta responsabilità per il reato di cui all'art. 55 D.Igs. 131/2007 (oggi art. 493 ter cod. pen.), la cui sanzione non può esser espunta da questa Corte non essendo stata separatamente indicata dal giudice del merito; l'annullamento deve pertanto essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena in riferimento al reato di frode informatica irrevocabilmente accertato.

2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 55 d.lvo. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131 perché il fatto non sussiste e rinvia per la sola determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MALVONE Emilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 55 D.Igs. 231/2007, perché il fatto non sussiste, e con rinvio nel resto ai fini della determinazione della pena per il residuo reato di frode informatica. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 aprile 2018 propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. violazione della legge penale, illogicità manifesta della motivazione in relazione alla prova della responsabilità penale del ricorrente (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte divisato penale responsabilità dell'imputato, per i delitti di frode informatica e di abusivo utilizzo di altrui carta di pagamento, in carenza di adeguato supporto probatorio, atteso che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito di accertare che le condotte tipiche (di fraudolenta intrusione nel sistema informatico, per finalità patrimoniali e abusivo utilizzo di altrui strumenti elettronici di pagamento) siano state realmente commesse dal ricorrente, né vi è prova dell'abusivo accesso all'altrui strumento di pagamento informatico atteso che la persona offesa non fu mai sentita nel corso del processo, ancorché fosse assolutamente necessario verificare se le operazioni di accredito sul conto-gioco dell'imputato fossero avvenute in danno della stessa ed utilizzando indebitamente il suo strumento elettronico di pagamento; 2. Il motivo di ricorso speso in tema di accertamento della responsabilità per il fatto di frode informatica contestato è manifestamente infondato e difetta altresì di specificità, non confrontandosi il motivo con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, consonante con la prima decisione di merito, ove è esplicita la ricostruzione sia degli elementi di fatto, che del profitto indiscusso conseguito, per effetto della condotta tipica commessa. 2.1. Il motivo non tiene conto del fatto che, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, proprio il difetto di giustificazione nel merito del motivo per cui le somme fraudolentemente sottratte (a distanza, attraverso accesso abusivo al sistema) alla carta della parte offesa rifluissero nel conto-gioco del ricorrente (a questo direttamente trasferite) fa ritenere integrata la prova certa della responsabilità del ricorrente per l'ipotesi contestata, avendo questi conseguito il profitto della condotta tipica commessa da lui stesso o da altri, ma di concerto con il percettore. La Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che l'avvenuto trasferimento illecito di ricchezza, in assenza di plausibile e logica giustificazione alternativa, manifesta la piena responsabilità per il fatto fraudolento, né la mancata escussione della persona offesa, che ebbe a denunziare proprio l'accesso abusivo al suo strumento di pagamento e la obiettiva e documentale esistenza di operazioni passive certamente non autorizzate né riconosciute, può sollevare da responsabilità il ricorrente, che di quelle illecite transazioni è stato obiettivamente il beneficiario. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). I motivi di ricorso tendono dunque a sollecitare a questa Corte una inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie, dovendo ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.2. Non è viceversa rimasta accertata nel merito, accanto alla condotta fraudolenta, quella di indebita utilizzazione dell'altrui carta di pagamento (art. 55 D.Igs. 131/2007, oggi inserito nella sistematica codicistica all'art. 493 ter cod.pen., in virtù del principio della riserva di codice declinato all'art. 3 bis del codice penale). Il collegio intende quindi dare continuità al principio di diritto secondo il quale integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata o di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi (Sez. 2, n. 8157, del 13/1/2022, n.m.; Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Rv. 270182-01; Sez. 2, n. 41777 del 30/09/2015, Rv. 264774-01; Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Rv. 250113-01; per l'ipotesi opposta, v. Sez. 2, n. 50395, del 30/10/2019, Rv. 278007). 2. Alla luce dei principi che precedono va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla riconosciuta responsabilità per il reato di cui all'art. 55 D.Igs. 131/2007 (oggi art. 493 ter cod. pen.), la cui sanzione non può esser espunta da questa Corte non essendo stata separatamente indicata dal giudice del merito; l'annullamento deve pertanto essere disposto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena in riferimento al reato di frode informatica irrevocabilmente accertato. 2.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 55 d.lvo. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 131 perché il fatto non sussiste e rinvia per la sola determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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