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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13928/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0625XHM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05QF82X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di 3oele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per la rapina, non sono consentiti in questa sede, in quanto, reiterando questioni già congruamente disattese, risultano diretti a sollecitare una nuova ponderazione delle emergenze istruttorie, in presenza di una motivazione, priva di vizi logico-giuridici, che, in difetto di ulteriori elementi processualmente spendibili offerti dagli imputati, valorizza le impronte papillari che provano la loro presenza all'interno del veicolo su cui si allontanarono i rapinatori e i dati del traffico telefonico che collocano ambedue i ricorrenti in luogo e data compatibile con il delitto (pp. 3-9); che il regime di equivalenza delle attenuanti generiche è stato adeguatamente chiarito richiamando le tre aggravanti contestate e ritenute, indicative della notevole capacità a delinquere degli imputati, unitamente all'aggressività dimostrata dalle lesioni riportate dalla persona offesa (pp. 10-11), di modo che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0625XHM) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05QF82X) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di 3oele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per la rapina, non sono consentiti in questa sede, in quanto, reiterando questioni già congruamente disattese, risultano diretti a sollecitare una nuova ponderazione delle emergenze istruttorie, in presenza di una motivazione, priva di vizi logico-giuridici, che, in difetto di ulteriori elementi processualmente spendibili offerti dagli imputati, valorizza le impronte papillari che provano la loro presenza all'interno del veicolo su cui si allontanarono i rapinatori e i dati del traffico telefonico che collocano ambedue i ricorrenti in luogo e data compatibile con il delitto (pp. 3-9); che il regime di equivalenza delle attenuanti generiche è stato adeguatamente chiarito richiamando le tre aggravanti contestate e ritenute, indicative della notevole capacità a delinquere degli imputati, unitamente all'aggressività dimostrata dalle lesioni riportate dalla persona offesa (pp. 10-11), di modo che il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7
Sentenza Cassazione n. 13928/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris