CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 24279/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 emessa dalla Corte di appello di Bologna;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che – richiamandosi alla memoria già depositata– ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso o per la sospensione del giudizio, con proposizione diincidente di legittimità costituzionale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe – provvedendo in sede di rinvio aseguito di Sez. 2, n. 2630 del 19/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. – , laCorte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 02/03/2023, con cui ilTribunale di Bologna ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata rapinaaggravata.2. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnala sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso.Prima di passare all’esame dei motivi di impugnazione, giova preliminarmentedare conto della premessa sviluppata nel ricorso, per propugnarne l’ammissibilità.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta: (i) di essere difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA]; (ii)che [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte al giudizio di primo grado, partecipando allaprima udienza dibattimentale; (iii) che, poi, [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato algiudizio di appello, ove è stato giudicato in assenza.Il difensore del ricorrente – valorizzando il fatto che quest’ultimo era presentenel corso del giudizio di primo grado – reputa conseguentemente non applicabileal presente giudizio di legittimità il dettato dell’art. 581, comma 1-quater, cod.proc. pen.Sulla scorta di tali premesse, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ritiene chequesta Corte debba ritenere ammissibile il ricorso.Ciò premesso, occorre dare conto dei tre motivi di ricorso, qui sintetizzati neilimiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione di normeprocessuali. La decisione della Corte territoriale è viziata sotto due profili.In primo luogo, è stata erroneamente ritenuta la regolarità della notificazionedel decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta nelle forme dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen.In secondo luogo, la Corte territoriale ha fatto erronea applicazione delladisciplina del processo in assenza nel grado di appello.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato illegittimamente giudicato inassenza in sede di giudizio rescissorio.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente chiede a questa Corte di sollevarequestione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc.pen. (ove lo si ritenga applicabile al caso di specie), per contrasto con gli artt. 3 e24 Cost.Il contrasto con l’art. 3 Cost. si determina per il diverso trattamento riservatoagli imputati assistiti da un difensore di fiducia, rispetto a quelli assistiti da undifensore di ufficio; a questi ultimi, infatti, la disposizione censurata addossa oneriformali ulteriori in modo manifestamente irragionevole e tale da generare disparitàdi trattamento rispetto agli imputati assistiti da difensore di fiducia. Il contrastocon l’art. 24 Cost. si determina per la evidente compressione del diritto di difesa,irragionevolmente limitato dalla impossibilità di coltivare efficacemente leimpugnazioni. Il vulnus è tanto più grave nel caso concreto, posto che – essendostato l’imputato presente nel giudizio di primo grado – egli nemmeno potrebbeaccedere agli istituti rimediali della restituzione nel termine o della rescissione delgiudicato.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione etravisamento del fatto in relazione alla affermazione di responsabilità per il delittodi tentata rapina impropria.3. All’udienza pubblica del 13 maggio 2026, le parti hanno illustrato gliargomenti a sostegno delle rispettive posizioni: il Pubblico Ministero, in personadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], si è richiamata allamemoria scritta depositata, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, si è richiamato ai motividi ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, ci si deve soffermare sull’ammissibilità del ricorso,proposto dal difensore. Per affrontare tale tema, è necessario delineare lescansioni che hanno caratterizzato la vicenda processuale del ricorrente.1.1. Nel caso in esame, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato in presenzanel corso del giudizio di primo grado; successivamente alla condanna, il difensoredell’imputato ha proposto appello, senza necessità di allegare all’impugnazioneuno specifico mandato rilasciato dopo l’emissione della sentenza (posto che, inprimo grado, l’imputato era presente).1.2. La Corte di appello di Bologna – con sentenza del 23/05/2024 – hadichiarato inammissibile l’appello, in ragione della mancata allegazione all’appellodell’elezione di domicilio, in applicazione del dettato dell’art. 581, comma 1-ter,cod. proc. pen. (nella versione vigente in epoca anteriore alle modifiche apportatea detta disposizione dalla legge n. 114 del 2024).1.3. La decisione della Corte di appello è stata poi annullata con rinvio da Sez.2, n. 2630 del 19/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. La sentenza rescindenteha ritenuto che gli oneri imposti all’appellante dall’art. 581, comma 1-ter, cod.proc. pen., a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, possano ritenersiassolti anche con il richiamo espresso e specifico nell’atto di impugnazione a unaprecedente dichiarazione o elezione di domicilio (con richiamo a Sez. U, n. 13808del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 – 02, di cui era nota, all’epoca, solol’informazione provvisoria).1.4. Il successivo giudizio di appello è stato celebrato in assenza dell’imputato,al quale il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello era stato notificato,come detto, nelle forme previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (essendorisultato inidoneo il domicilio precedentemente dichiarato).Nel corso del giudizio di secondo grado, il difensore aveva tentato di eccepirela nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello, ma laCorte territoriale ha respinto la relativa eccezione, procedendo al giudizio econfermando – con la decisione qui impugnata – la decisione di primo grado.1.5. Nel presente ricorso si censura – tra l’altro – la decisione della Corte diappello relativa alla ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Ilricorso è stato presentato dal difensore di ufficio, non munito di uno specificomandato ad impugnare rilasciato dall’imputato dopo l’emissione della sentenzaimpugnata, emessa all’esito di un giudizio di secondo grado in cui l’imputato èstato giudicato in assenza.1.6. Va premesso che – poiché la sentenza è stata emessa e l’impugnazioneè stata proposta successivamente al 25 agosto 2024 – trova applicazione il dettatodell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9agosto 2024, n. 114. Come noto, detta disposizione prevede che «nel caso diimputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione deldifensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato adimpugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente ladichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione deldecreto di citazione a giudizio».Secondo il difensore la predetta previsione troverebbe applicazione solo nelcaso in cui l’imputato sia stato “sempre” assente. Sicché, in questo specifico caso,in cui l’imputato era presente nel corso del giudizio di primo grado, il dettatodell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. non troverebbe applicazione.In senso contrario, si osserva che questa Corte ha già affermato che l'onereformale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciatosuccessivamente alla sentenza è applicabile al ricorso per cassazione (Sez. 6, n.2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Marini, Rv. 285891; Sez. 3, n. 46690 del09/11/2023, Baum, Rv. 285342; Sez. 2 - , Sentenza n. 47327 del 03/11/2023,Makhatar, Rv. 285444).Vi è, però, una precisazione da sviluppare su questo specifico snodointerpretativo (sul quale si registrano anche alcune oscillazioni giurisprudenziali).[OSCURATO:PERSONA] ritiene debba essere data continuità all’orientamento giurisprudenzialeche ha ritenuto che il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.non sia applicabile al giudizio di cassazione, nell’ipotesi in cui – come è nel caso dispecie – l’oggetto del gravame sia proprio l'ordinanza dichiarativa dell'assenzadell'imputato. (Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, P., Rv. 288240 – 01; Sez. 1, n.9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920 – 01; Sez. 2, n. 34657 del 07/10/2025,Zouhri, Rv. 288688 – 01; contra Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, dep. 2026,Enojwor, Rv. 289300 – 01; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Balde',Rv. 287389 - 01).1.7. Nel caso in esame, l’oggetto del ricorso investe – tra l’altro – proprio ladecisione della Corte di appello di ritenere valida la notificazione del decreto chedispone il giudizio e, conseguentemente, sussistenti i presupposti per procederein assenza dell’imputato.Sicché, in adesione all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (Sez.6, n. 22378 del 23/05/2025, P., Rv. 288240; Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024,Oko, Rv. 285920; Sez. 2, n. 34657 del 07/10/2025, Zouhri, Rv. 288688), al qualeil [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, il ricorso per cassazione qui in esame deveessere ritenuto ammissibile.La ritenuta ammissibilità del ricorso determina l’assorbimento del secondomotivo di ricorso (con il quale si sollecitava la sospensione del processo e lapromozione di un incidente di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.).2. Venendo al primo motivo di ricorso, secondo il ricorrente, la sentenzaimpugnata sarebbe viziata sotto due profili, che hanno ad oggetto il tema dellapartecipazione dell’imputato al giudizio di appello.2.1. In primo luogo, è stata erroneamente ritenuta la regolarità dellanotificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta nelle formedell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.In secondo luogo, la Corte territoriale ha fatto erronea applicazione delladisciplina del processo in assenza. Il difensore – prima della celebrazione dellafase rescissoria del giudizio di secondo grado – aveva tempestivamente eccepitol’insussistenza delle condizioni per procedere in assenza, evidenziando: (i) chel’imputato era senza fissa dimora; (ii) che durante il giudizio di primo grado, dopola prima udienza dibattimentale, era stato accompagnato presso l’Ufficioimmigrazione della Questura di Milano, in attesa di espulsione; (iii) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato il nulla osta all’espulsione; (iv) che l’imputato non hacontatti con il difensore di ufficio e che quest’ultimo non ha alcun recapito perrintracciarlo.Sulla scorta di tali dati di fatto – e ricordato che la citazione per il giudizio diappello è stata notificata al difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc.pen. – il difensore del ricorrente evidenzia che si deve affermare con certezza cheBoudlal [OSCURATO:PERSONA] non è a conoscenza della pendenza del giudizio di appello.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato illegittimamente giudicato inassenza in sede di giudizio rescissorio.2.2. Sotto il primo profilo – relativo alla validità della notificazione del decretoche dispone il giudizio per il grado di appello, avvenuta nelle forme previstedall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. – il primo motivo di ricorso è infondato.Stante la natura della questione processuale devoluta, questa Corte è giudicedel “fatto processuale” (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092– 01).Ciò premesso, si deve dare conto del fatto che è agli atti il verbale del27/09/2019 di identificazione e invito a dichiarare o eleggere domicilio. Da essorisulta che il ricorrente ha, dapprima, espresso la volontà di eleggere domiciliopresso il difensore di ufficio; non avendo quest’ultimo espresso il consenso alladomiciliazione, l’elezione di domicilio non ha effetto (ex art. 162, comma 4-bis,cod. proc. pen. introdotto con legge 23 giugno 2017, n. 103). Nello stesso verbaledi identificazione risulta poi che [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente invitato a dichiararedomicilio e, in questa seconda occasione, come risulta dal verbale, egli hadichiarato domicilio presso un centro di assistenza/dormitorio che assiste personein difficoltà abitativa ([OSCURATO:PERSONA], in via Pallavicini a Bologna).Dagli atti risulta che – accogliendo l’esplicita eccezione formulata alla primaudienza del giudizio di appello dal difensore appellante – è stato esperito untentativo di notifica del decreto di citazione a giudizio di appello presso il predettodomicilio dichiarato. Sennonché il predetto tentativo di notifica presso il domiciliodichiarato non ha avuto esito positivo (cfr. relata di notifica, da cui risulta chel’Ufficiale giudiziario non ha perfezionato la notificazione, «non avendo trovatotraccia del destinatario all’indicato indirizzo»).In virtù della impossibilità di procedere alla notificazione presso il domiciliodichiarato, si deve conseguentemente ritenere rituale la notificazione del decretodi citazione a giudizio di appello presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma4, cod. proc. pen.Sicché il primo dei due profili di censura espressi nel primo motivo di ricorsorisulta infondato.2.3. Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta il fatto che – anche a volerritenere che la notifica sia regolare – la decisione sarebbe comunque viziata, postoche non vi è prova del fatto che l’imputato fosse a conoscenza della pendenza delgiudizio di appello.Il vizio denunciato non sussiste.Nel caso in esame, l’appello – di cui è stata ritenuta l’ammissibilità - è statoproposto dall’imputato.Ciò posto, con riferimento alla disciplina del giudizio in assenza, va osservatoquanto segue.Si versa in una situazione processuale di «imputato appellante». Trovadunque applicazione il dettato dell’art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen.; taledisposizione prevede che, «in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputatoappellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicatoin assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis ».Sicché, per chiara indicazione normativa, l’evocazione delle categorieinterpretative sviluppatesi a proposito del procedimento in assenza nel corso delgiudizio di primo grado appare non pertinente. Le garanzie costituzionali econvenzionali circa la necessaria consapevolezza dell’accusa formulata e circa ladata fissata per la celebrazione del processo assumono una consistenza evidentecon riguardo al giudizio di primo grado. Una volta che sia stata soddisfattal’esigenza di informazione e il diritto di partecipazione dell’imputato al giudizio diprimo grado, la scelta di ascrivere a quest’ultimo un onere di diligenza nella curadel seguito dei processi che lo interessano appare scelta del legislatore nonmanifestamente irragionevole.Va per completezza evidenziato che non risultano sussistenti impedimenti acomparire dell’imputato che assumano rilievo ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc.pen.; né si sa se, dopo l’accompagnamento dell’imputato presso l’Ufficioimmigrazione della Questura di Milano, egli sia stato effettivamente espulso (delresto, anche ove egli fosse stato espulso, non potrebbe dirsi documentato unimpedimento a comparire di carattere assoluto, in ragione del dettato dell’art. 17d. lgs. n. 286 del 1998).Ne discende che anche il secondo profilo di censura dedotto nel primo motivodi ricorso è infondato.3. Il secondo motivo di ricorso, come anticipato, risulta assorbito dalleconsiderazioni sviluppate al considerato in diritto n. 1, a propositodell’ammissibilità del ricorso.4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamentodel fatto in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di tentatarapina impropria.4.1. Nella ricostruzione dei fatti – non replicando al motivo di appello – laCorte territoriale avrebbe travisato le risultanze istruttorie, in particolare delleimmagini del circuito di videosorveglianza presente nel supermercato ove sonoavvenuti i fatti. In realtà, le fonti probatorie documenterebbero: (i) l’assenza dipredatori e la violenza esercitata dal ricorrente e dal co-imputato verso l’addettoalla vigilanza (violenza non legata ad un tentativo di guadagnare l’impunità).Nel terzo motivo si censura altresì la motivazione della Corte territoriale inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe immotivatae discriminatoria, posto che al co-imputato (giudicato in altro processo) è statoapplicato un più mite trattamento sanzionatorio.4.2. Il terzo motivo di ricorso – nella parte in cui censura vizi di motivazioneo travisamenti della prova in relazione alla affermazione di responsabilità penale– risulta manifestamente infondato.Va anzitutto escluso che – come dedotto nel ricorso – la Corte territoriale siaincorsa in un travisamento del fatto, non esaminando le immagini catturate dalsistema di videosorveglianza installato nell’esercizio commerciale ove si sonoverificati i fatti.La Corte territoriale, a pagina 5-6 della sentenza impugnata, descrive ilcontenuto delle videoriprese, dando conto di quanto da esse raffigurato edevidenziando quali segmenti dell’azione sono avvenuti fuori dal campo visivo dellevideocamere.È pertanto da escludere che sussista un travisamento della prova: «il vizio di"contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta lacognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nelragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, perevidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasidi "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato",dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370- 01); ciò in ragione della persistente «preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01).Dalle immagini videoregistrate, valorizzate in sinergia con quanto emersodalle altre fonti di prova dichiarativa (le testimonianze del direttore dell’eserciziocommerciale, della commessa, della guardia giurata), la Corte territoriale ricavapoi un certo risultato probatorio: [OSCURATO:PERSONA] e il complice [OSCURATO:PERSONA] – cheversavano in stato di ebbrezza – hanno tentato di asportare alcune bottiglie diliquore dagli scaffali di un supermercato; essendo stati scoperti, sono stati invitatiad uscire dall’esercizio commerciale e, fuori dal negozio, hanno ingaggiato unacolluttazione con la guardia giurata, con azione che – per quanto riguarda laposizione di [OSCURATO:PERSONA] – è avvenuta in parte fuori dal fuoco delle telecamere, ma cheè stata descritta dai testimoni oculari (che hanno riportato che il ricorrente haraggiunto l’amico fuori dal negozio, colpendo alle spalle l’addetto alla vigilanza conun gancio al collo). Tale gesto violento, immediatamente successivo ad untentativo di sottrazione di beni, è stato ritenuto – con motivazione nonmanifestamente illogica – funzionale ad impedire che l’addetto alla vigilanzapotesse trattenere ulteriormente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, tanto sotto il profilodella ricostruzione fattuale, quanto sotto il profilo della qualificazione giuridica dataai fatti, la sentenza impugnata è immune dai vizi di motivazione dedotti nel terzomotivo di ricorso.4.3. Il terzo motivo di ricorso è altresì infondato nella parte in cui deduce vizimotivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio.Il motivo di ricorso si limita a lamentare il fatto che – nel separato giudizio –al concorrente nel reato è stato riservato un trattamento sanzionatorio lievementeinferiore.La doglianza è espressa in termini del tutto generici e non consente a questaCorte nemmeno di comprendere quali sarebbero i profili di discriminazione tra laposizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA].Al netto di tale osservazione – che già pregiudica l’ammissibilità del motivo diricorso – si osserva che la Corte territoriale, evocando i pertinenti parametricodificati dall’art. 133 cod. pen. e rimarcando anche la negativa valutazione sulla“vita anteatta” dell’imputato, già gravato da precedenti penali, ha offerto compiutamotivazione in ordine alle ragioni per cui doveva individuarsi una certa misura dipena da irrogare in concreto al ricorrente (segnalandosi, per inciso, che la penairrogata in concreto risulta di poco superiore alla pena minima edittale previstaper il delitto in contestazione, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di annidue di reclusione ed euro 500 di multa, a fronte di una pena minima edittaleprevista in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 309 di multa).Ne discende l’insussistenza del vizio di motivazione, peraltro dedotto in mododel tutto generico.5. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]