CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 51140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25881/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso di condanna per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Preso atto che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, ha depositato una memoria il 29 novembre 2023, quindi senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen., memoria che, peraltro, non contiene argomentazioni idonee a smentire le considerazioni di seguito sviluppate; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in relazione all'art. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.,; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla jrnancataiviolazione del canone di giudizio "al di là di ogii ragionevole dubbio" e travisamento della prova - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a meni:e dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata pronuncia di non doversi procedere ex art. 129 cod.proc.pen. per intervenuta prescrizione - è infondato in quanto la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello, il 6 giugno 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembr