CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 42103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ii ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA],. ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 4 e 5, cod. pen. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Mancanza della condizione di procedibilità della querela proveniente da soggetto non legittimato; 2. Vizio di motivazione in relazione ai trattamento sanzionatorio. Considerato che primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: ia querela risulta essere stata sporta dal direttore del punto vendita del supermercato "Pam" in cui era stato perpetrato il furto. Sebbene il querelante si fosse riservato di produrre la procura conferitagli dalla società, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre quere!a., anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014 Rv. 259289 e 01). Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di morto posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014; Ferrario, Rv. 259142); Rilevato„ pertanto; che ii ricorso deve essere dlcf„apoto iniancirnissibilb„ con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 I! Consigliere