CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13254/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1216/2019 depositata il 20/02/2019. Sanzioni amministrative Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera 727/2017 la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex presidente del collegio sindacale della [OSCURATO:PERSONA], la s anzione amministrativa pecuniaria di € 70 .000 , pe rché il collegio sindacale di cui faceva parte, nel corso della riunione consiliare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disatteso l’espressa richiesta dell’autorità di vigilanza di procedere al ricambio integrale degli organi amministrativi e di controllo, e non aveva formulato alcuna osservazione alla nomina a direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] del suo ex amministratore delegato Consoli. La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’opposizione della persona sanzionata, nel contraddittorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ha respinto la domanda e ha condannato la parte soccombente alle spese. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tremotivi. 3. Il PG ha depositato una requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. Con atto datato 16/10/2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso,non avendo più interesse alla controversia, e ha dato atto che le parti procederanno a regolare in via stragiudiziale le spese del giudizio. 5. L’atto di rinuncia soddisfa i requisiti ex art. 390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell’art. 391 c.p.c. , sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio. Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, dato che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso di parte ricorrente.6.Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S