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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 03163/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (5, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, lin persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il riesame interposto ex art 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del GIP del Tribunale locale, con il quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato per più fatti sanzionati ai sensi dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990 lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione ascritta ai fatti, da riportare all'alveo del comma 5 del citato art. 73; rilevato che il ricorrente con dichiarazione pervenuta il 20 settembre 2021 ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinunzia che, ove non giustificata da specifiche e funzionali ragioni sopravvenute al ricorso, porta con sé anche le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (5, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1961 avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, lin persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il riesame interposto ex art 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del GIP del Tribunale locale, con il quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato per più fatti sanzionati ai sensi dell'ad 73 D.P.R. n. 309 del 1990 lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione ascritta ai fatti, da riportare all'alveo del comma 5 del citato art. 73; rilevato che il ricorrente con dichiarazione pervenuta il 20 settembre 2021 ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinunzia che, ove non giustificata da specifiche e funzionali ragioni sopravvenute al ricorso, porta con sé anche le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris