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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 44720/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dell'Il marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Egli lamenta violazione di legge processuale e vizi di motivazione, per difetto di una valutazione individualizzata delle esigenze cauteiari, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato, sul punto, a generiche e generalizzate formule di stile, evocando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma trascurando specifici elementi idonei a vincere la stessa.

Tali sarebbero, invece: a) il lungo tempo trascorso dai fatti, pari a circa due anni; b) l'allontanamento di esso ricorrente da quei contesti criminali, avvenuto dopo il suo arresto del marzo 2019 e la successiva scarcerazione, allorché egli si è trasferito per lavoro in provincia di Bergamo; c) lo scioglimento della compagine associativa, in conseguenza degli arresti compiuti nel corso del presente procedimento.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, cod. proc. pen..

2. Secondo quanto statuito da Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame dev'essere presentato esclusivamente presso la cancelleria dello stesso e, qualora esso sia presentato ad un ufficio diverso, la data di presentazione, rilevante ai fini della sua tempestività, è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; grava sul ricorrente, infatti, il rischio che l'impugnazione, ove pervenga in ritardo, sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo escludersi che sulla cancelleria ricevente incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente, secondo quanto previsto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen..

3. Nello specifico, risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata all'indagato ed al suo difensore il 19 maggio scorso, mentre il ricorso, depositato presso la cancelleria di un diverso ufficio giudiziario, è pervenuto in quella del Tribunale del riesame soltanto 1'8 giugno seguente, ovvero venti giorni dopo tali notifiche.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando, anzi, la carenza di diligenza, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro dell'Il marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Egli lamenta violazione di legge processuale e vizi di motivazione, per difetto di una valutazione individualizzata delle esigenze cauteiari, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato, sul punto, a generiche e generalizzate formule di stile, evocando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma trascurando specifici elementi idonei a vincere la stessa. Tali sarebbero, invece: a) il lungo tempo trascorso dai fatti, pari a circa due anni; b) l'allontanamento di esso ricorrente da quei contesti criminali, avvenuto dopo il suo arresto del marzo 2019 e la successiva scarcerazione, allorché egli si è trasferito per lavoro in provincia di Bergamo; c) lo scioglimento della compagine associativa, in conseguenza degli arresti compiuti nel corso del presente procedimento. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, cod. proc. pen.. 2. Secondo quanto statuito da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame dev'essere presentato esclusivamente presso la cancelleria dello stesso e, qualora esso sia presentato ad un ufficio diverso, la data di presentazione, rilevante ai fini della sua tempestività, è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; grava sul ricorrente, infatti, il rischio che l'impugnazione, ove pervenga in ritardo, sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo escludersi che sulla cancelleria ricevente incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente, secondo quanto previsto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Nello specifico, risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata all'indagato ed al suo difensore il 19 maggio scorso, mentre il ricorso, depositato presso la cancelleria di un diverso ufficio giudiziario, è pervenuto in quella del Tribunale del riesame soltanto 1'8 giugno seguente, ovvero venti giorni dopo tali notifiche. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando, anzi, la carenza di diligenza, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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