CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 08/10/2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado che, in esito a giudizio abbreviato condizionato all'esame di un testimone, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo all'art. 360 cod. proc. pen., sottolineando che, successivamente ai rilievi, anche fotografici, eseguiti dalla p.g., era stato operato un intervento dei tecnici - non distinguibile dalla precedenti attività di accertamento - «per niente approfondito relativamente ai criteri con i quali gli accertatori si sarebbero mossi per riqualificare la situazione originaria»: ciononostante l'indagato non aveva ricevuto gli avvisi necessari per esercitare il proprio diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della figlia dell'imputato, la quale aveva spiegato - confermando un elevato grado di conoscenze tecniche - di avere operato personalmente l'allaccio abusivo e aveva riferito di avere utilizzato per altre spese il denaro che il padre le consegnava per pagare il corrispettivo della fornitura di energia. Tali elementi avrebbero dovuto essere apprezzati anche in ragione delle difficoltà economiche del padre derivanti dall'applicazione nei confronti del Bevilacqua degli arresti domiciliari. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., giacché, alla luce dei verbali dei quali le autorità disponevano si sarebbe potuta dedurre l'entità del danno cagionato alla società erogatrice. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. A tacer del fatto che il giudizio di primo grado è stato celebrato con il rito abbreviato, si osserva che il ricorrente non si confronta in alcun modo con i rilievi della Corte d'appello che ha sottolineato come l'accertamento della manomissione del contatore era stata operata a mezzo di rilievi fotografici e non poteva essere in alcun modo considerata un accertamento tecnico irripetibile. La successiva attività di ripristino del contatore non ha assunto, pertanto, alcuna rilevanza rispetto alla verifica avente ad oggetto la condotta di sottrazione e impossessamento che hanno sostanziato l'affermazione di responsabilità. In altri termini l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato non costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il codice di procedura penale consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.). La circostanza poi dell'intervenuta successiva eliminazione dell'illecito non incide sulla utilizzabilità delle dichiarazioni aventi ad oggetto quanto rilevato in precedenza. 2. Il secondo motivo è inammissibile. A tacere delle incongruenze nella deposizione della testimone sulla quale indugia la sentenza impugnata e che non sono affrontate in termini specifici dal ricorso, che assertivamente reitera la propria prospettazione, (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021), va ribadito che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). 3. Il terzo motivo è inammissibile dal momento che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (nel caso di specie, fondata sulle condanna anche ravvicinate per reati contro il patrimonio), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Il quarto motivo è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione. E ciò a tacer del rilievo per il quale, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977 - 01. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M