CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a l numer o 10320 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Varese, alla via Maspero, n. 5, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. Ibla -intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale redatta su foglio separato congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lauro, col quale elettivamente si domicilianoin Roma, Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA] - Progetto di ripartizione- [OSCURATO:PERSONA] del fallito- Esclusione.RG n. 10320/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore alla via Timavo, n. 12,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- per la cassazione del decreto del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositato in data 10 gennaio 2018 e notificato il successivo 29 gennaio; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: -emerge dagli atti e dal decreto che la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], creditrice procedente su ricorso della quale la [OSCURATO:SOCIETA] era stata dichiarata fallita il 19 novembre 2008, nel 2014 dapprima fu ammessain chirografo al passivo del fallimento , con riserva dell’esito dell’impugnazione contro una sentenza del Tribunale di Ragusa pendente in appello, poi nel corso dell’anno cedette il credito al socio amministratore [OSCURATO:PERSONA], e infine presentò istanza di cancellazione dal registro delle imprese, con effetto dal 31 dicembre 2014; -nel 2016, in esito al passaggio in giudicato della sentenza, a scioglimento della riserva il giudice delegato modificò lo stato passivo, cristallizzandol’ammissione al passivo del credito; - nel 2017 quel credito fu inserito n el progetto di ripartizione finale dell’attivo fallimentare, nella misura di euro 91.921,84 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e di euro 4.837,99 quanto ad [OSCURATO:PERSONA],e la fallita impugnò il progetto a norma dell’art. 110, comma 3, e comunque dell’art. 36 fall., per farne valere l’illegittimitàperché, a suo avviso, la cessione del credito non era opponibile al fallimento; - il giudice delegato dichiarò inammissibile il reclamo per carenza della legittimazione della fallita a proporlo e il Tribunale fallimentare ha rigettato l’ulteriore reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in quanto, ha osservato, diversamente ragionando il soggetto fallito potrebbe recuperare, mediante il rimedio dato dalla RG n. 10320/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore combinazione degli artt. 110 e 36 l.fall., la possibil ità d’impugnare le decisioni assunte in sede di accertamento del passivo; - d’altronde, ha aggiunto il T ribunale, neanche sussiste l’interesse della fallita al reclamo, posto che la questione addottavi a fondamento, che concerne la titolarità del credito insinuato al passivo, comunque non potrebbe riverberarsi sul diritto della Ibla a ottenere la retrocessione della corrispondente somma; - contro questo decreto la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicano con controricorso. Considerato che: - coi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione lamenta: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 110 l. fall., là dove il Tribunale ne ha escluso la legittimazione a proporre il reclamo (primo motivo), nonché b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 117, comma 4, l.fall., là dove il Tribunale ha ritenuto che l’accoglimento del reclamo contro il progetto di ripartizione finale non avrebbe comportato alcun diritto alla retrocessione delle somme contestate, in quanto destinate alla soddisfazione del credito ammesso al passivo anche mediante il deposito presso l’ufficio postale o la banca (secondo motivo); -la censura complessivamente proposta è inammissibile; - anzitutto, quanto alla legitt imazione attiva a proporre reclamo avverso il progetto depositato dal curatore, a norma dell’art. 36 l. fall., i creditori interessati coincid o no con i destinatari della comunicazione - tramite PEC - del progetto medesimo (Cass., sez. un., n. 24068/19, punto 7.3 della motivazione; circoscrive la legittimazione a proporre il reclamo ai soli creditori ammessi o quelli che, ove non ammessi, abbiano proposto opposizione contro il provvedimento di esclusione anche Cass. n. 41511/21, punto 2.11.2);RG n. 10320/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - e da questo novero il fallito è escluso, posto che non dev’esseresentito nella predisposizione del progetto di ripartizione, a norma dell’art. 110 l.fall. (Cass. n. 9580/97); -è quindi irrilevante, ai fini auspicati in ricorso, il rinvio all’art.36 l.fall. contenuto nell’art. 110 l. fall. ; -l’art. 36 l. fall. disciplina difatti le forme del reclamo, ma l’art. 110 individua i legittimati a proporlo, ossia i creditori ai quali il legislatore imponeche il progetto di ripartizione sia comunicato (e non certo i soggetti ai quali il curatore di propria iniziativa lo comunichi, per effetto di questa comunicazione di per sé); - e comunque, il ricorso è inammissibile anche perché, nella sostanza, si rivolge contro un provvedimento di rettifica dello stato passivo privo del carattere della decisorietà, assunto a norma dell'art. 115, comma 2, 1. fall. — introdotto dal d.lgs. n. 5/06 , integrato dal d.lgs. n. 169/07— , che individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso (in termini, Cass. n. 20801/17); -il subingresso dei soci alla società estinta nella titolarità di un credito ammesso al passivo fallimentare è difatti disciplinato ratione temporisdall’art. 115 l. fall. (Cass. n. 16620/16); -il ricorso è per conseguenza inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spesesostenute dalle parti costituite, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contri