CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24504-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 avverso la sentenza n. 786/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2229/2022Numero di raccolta generale 7698/2022 L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 09/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Chieti, lamentando che la convenuta avesse edificato un fabbricato senza rispettare le distanze legali previste dal locale P.R.G. e sconfinando in parte nel terreno di esso attore. Invocava pertanto la condanna della convenuta a demolire la porzione di fabbricato posta a distanza non regolamentare, al rilascio del suolo occupato senza titolo ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la Maccarone, resistendo alla domanda, eccependo che il lieve sconfinamento era stato autorizzato dallo stesso attore, fratello di suo marito. In via riconvenzionale, chiedeva di poter acquistare la proprietà del terreno ai sensi dell’art. 938 c.c., versando all’attore una indennità pari al doppio del valore di mercato del suolo occupato. Con sentenza n. 422 del 2008 il Tribunale di Chieti rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese tra le parti. Interponeva appello avverso detta decisione lo Zappacosta e la Corte di Appello de L’Aquila, con sentenza n. 1094/2014, resa nella resistenza della Maccarone, accoglieva in parte il gravame, condannando la Maccarone alla demolizione della parte di fabbricato eretta sul suolo dell’appellante. Confermava, invece, il rigetto della domanda di arretramento del manufatto sino al rispetto delle distanze legali, sul presupposto che la loro deroga fosse stata autorizzata con apposita scrittura privata. Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione la Maccarone e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12173/2017, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 Numero sezionale 2229/2022 cassava con rinvio la sentenza di appello, poiché la Corte distrettuale Numero di raccolta generale 7698/2022Data pubblicazione 09/03/2022 non si era avveduta che lo Zappacosta aveva censurato la decisione del Tribunale nella sola parte in cui essa aveva ritenuto attendibile la testimonianza D’Angelo. Con la sentenza oggi impugnata, n. 786/2020, la Corte di Appello de L’Aquila accoglieva in parte il gravame proposto dallo Zappacosta avverso la decisione del Tribunale, ritenendo non attendibili le dichiarazioni del teste D’Angelo, che aveva materialmente eseguito le opere di realizzazione del fabbricato della Maccarone, e, ritenuta non conseguita la prova del consenso rilasciato dall’appellante al fratello Armando, marito della Maccarone, alla realizzazione dell’immobile con sconfinamento, condannava quest’ultima a demolire la parte del manufatto eretto sul suolo di proprietà dello Zappacosta. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], invocandone la condanna a demolire la porzione di fabbricato abusivamente edificata su porzione di suolo di proprietà dell’attore. Si costituiva la Maccarone, resistendo alla domanda ed eccependo che il marito, fratello dell’attore, aveva ottenuto da quest’ultimo il consenso verbale al minimo sconfinamento di cui è causa; spiegava inoltre, in subordine, domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 Numero sezionale 2229/2022 Con sentenza n. 422/2008 il Tribunale rigettava tanto la Numero di raccolta generale 7698/2022Data pubblicazione 09/03/2022 domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese. A sostegno della propria decisione, il primo giudice ravvisava l’esistenza dell’accordo tra le parti sul lieve sconfinamento di cui si discute. Interponeva appello lo Zappacosta e, nella resistenza della Maccarone, la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1094/2014, accoglieva il gravame, condanando la Maccarone alla demolizione della porzione di fabbricato edificata sulla proprietà dell’attore, compensando per metà le spese del doppio grado e ponendo la restante metà a carico dell’appellata. A sostegno della propria decisione, la Corte territoriale affermava che l’accordo sul consenso allo sconfinamento, avente ad oggetto un bene immobile, non avrebbe potuto essere dimostrato mediante ricorso alla prova testimoniale. Con ordinanza n. 12173/2017 questa Corte cassava la decisione di seconde cure, poiché la Corte distrettuale non si era avveduta che lo Zappacosta, appellante, si era limitato a censurare la sentenza del Tribunale di Chieti nella parte in cui essa aveva ritenuto attendibile, e valorizzato, la deposizione testimoniale di D’[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta che aveva materialmente edificato il manufatto della Maccarone. Con la sentenza oggi impugnata, la Corte di Appello di L’Aquila, in funzione di giudice del rinvio, accoglieva in parte il gravame proposto dallo Zappacosta, ritenendo inattendibile la testimonianza D’Angelo, essendo quest’ultimo interessato alla lite, sia perché egli aveva materialmente curato la costruzione del manufatto contestato, sia perché egli, a seguito di denuncia presentata dallo Zappacosta, era stato indagato, insieme alla Maccarone, per falso ed illecito edilizio. Condannava quindi la Maccarone al rilascio della porzione occupata, con demolizione e/o arretramento del manufatto presente sulla stessa. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 Numero sezionale 2229/2022 non raggiunta la prova del consenso verbale che, secondo la Numero di raccolta generale 7698/2022Data pubblicazione 09/03/2022 convenuta, lo Zappacosta avrebbe rilasciato al fratello Armando, proprio a seguito dell’inattendibilità del teste D’Angelo. Ricorre per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c. perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che, poiché lo Zappacosta non aveva proposto ricorso incidentale, nel giudizio di legittimità, l’attendibilità del teste D’Angelo –a suo tempo ravvisata dal Tribunale– doveva intendersi ormai coperta dal giudicato. La censura è inammissibile. La stessa Maccarone, infatti, aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando, con il motivo poi accolto dalla S.C., proprio il fatto che la Corte di Appello non avesse considerato che lo Zappacosta aveva proposto appello dolendosi proprio della ravvisata attendibilità del teste D’Angelo. La questione, dunque, per effetto della cassazione con rinvio della prima sentenza della Corte aquilana, e della conseguente riassunzione del giudizio, era certamente devoluta alla competenza della predetta Corte di merito. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile il teste D’Angelo. La censura è inammissibile. Va infatti ribadito il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova cNumero sezionale 2229/2022Numero di raccolta generale 7698/2022on esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le Data pubblicazione 09/03/2022 ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55 del 2014, perché il giudice abruzzese avrebbe erroneamente compensato le spese solo in parte, ponendone la restante parte a carico della Maccarone. La censura è inammissibile. La decisione impugnata è pienamente coerente con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 Numero sezionale 2229/2022Numero di raccolta generale 7698/2022, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza Data pubblicazione 09/03/2022 n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477). Il giudice di merito, nel compensare per la metà le spese di tutti i gradi del giudizio, ponendone la restante parte a carico della Maccarone, ha applicato il criterio della soccombenza parziale, previsto dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, i ricorrenti argomentano che la valutazione relativa all’attendibilità del teste D’Angelo sarebbe stata coperta da giudicato, in quanto lo Zappacosta non aveva proposto, sul punto, ricorso incidentale in occasione del primo giudizio di legittimità. In realtà, la Corte di Cassazione ha cassato la prima decisione della Corte abruzzese perché quest’ultima aveva “… rilevato motu proprio la configurabilità, nella fattispecie, di una donazione della striscia di terreno che era stata invasa dal manufatto e l’inammissibilità di una prova per testi fornita sul punto, senza che nessuna delle parti avesse neppure ipotizzato tale configurazione del rapporto tra esse intercorso e, soprattutto, senza che il Zappacosta avesse eccepito la nullità della prova testimoniale raccolta” (cfr. pag. 13 della memoria avversaria, nella quale è riportato il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12173/2017). Il giudice del rinvio era stato dunque investito da questa Corte del compito di riesaminare il fatto, evidentemente alla luce delle prove raccolte, e di procedere ad un nuovo apprezzamento nel merito della fattispecie. Nell’ambito di tale nuova disamina del fatto rientrava certamente la valutazione relativa all’attendibilità delle deposizioni rese dai testimoni escussi ed alla rilevanza dei diversi elementi istruttori acquisiti agli atti del giudizio. Non è, di conseguenza, possibile individuare alcun giudicato interno in relazione all’attendibilità del teste D’Angelo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 La deposizione resa da quest’ultimo, peraltro, si inserisce nel Numero sezionale 2229/2022Numero di raccolta generale 7698/2022 compendio istruttorio acquisito agli atti del giudizio di merito e va, Data pubblicazione 09/03/2022 dunque, valutata in uno alle altre risultanze istruttorie; non è dunque configurabile un punto autonomo di statuizione avente ad oggetto la valutazione di attendibilità del testimone, dovendosi ribadire, in argomento, il principio secondo cui “Costituisce capo autonomo della sentenza –come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno– solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti “La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957). Poiché la valutazione delle prove costituisce il primo anello della sequenza logica fatto – norma – effetto di cui anzidetto, è evidente che essa non può tecnicamente costituire un punto autonomo di statuizione, rispetto all’apprezzamento globale del fatto in cui la ponderazione dei singoli elementi di prova naturalmente confluisce. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24504/2020 dispositivo, seguono la soccombenza. Numero sezionale 2229/2022Numero di raccolta generale 7698/2022 Va altresì disposta la distrazione delle stesse a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2