CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30037/25 Ali OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 -bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, relativo all'attendibilità delle contrastanti dichiarazioni rese dai due testimoni, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha viceversa evidenziato la concordanza delle dichiarazioni, sottolineando come le difformità attenessero a circostanze accessorie (si veda p. 5 della sentenza impugnata e p. 4 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11492-26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3794/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30037/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30037/25 Ali OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387 -bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, relativo all'attendibilità delle contrastanti dichiarazioni rese dai due testimoni, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha viceversa evidenziato la concordanza delle dichiarazioni, sottolineando come le difformità attenessero a circostanze accessorie (si veda p. 5 della sentenza impugnata e p. 4 della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] Co4tanzo [OSCURATO:PERSONA] CAnr E,F,A 26 26 [OSCURATO:PERSONA] ontii .:o C.=.;udiziario Santis 9P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] Co4tanzo [OSCURATO:PERSONA] CAnr E,F,A 26 26 [OSCURATO:PERSONA] ontii .:o C.=.;udiziario Santis 9