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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21921/2025

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5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17219/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA n.80/2023 depositata i l 31/01/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria(hinc: CTR), con la sentenza n. 80/2023 depositata in data 31/01/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (hinc: ADMO) contro la sentenza n. 156/2022 con la quale la stessa CTR aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

2. La CTR ha rilevato che l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traducanell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione.

Parimenti, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte da quest’ ultima a sostegno delle proprie censure, così come la revocazione non può essere giustificata dall’attività di valutazione del giudice.

Infine, la CTR ha affermato che: «Né, con riguardo al denunciato mancato esame degli atti depositati in giudizio di cui al vizio revocatorio dedotto dalle Dogane, può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ades., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons.

Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3).

Inoltre perché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione.

Nesso che nel caso in esame non solo non è stato dimostrato ma non sussiste affatto.»

3. ADMO ha proposto ricorso in cassazione con due motivi contro la sentenza della CTR.

4. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di revocazione proposto dall’ufficio ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso per revocazione relativo al contrasto tra la sentenza impugnata per revocazione con quanto affermato, in relazione alle medesime dichiarazioni doganali, da questa Corte con l’ordinanza n. 22759/2019 con valore di giudicato esterno.

Riporta, quindi, a pag. 6-8 del ricorso in cassazione quanto riportato nel ricorso per revocazione.

In sintesi, con tale motivo veniva sostanzialmente rilevato che: - i provvedimenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione OLAF, riguardante alcune società esportatrici di cavi d'acciaio.

In particolare, è emerso che nove operatori commerciali sud coreani risultavano esportare verso l'UE merce diorigine cinese, in violazione della normativa antidumping.

Fra di esse è stata individuata la fornitrice della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di importatrice; - nel corso del giudizio di appello l'Ufficio aveva provveduto a depositare delle memorie illustrative (prot. n. 3563RU del 28.01.2021) che rappresentavano con estrema chiarezza tale circostanza: «Con le [OSCURATO:PERSONA] interlocutorie n. 858-6- 2019 e n. 859-6-2019, depositate il 23/07/2019 a seguito delle udienze del 23 / 07 / 2019, codesta Commissione ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione de/presente giudizio RGA 1644/ 201 5 riferito all'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del riunito giudizio RGA 145/2016 riferito al CAD ITALIA, nell'attesa che la Cassazione si pronunciasse in altra causa avente ad oggetto gli avvisi di accertamento sottesi agli atti di contestazione impugnati dalle prefate società.

Diversamente da quanto affermato da controparte e dal CAD ITALIA nelle istanze di rinvio dell'udienza / 02 / 2021 non v'è alcun giudizio pendente innanzi a codesta Commissionesugli atti prodromici alle sanzioni qui in esame: difatti, sugli avvisi di accertamento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva con la sentenza n. 22759/2019 del 14/03/2019, depositata il 12 109 / 2019.... .....

Dunque, la Suprema Cortecon la sentenza n. 22759/2019 resa nelle cause riferite a tre giudizi introdotti dall'obbligato principale ALIOTO e a un giudizio introdotto dal coobbligato solidale CAD ITALIA ha respinto, come già esposto, il ricorso instaurato da ALIOTO di cui all'RG. 25209/2014, avverso la sentenza della «TR Liguria n. 451-2-2014 favorevole all'Ufficio e avente ad oggetto nr otto avvisi di accertamento prot. 16160/16219/ 16224 /16225 /16226 /16229 /16231 /16232 del 20/ 05 / 2010 (i prot. 16219 e 16224 risultano essere gli avvisi di accertamento sottesi alle sanzioni in esame con l'odierno giudizio) ...» Rileva che la decisione in esame pertanto, in punto di prova dell'accertamento si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sugli avvisi di rettifica relativi alle stesse dichiarazioni doganali oggetto della pretesa sanzionatoria de qua e, quindi, censurabile per revocazione.

1.2. Ilmotivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Nel caso di specie la parte che ha proposto ricorso, intimata nel presente giudizio, è [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante in dogana di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. 22759 del 2019 emessa da questa Corte (invocata dalla parte ricorrente come giudicato esterno rilevante nel presente giudizio e conoscibile in via officiosa da questa Corte anche in mancanza della produzione di parte, arg. ex Cass., 14014 del 2017) è stata emessa nell’ambito di un giudizio in cui sono stati riuniti tre procedimenti, i cui contenuti sono stati così individuati nel provvedimento appena richiamato: - nel procedimento iscritto al n. 25209/2014 R.G. risulta che la società ricorrente(indicata nell’intestazione come [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di società importatrice -avvalsasi per l'importazione di uno spedizioniere doganale -ha impugnato otto avvisi di accertamento e rettifica doganale, relativi a dichiarazioni di importazioni definitive di cavi in acciaio (importazioni che, dagli atti del procedimento, risalgono agli anni 2007 e 2008), con i quali è stata disconosciuta l'origine sudcoreana e ne è stata accertata l'origine cinese, con applicazione di dazi antidumping.

Tale ricorso è stato integralmente rigettato; - nel procedimento iscritto al n 15518/2017 R.G. risulta che - con riferimento a quattro delle menzionate dichiarazioni di importazione relative all'anno 2007 di cavi di acciaio di importazione sudcoreana - l'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso quattro atti di contestazione delle sanzioni; che la importatrice [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli atti di contestazione e la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso, laddove la CTR della Liguria, con sentenza del 23 dicembre 2016, ha rigettato l'appello, deducendo, in difformità dalla sentenza di prime cure (quindi confermando la sentenza ma con diversa motivazione), che gli atti di contestazione delle sanzioni sono stati irrogati senza il rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7,

I. 27 luglio 2000, n. 212, in asserito contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionale, oltre che con la giurisprudenza di legittimità; - nel procedimento iscritto al n. 15525/2017 R.G. risulta che - con riferimento a ulteriori due delle menzionate dichiarazioni di importazione doganale relative all'anno 2007 -l'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso ulteriori due atti di contestazione delle sanzioni; che la importatrice [OSCURATO:PERSONA] e lo spedizioniere doganale [OSCURATO:PERSONA] (CAD) ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] hanno separatamente impugnato gli atti di contestazione delle sanzioni e che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha in entrambi i casi accolto iricorsi e che la CTR della Liguria, previa implicita riunione dei due appelli proposti dall'Ufficio, con sentenza del 23 dicembre 2016, li ha rigettati, deducendo, in conformità delle sentenze di prime cure, che gli atti di contestazione delle sanzioni sono stati irrogati senza il rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7,

I. 27 luglio 2000, n. 212, in asserito contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionale, oltre che con la giurisprudenza di legittimità.

1.3. Occorre rilevare come, nel caso di specie , in primo luogo non viene indicato alcun elemento da parte della ricorrente che consenta di riscontrare la corrispondenza degli otto avvisi di rettifica impugnati dall’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito del procedimento sub R.G. 25209/14 definito con rigetto del ricorso proposto dall’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (con ordinanza n. 22759/2019 emessa da questa Corte) con gli atti impositivi relativi alle sanzioni impugnate nel presente procedimento.

Non solo: non risulta neppure dalla sentenza impugnata che la parte ricorrente nel procedimento sub R.G. n. 25209/14 fosse, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,anche l’odierna parte intimata [OSCURATO:SOCIETA].

1.4. In aggiunta, la stessa impostazione del motivo impone un’attività di giudizio, fuori dalla revocazione.

2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 395 n.4 c.p.c. — Falsa applicazione dell'art. 395 , n.4 , c.p.c., per mancata sussunzione del caso di specie tra i casi di "errore revocatorio",ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c.

2.1. La parte ricorrente rileva che la CTR nella sentenza n. 156/2022 (oggetto della revocazione dichiarata inammissibile con la sentenza impugnata nel presente giudizio) aveva affermato che: «Ritiene il collegio che vi sia una primaria illegittimità del provvedimento che ha irrogato le sanzioni per non essere stato sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA]».

In senso contrario afferma come tale motivazione fa ccia chiaramente intendere come il collegio non si sia avveduto del fattoche la delega al soggetto che ha sottoscritto l'atto —funzionario appartenente alla carriera direttiva investito delle funzioni di capo dell'Ufficio delle Dogane della Spezia con nota prot. 19668/Ru del 30/07/2010 — fosse presente tra gli attiprocessuali, essendo stato prodotto quale allegato n.1 alle controdeduzioni di primo grado depositate dall'Ufficio.Vi è stato, quindi, un errore di percezione sull'esistenza del provvedimento prot. 19668, provvedimento che è stato chiaramente ignorato dal collegio pu r trovandosi tra gli atti del processo.

Anche il giudice dellarevocazione, a sua volta, ha travisato la fattispecie in esame, ritenendo erroneamente che vi fosse una «contestazione sull'attività di valutazione del giudice — quali quella relativa all'esame degli atti istruttori eseguiti dall'Ufficio su cui poggia il ricorso in esame — perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto».

A pag. 12-13 del ricorso in cassazione l’ADMO riporta, quindi, i contenuti del primo motivo di revocazione.

2.2. La parte ricorrente rileva, inoltre, l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui: «Né, con riguardo al denunciato mancato esame degli atti depositati in giudizio di cui al vizio revocatorio dedotto dalle Dogane, può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come ad es, di un allegato ad una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti».

Tale affermazione è errata , ad avviso della ricorrente, in quantoil giudice avrebbe percepito erroneamente il fatto che un documento decisivo —quale è quello idoneo a dimostrare l'esistenza del potere di firma in colui che è preposto ad un Ufficio e che ha firmato materialmente l'atto impugnato — non sia stato allegato e prodotto dalla parte cheera onerata a produrlo.

2.3. La ricorrente rileva, quindi, che nel caso di specie non vi è dubbio che l'errata percezione dell'inesistenza del provvedimento 19668/RU del 30/07/2010 da parte del giudice che ha emesso la sentenza n. 156 ha comportato l'errata percezione dell'inesistenza del potere di firma in capo alla Direttrice dell'UfficioDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e ha portato il giudice a dichiarare la nullità degli atti impugnati.

Con tale delega infatti, il [OSCURATO:PERSONA] conferiva l'incaricointerinale di facente funzioni dell'Ufficio delle Dogane della Spezia proprio alsoggetto sottoscrittore degli atti in esame "al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi", delimitandone i poteri all'ordinaria amministrazione, per cui il soggetto firmatario rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualifica di Direttore dell'Ufficio, seppure facente funzioni (e dunque investito dell'incarico in temporanea sostituzione del titolare dell'Ufficio nello svolgimento delle suemansioni).

2.4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non risulta trascritto nel ricorso il provvedimento 19668/RU del 30/07/2010 contenente l’asserito provvedimento di delega, circostanza che non consente di valutare l’effettiva esistenza dell’errore revocatorio lamentato dalla parte ricorrente.

Peraltro, secondo questa Corte la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e di IVA non si applica agli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise, per essere l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 norme di stretta interpretazione; né la contestazione sull'assenza della delega di firma può considerarsi equivalente all'eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell'atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all'Ufficio emittente(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7077).

3. Alla luce d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17219/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA n.80/2023 depositata i l 31/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dalla ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria(hinc: CTR), con la sentenza n. 80/2023 depositata in data 31/01/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (hinc: ADMO) contro la sentenza n. 156/2022 con la quale la stessa CTR aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 2. La CTR ha rilevato che l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traducanell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione. Parimenti, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte da quest’ ultima a sostegno delle proprie censure, così come la revocazione non può essere giustificata dall’attività di valutazione del giudice. Infine, la CTR ha affermato che: «Né, con riguardo al denunciato mancato esame degli atti depositati in giudizio di cui al vizio revocatorio dedotto dalle Dogane, può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ades., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3). Inoltre perché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. Nesso che nel caso in esame non solo non è stato dimostrato ma non sussiste affatto.» 3. ADMO ha proposto ricorso in cassazione con due motivi contro la sentenza della CTR. 4. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di revocazione proposto dall’ufficio ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. 1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso per revocazione relativo al contrasto tra la sentenza impugnata per revocazione con quanto affermato, in relazione alle medesime dichiarazioni doganali, da questa Corte con l’ordinanza n. 22759/2019 con valore di giudicato esterno. Riporta, quindi, a pag. 6-8 del ricorso in cassazione quanto riportato nel ricorso per revocazione. In sintesi, con tale motivo veniva sostanzialmente rilevato che: - i provvedimenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione OLAF, riguardante alcune società esportatrici di cavi d'acciaio. In particolare, è emerso che nove operatori commerciali sud coreani risultavano esportare verso l'UE merce diorigine cinese, in violazione della normativa antidumping. Fra di esse è stata individuata la fornitrice della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di importatrice; - nel corso del giudizio di appello l'Ufficio aveva provveduto a depositare delle memorie illustrative (prot. n. 3563RU del 28.01.2021) che rappresentavano con estrema chiarezza tale circostanza: «Con le [OSCURATO:PERSONA] interlocutorie n. 858-6- 2019 e n. 859-6-2019, depositate il 23/07/2019 a seguito delle udienze del 23 / 07 / 2019, codesta Commissione ha rinviato a nuovo ruolo la trattazione de/presente giudizio RGA 1644/ 201 5 riferito all'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e del riunito giudizio RGA 145/2016 riferito al CAD ITALIA, nell'attesa che la Cassazione si pronunciasse in altra causa avente ad oggetto gli avvisi di accertamento sottesi agli atti di contestazione impugnati dalle prefate società. Diversamente da quanto affermato da controparte e dal CAD ITALIA nelle istanze di rinvio dell'udienza / 02 / 2021 non v'è alcun giudizio pendente innanzi a codesta Commissionesugli atti prodromici alle sanzioni qui in esame: difatti, sugli avvisi di accertamento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in via definitiva con la sentenza n. 22759/2019 del 14/03/2019, depositata il 12 109 / 2019.... ..... Dunque, la Suprema Cortecon la sentenza n. 22759/2019 resa nelle cause riferite a tre giudizi introdotti dall'obbligato principale ALIOTO e a un giudizio introdotto dal coobbligato solidale CAD ITALIA ha respinto, come già esposto, il ricorso instaurato da ALIOTO di cui all'RG. 25209/2014, avverso la sentenza della «TR Liguria n. 451-2-2014 favorevole all'Ufficio e avente ad oggetto nr otto avvisi di accertamento prot. 16160/16219/ 16224 /16225 /16226 /16229 /16231 /16232 del 20/ 05 / 2010 (i prot. 16219 e 16224 risultano essere gli avvisi di accertamento sottesi alle sanzioni in esame con l'odierno giudizio) ...» Rileva che la decisione in esame pertanto, in punto di prova dell'accertamento si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sugli avvisi di rettifica relativi alle stesse dichiarazioni doganali oggetto della pretesa sanzionatoria de qua e, quindi, censurabile per revocazione. 1.2. Ilmotivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Nel caso di specie la parte che ha proposto ricorso, intimata nel presente giudizio, è [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentante in dogana di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n. 22759 del 2019 emessa da questa Corte (invocata dalla parte ricorrente come giudicato esterno rilevante nel presente giudizio e conoscibile in via officiosa da questa Corte anche in mancanza della produzione di parte, arg. ex Cass., 14014 del 2017) è stata emessa nell’ambito di un giudizio in cui sono stati riuniti tre procedimenti, i cui contenuti sono stati così individuati nel provvedimento appena richiamato: - nel procedimento iscritto al n. 25209/2014 R.G. risulta che la società ricorrente(indicata nell’intestazione come [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di società importatrice -avvalsasi per l'importazione di uno spedizioniere doganale -ha impugnato otto avvisi di accertamento e rettifica doganale, relativi a dichiarazioni di importazioni definitive di cavi in acciaio (importazioni che, dagli atti del procedimento, risalgono agli anni 2007 e 2008), con i quali è stata disconosciuta l'origine sudcoreana e ne è stata accertata l'origine cinese, con applicazione di dazi antidumping. Tale ricorso è stato integralmente rigettato; - nel procedimento iscritto al n 15518/2017 R.G. risulta che - con riferimento a quattro delle menzionate dichiarazioni di importazione relative all'anno 2007 di cavi di acciaio di importazione sudcoreana - l'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso quattro atti di contestazione delle sanzioni; che la importatrice [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli atti di contestazione e la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso, laddove la CTR della Liguria, con sentenza del 23 dicembre 2016, ha rigettato l'appello, deducendo, in difformità dalla sentenza di prime cure (quindi confermando la sentenza ma con diversa motivazione), che gli atti di contestazione delle sanzioni sono stati irrogati senza il rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, in asserito contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionale, oltre che con la giurisprudenza di legittimità; - nel procedimento iscritto al n. 15525/2017 R.G. risulta che - con riferimento a ulteriori due delle menzionate dichiarazioni di importazione doganale relative all'anno 2007 -l'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso ulteriori due atti di contestazione delle sanzioni; che la importatrice [OSCURATO:PERSONA] e lo spedizioniere doganale [OSCURATO:PERSONA] (CAD) ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] hanno separatamente impugnato gli atti di contestazione delle sanzioni e che la CTP di [OSCURATO:PERSONA] ha in entrambi i casi accolto iricorsi e che la CTR della Liguria, previa implicita riunione dei due appelli proposti dall'Ufficio, con sentenza del 23 dicembre 2016, li ha rigettati, deducendo, in conformità delle sentenze di prime cure, che gli atti di contestazione delle sanzioni sono stati irrogati senza il rispetto del termine di cui all'art. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, in asserito contrasto con la normativa e la giurisprudenza unionale, oltre che con la giurisprudenza di legittimità. 1.3. Occorre rilevare come, nel caso di specie , in primo luogo non viene indicato alcun elemento da parte della ricorrente che consenta di riscontrare la corrispondenza degli otto avvisi di rettifica impugnati dall’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito del procedimento sub R.G. 25209/14 definito con rigetto del ricorso proposto dall’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (con ordinanza n. 22759/2019 emessa da questa Corte) con gli atti impositivi relativi alle sanzioni impugnate nel presente procedimento. Non solo: non risulta neppure dalla sentenza impugnata che la parte ricorrente nel procedimento sub R.G. n. 25209/14 fosse, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,anche l’odierna parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4. In aggiunta, la stessa impostazione del motivo impone un’attività di giudizio, fuori dalla revocazione. 2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 395 n.4 c.p.c. — Falsa applicazione dell'art. 395 , n.4 , c.p.c., per mancata sussunzione del caso di specie tra i casi di "errore revocatorio",ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c. 2.1. La parte ricorrente rileva che la CTR nella sentenza n. 156/2022 (oggetto della revocazione dichiarata inammissibile con la sentenza impugnata nel presente giudizio) aveva affermato che: «Ritiene il collegio che vi sia una primaria illegittimità del provvedimento che ha irrogato le sanzioni per non essere stato sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA]». In senso contrario afferma come tale motivazione fa ccia chiaramente intendere come il collegio non si sia avveduto del fattoche la delega al soggetto che ha sottoscritto l'atto —funzionario appartenente alla carriera direttiva investito delle funzioni di capo dell'Ufficio delle Dogane della Spezia con nota prot. 19668/Ru del 30/07/2010 — fosse presente tra gli attiprocessuali, essendo stato prodotto quale allegato n.1 alle controdeduzioni di primo grado depositate dall'Ufficio.Vi è stato, quindi, un errore di percezione sull'esistenza del provvedimento prot. 19668, provvedimento che è stato chiaramente ignorato dal collegio pu r trovandosi tra gli atti del processo. Anche il giudice dellarevocazione, a sua volta, ha travisato la fattispecie in esame, ritenendo erroneamente che vi fosse una «contestazione sull'attività di valutazione del giudice — quali quella relativa all'esame degli atti istruttori eseguiti dall'Ufficio su cui poggia il ricorso in esame — perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto». A pag. 12-13 del ricorso in cassazione l’ADMO riporta, quindi, i contenuti del primo motivo di revocazione. 2.2. La parte ricorrente rileva, inoltre, l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui: «Né, con riguardo al denunciato mancato esame degli atti depositati in giudizio di cui al vizio revocatorio dedotto dalle Dogane, può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come ad es, di un allegato ad una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti». Tale affermazione è errata , ad avviso della ricorrente, in quantoil giudice avrebbe percepito erroneamente il fatto che un documento decisivo —quale è quello idoneo a dimostrare l'esistenza del potere di firma in colui che è preposto ad un Ufficio e che ha firmato materialmente l'atto impugnato — non sia stato allegato e prodotto dalla parte cheera onerata a produrlo. 2.3. La ricorrente rileva, quindi, che nel caso di specie non vi è dubbio che l'errata percezione dell'inesistenza del provvedimento 19668/RU del 30/07/2010 da parte del giudice che ha emesso la sentenza n. 156 ha comportato l'errata percezione dell'inesistenza del potere di firma in capo alla Direttrice dell'UfficioDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e ha portato il giudice a dichiarare la nullità degli atti impugnati. Con tale delega infatti, il [OSCURATO:PERSONA] conferiva l'incaricointerinale di facente funzioni dell'Ufficio delle Dogane della Spezia proprio alsoggetto sottoscrittore degli atti in esame "al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi", delimitandone i poteri all'ordinaria amministrazione, per cui il soggetto firmatario rivestiva, all'epoca dei fatti, la qualifica di Direttore dell'Ufficio, seppure facente funzioni (e dunque investito dell'incarico in temporanea sostituzione del titolare dell'Ufficio nello svolgimento delle suemansioni). 2.4. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non risulta trascritto nel ricorso il provvedimento 19668/RU del 30/07/2010 contenente l’asserito provvedimento di delega, circostanza che non consente di valutare l’effettiva esistenza dell’errore revocatorio lamentato dalla parte ricorrente. Peraltro, secondo questa Corte la nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e di IVA non si applica agli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise, per essere l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 norme di stretta interpretazione; né la contestazione sull'assenza della delega di firma può considerarsi equivalente all'eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell'atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all'Ufficio emittente(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7077). 3. Alla luce d
Sentenza Cassazione n. 21921/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris