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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16422/2026

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ata al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GaetanoDistaso, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente – ricorrenteincidentale –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 516/2020 depositata il04/03/2020 e non notificata.Numero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ShkozaElona, chiedendo che, acclarata la titolarità in capo ad essi di unappartamento ubicato in Margherita di Savoia, fosse accertata e dichiaratala detenzione senza titolo dello stesso da parte delle convenute e, perl’effetto, ne fosse ordinato l’immediato rilascio in loro favore.Nel costituirsi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere autorizzata a chiamarein causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DamatoMichelina, proponendo nei confronti di questi ultimi e degli attori domandariconvenzionale, con la quale chiedeva che, accertata la sua qualità dilegittimaria del de cuius [OSCURATO:PERSONA], fosse reintegrata nella propriaquota di legittima in relazione alla successione di quest’ultimo (pari ad 1/3dell’intero asse ereditario) e che, quindi, fossero ridotte le donazionieffettuate dal defunto in favore dei chiamati in causa e di [OSCURATO:PERSONA], o,in subordine, che fosse dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapionedell’usufrutto sull’immobile.A loro volta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DamatoMichelina, nel costituirsi in giudizio, sostenevano altresì che non ci fossestata una lesione della quota di legittima della [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultimasarebbe stata soddisfatta in vita dal marito con una donazione di €.50.000,00 (effettuata per contanti e con la riscossione del saldo di duelibretti nominativi estinti, rispettivamente, a giugno e dicembre 2008).

Invia subordinata, chiedevano, in via riconvenzionale, che nelladeterminazione del valore dell’asse ereditario si tenesse conto delle speseda loro sopportate per la realizzazione degli appartamenti nonché dellespese funerarie.2.

Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda degli attori principali(riconoscendo la sussistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], del diritto di abitazione exart. 540 c.c. sull’immobile), dichiarava inammissibili le domandeNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026riconvenzionali della convenuta (atteso che il fascicolo di parte era statoritirato e, poi, ridepositato tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 169c.p.c., sicchè non risultavano provate le donazioni operate dal de cuius infavore dei figli) e riteneva di non doversi pronunciare sulla domandariconvenzionale spiegata dai chiamati in causa «perché la dichiarazione diinammissibilità di quella (della domanda riconvenzionale spiegata dallaPulie) travolgeva e rendeva inutile il suo esame».3.

Sulle impugnazioni principale degli originari attori ed incidentali dellaPulie e dei terzi chiamati in causa, la Corte d’appello di Bari accoglieva iprimi due gravami, per l’effetto, da un lato, condannando le convenute alrilascio immediato, in favore degli attori, dell’immobile sito in Margherita diSavoia e, dall’altro lato, disponendo la riduzione delle donazioni effettuatedal de cuius in favore dei terzi chiamati in causa e di [OSCURATO:PERSONA].Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che la [OSCURATO:PERSONA], in quantoconiuge (in seconde nozze) di [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la qualità dilegittimaria e, come tale, aveva diritto alla propria quota di riservaereditaria (in concorso con i figli del de cuius), pari, ex art. 542, comma 2,c.c., ad ¼ del patrimonio del defunto, sicchè, considerandosi che il relictumera costituito solo dalle donazioni da questi effettuate in vita ai suoi figli, ilvalore complessivo della quota di riserva spettante alla [OSCURATO:PERSONA] era pari adeuro 58.275,00, con la conseguenza che i donatari andavano condannati apagare, in favore di quest’ultima, al fine di reintegrarne la detta quota, gliimporti, rivalutati all’attualità, di euro 9.409,22 (sia [OSCURATO:PERSONA] cheDamato Domenico), di euro 21.851,17 ([OSCURATO:PERSONA]), di euro20.989,30 ([OSCURATO:PERSONA]) e di euro 3.142,89 ([OSCURATO:PERSONA]).Affermava, infine, che, sebbene i figli del de cuius avessero dimostrato diaver realizzato, a loro cura e spese, la palazzina ove erano ubicate le unitàimmobiliari oggetto di donazione, il di loro padre, quale proprietariodell’area di sedime, era divenuto proprietario altresì, per il principio diaccessione, delle unità immobiliari, laddove il diritto di credito vantato daifigli ex art. 936 c.c. si era prescritto al momento dell’apertura dellaNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026successione, con la conseguenza che di esso non poteva tenersi conto nelladeterminazione dell’asse ereditario.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DamatoLuca e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato suun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione dell’art.542, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraver, a loro dire, erroneamente la corte territoriale determinato la quota diriserva, omettendo di riconoscere, in loro favore, la porzione disponibile.1.1.

Il motivo è infondato.La tesi esposta dai ricorrenti non è corretta sul piano giuridico.Invero, nell’ambito di un’azione di riduzione per asserita lesione della cd.legittima, nel calcolo del relictum non si deve detrarre la quota disponibile.A questi fini, in base all’art. 556 c.c., si forma la massa ereditaria fittiziacon le seguenti modalità:dapprima si individua il relictum, che è comprensivo di tutti i beniappartenenti al defunto al momento della morte; poi, da quest’ultimo sisottraggono i debiti esistenti alla stessa data; infine, si aggiunge il valoredelle donazioni fatte in vita dal defunto (riunione fittizia).Solo all’esito di tale operazione, su questa massa si calcolano la quota dilegittima (riserva) spettante ai legittimari e quella disponibile, vale a dire laparte di cui il de cuius poteva disporre liberamente.La quota disponibile non rappresenta, dunque, una detrazione dal relictum,ma un risultato del calcolo: si determina dopo aver ricostruito la massa eapplicato le percentuali di legge (artt. 536 ss. c.c.), come correttamenteeffettuato dalla corte d’appello nella sentenza qui impugnata.Numero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026In definitiva, per verificare la lesione e proporre l’azione di riduzione, illegittimario deve: ricostruire la massa ereditaria con la riunione fittizia;calcolare la quota di riserva e confrontarla con quanto effettivamentericevuto; non sottrarre la disponibile dal relictum, perché la stessacostituisce solo un parametro per verificare l’eccedenza delle disposizionitestamentarie o donazioni.In estrema sintesi, la quota disponibile non si detrae dal relictum, ma sidetermina dopo la formazione della massa fittizia (relictum – debiti +donatum) e serve solo per verificare la lesione della legittima.In quest’ottica, quanto ai corretti criteri da applicare ai fini del calcolo dellalegittima nell’ambito di un’azione di riduzione, si segnalano Cass., sez.

II,21 dicembre 2023, n. 35738, Cass., sez.

II, 22 maggio 2024, n. 14211 eCass., sez.

II, 9 novembre 2021, n. 32804.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.2938 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, commi 3) e 5), c.p.c., peraver, a loro dire, la corte di merito illegittimamente pronunciato d’ufficio suuna eccezione di prescrizione non proposta dalla controparte e per nonessersi pronunciata sulla domanda riconvenzionale da essi formulata per uncredito vantato nei confronti del de cuius [OSCURATO:PERSONA].3.

Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 166 e 343c.p.c., per non aver, a suo dire, la corte d’appello rilevato l’inammissibilitàdell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inquanto proposto tardivamente.4.

Quest’ultimo motivo, da trattarsi prioritariamente ai sensi del secondocomma dell’art. 276 c.p.c., è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, la doglianza è estremamente generica, non avendo laricorrente neppure indicato quando le controparti hanno proposto l’appelloincidentale.In ogni caso, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto dicostituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione -può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine perl'impugnazione principale (fermo restando che l’eventuale inammissibilitàNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026di quest’ultima ne determina la perdita di efficacia), indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzionein proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorreconsentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, dicontrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque indiscussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024; Cass., Sez., Ordinanzan. 25469 del 17/09/2025).

Ne consegue che anche la ricevuta notificazionedi un appello incidentale (nel caso di specie, quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]) puòlegittimare la proposizione di una impugnazione tardiva, sebbene avente adoggetto un capo differente rispetto a quello aggredito con l’impugnazioneprincipale o con l’altro appello incidentale.

Tra l’altro, nel caso di specie, eraproprio l’appello della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la domanda di riduzione delledonazioni per lesione della legittima, a far insorgere l’interesse dei Damatoa coltivare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado e finalizzataa far valere i debiti contratti in vita dal de cuius.Né rileva la circostanza che la sentenza d’appello sul punto sia stataimpugnata nella presente sede solo da due dei cinque germani.

Invero, gliartt. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debitiereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi,disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del de cuius,dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito neiconfronti del de cuius; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento,ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, incombinato con l'art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapportiobbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione.Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il de cuius, e quindi versola massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale,nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria medianteimputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapportoobbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambitoNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012; cfr. altresì Cass., Sez.2, Sentenza n. 11128 del 13/10/1992).Piuttosto deve osservarsi che i debiti ereditari, in base alla norma dell’art.556 c.c., non possono essere dedotti se non sui beni su cui gravano, fino aconcorrenza dell’attivo ereditario.

Essendo nel nostro caso l’attivo ereditarioinesistente, non c’è spazio per questa operazione.

Calcolandosi la quotariservata e la quota disponibile solo sul valore del donatum, i crediti vantatidai coeredi verso il de cuius dovranno essere detratti non dalla massa dicalcolo della riserva, ma, proporzionalmente, dalle somme poste a lorocarico per reintegrare la quota di legittima della [OSCURATO:PERSONA], in quanto a sua voltatenuta pro quota, come ogni altro erede, al loro pagamento, secondo ilprincipio generale dell’art. 754 c.c.

D’altronde, proprio in quest’ottica, gliallora chiamati in causa hanno chiesto la condanna di quest’ultima alpagamento, in loro favore, dell’accertanda somma di danaro, a titolo diintegrazione delle rispettive quote ereditarie (cfr. pag. 4 del ricorso percassazione).5.

Il secondo motivo del ricorso principale si rivela fondato, ovviamentelimitatamente a(lla quota de)gli eredi che hanno inteso impugnare sul puntola sentenza di secondo grado.Invero, premesso che è passata in giudicato (interno) l’affermazione dellacorte di merito secondo cui i figli del de cuius avevano dimostrato di averrealizzato, a loro cura e spese, la palazzina ove erano ubicate le unitàimmobiliari oggetto di donazione ed il di loro padre, quale proprietariodell’area di sedime, era divenuto proprietario altresì, per il principio diaccessione, delle dette unità, errata in punto di diritto è, in assenza diun’eccezione formulata in tal senso (che, come è noto, è un’eccezione insenso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio), l’affermazione a mentedella quale il diritto di credito vantato dai figli ex art. 936 c.c. si sarebbeprescritto al momento dell’apertura della successione, con la conseguenzache di esso non si sarebbe potuto tener conto nella determinazione dell’asseereditario.Numero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026E’ noto, infatti, che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, ilfondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi oimpeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioniin senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parteinteressata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10248 del 18/04/2025).Ne consegue che, da un lato, la corte di merito è incorsa in una paleseviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e,dall’altro lato, il giudice del rinvio dovrà tener conto della detta passivitàereditaria.6.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono dell’omesso esame edell’omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per aver la corte di merito omesso di pronunciarsi sul credito di euro3.000,00 da essi vantato a titolo di spese funerarie sostenute.6.1.

Il motivo è fondato.Invero, non è revocabile in dubbio che la corte territoriale abbia omesso dipronunciarsi sulla domanda.Quanto alle modalità con le quali andrà eventualmente riconosciuto il dettocredito, si rinvia alle considerazioni formulate nell’esaminare il precedentemotivo.7.

Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunziano la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraverli la corte d’appello condannati al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del doppio grado di giudizio, nonostante fosse insussistente la lorosoccombenza.7.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo e del terzomotivo.8.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei dettimotivi, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio dellacausa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diBari.

P.Q.MNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primoe dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche ai finidelle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari in differentecomposizione;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrenteincidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.3.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe TedescoNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GaetanoDistaso, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente – ricorrenteincidentale –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 516/2020 depositata il04/03/2020 e non notificata.Numero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e ShkozaElona, chiedendo che, acclarata la titolarità in capo ad essi di unappartamento ubicato in Margherita di Savoia, fosse accertata e dichiaratala detenzione senza titolo dello stesso da parte delle convenute e, perl’effetto, ne fosse ordinato l’immediato rilascio in loro favore.Nel costituirsi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere autorizzata a chiamarein causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DamatoMichelina, proponendo nei confronti di questi ultimi e degli attori domandariconvenzionale, con la quale chiedeva che, accertata la sua qualità dilegittimaria del de cuius [OSCURATO:PERSONA], fosse reintegrata nella propriaquota di legittima in relazione alla successione di quest’ultimo (pari ad 1/3dell’intero asse ereditario) e che, quindi, fossero ridotte le donazionieffettuate dal defunto in favore dei chiamati in causa e di [OSCURATO:PERSONA], o,in subordine, che fosse dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapionedell’usufrutto sull’immobile.A loro volta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DamatoMichelina, nel costituirsi in giudizio, sostenevano altresì che non ci fossestata una lesione della quota di legittima della [OSCURATO:PERSONA], perché quest’ultimasarebbe stata soddisfatta in vita dal marito con una donazione di €.50.000,00 (effettuata per contanti e con la riscossione del saldo di duelibretti nominativi estinti, rispettivamente, a giugno e dicembre 2008). Invia subordinata, chiedevano, in via riconvenzionale, che nelladeterminazione del valore dell’asse ereditario si tenesse conto delle speseda loro sopportate per la realizzazione degli appartamenti nonché dellespese funerarie.2. Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda degli attori principali(riconoscendo la sussistenza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], del diritto di abitazione exart. 540 c.c. sull’immobile), dichiarava inammissibili le domandeNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026riconvenzionali della convenuta (atteso che il fascicolo di parte era statoritirato e, poi, ridepositato tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 169c.p.c., sicchè non risultavano provate le donazioni operate dal de cuius infavore dei figli) e riteneva di non doversi pronunciare sulla domandariconvenzionale spiegata dai chiamati in causa «perché la dichiarazione diinammissibilità di quella (della domanda riconvenzionale spiegata dallaPulie) travolgeva e rendeva inutile il suo esame».3. Sulle impugnazioni principale degli originari attori ed incidentali dellaPulie e dei terzi chiamati in causa, la Corte d’appello di Bari accoglieva iprimi due gravami, per l’effetto, da un lato, condannando le convenute alrilascio immediato, in favore degli attori, dell’immobile sito in Margherita diSavoia e, dall’altro lato, disponendo la riduzione delle donazioni effettuatedal de cuius in favore dei terzi chiamati in causa e di [OSCURATO:PERSONA].Deduceva a tal fine, per quanto qui ancora rileva, che la [OSCURATO:PERSONA], in quantoconiuge (in seconde nozze) di [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la qualità dilegittimaria e, come tale, aveva diritto alla propria quota di riservaereditaria (in concorso con i figli del de cuius), pari, ex art. 542, comma 2,c.c., ad ¼ del patrimonio del defunto, sicchè, considerandosi che il relictumera costituito solo dalle donazioni da questi effettuate in vita ai suoi figli, ilvalore complessivo della quota di riserva spettante alla [OSCURATO:PERSONA] era pari adeuro 58.275,00, con la conseguenza che i donatari andavano condannati apagare, in favore di quest’ultima, al fine di reintegrarne la detta quota, gliimporti, rivalutati all’attualità, di euro 9.409,22 (sia [OSCURATO:PERSONA] cheDamato Domenico), di euro 21.851,17 ([OSCURATO:PERSONA]), di euro20.989,30 ([OSCURATO:PERSONA]) e di euro 3.142,89 ([OSCURATO:PERSONA]).Affermava, infine, che, sebbene i figli del de cuius avessero dimostrato diaver realizzato, a loro cura e spese, la palazzina ove erano ubicate le unitàimmobiliari oggetto di donazione, il di loro padre, quale proprietariodell’area di sedime, era divenuto proprietario altresì, per il principio diaccessione, delle unità immobiliari, laddove il diritto di credito vantato daifigli ex art. 936 c.c. si era prescritto al momento dell’apertura dellaNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026successione, con la conseguenza che di esso non poteva tenersi conto nelladeterminazione dell’asse ereditario.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DamatoLuca e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato suun unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno svolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione dell’art.542, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraver, a loro dire, erroneamente la corte territoriale determinato la quota diriserva, omettendo di riconoscere, in loro favore, la porzione disponibile.1.1. Il motivo è infondato.La tesi esposta dai ricorrenti non è corretta sul piano giuridico.Invero, nell’ambito di un’azione di riduzione per asserita lesione della cd.legittima, nel calcolo del relictum non si deve detrarre la quota disponibile.A questi fini, in base all’art. 556 c.c., si forma la massa ereditaria fittiziacon le seguenti modalità:dapprima si individua il relictum, che è comprensivo di tutti i beniappartenenti al defunto al momento della morte; poi, da quest’ultimo sisottraggono i debiti esistenti alla stessa data; infine, si aggiunge il valoredelle donazioni fatte in vita dal defunto (riunione fittizia).Solo all’esito di tale operazione, su questa massa si calcolano la quota dilegittima (riserva) spettante ai legittimari e quella disponibile, vale a dire laparte di cui il de cuius poteva disporre liberamente.La quota disponibile non rappresenta, dunque, una detrazione dal relictum,ma un risultato del calcolo: si determina dopo aver ricostruito la massa eapplicato le percentuali di legge (artt. 536 ss. c.c.), come correttamenteeffettuato dalla corte d’appello nella sentenza qui impugnata.Numero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026In definitiva, per verificare la lesione e proporre l’azione di riduzione, illegittimario deve: ricostruire la massa ereditaria con la riunione fittizia;calcolare la quota di riserva e confrontarla con quanto effettivamentericevuto; non sottrarre la disponibile dal relictum, perché la stessacostituisce solo un parametro per verificare l’eccedenza delle disposizionitestamentarie o donazioni.In estrema sintesi, la quota disponibile non si detrae dal relictum, ma sidetermina dopo la formazione della massa fittizia (relictum – debiti +donatum) e serve solo per verificare la lesione della legittima.In quest’ottica, quanto ai corretti criteri da applicare ai fini del calcolo dellalegittima nell’ambito di un’azione di riduzione, si segnalano Cass., sez. II,21 dicembre 2023, n. 35738, Cass., sez. II, 22 maggio 2024, n. 14211 eCass., sez. II, 9 novembre 2021, n. 32804.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.2938 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, commi 3) e 5), c.p.c., peraver, a loro dire, la corte di merito illegittimamente pronunciato d’ufficio suuna eccezione di prescrizione non proposta dalla controparte e per nonessersi pronunciata sulla domanda riconvenzionale da essi formulata per uncredito vantato nei confronti del de cuius [OSCURATO:PERSONA].3. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 166 e 343c.p.c., per non aver, a suo dire, la corte d’appello rilevato l’inammissibilitàdell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inquanto proposto tardivamente.4. Quest’ultimo motivo, da trattarsi prioritariamente ai sensi del secondocomma dell’art. 276 c.p.c., è inammissibile e, comunque, infondato.In primo luogo, la doglianza è estremamente generica, non avendo laricorrente neppure indicato quando le controparti hanno proposto l’appelloincidentale.In ogni caso, l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto dicostituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione -può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine perl'impugnazione principale (fermo restando che l’eventuale inammissibilitàNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026di quest’ultima ne determina la perdita di efficacia), indipendentemente dalfatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzionein proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorreconsentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, dicontrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque indiscussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024; Cass., Sez., Ordinanzan. 25469 del 17/09/2025). Ne consegue che anche la ricevuta notificazionedi un appello incidentale (nel caso di specie, quello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]) puòlegittimare la proposizione di una impugnazione tardiva, sebbene avente adoggetto un capo differente rispetto a quello aggredito con l’impugnazioneprincipale o con l’altro appello incidentale. Tra l’altro, nel caso di specie, eraproprio l’appello della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la domanda di riduzione delledonazioni per lesione della legittima, a far insorgere l’interesse dei Damatoa coltivare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado e finalizzataa far valere i debiti contratti in vita dal de cuius.Né rileva la circostanza che la sentenza d’appello sul punto sia stataimpugnata nella presente sede solo da due dei cinque germani. Invero, gliartt. 752 e 754 c.c., regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debitiereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi,disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del de cuius,dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito neiconfronti del de cuius; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento,ai sensi dell'art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, incombinato con l'art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapportiobbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione.Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il de cuius, e quindi versola massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale,nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria medianteimputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapportoobbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambitoNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14629 del 24/08/2012; cfr. altresì Cass., Sez.2, Sentenza n. 11128 del 13/10/1992).Piuttosto deve osservarsi che i debiti ereditari, in base alla norma dell’art.556 c.c., non possono essere dedotti se non sui beni su cui gravano, fino aconcorrenza dell’attivo ereditario. Essendo nel nostro caso l’attivo ereditarioinesistente, non c’è spazio per questa operazione. Calcolandosi la quotariservata e la quota disponibile solo sul valore del donatum, i crediti vantatidai coeredi verso il de cuius dovranno essere detratti non dalla massa dicalcolo della riserva, ma, proporzionalmente, dalle somme poste a lorocarico per reintegrare la quota di legittima della [OSCURATO:PERSONA], in quanto a sua voltatenuta pro quota, come ogni altro erede, al loro pagamento, secondo ilprincipio generale dell’art. 754 c.c. D’altronde, proprio in quest’ottica, gliallora chiamati in causa hanno chiesto la condanna di quest’ultima alpagamento, in loro favore, dell’accertanda somma di danaro, a titolo diintegrazione delle rispettive quote ereditarie (cfr. pag. 4 del ricorso percassazione).5. Il secondo motivo del ricorso principale si rivela fondato, ovviamentelimitatamente a(lla quota de)gli eredi che hanno inteso impugnare sul puntola sentenza di secondo grado.Invero, premesso che è passata in giudicato (interno) l’affermazione dellacorte di merito secondo cui i figli del de cuius avevano dimostrato di averrealizzato, a loro cura e spese, la palazzina ove erano ubicate le unitàimmobiliari oggetto di donazione ed il di loro padre, quale proprietariodell’area di sedime, era divenuto proprietario altresì, per il principio diaccessione, delle dette unità, errata in punto di diritto è, in assenza diun’eccezione formulata in tal senso (che, come è noto, è un’eccezione insenso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio), l’affermazione a mentedella quale il diritto di credito vantato dai figli ex art. 936 c.c. si sarebbeprescritto al momento dell’apertura della successione, con la conseguenzache di esso non si sarebbe potuto tener conto nella determinazione dell’asseereditario.Numero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026E’ noto, infatti, che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, ilfondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi oimpeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioniin senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parteinteressata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10248 del 18/04/2025).Ne consegue che, da un lato, la corte di merito è incorsa in una paleseviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e,dall’altro lato, il giudice del rinvio dovrà tener conto della detta passivitàereditaria.6. Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono dell’omesso esame edell’omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5),c.p.c., per aver la corte di merito omesso di pronunciarsi sul credito di euro3.000,00 da essi vantato a titolo di spese funerarie sostenute.6.1. Il motivo è fondato.Invero, non è revocabile in dubbio che la corte territoriale abbia omesso dipronunciarsi sulla domanda.Quanto alle modalità con le quali andrà eventualmente riconosciuto il dettocredito, si rinvia alle considerazioni formulate nell’esaminare il precedentemotivo.7. Con il quarto motivo i ricorrenti principali denunziano la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraverli la corte d’appello condannati al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del doppio grado di giudizio, nonostante fosse insussistente la lorosoccombenza.7.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo e del terzomotivo.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei dettimotivi, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio dellacausa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diBari. P.Q.MNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta il primoe dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche ai finidelle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bari in differentecomposizione;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrenteincidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.3.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe TedescoNumero registro generale 22201/2020Numero sezionale 723/2026Numero di raccolta generale 16422/2026Data pubblicazione 27/05/2026
Sentenza Cassazione n. 16422/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris