CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22707/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiduciaabilitato, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il GIP di Catania, in funzione di giudicedell’esecuzione (n. 287/25 R.G.G.E.), ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. diriconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze:1) n. 1862/16 della Corte di assise d’appello di Catania (irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che, inriforma della sentenza del GUP di Catania in data 13/11/2013, ha condannato l’istante allapena di anni 9 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 t.u.stup. commessi inLentini fino al gennaio 2011;2) n. 531/2024 emessa dal GIP di Catania (irrevocabile il 18/12/2024) che hacondannato l’istante alla pena di anni otto di reclusione (rideterminata ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in anni sei e mesi otto di reclusione) per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. commesso dal 27/2/2017 al 9/6/2018 e dal 21/8/2021 al 16/6/2022;Che a fondamento del rigetto il GIP ha posto in evidenza che trattasi di fatticaratterizzati da una marcata distanza temporale gli uni dagli altri tale da non poter essere,prima di tutto sul piano logico, considerati espressione di un unico disegno criminoso e cometali preordinati nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo fattodelittuoso (difatti il fatto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti risulta commesso nel2011, mentre la più recedente condanna per associazione mafiosa riguarda fatti commessi apartire dal 2017, non potendosi dunque affermare che l’inserimento organico del [OSCURATO:PERSONA] nelclan Nardo “fosse già specificamente deliberata ab initio come parte di un unico disegnocriminoso” (pag. 2 ord. imp.), suggerendo piuttosto la disponibilità mostrata dall’istante aoperare fattivamente in seno al sodalizio mafioso, dopo un notevole intervallo di tempo dalprimo reato in tema di stupefacenti, “una evidente propensione a delinquere del medesimo euna rinnovata scelta criminale per una nuova fase operativa, anziché la mera prosecuzioneesecutiva di un unico disegno concepito ab origine e destinato a coprire un lasso temporalecosì esteso e interrotto da vicende giudiziarie e detentive” (ivi);Che il ricorso – che lamenta inosservanza di legge e vizio motivazionale in riferimentoagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. – è stato propostoper motivi non consentitiin sede di legittimità perché volti perché volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura(v. il riferimento alle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA]: pag. 4 ricorso) che non èconsentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare che “la successione di eventi criminosicosì distanziati nel tempo e nella natura e modificati nel contesto operativo” è “più indicativadi ‘plurime deliberazioni’ invece che di un unico disegno concepito ab origine” (pag. 2 ord.imp.), all’esito di un percorso motivazionale completo che ha preso in rassegna i titoli direato e gli argomenti difensivi sui quali di richiedeva il riconoscimento della continuazione(dichiarazioni di collaboratori di giustizia: pagg. 1-2 ord. imp.), ha fatto buon governo deiprincipi di diritto elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze ivi contenute sonomanifestamente infondate e in ogni caso non consentite in questa sede, essendo inibite algiudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisioneimpugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e divalutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormenteplausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposatidal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.), conconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]