Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 12744/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 19133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 157 — [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]’ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore —intimati– avverso la sentenza n. 10750/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.157 — [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 9777/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso avverso intimazione di pagamento per mancato pagamento di cartelle esattoriali; l’Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate, l’INAIL ed il Comune di Sant’Antimo sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 2948, quarto comma, 2953 cod. civ., art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. 472)e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale con riferimento a tributi ai quali, invece, si applica, in ragione della loro natura, il termine quinquennale;

1.3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ., «assenza di motivazione ovvero ... motivazione perplessa e/o apparente corredata dall’assenza di coerenza logico— giuridica tra le motivazioni addotte e le conclusioni cui è pervenuto il Collegio» di merito con riguardo all’omessa motivazione circa la natura dei singoli tributi ai quali è stata ritenuta applicabile la prescrizione decennale;

1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 2948, quarto comma, 2953 cod. civ., art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. d.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 112 cod. proc. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia altresì erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizione formulata con riguardo alle sanzioni ed interessi applicati dagli enti impositori;

1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt.112 e 116 cod. proc. civ.) in relazione all’omessa pronuncia su ulteriori sei motivi di gravame formulati dal contribuente;

1.5. con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate riscossione ha sollevato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., eccezione di difetto di giurisdizione per violazione dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto «canone acqua e gestione delle acque di rifiuto e depurazione acque» di competenza del Comune di Sant’Antimo, evidenziando che tale difetto di giurisdizione non era stato rilevato in primo e secondo grado; 2.1.in ordine logico va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario;

2.2. tale rilievo è infondato;

2.3. se è vero, infatti, che spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a canoni del servizio di somministrazione di acqua potabile, di fognatura e depurazione delle acque reflue(cfr.

Cas s. n. 2100del 02/02/2005; Sez.

U, n. 11720 del 14/05/2010), nel caso in esame, tuttavia, la pronuncia del Giudice di legittimità non può incidere su una situazione già esaurita, quale - nella specie - il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d'appello in punto di difetto di giurisdizione (cfr. Cass. n. 17056 del 10/7/2013; SU n. 24883del 09/10/2008);

2.4. il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale del la domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al Giudice (cfr. Cass. n. 13750 del 22/05/2019);

3.1. a seguire, il primo motivo è infondato;

3.2. invero, la Commissione tributaria regionale, dopo aver correttamente affermato il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione acartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd.

«conversione» del termine diprescrizione breve — eventualmente previsto — in quello ordinariodecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass.

SU n. 23397 del 17/11/2016), ha poi affermato che non poteva ritenersi «maturata la prescrizione in ordine alle ... cartelle di pagamento ... in ragione dei termini di prescrizione dei singoli tributi»;

3.3. in alcun modo, quindi, come invece lamentato dal ricorrente, la Commissione tributaria regionale risulta aver affermato che tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali impugnate erano assoggettati al termine ordinario di prescrizione decennale;

4.1. il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono invece fondati;

4.2. con riguardo ai singoli crediti oggetto delle cartelle impugnate, va considerato che, come dianzi illustrato, la prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez.

U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI(cfr. Cass.n. 26013/2014 e n. 24679/2011) per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale;

4.3. la Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto, considerando le singole date di notifica delle cartelle esattoriali, procedere a rilevare il decorso per ciascuna del rispettivo termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, verificando il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo, adempimento invece del tutto omesso dalla Commissione tributaria regionale, limitatasi ad affermare genericamente quanto dianzi trascritto (cfr. par. 3.2.);

4.4. la Commissione tributaria regionale non ha, inoltre, in alcun modo verificato l’eventuale decorso del termine di prescrizione relativo alle applicate sanzioni ed interessi, nonostante lo specifico motivo di gravame all’uopo formulato dall’appellante (trascritto a pag. 23 del ricorso);

4.5. parimenti, la Commissione tributaria regionale ha del tutto omesso di pronunciarsi sugli ulteriori motivi di gravame (trascritti alle pagg. 24— 31 del ricorso), neppure menzionati nello svolgimento del processo, relativi alla lamentata omessa notifica degli atti-presupposto delle cartelle impugnate con relativa eccezione di decadenza dal potere impositivo, del difetto di notifica della cartelle impugnate, della nullità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, e della nullità della medesima intimazione con le relative cartelle esattoriali per mancata indicazione «delle modalità e delle aliquote applicate al fine di irrogare sanzioni e gli interessi di pagamento»;

5. il ricorso va dunque accolto quanto al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 19133-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 157 — [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]’ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore —intimati– avverso la sentenza n. 10750/10/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.157 — [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 9777/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso avverso intimazione di pagamento per mancato pagamento di cartelle esattoriali; l’Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate, l’INAIL ed il Comune di Sant’Antimo sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 2948, quarto comma, 2953 cod. civ., art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. 472)e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente applicato il termine di prescrizione decennale con riferimento a tributi ai quali, invece, si applica, in ragione della loro natura, il termine quinquennale; 1.3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ., «assenza di motivazione ovvero ... motivazione perplessa e/o apparente corredata dall’assenza di coerenza logico— giuridica tra le motivazioni addotte e le conclusioni cui è pervenuto il Collegio» di merito con riguardo all’omessa motivazione circa la natura dei singoli tributi ai quali è stata ritenuta applicabile la prescrizione decennale; 1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 2948, quarto comma, 2953 cod. civ., art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. d.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 112 cod. proc. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia altresì erroneamente disatteso l’eccezione di prescrizione formulata con riguardo alle sanzioni ed interessi applicati dagli enti impositori; 1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt.112 e 116 cod. proc. civ.) in relazione all’omessa pronuncia su ulteriori sei motivi di gravame formulati dal contribuente; 1.5. con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate riscossione ha sollevato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., eccezione di difetto di giurisdizione per violazione dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto «canone acqua e gestione delle acque di rifiuto e depurazione acque» di competenza del Comune di Sant’Antimo, evidenziando che tale difetto di giurisdizione non era stato rilevato in primo e secondo grado; 2.1.in ordine logico va esaminata, preliminarmente, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario; 2.2. tale rilievo è infondato; 2.3. se è vero, infatti, che spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a canoni del servizio di somministrazione di acqua potabile, di fognatura e depurazione delle acque reflue(cfr. Cas s. n. 2100del 02/02/2005; Sez. U, n. 11720 del 14/05/2010), nel caso in esame, tuttavia, la pronuncia del Giudice di legittimità non può incidere su una situazione già esaurita, quale - nella specie - il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi a seguito della decisione di merito pronunciata in primo grado e non impugnata in sede d'appello in punto di difetto di giurisdizione (cfr. Cass. n. 17056 del 10/7/2013; SU n. 24883del 09/10/2008); 2.4. il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal petitum sostanziale del la domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al Giudice (cfr. Cass. n. 13750 del 22/05/2019); 3.1. a seguire, il primo motivo è infondato; 3.2. invero, la Commissione tributaria regionale, dopo aver correttamente affermato il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione acartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. «conversione» del termine diprescrizione breve — eventualmente previsto — in quello ordinariodecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr. Cass. SU n. 23397 del 17/11/2016), ha poi affermato che non poteva ritenersi «maturata la prescrizione in ordine alle ... cartelle di pagamento ... in ragione dei termini di prescrizione dei singoli tributi»; 3.3. in alcun modo, quindi, come invece lamentato dal ricorrente, la Commissione tributaria regionale risulta aver affermato che tutti i crediti portati dalle cartelle esattoriali impugnate erano assoggettati al termine ordinario di prescrizione decennale; 4.1. il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono invece fondati; 4.2. con riguardo ai singoli crediti oggetto delle cartelle impugnate, va considerato che, come dianzi illustrato, la prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass., 15 aprile 2019, n. 10547), come per i tributi erariali (Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI(cfr. Cass.n. 26013/2014 e n. 24679/2011) per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale; 4.3. la Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto, considerando le singole date di notifica delle cartelle esattoriali, procedere a rilevare il decorso per ciascuna del rispettivo termine di prescrizione prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, verificando il termine prescrizionale previsto per ciascun tributo, adempimento invece del tutto omesso dalla Commissione tributaria regionale, limitatasi ad affermare genericamente quanto dianzi trascritto (cfr. par. 3.2.); 4.4. la Commissione tributaria regionale non ha, inoltre, in alcun modo verificato l’eventuale decorso del termine di prescrizione relativo alle applicate sanzioni ed interessi, nonostante lo specifico motivo di gravame all’uopo formulato dall’appellante (trascritto a pag. 23 del ricorso); 4.5. parimenti, la Commissione tributaria regionale ha del tutto omesso di pronunciarsi sugli ulteriori motivi di gravame (trascritti alle pagg. 24— 31 del ricorso), neppure menzionati nello svolgimento del processo, relativi alla lamentata omessa notifica degli atti-presupposto delle cartelle impugnate con relativa eccezione di decadenza dal potere impositivo, del difetto di notifica della cartelle impugnate, della nullità dell’intimazione di pagamento per mancata allegazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali, e della nullità della medesima intimazione con le relative cartelle esattoriali per mancata indicazione «delle modalità e delle aliquote applicate al fine di irrogare sanzioni e gli interessi di pagamento»; 5. il ricorso va dunque accolto quanto al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo ed il ricorso incidentale, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, respinto il primo motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giu
Decreto Cassazione n. 12744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris