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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 1984

Cassazione n. 01259/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03)1-ITTL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale della libertà di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18/08/2023, la Corte di appello di Genova rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Genova aveva convalidato l'arresto del predetto e disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale sentenza propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso il Sarr, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento al profilo della gravità indiziaria.

La compartecipazione del ricorrente all'attività criminosa del correo e titolare dell'appartamento [OSCURATO:PERSONA] (che ha reso nei confronti del Sarr dichiarazioni ampiamente liberatorie) sarebbe desunta dal Tribunale del riesame esclusivamente dalla circostanza che lo stupefacente (avvolto peraltro in sacchetti di cellophane nero, quindi con contenuto non visibile) 1 4) sarebbe stato custodito all'interno dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] dove l'indagato, ospite dello Ndour, aveva dormito la notte prima, in bella vista, non occultato.

Da ciò il Tribunale del riesame deduce che la droga sia stata «ragionevolmente vista» anche dal Sarr (pag. 5), e che «tra colui che qui chiede il riesame e il coinclagato si sia comunque palesato un rapporto di confidenza, confermato dalla permanenza notturna, tale d far supporre che le attività dell'uno, reo confesso, non fossero ignote all'altro».

Elementi, secondo il ricorrente, non sufficienti a dimostrare la complicità del ricorrente, ma semmai la mera connivenza non punibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che si appunta sulla distinzione tra concorso nel reato (ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame) e mera connivenza (dedotta dal ricorrente), è fondato.

1.1. L'ordinanza impugnata ritiene che militino, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato attribuito al correo, una serie di circostanze: - che per ammissione dello stesso indagato lo stesso sia stato trovato nell'immobile dove è stato rinvenuto il gran quantitativo di stupefacente la sera prima della perquisizione e dell'arresto; - che la droga fosse in bella vista nel vano ad uso comune; - che essa fosse stata dunque ragionevolmente vista anche dall'odierno istante; - che tra l'odierno ricorrente e il coindagato si sia comunque palesato un rapporto di confidenza, confermato dalla permanenza notturna, tale da far supporre che le attività dell'uno, reo confesso, non fossero ignote all'altro.

1.2. Sul tema oggetto di doglianza, la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 32032 del 07/06/2022, Chiambretti, n.m.), che il Collegio intende riaffermare, ha chiarito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02, ha ad esempio ritenuto sussistente il concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua 'Presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice).

Tale concorso deve essere inoltre caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.

In applicazione di questo principio, si è escluso che sia sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen. (Sez. 3, n. 18499 del 10/11/2015, dep. 2016, Villirillo, n.m.; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01, e Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01).

In sostanza, affinché sia configurato un concorso di persone nel reato, è sempre necessario un effettivo contributo causale dei partecipi, almeno a livello di rafforzamento morale; a contrario, la semplice conoscenza o l'assistenza inerte e senza iniziative alla condotta da altri posta in essere non realizza, di per sé, la fattispecie concorsuale.

1.3. Tale è proprio la circostanza che si è verificata nel caso di specie - almeno allo stato attuale della vicenda processuale, caratterizzata da estrema fluidità - in cui la mera detenzione, sia pure non celata, di un quantitativo considerevole di stupefacente, all'interno dell'abitazione in cui l'indagato ha soggiornato per una sola notte, non appare sufficiente a trasformare la mera connivenza in concorso, in assenza di ulteriori indici rivelatori di una qualche forma di compartecipazione, almeno morale, nell'attività di detenzione al fine di spaccio.

L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Genova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova - Sezione del riesame.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03)1-ITTL), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1984 avverso l'ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale della libertà di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18/08/2023, la Corte di appello di Genova rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Genova aveva convalidato l'arresto del predetto e disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale sentenza propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso il Sarr, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento al profilo della gravità indiziaria. La compartecipazione del ricorrente all'attività criminosa del correo e titolare dell'appartamento [OSCURATO:PERSONA] (che ha reso nei confronti del Sarr dichiarazioni ampiamente liberatorie) sarebbe desunta dal Tribunale del riesame esclusivamente dalla circostanza che lo stupefacente (avvolto peraltro in sacchetti di cellophane nero, quindi con contenuto non visibile) 1 4) sarebbe stato custodito all'interno dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] dove l'indagato, ospite dello Ndour, aveva dormito la notte prima, in bella vista, non occultato. Da ciò il Tribunale del riesame deduce che la droga sia stata «ragionevolmente vista» anche dal Sarr (pag. 5), e che «tra colui che qui chiede il riesame e il coinclagato si sia comunque palesato un rapporto di confidenza, confermato dalla permanenza notturna, tale d far supporre che le attività dell'uno, reo confesso, non fossero ignote all'altro». Elementi, secondo il ricorrente, non sufficienti a dimostrare la complicità del ricorrente, ma semmai la mera connivenza non punibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si appunta sulla distinzione tra concorso nel reato (ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame) e mera connivenza (dedotta dal ricorrente), è fondato. 1.1. L'ordinanza impugnata ritiene che militino, per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato attribuito al correo, una serie di circostanze: - che per ammissione dello stesso indagato lo stesso sia stato trovato nell'immobile dove è stato rinvenuto il gran quantitativo di stupefacente la sera prima della perquisizione e dell'arresto; - che la droga fosse in bella vista nel vano ad uso comune; - che essa fosse stata dunque ragionevolmente vista anche dall'odierno istante; - che tra l'odierno ricorrente e il coindagato si sia comunque palesato un rapporto di confidenza, confermato dalla permanenza notturna, tale da far supporre che le attività dell'uno, reo confesso, non fossero ignote all'altro. 1.2. Sul tema oggetto di doglianza, la giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 32032 del 07/06/2022, Chiambretti, n.m.), che il Collegio intende riaffermare, ha chiarito che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02, ha ad esempio ritenuto sussistente il concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua 'Presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Tale concorso deve essere inoltre caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. In applicazione di questo principio, si è escluso che sia sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen. (Sez. 3, n. 18499 del 10/11/2015, dep. 2016, Villirillo, n.m.; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01, e Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01). In sostanza, affinché sia configurato un concorso di persone nel reato, è sempre necessario un effettivo contributo causale dei partecipi, almeno a livello di rafforzamento morale; a contrario, la semplice conoscenza o l'assistenza inerte e senza iniziative alla condotta da altri posta in essere non realizza, di per sé, la fattispecie concorsuale. 1.3. Tale è proprio la circostanza che si è verificata nel caso di specie - almeno allo stato attuale della vicenda processuale, caratterizzata da estrema fluidità - in cui la mera detenzione, sia pure non celata, di un quantitativo considerevole di stupefacente, all'interno dell'abitazione in cui l'indagato ha soggiornato per una sola notte, non appare sufficiente a trasformare la mera connivenza in concorso, in assenza di ulteriori indici rivelatori di una qualche forma di compartecipazione, almeno morale, nell'attività di detenzione al fine di spaccio. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Genova per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova - Sezione del riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
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