CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11764/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]BOSCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto che: a) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venga rigettato; b) la sentenza impugnatavenga annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto perprescrizione;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopola discussione, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29/01/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenzadel 18/10/2023 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, resa in esito a giudizio abbreviato, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena, rispettivamente,di tre anni e sei mesi di reclusione e di due anni di reclusione per il reato di trasferimentofraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.).Tale reato sarebbe consistito nell’avere [OSCURATO:PERSONA] attribuito fittiziamente alla cuginaMaria [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniali, la titolarità dell’impresa individuale “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” diBosco [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la suddetta sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermo,hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a duemotivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett.e), dello stesso codice, e all’art. 512-bis cod. pen., la violazione e l’erronea applicazione dinorme penali e processuali e l’«incompletezza», la contraddittorietà e la manifesta illogicitàdella motivazione.Dopo avere riportato alcuni stralci della motivazione della sentenza impugnata, il Seriodenuncia la Corte d’appello di Palermo avrebbe violato: a) l’art. 512-bis cod. pen., conriferimento agli elementi sia oggettivo sia soggettivo del reato di trasferimento fraudolento divalori; b) la lett. e) del comma 1 dell’art. 546 cod proc. pen., per non avere effettuato «unacorretta valutazione delle prove “a discarico”, né avendone compiutamente spiegato leragioni»; c) il principio, di cui all’art. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., secondo cui lasentenza di condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole «al di là diogni ragionevole dubbio».3.2. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 512-bis cod. pen., il ricorrente lamentache la Corte d’appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che, ai fini dellaconfigurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, sarebbe sufficiente dimostrareche l’interponente (nella specie, il [OSCURATO:PERSONA]) ha amministrato di fatto una società che sarebbestata intestata a terzi, laddove, per la stessa configurabilità, sarebbe invece «assolutamentenecessario provare che le risorse economiche, illecite, impiegate per l’acquisizione del bene(nel caso di specie, la ditta “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”) provengano dall’interponente e,conseguentemente, che questi consegue un guadagno illecito, proporzionale alla quotainvestita».Contesta, perciò, l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui «il GUPha correttamente evidenziato come la verifica in punto di conferimenti non costituisca provaimprescindibile della sussistenza di una apparenza penalmente rilevante» (secondocapoverso della pag. 8 della sentenza impugnata), ribadendo che, per provare l’elementomateriale del reato in contestazione, è necessaria, pena la violazione del principio ditassatività, «la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche impiegate per ilsuo acquisto, da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione» (ilricorrente invoca in proposito: Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281424-01, eSez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, non massimata sul punto).3.3. Posto che, pertanto, la Corte d’appello di Palermo avrebbe dovuto verificare che lerisorse economiche che erano state impiegate per la costituzione dell’impresa “Frutti di MareCardillo” provenivano, al di là di ogni ragionevole dubbio, dall’imputato, e che, comunque,erano sproporzionate rispetto ai redditi di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente contesta che laCorte d’appello di Palermo avrebbe omesso di motivare su tale aspetto, non avendoindividuato elementi probatori al riguardo, e avrebbe anche omesso di valutare laconsulenza tecnico-contabile (del ragionier Mesia) che era stata prodotta dalla difesa.Da tale consulenza era in particolare emerso che: a) le risorse economiche percostituire l’impresa “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” erano esigue, essendo pari a circa € 3.000,00; b)tale cifra era compatibile con il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in precedenza, era stataimpiegata in un’altra attività lavorativa; c) la gestione dell’impresa era stata possibile graziealle dilazioni dei pagamenti concesse dai fornitori e agli esigui ricavi dell’attività, avendoperaltro la stessa impresa accumulato ingenti debiti a causa di mancati pagamenti da partedei propri clienti; d) per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA], dovendosi anche sposare, aveva deciso, intotale autonomia, di cessare l’attività.3.4. [OSCURATO:PERSONA] contesta comunque l’attribuzione, da parte della Corte d’appello diPalermo, del ruolo di amministratore di fatto di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”.Dopo avere richiamato, sulla nozione di amministratore di fatto, Sez. 1, n. 1636 del12/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] (non massimata), contesta che la Corte d’appello diPalermo non avrebbe considerato il fatto che, posta l’operatività dell’impresa per quasi dueanni, egli «è il cugino della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, in virtù di questo rapporto di parentela, ha cercatodi contribuire, assieme al fratello [[OSCURATO:PERSONA]], all’avviamento di tale attività, sfruttando ipropri rapporti personali di conoscenza».Nonostante tale suo contributo, l’impresa aveva acquisito pochi clienti, che nonavevano neppure pagato puntualmente le forniture, e la sua «presenza» non era valsa aevitare la chiusura anticipata dell’attività, sia a causa dei crediti non soddisfatti sia per la giàmenzionata decisione personale della [OSCURATO:PERSONA]. Decisione che era peraltro intervenuta in unmomento in cui l’imputato era ancora in libertà e avrebbe quindi potuto continuare alavorare, «a dimostrazione che […] non era affatto quel “dominus” che la sentenzaimpugnata vorrebbe […] far credere».3.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, eagli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., e concerne la ritenuta sussistenza della recidiva(specifica), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misuradella pena.3.2.1. Quanto alla ritenuta recidiva (specifica), dopo avere premesso come, ai finidell’applicazione di tale circostanza aggravante, «il giudice sia tenuto a verificare in concretose la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore», il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe«limitata a valorizzare la circostanza che, nonostante la precedente condanna, il ricorrenteabbia continuato a delinquere», cioè una circostanza che non sarebbe idonea e sufficiente agiustificare l’applicazione dell’aggravante e del relativo, pesante, aumento di pena.3.2.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente denuncia la mancanzaassoluta della motivazione in ordine a tale punto.3.2.3. Quanto alla pena, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello di Palermo, nelconfermare l’irrogazione di una sanzione «di gran lunga superiore al minimo edittale»,avrebbe omesso la necessaria spiegazione del perché della comminazione in una taleparticolarmente elevata misura. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], èanch’esso affidato a due motivi.4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 512-bis cod. pen.«poiché nessuna indagine è stata compiuta onde accertare, in funzione della necessariatipizzazione dell’illecito, la provenienza, piuttosto, dall’odierna ricorrente delle risorseeconomiche impiegate per la ditta individuale e, sotto il profilo soggettivo della finalità dieludere l’applicazione di misure patrimoniali in favore del [OSCURATO:PERSONA] stesso omettendo, peraltro,ogni considerazione e valutazione in ordine alla documentazione richiamata dalla difesa chedimostrava, invece, che la provvista era stata ricavata dalle provviste economiche dellaBosco».4.1.1. Quanto all’elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori, laricorrente rappresenta che, come aveva evidenziato nel proprio atto di appello: a) dalleeffettuate videoriprese e intercettazioni era emerso che ella «si trovava giornalmente, oquasi, nel luogo di lavoro e che fosse la stessa quotidie ad aprire e chiedere l’attività e,quindi, a gestire l’esercizio commerciale»; b) era altresì emerso che ella si recava «in modocostante presso il proprio istituto di credito per effettuare i versamenti in conto corrente edeffettuare i pagamenti dei fornitori, delle tasse e dei contributi». Ciò a dimostrazione del fattoche ella, «lungi dal comportarsi da classico prestanome, […] si era sempre interessat[a] inmodo diretto e continuo della attività in esame, elemento questo pienamente coerente nelsenso di escludere l’attribuzione fittizia». La Corte d’appello di Palermo avrebbe inveceerroneamente ritenuto che le indicate circostanze non fossero rilevanti.[OSCURATO:PERSONA] deduce poi che, comunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.512-bis cod. pen., non sarebbe sufficiente la prova che l’imputato riveste la funzione diamministratore di fatto della società di cui si ipotizza la fittizia intestazione, ma è necessariol’accertamento della titolarità sostanziale delle quote, attraverso l’attribuzione della qualificadi socio di fatto.Deduce che, a fronte di un’operatività dell’impresa per quasi due anni, i giudici delmerito avevano valorizzato solo cinque episodi dai quali avevano preteso di ricavare la provache l’impresa le era stata fittiziamente attribuita.In realtà, da tali episodi, non era possibile ricavare che “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” eraamministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] ed era a lei fittiziamente intestata, atteso che gli stessiepisodi avrebbero solo comprovato che il [OSCURATO:PERSONA], cugino della [OSCURATO:PERSONA], «in virtù di questorapporto di parentela, aveva cercato di contribuire, insieme al fratello nella qualità didipendente».[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti prestato attività di lavoro dipendente presso “Frutti di MareCardillo” dal 24/02/2018 al 31/12/2018, il che avrebbe smentito gli assunti accusatori, attesoche tale circostanza dimostrerebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, che il [OSCURATO:PERSONA] «avevalavorato, seppure senza la formalizzazione del rapporto e che, dopo, aveva regolarizzato lapropria attività lavorativa (riscontrando, quindi, la bontà della tesi difensiva ovverossia che sifosse trattato di un mero dipendente)».Inoltre, se fosse davvero esistita un’intestazione fittizia, il [OSCURATO:PERSONA], cioè il soggetto cheavrebbe cercato di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, «si sarebbeastenuto dal comparire, anche quale mero dipendente, a qualunque titolo nelle società“fittiziamente intestate”».Tutte le «mansioni» che erano state ritenute essere svolte dal [OSCURATO:PERSONA] si dovevanoritenere «compatibili con il ruolo di dipendente che faceva gli interessi dell’azienda (di suacugina)» e non varrebbero a provare né che il [OSCURATO:PERSONA] gestisse di fatto l’impresa né che lastessa fosse fittiziamente intestata all’imputata.La ricorrente rappresenta che, al fine di ritenere la sussistenza dell’intestazione fittizia,sarebbe stato necessario dimostrare che ella «si fosse prestata – al momento dellacostituzione della ditta – alla mera intestazione fittizia ovverossia che la stessa avesse illotempore “accettato di intestarsi la titolarità apparente” della suddetta attività commercialesenza svolgere alcuna attività, con disinteresse alla conduzione dell’azienda».La Corte d’appello di Palermo, al di là di un interessamento alla gestione da parte delSerio, non avrebbe indicato «gli elementi sintomatici e paradigmatici (provenienza delleprovviste per la costituzione della ditta in capo al [OSCURATO:PERSONA], assenza della [OSCURATO:PERSONA] nell’eserciziocommerciale, disinteresse della stessa per la gestione della azienda, etc. etc.) atti a renderelegittimo il sospetto che l’intestazione fosse fittizia».[OSCURATO:PERSONA] rammenta come il [OSCURATO:PERSONA], nel corso del suo esame durante l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse spiegato di non avere contribuito economicamente all’attività di cui eratitolare la cugina, atteso che, poiché era stato ristretto in carcere per più di dieci anni, almomento della costituzione di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”, non aveva potuto accumulare risorseeconomiche.Nel ribadire l’assenza di prove che le risorse economiche per costituire tale impresaprovenissero dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deduce che esse erano esigue e pienamente compatibilicon le sue sostanze, avendo ella dimostrato di possedere una propria autonoma capacitàpatrimoniale e che essa era stata impiegata «a realizzare l’acquisto del bene con risorseproprie». In particolare, dalla menzionata consulenza tecnica contabile del rag. Mesia,risultava che: a) l’investimento iniziale per la costituzione di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” era statodi € 3.000,00; b) l’imputata aveva sostenuto con risorse proprie tale investimento, avendogià svolto un’attività lavorativa e avendone quindi percepito il relativo reddito; c) la [OSCURATO:PERSONA],«dopo aver intrapreso e fidelizzato buoni rapporti con i fornitori era riuscita ad otteneredilazioni nei pagamenti fino a 180 giorni».Ella aveva poi effettuato i pagamenti con le risorse lecite che erano derivate dallevendite della merce, il che «escludeva l’immissione (successiva alla costituzione dellasocietà) di denaro illecito».Tutto ciò comportava comunque l’esclusione che ella avesse «ricevuto illo tempore ilvalore d’avviamento necessario dal cugino». Inoltre, «l’imputata aveva avviato l’attività d’impresa in un tempo antecedente rispettoall’uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA]».Ancora, nonostante un «monitoraggio continuo», «non vi era alcuna intercettazione diconversazioni tra gli odierni imputati che dimostrasse che le risorse economiche da investirenell’attività fossero state fornite, anche medio tempore, dal [OSCURATO:PERSONA]» e nonprovenissero, invece, dall’imputata, «che fruiva di redditi leciti compatibili».Non era stata quindi fornita la prova né «dei conferimenti illo tempore da parte delsoggetto interponente ma neppure la dimostrazione medio tempore del riparto degli utili conlo stesso».Da ciò l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, atteso che, come è statoaffermato dalla Corte di cassazione, esso richiede la prova dei conferimenti operati dalsoggetto interponente.4.1.2. Quanto all’elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori e,in particolare, al dolo specifico del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misuredi prevenzione patrimoniali, la ricorrente denuncia che la Corte d’appello di Palermo sisarebbe limitata a dimostrare l’asserita fittizietà dell’attribuzione della titolarità dell’impresa“Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” – valorizzando, in particolare, la «piena adesione […], in unaposizione di subalternità, al programma criminoso del [OSCURATO:PERSONA]» (terzo capoverso della pag. 13della sentenza impugnata) –, «senza nulla dimostrare […] circa la condivisione dellaspecifica finalità elusiva contestata».La motivazione sarebbe poi illogica là dove la Corte d’appello di Palermo avrebbericavato «dalla sussistenza di un mero rapporto parentale e dalla pur asserita conoscenzadello stutus criminale [del [OSCURATO:PERSONA]] la conoscenza […] della assenza di lui redditi leciti e, ancoradi più, la di lui asserita volontà di eludere le misure di prevenzione».Anche il fatto di avere informato il [OSCURATO:PERSONA] dell’ordine di pesce che era stato effettuato daGiovanni Taormina, «a tutto voler concedere, dimostrava l’asserito ruolo di dominus delSerio [ma] non era sufficiente ad acclarare anche l’aspetto della volontà elusiva».La ricorrente contesta ancora che la Corte d’appello di Palermo, ai fini della prova deldolo specifico del reato, avrebbe «ritenuto sufficiente la prova dell’asserita consapevolezzacirca l’appartenenza del titolare effettivo [il [OSCURATO:PERSONA]] ad un sodalizio criminoso e da ciò haricavato la conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzionepatrimoniale», ponendosi così in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte dicassazione (è citata: Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705-01).Pertanto, posto che la sua condanna avrebbe richiesto una motivazione in ordine nonsolo alla fittizietà dell’intestazione dell’impresa ma anche alla condivisione delle finalitàelusive che avevano il loro presupposto nella previsione della possibilità dell’adozione dimisure di prevenzioni patrimoniali, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che, in ordine a quest’ultimo punto deldolo specifico in capo a sé, «la sentenza nulla dice».Dopo avere ribadito che, ai fini della condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod.pen., è necessario che siano acquisiti elementi che comprovino il dolo specifico di elusionein capo a entrambi i soggetti che concorrono nello stesso reato, la [OSCURATO:PERSONA] deduce chesarebbe «esclusa perciò qualsivoglia presunzione, anche quella basata sul vincoloparentale».Pertanto, non sarebbero stati individuati elementi dimostrativi della sua specifica finalitàdi eludere l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, la quale non era emersada alcuna intercettazione e da alcun altro atto di indagine.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.), alladeterminazione della misura della pena (con riferimento all’art. 133 cod. pen.) e al diniegodella sospensione condizionale di essa e della non menzione della condanna nel certificatodel casellario.Diversamente da quanto sarebbe stato ritenuto dalla Corte d’appello di Palermo, «lecircostanze indicate nell’appello, […] ovverossia la giovane età della ragazza, ventitré anniall’epoca dei fatti, la incensuratezza della ricorrente, i legami familiari con il di lui [sic]congiunto, la modestia del danno cagionato (avere […] tentato di sottrarre alle MDP unaazienda chiusa e decotta), la modestia dei fatturati, la brevità della condotta (considerato chela ditta “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” veniva iscritta alla locale Camera di Commercio in data17.3.2017, iniziava l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la cessava in data 6.2.2019), l’assenza diprocedimenti penali pendenti», costituivano «elementi che […] deponevano, invece, per laapplicazione di una pena base inferiore a quella comminata, per una concessione delledella non menzione».La Corte d’appello di Palermo non avrebbe in particolare «sviluppa[to] le ragioni per lequali, nonostante l’età giovanissima, ventitré anni, tale dato anagrafico non avrebbe avutoalcuna incidenza sull’agire».Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello diPalermo non avrebbe spiegato perché gli indicati elementi favorevoli non abbiano avutopeso nel relativo giudizio.La Corte d’appello non avrebbe in particolare considerato che lo stato di incensurata,pur non essendo da solo sufficiente ai fini della concessione delle invocate circostanzeperché gli asseriti elementi negativi della gravità della condotta, della particolare intensità deldolo e dell’avere recato un contributo a un adepto di un sodalizio mafioso dovessero«prevalere in modo assoluto e con tale nettezza da non permettere un bilanciamentoparitario».La motivazione sarebbe viziata anche in punto di determinazione della misura dellapena e di diniego della sospensione condizionale di essa e della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario.Nel determinare la misura della pena e nel negare i due benefici invocati, la Corted’appello di Palermo non avrebbe adeguatamente valorizzato l’accertata sua «posizione disubalternità e di totale subordinazione» rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il «suo asserito ruolo di meroesecutore di ordini e la mancanza di autonomia patrimoniale avrebbero dovuto portare a ungiudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo rispetto al coimputato».La ricorrente contesta ancora che il diniego della sospensione condizionale della penae della non menzione della condanna nel certificato del casellario sarebbe stato fondato«sugli stessi elementi ritenuti insufficienti per le attenuanti generiche (gravità della condotta,dolo di particolare intensità) e sulla incesuratezza, l’unico elemento positivo, giudicato nonbastevole». Così motivando, tuttavia, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe«considerato in modo autonomo il giudizio prognostico sulla futura astensione da condottedelittuose alla luce della giovane età e della incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], elementi[…] significativi per un giudizio prognostico più favorevole».La Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di valutare il motivo di appello relativoalla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificatodel casellario, «limitandosi a ribadire il carattere congruo della pena inflitta invocando lestesse ragioni genericamente a fondamento di tutto».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il primo motivo non è fondato.1.1.1. Con riferimento alla fattispecie legale del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., laCorte di cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione di tale fattispecie, non èsufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risultaessere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienzadelle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intendaeludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018,Cardamone, Rv. 273419-01). In particolare, ai fini dell’integrazione di tale delitto con riferimento alla costituzione diuna nuova attività d’impresa, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità alsoggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimentinel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa,l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato,Rv. 281423-01, con la quale la Corte ha precisato che non rilevano, perciò, gli apporti diversida quelli meramente finanziari, quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento direlazioni personali, in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo cheassurgano a indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta diintestazione fraudolenta).Il suddetto delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto amisure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato,occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni dilegge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamentepresumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, DelliCarri, Rv. 282645-01).Il delitto si deve ritenere integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beninon provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegueunicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misuredi prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, aprescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione,Rv. 289103-01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01, con la quale laCorte ha ribadito che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggettointeressato a non fare apparire la sua titolarità).1.1.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, le qualipossono pertanto essere lette congiuntamente, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avessefittiziamente attribuito a sua cugina [OSCURATO:PERSONA] la titolarità dell’impresa “Frutti diMare [OSCURATO:PERSONA]” sulla base dei seguenti elementi di prova (soprattutto intercettiva) eargomentazioni: a) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era risultato agire, nei rapporti con i clienti, qualedominus di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”, comportandosi, nel discutere con gli stessi clienti delleforniture e dei debiti che essi avevano verso l’impresa, dei quali era pienamente aconoscenza, come un soggetto che aveva un interesse immediato e diretto nella gestionedella stessa; b) di tale veste di dominus di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” si mostravano pienamenteconsapevoli anche i clienti di tale impresa; c) lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in varie occasioni, avevariferito a sé stesso (o a sé stesso e al fratello [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità di “Frutti di MareCardillo”, atteso che, nel riferirsi a tale impresa, aveva fatto uso della prima personasingolare o plurale («abbiamo problemi»; «noi ne abbiamo scadenze»; «ora invecechiudiamo noi»; «ora io faccio protestare a mia cugina»; «ora chiudo io per te, ora chiudoper te»); d) la posizione di subordinazione dell’intestataria [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con l’effettività della titolarità dell’impresa in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA];e) la piena disponibilità dei locali dell’impresa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva ancheutilizzati per incontrare, abbassando la saracinesca degli stessi, l’esponente mafioso AntonioDi Maggio.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i giudici del merito abbiano del tutto logicamente tratto da talecomplesso di elementi, unitariamente considerati, la prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fittiziamentela prova indiziaria che le risorse per la costituzione di tale impresa provenissero dallo stessoSerio e non, come mirava a dimostrare la consulenza tecnica di parte a firma del ragionierMesia, dalla [OSCURATO:PERSONA].Quanto all’elemento psicologico del dolo specifico, i giudici del merito hanno del tuttologicamente ritenuto che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato tre volte per associazionedi tipo mafioso (due delle quali in via definitiva) e risultava non avere rescisso i legami con“[OSCURATO:PERSONA]” dopo la sua scarcerazione il 11/11/2016, con la conseguenza che poteva piùche fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale neisuoi confronti, si doveva logicamente ritenere che l’attribuzione fittizia di “Frutti di MareCardillo” a [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta a non fare figurare la disponibilità in capo a sé ditale impresa al fine di sottrarla alle misure di prevenzione patrimoniali.Tale motivazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste,nonché conforme ai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema diintegrazione del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., con la conseguenza che essa sisottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dalricorrente, le quali appaiono logicamente confutate da quanto è stato adeguatamenteargomentato dai giudici del merito.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato nel suo primo e nel suo terzo profiloe non è consentito nel suo secondo profilo.1.2.1. Quanto al primo profilo del motivo, la Corte di cassazione, con riguardoall’applicazione della recidiva, ha affermato il principio che è richiesta al giudice unaspecifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito chetale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto delfatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato.In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento dipena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale delgiudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardoall’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare lamaggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015,Gordyusheva, Rv. 263464-01).Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini dellarilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolositàsociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedentipenali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e inquale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).Nel caso di specie, i giudici del merito hanno applicato la recidiva (specifica) sullaconsiderazione che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato condannato per i delitti diestorsione e di associazione di tipo mafioso, aveva commesso il delitto di trasferimentofraudolento di valori sub iudice poco tempo dopo l’espiazione di una lunga pena per ilsuddetto reato di associazione di tipo mafioso, si doveva ritenere dimostrativo di come leprecedenti condanne non avessero sortito alcun effetto rieducativo, e di come, quindi, ilsuddetto delitto di trasferimento fraudolento di valoricostituisse significativa prosecuzione diun già avviato processo delinquenziale.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, talemotivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio difatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.1.2.2. Il motivo non è consentito nella parte in cui, con il secondo profilo di esso, silamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle circostanzecontestato riepilogo del contenuto dello stesso atto che figura alla pag. 7 della sentenzaimpugnata, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo alle suddette circostanze attenuanti,con le conseguenze che legittimamente la Corte d’appello di Palermo non ha motivato inordine alla sussistenza delle stesse – già negate dal G.u.p. del Tribunale di Palermo – e cheil motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti aquesta Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).Il motivo è, peraltro, anche generico, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso diindicare quali sarebbero stati gli elementi favorevoli che avrebbero eventualmente potutoindurre a concedere le invocate circostanze attenuanti.1.2.3. Quanto al terzo profilo del motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ècostante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittalerientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la penasia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui ilgiudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sonoimpliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure conil richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessariauna specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie, la pena irrogata di tre anni e sei mesi di reclusione è al di sotto dellamedia edittale della pena per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. (che è pari a quattroanni di reclusione), con la conseguenza che l’obbligo di motivazione ben può ritenersiassolto dai giudici del merito mediante la valorizzazione delle modalità insidiose deltrasferimento fraudolento, delle particolari modalità decettive impiegate, dell’intensità deldolo e dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], valorizzazione che dà conto dell’impiego dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen., con la conseguente manifesta infondatezza del presente profilo dicensura attinente alla determinazione della misura della pena.2. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] reputa che il primo motivo, conparticolare riguardo al profilo che attiene all’elemento soggettivo del reato, non si possaritenere manifestamente infondato, con la conseguenza che, essendosi formato un validorapporto di impugnazione, e considerato che dagli atti, e neppure alla luce dello stessomotivo, non risultano con evidenza elementi che possano fondare un proscioglimento nelmerito, deve essere rilevata e dichiarata la prescrizione del reato.Questo, commesso il 17/03/2017, si sarebbe prescritto, considerando il terminemassimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., il 17/09/2024.Aggiungendo i periodi di sospensione del corso della prescrizione di 374 giorni in primogrado e di 74 giorni in secondo grado, per un totale di 448 giorni, il reato risulta essersiprescritto il 09/12/2025. 3. Pertanto: a) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento; b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11764/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 205/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40041/2025SANDRA RECCHIONEDANIELA CARDAMONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]BOSCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto che: a) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] venga rigettato; b) la sentenza impugnatavenga annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto perprescrizione;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e, in sostituzione dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopola discussione, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29/01/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenzadel 18/10/2023 del G.u.p. del Tribunale di Palermo, resa in esito a giudizio abbreviato, con laquale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena, rispettivamente,di tre anni e sei mesi di reclusione e di due anni di reclusione per il reato di trasferimentofraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.).Tale reato sarebbe consistito nell’avere [OSCURATO:PERSONA] attribuito fittiziamente alla cuginaMaria [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure diprevenzione patrimoniali, la titolarità dell’impresa individuale “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” diBosco [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la suddetta sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Palermo,hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a duemotivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 125, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett.e), dello stesso codice, e all’art. 512-bis cod. pen., la violazione e l’erronea applicazione dinorme penali e processuali e l’«incompletezza», la contraddittorietà e la manifesta illogicitàdella motivazione.Dopo avere riportato alcuni stralci della motivazione della sentenza impugnata, il Seriodenuncia la Corte d’appello di Palermo avrebbe violato: a) l’art. 512-bis cod. pen., conriferimento agli elementi sia oggettivo sia soggettivo del reato di trasferimento fraudolento divalori; b) la lett. e) del comma 1 dell’art. 546 cod proc. pen., per non avere effettuato «unacorretta valutazione delle prove “a discarico”, né avendone compiutamente spiegato leragioni»; c) il principio, di cui all’art. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., secondo cui lasentenza di condanna può essere pronunciata solo se l’imputato risulta colpevole «al di là diogni ragionevole dubbio».3.2. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 512-bis cod. pen., il ricorrente lamentache la Corte d’appello di Palermo avrebbe erroneamente ritenuto che, ai fini dellaconfigurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori, sarebbe sufficiente dimostrareche l’interponente (nella specie, il [OSCURATO:PERSONA]) ha amministrato di fatto una società che sarebbestata intestata a terzi, laddove, per la stessa configurabilità, sarebbe invece «assolutamentenecessario provare che le risorse economiche, illecite, impiegate per l’acquisizione del bene(nel caso di specie, la ditta “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”) provengano dall’interponente e,conseguentemente, che questi consegue un guadagno illecito, proporzionale alla quotainvestita».Contesta, perciò, l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui «il GUPha correttamente evidenziato come la verifica in punto di conferimenti non costituisca provaimprescindibile della sussistenza di una apparenza penalmente rilevante» (secondocapoverso della pag. 8 della sentenza impugnata), ribadendo che, per provare l’elementomateriale del reato in contestazione, è necessaria, pena la violazione del principio ditassatività, «la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche impiegate per ilsuo acquisto, da parte del soggetto che intenda eludere le misure di prevenzione» (ilricorrente invoca in proposito: Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281424-01, eSez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, non massimata sul punto).3.3. Posto che, pertanto, la Corte d’appello di Palermo avrebbe dovuto verificare che lerisorse economiche che erano state impiegate per la costituzione dell’impresa “Frutti di MareCardillo” provenivano, al di là di ogni ragionevole dubbio, dall’imputato, e che, comunque,erano sproporzionate rispetto ai redditi di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente contesta che laCorte d’appello di Palermo avrebbe omesso di motivare su tale aspetto, non avendoindividuato elementi probatori al riguardo, e avrebbe anche omesso di valutare laconsulenza tecnico-contabile (del ragionier Mesia) che era stata prodotta dalla difesa.Da tale consulenza era in particolare emerso che: a) le risorse economiche percostituire l’impresa “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” erano esigue, essendo pari a circa € 3.000,00; b)tale cifra era compatibile con il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in precedenza, era stataimpiegata in un’altra attività lavorativa; c) la gestione dell’impresa era stata possibile graziealle dilazioni dei pagamenti concesse dai fornitori e agli esigui ricavi dell’attività, avendoperaltro la stessa impresa accumulato ingenti debiti a causa di mancati pagamenti da partedei propri clienti; d) per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA], dovendosi anche sposare, aveva deciso, intotale autonomia, di cessare l’attività.3.4. [OSCURATO:PERSONA] contesta comunque l’attribuzione, da parte della Corte d’appello diPalermo, del ruolo di amministratore di fatto di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”.Dopo avere richiamato, sulla nozione di amministratore di fatto, Sez. 1, n. 1636 del12/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA] (non massimata), contesta che la Corte d’appello diPalermo non avrebbe considerato il fatto che, posta l’operatività dell’impresa per quasi dueanni, egli «è il cugino della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e, in virtù di questo rapporto di parentela, ha cercatodi contribuire, assieme al fratello [[OSCURATO:PERSONA]], all’avviamento di tale attività, sfruttando ipropri rapporti personali di conoscenza».Nonostante tale suo contributo, l’impresa aveva acquisito pochi clienti, che nonavevano neppure pagato puntualmente le forniture, e la sua «presenza» non era valsa aevitare la chiusura anticipata dell’attività, sia a causa dei crediti non soddisfatti sia per la giàmenzionata decisione personale della [OSCURATO:PERSONA]. Decisione che era peraltro intervenuta in unmomento in cui l’imputato era ancora in libertà e avrebbe quindi potuto continuare alavorare, «a dimostrazione che […] non era affatto quel “dominus” che la sentenzaimpugnata vorrebbe […] far credere».3.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e),cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, eagli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., e concerne la ritenuta sussistenza della recidiva(specifica), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della misuradella pena.3.2.1. Quanto alla ritenuta recidiva (specifica), dopo avere premesso come, ai finidell’applicazione di tale circostanza aggravante, «il giudice sia tenuto a verificare in concretose la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore», il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello di Palermo si sarebbe«limitata a valorizzare la circostanza che, nonostante la precedente condanna, il ricorrenteabbia continuato a delinquere», cioè una circostanza che non sarebbe idonea e sufficiente agiustificare l’applicazione dell’aggravante e del relativo, pesante, aumento di pena.3.2.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente denuncia la mancanzaassoluta della motivazione in ordine a tale punto.3.2.3. Quanto alla pena, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello di Palermo, nelconfermare l’irrogazione di una sanzione «di gran lunga superiore al minimo edittale»,avrebbe omesso la necessaria spiegazione del perché della comminazione in una taleparticolarmente elevata misura. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], èanch’esso affidato a due motivi.4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 512-bis cod. pen.«poiché nessuna indagine è stata compiuta onde accertare, in funzione della necessariatipizzazione dell’illecito, la provenienza, piuttosto, dall’odierna ricorrente delle risorseeconomiche impiegate per la ditta individuale e, sotto il profilo soggettivo della finalità dieludere l’applicazione di misure patrimoniali in favore del [OSCURATO:PERSONA] stesso omettendo, peraltro,ogni considerazione e valutazione in ordine alla documentazione richiamata dalla difesa chedimostrava, invece, che la provvista era stata ricavata dalle provviste economiche dellaBosco».4.1.1. Quanto all’elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori, laricorrente rappresenta che, come aveva evidenziato nel proprio atto di appello: a) dalleeffettuate videoriprese e intercettazioni era emerso che ella «si trovava giornalmente, oquasi, nel luogo di lavoro e che fosse la stessa quotidie ad aprire e chiedere l’attività e,quindi, a gestire l’esercizio commerciale»; b) era altresì emerso che ella si recava «in modocostante presso il proprio istituto di credito per effettuare i versamenti in conto corrente edeffettuare i pagamenti dei fornitori, delle tasse e dei contributi». Ciò a dimostrazione del fattoche ella, «lungi dal comportarsi da classico prestanome, […] si era sempre interessat[a] inmodo diretto e continuo della attività in esame, elemento questo pienamente coerente nelsenso di escludere l’attribuzione fittizia». La Corte d’appello di Palermo avrebbe inveceerroneamente ritenuto che le indicate circostanze non fossero rilevanti.[OSCURATO:PERSONA] deduce poi che, comunque, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.512-bis cod. pen., non sarebbe sufficiente la prova che l’imputato riveste la funzione diamministratore di fatto della società di cui si ipotizza la fittizia intestazione, ma è necessariol’accertamento della titolarità sostanziale delle quote, attraverso l’attribuzione della qualificadi socio di fatto.Deduce che, a fronte di un’operatività dell’impresa per quasi due anni, i giudici delmerito avevano valorizzato solo cinque episodi dai quali avevano preteso di ricavare la provache l’impresa le era stata fittiziamente attribuita.In realtà, da tali episodi, non era possibile ricavare che “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” eraamministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] ed era a lei fittiziamente intestata, atteso che gli stessiepisodi avrebbero solo comprovato che il [OSCURATO:PERSONA], cugino della [OSCURATO:PERSONA], «in virtù di questorapporto di parentela, aveva cercato di contribuire, insieme al fratello nella qualità didipendente».[OSCURATO:PERSONA] aveva infatti prestato attività di lavoro dipendente presso “Frutti di MareCardillo” dal 24/02/2018 al 31/12/2018, il che avrebbe smentito gli assunti accusatori, attesoche tale circostanza dimostrerebbe, secondo l’id quod plerumque accidit, che il [OSCURATO:PERSONA] «avevalavorato, seppure senza la formalizzazione del rapporto e che, dopo, aveva regolarizzato lapropria attività lavorativa (riscontrando, quindi, la bontà della tesi difensiva ovverossia che sifosse trattato di un mero dipendente)».Inoltre, se fosse davvero esistita un’intestazione fittizia, il [OSCURATO:PERSONA], cioè il soggetto cheavrebbe cercato di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, «si sarebbeastenuto dal comparire, anche quale mero dipendente, a qualunque titolo nelle società“fittiziamente intestate”».Tutte le «mansioni» che erano state ritenute essere svolte dal [OSCURATO:PERSONA] si dovevanoritenere «compatibili con il ruolo di dipendente che faceva gli interessi dell’azienda (di suacugina)» e non varrebbero a provare né che il [OSCURATO:PERSONA] gestisse di fatto l’impresa né che lastessa fosse fittiziamente intestata all’imputata.La ricorrente rappresenta che, al fine di ritenere la sussistenza dell’intestazione fittizia,sarebbe stato necessario dimostrare che ella «si fosse prestata – al momento dellacostituzione della ditta – alla mera intestazione fittizia ovverossia che la stessa avesse illotempore “accettato di intestarsi la titolarità apparente” della suddetta attività commercialesenza svolgere alcuna attività, con disinteresse alla conduzione dell’azienda».La Corte d’appello di Palermo, al di là di un interessamento alla gestione da parte delSerio, non avrebbe indicato «gli elementi sintomatici e paradigmatici (provenienza delleprovviste per la costituzione della ditta in capo al [OSCURATO:PERSONA], assenza della [OSCURATO:PERSONA] nell’eserciziocommerciale, disinteresse della stessa per la gestione della azienda, etc. etc.) atti a renderelegittimo il sospetto che l’intestazione fosse fittizia».[OSCURATO:PERSONA] rammenta come il [OSCURATO:PERSONA], nel corso del suo esame durante l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse spiegato di non avere contribuito economicamente all’attività di cui eratitolare la cugina, atteso che, poiché era stato ristretto in carcere per più di dieci anni, almomento della costituzione di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”, non aveva potuto accumulare risorseeconomiche.Nel ribadire l’assenza di prove che le risorse economiche per costituire tale impresaprovenissero dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deduce che esse erano esigue e pienamente compatibilicon le sue sostanze, avendo ella dimostrato di possedere una propria autonoma capacitàpatrimoniale e che essa era stata impiegata «a realizzare l’acquisto del bene con risorseproprie». In particolare, dalla menzionata consulenza tecnica contabile del rag. Mesia,risultava che: a) l’investimento iniziale per la costituzione di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” era statodi € 3.000,00; b) l’imputata aveva sostenuto con risorse proprie tale investimento, avendogià svolto un’attività lavorativa e avendone quindi percepito il relativo reddito; c) la [OSCURATO:PERSONA],«dopo aver intrapreso e fidelizzato buoni rapporti con i fornitori era riuscita ad otteneredilazioni nei pagamenti fino a 180 giorni».Ella aveva poi effettuato i pagamenti con le risorse lecite che erano derivate dallevendite della merce, il che «escludeva l’immissione (successiva alla costituzione dellasocietà) di denaro illecito».Tutto ciò comportava comunque l’esclusione che ella avesse «ricevuto illo tempore ilvalore d’avviamento necessario dal cugino». Inoltre, «l’imputata aveva avviato l’attività d’impresa in un tempo antecedente rispettoall’uscita dal carcere di [OSCURATO:PERSONA]».Ancora, nonostante un «monitoraggio continuo», «non vi era alcuna intercettazione diconversazioni tra gli odierni imputati che dimostrasse che le risorse economiche da investirenell’attività fossero state fornite, anche medio tempore, dal [OSCURATO:PERSONA]» e nonprovenissero, invece, dall’imputata, «che fruiva di redditi leciti compatibili».Non era stata quindi fornita la prova né «dei conferimenti illo tempore da parte delsoggetto interponente ma neppure la dimostrazione medio tempore del riparto degli utili conlo stesso».Da ciò l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, atteso che, come è statoaffermato dalla Corte di cassazione, esso richiede la prova dei conferimenti operati dalsoggetto interponente.4.1.2. Quanto all’elemento soggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori e,in particolare, al dolo specifico del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misuredi prevenzione patrimoniali, la ricorrente denuncia che la Corte d’appello di Palermo sisarebbe limitata a dimostrare l’asserita fittizietà dell’attribuzione della titolarità dell’impresa“Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” – valorizzando, in particolare, la «piena adesione […], in unaposizione di subalternità, al programma criminoso del [OSCURATO:PERSONA]» (terzo capoverso della pag. 13della sentenza impugnata) –, «senza nulla dimostrare […] circa la condivisione dellaspecifica finalità elusiva contestata».La motivazione sarebbe poi illogica là dove la Corte d’appello di Palermo avrebbericavato «dalla sussistenza di un mero rapporto parentale e dalla pur asserita conoscenzadello stutus criminale [del [OSCURATO:PERSONA]] la conoscenza […] della assenza di lui redditi leciti e, ancoradi più, la di lui asserita volontà di eludere le misure di prevenzione».Anche il fatto di avere informato il [OSCURATO:PERSONA] dell’ordine di pesce che era stato effettuato daGiovanni Taormina, «a tutto voler concedere, dimostrava l’asserito ruolo di dominus delSerio [ma] non era sufficiente ad acclarare anche l’aspetto della volontà elusiva».La ricorrente contesta ancora che la Corte d’appello di Palermo, ai fini della prova deldolo specifico del reato, avrebbe «ritenuto sufficiente la prova dell’asserita consapevolezzacirca l’appartenenza del titolare effettivo [il [OSCURATO:PERSONA]] ad un sodalizio criminoso e da ciò haricavato la conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzionepatrimoniale», ponendosi così in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte dicassazione (è citata: Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705-01).Pertanto, posto che la sua condanna avrebbe richiesto una motivazione in ordine nonsolo alla fittizietà dell’intestazione dell’impresa ma anche alla condivisione delle finalitàelusive che avevano il loro presupposto nella previsione della possibilità dell’adozione dimisure di prevenzioni patrimoniali, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che, in ordine a quest’ultimo punto deldolo specifico in capo a sé, «la sentenza nulla dice».Dopo avere ribadito che, ai fini della condanna per il reato di cui all’art. 512-bis cod.pen., è necessario che siano acquisiti elementi che comprovino il dolo specifico di elusionein capo a entrambi i soggetti che concorrono nello stesso reato, la [OSCURATO:PERSONA] deduce chesarebbe «esclusa perciò qualsivoglia presunzione, anche quella basata sul vincoloparentale».Pertanto, non sarebbero stati individuati elementi dimostrativi della sua specifica finalitàdi eludere l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, la quale non era emersada alcuna intercettazione e da alcun altro atto di indagine.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo aldiniego delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.), alladeterminazione della misura della pena (con riferimento all’art. 133 cod. pen.) e al diniegodella sospensione condizionale di essa e della non menzione della condanna nel certificatodel casellario.Diversamente da quanto sarebbe stato ritenuto dalla Corte d’appello di Palermo, «lecircostanze indicate nell’appello, […] ovverossia la giovane età della ragazza, ventitré anniall’epoca dei fatti, la incensuratezza della ricorrente, i legami familiari con il di lui [sic]congiunto, la modestia del danno cagionato (avere […] tentato di sottrarre alle MDP unaazienda chiusa e decotta), la modestia dei fatturati, la brevità della condotta (considerato chela ditta “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” veniva iscritta alla locale Camera di Commercio in data17.3.2017, iniziava l’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la cessava in data 6.2.2019), l’assenza diprocedimenti penali pendenti», costituivano «elementi che […] deponevano, invece, per laapplicazione di una pena base inferiore a quella comminata, per una concessione delledella non menzione».La Corte d’appello di Palermo non avrebbe in particolare «sviluppa[to] le ragioni per lequali, nonostante l’età giovanissima, ventitré anni, tale dato anagrafico non avrebbe avutoalcuna incidenza sull’agire».Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello diPalermo non avrebbe spiegato perché gli indicati elementi favorevoli non abbiano avutopeso nel relativo giudizio.La Corte d’appello non avrebbe in particolare considerato che lo stato di incensurata,pur non essendo da solo sufficiente ai fini della concessione delle invocate circostanzeperché gli asseriti elementi negativi della gravità della condotta, della particolare intensità deldolo e dell’avere recato un contributo a un adepto di un sodalizio mafioso dovessero«prevalere in modo assoluto e con tale nettezza da non permettere un bilanciamentoparitario».La motivazione sarebbe viziata anche in punto di determinazione della misura dellapena e di diniego della sospensione condizionale di essa e della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario.Nel determinare la misura della pena e nel negare i due benefici invocati, la Corted’appello di Palermo non avrebbe adeguatamente valorizzato l’accertata sua «posizione disubalternità e di totale subordinazione» rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il «suo asserito ruolo di meroesecutore di ordini e la mancanza di autonomia patrimoniale avrebbero dovuto portare a ungiudizio di minore gravità del fatto e minore intensità del dolo rispetto al coimputato».La ricorrente contesta ancora che il diniego della sospensione condizionale della penae della non menzione della condanna nel certificato del casellario sarebbe stato fondato«sugli stessi elementi ritenuti insufficienti per le attenuanti generiche (gravità della condotta,dolo di particolare intensità) e sulla incesuratezza, l’unico elemento positivo, giudicato nonbastevole». Così motivando, tuttavia, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe«considerato in modo autonomo il giudizio prognostico sulla futura astensione da condottedelittuose alla luce della giovane età e della incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], elementi[…] significativi per un giudizio prognostico più favorevole».La Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di valutare il motivo di appello relativoalla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificatodel casellario, «limitandosi a ribadire il carattere congruo della pena inflitta invocando lestesse ragioni genericamente a fondamento di tutto».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il primo motivo non è fondato.1.1.1. Con riferimento alla fattispecie legale del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., laCorte di cassazione ha chiarito che, ai fini dell’integrazione di tale fattispecie, non èsufficiente l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risultaessere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienzadelle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intendaeludere l’applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018,Cardamone, Rv. 273419-01). In particolare, ai fini dell’integrazione di tale delitto con riferimento alla costituzione diuna nuova attività d’impresa, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità alsoggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimentinel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa,l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato,Rv. 281423-01, con la quale la Corte ha precisato che non rilevano, perciò, gli apporti diversida quelli meramente finanziari, quali, ad esempio, il contributo d’opera o lo sfruttamento direlazioni personali, in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo cheassurgano a indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell’altrui condotta diintestazione fraudolenta).Il suddetto delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto amisure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato,occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni dilegge in materia di prevenzione patrimoniale, che l’interessato possa fondatamentepresumere l’avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, DelliCarri, Rv. 282645-01).Il delitto si deve ritenere integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beninon provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell’incriminazione che persegueunicamente l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misuredi prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, aprescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026, Forgione,Rv. 289103-01; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01, con la quale laCorte ha ribadito che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggettointeressato a non fare apparire la sua titolarità).1.1.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, le qualipossono pertanto essere lette congiuntamente, hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avessefittiziamente attribuito a sua cugina [OSCURATO:PERSONA] la titolarità dell’impresa “Frutti diMare [OSCURATO:PERSONA]” sulla base dei seguenti elementi di prova (soprattutto intercettiva) eargomentazioni: a) il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era risultato agire, nei rapporti con i clienti, qualedominus di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]”, comportandosi, nel discutere con gli stessi clienti delleforniture e dei debiti che essi avevano verso l’impresa, dei quali era pienamente aconoscenza, come un soggetto che aveva un interesse immediato e diretto nella gestionedella stessa; b) di tale veste di dominus di “Frutti di [OSCURATO:PERSONA]” si mostravano pienamenteconsapevoli anche i clienti di tale impresa; c) lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in varie occasioni, avevariferito a sé stesso (o a sé stesso e al fratello [OSCURATO:PERSONA]) la titolarità di “Frutti di MareCardillo”, atteso che, nel riferirsi a tale impresa, aveva fatto uso della prima personasingolare o plurale («abbiamo problemi»; «noi ne abbiamo scadenze»; «ora invecechiudiamo noi»; «ora io faccio protestare a mia cugina»; «ora chiudo io per te, ora chiudoper te»); d) la posizione di subordinazione dell’intestataria [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con l’effettività della titolarità dell’impresa in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA];e) la piena disponibilità dei locali dell’impresa da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva ancheutilizzati per incontrare, abbassando la saracinesca degli stessi, l’esponente mafioso AntonioDi Maggio.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i giudici del merito abbiano del tutto logicamente tratto da talecomplesso di elementi, unitariamente considerati, la prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fittiziamentela prova indiziaria che le risorse per la costituzione di tale impresa provenissero dallo stessoSerio e non, come mirava a dimostrare la consulenza tecnica di parte a firma del ragionierMesia, dalla [OSCURATO:PERSONA].Quanto all’elemento psicologico del dolo specifico, i giudici del merito hanno del tuttologicamente ritenuto che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato tre volte per associazionedi tipo mafioso (due delle quali in via definitiva) e risultava non avere rescisso i legami con“[OSCURATO:PERSONA]” dopo la sua scarcerazione il 11/11/2016, con la conseguenza che poteva piùche fondatamente presumere l’avvio di un procedimento di prevenzione patrimoniale neisuoi confronti, si doveva logicamente ritenere che l’attribuzione fittizia di “Frutti di MareCardillo” a [OSCURATO:PERSONA] fosse diretta a non fare figurare la disponibilità in capo a sé ditale impresa al fine di sottrarla alle misure di prevenzione patrimoniali.Tale motivazione risulta priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste,nonché conforme ai principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema diintegrazione del delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen., con la conseguenza che essa sisottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dalricorrente, le quali appaiono logicamente confutate da quanto è stato adeguatamenteargomentato dai giudici del merito.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato nel suo primo e nel suo terzo profiloe non è consentito nel suo secondo profilo.1.2.1. Quanto al primo profilo del motivo, la Corte di cassazione, con riguardoall’applicazione della recidiva, ha affermato il principio che è richiesta al giudice unaspecifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito chetale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto delfatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato.In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l’applicazione dell’aumento dipena per effetto della recidiva facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale delgiudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardoall’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare lamaggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015,Gordyusheva, Rv. 263464-01).Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini dellarilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolositàsociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedentipenali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati,essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ilrapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e inquale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).Nel caso di specie, i giudici del merito hanno applicato la recidiva (specifica) sullaconsiderazione che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato condannato per i delitti diestorsione e di associazione di tipo mafioso, aveva commesso il delitto di trasferimentofraudolento di valori sub iudice poco tempo dopo l’espiazione di una lunga pena per ilsuddetto reato di associazione di tipo mafioso, si doveva ritenere dimostrativo di come leprecedenti condanne non avessero sortito alcun effetto rieducativo, e di come, quindi, ilsuddetto delitto di trasferimento fraudolento di valoricostituisse significativa prosecuzione diun già avviato processo delinquenziale.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, talemotivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio difatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.1.2.2. Il motivo non è consentito nella parte in cui, con il secondo profilo di esso, silamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle circostanzecontestato riepilogo del contenuto dello stesso atto che figura alla pag. 7 della sentenzaimpugnata, il [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva dedotto con riguardo alle suddette circostanze attenuanti,con le conseguenze che legittimamente la Corte d’appello di Palermo non ha motivato inordine alla sussistenza delle stesse – già negate dal G.u.p. del Tribunale di Palermo – e cheil motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti aquesta Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).Il motivo è, peraltro, anche generico, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso diindicare quali sarebbero stati gli elementi favorevoli che avrebbero eventualmente potutoindurre a concedere le invocate circostanze attenuanti.1.2.3. Quanto al terzo profilo del motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ècostante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittalerientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la penasia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui ilgiudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sonoimpliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo dimotivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure conil richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessariauna specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie, la pena irrogata di tre anni e sei mesi di reclusione è al di sotto dellamedia edittale della pena per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. (che è pari a quattroanni di reclusione), con la conseguenza che l’obbligo di motivazione ben può ritenersiassolto dai giudici del merito mediante la valorizzazione delle modalità insidiose deltrasferimento fraudolento, delle particolari modalità decettive impiegate, dell’intensità deldolo e dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], valorizzazione che dà conto dell’impiego dei criteri dicui all’art. 133 cod. pen., con la conseguente manifesta infondatezza del presente profilo dicensura attinente alla determinazione della misura della pena.2. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] reputa che il primo motivo, conparticolare riguardo al profilo che attiene all’elemento soggettivo del reato, non si possaritenere manifestamente infondato, con la conseguenza che, essendosi formato un validorapporto di impugnazione, e considerato che dagli atti, e neppure alla luce dello stessomotivo, non risultano con evidenza elementi che possano fondare un proscioglimento nelmerito, deve essere rilevata e dichiarata la prescrizione del reato.Questo, commesso il 17/03/2017, si sarebbe prescritto, considerando il terminemassimo di cui all’art. 161, secondo comma, cod. pen., il 17/09/2024.Aggiungendo i periodi di sospensione del corso della prescrizione di 374 giorni in primogrado e di 74 giorni in secondo grado, per un totale di 448 giorni, il reato risulta essersiprescritto il 09/12/2025. 3. Pertanto: a) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento; b) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perche' ilreato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perche' ilreato e' estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]