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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 22833/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di misure alternative avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'inammissibilità della detenzione domiciliare in quanto la pena residua è superiore a due anni, nonché della semilibertà, per non essere stata scontata la metà della pena.

Quanto alla residua misura dell'affidamento in prova, l'inaffidabilità del condannato - derivata dal suo ingiustificato allontanamento dalla comunità terapeutica ove egli era collocato in regime di arresti domiciliari, ex art. 89 DPR n. 309 del 1990 - impone un giudizio prognostico negativo quanto all'idoneità di detta misura a scongiurare il pericolo di recidiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge e di correlato vizio di motivazione

2.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, per non avere il Tribunale di sorveglianza disposto la celebrazione dell'udienza da remoto, come da richiesta del difensore nei termini di legge, nell'esercizio della facoltà indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza.

Si prospetta l'acclusione all'originale del ricorso degli atti dimostrativi della doglianza.

Di conseguenza, l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è celebrata in assenza del difensore di fiducia, sostituito da un difensore nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2.2.

Il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione della documenta- zione pure trasmessa con memoria, da cui risultava che il giudizio di merito per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. si era risolto con l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi manifestamente infondati o privi di idonea documentazione.

1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che l'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 non abilita nei giudizi penali la parte a chiedere, in forma individuale, la celebrazione dell'udienza da remoto.

Peraltro, il ricorso presenta delle criticità, non contenendo gli atti che afferma essere allegati.

Al ricorso risulta allegata istanza per la trattazione dell'udienza con collegamento da remoto, con indica- zione dell'indirizzo di posta elettronica e nota di deposito di varia documenta- zione; non vi è traccia, invece, del verbale che si assume allegato.

In atti figura soltanto un verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che disponeva il rinvio a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la violazione commessa dall'Urali nell'allontanarsi ingiustificatamente dalla comunità terapeutica, effettuando tale valutazione nell'ambito della funzione delibativa propria del giudizio della magistratura di sorveglianza, a prescindere dall'esito del processo di cognizione che, evidenziando una non marcata offensività penale, ha applicato la causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

I due piani non sono interferenti né sovrapponibili, sicché a nulla rileva l'allegazione dell'esito del processo per evasione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esen- zione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammis- sibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di misure alternative avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'inammissibilità della detenzione domiciliare in quanto la pena residua è superiore a due anni, nonché della semilibertà, per non essere stata scontata la metà della pena. Quanto alla residua misura dell'affidamento in prova, l'inaffidabilità del condannato - derivata dal suo ingiustificato allontanamento dalla comunità terapeutica ove egli era collocato in regime di arresti domiciliari, ex art. 89 DPR n. 309 del 1990 - impone un giudizio prognostico negativo quanto all'idoneità di detta misura a scongiurare il pericolo di recidiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione profili di violazione di legge e di correlato vizio di motivazione 2.1. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, per non avere il Tribunale di sorveglianza disposto la celebrazione dell'udienza da remoto, come da richiesta del difensore nei termini di legge, nell'esercizio della facoltà indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza. Si prospetta l'acclusione all'originale del ricorso degli atti dimostrativi della doglianza. Di conseguenza, l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si è celebrata in assenza del difensore di fiducia, sostituito da un difensore nominato d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione della documenta- zione pure trasmessa con memoria, da cui risultava che il giudizio di merito per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. si era risolto con l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi manifestamente infondati o privi di idonea documentazione. 1.1. Quanto al primo motivo, si osserva che l'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 non abilita nei giudizi penali la parte a chiedere, in forma individuale, la celebrazione dell'udienza da remoto. Peraltro, il ricorso presenta delle criticità, non contenendo gli atti che afferma essere allegati. Al ricorso risulta allegata istanza per la trattazione dell'udienza con collegamento da remoto, con indica- zione dell'indirizzo di posta elettronica e nota di deposito di varia documenta- zione; non vi è traccia, invece, del verbale che si assume allegato. In atti figura soltanto un verbale di udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che disponeva il rinvio a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.2. Quanto al secondo motivo, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la violazione commessa dall'Urali nell'allontanarsi ingiustificatamente dalla comunità terapeutica, effettuando tale valutazione nell'ambito della funzione delibativa propria del giudizio della magistratura di sorveglianza, a prescindere dall'esito del processo di cognizione che, evidenziando una non marcata offensività penale, ha applicato la causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. I due piani non sono interferenti né sovrapponibili, sicché a nulla rileva l'allegazione dell'esito del processo per evasione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando motivi di esen- zione da responsabilità in ordine alla determinazione della causa di inammis- sibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17
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