CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 31993/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15582/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA alla via COLA di RIENZO n. 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende , domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di R O M A n. 2008/2023 depositatail 20/03/2023. R.g. n. 15582del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4 / 11 /2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2 0 08 del 20/03/2023, che ha in parte riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 683/2016 depositatain data 8/6/2016, dichiarando non dovuta la somma di euro 4.500,00 a titolo di danno morale non patrimoniale,oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. All’adunanza camerale del 4/ 1 1 /2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto il ricorrente ha depositato atto di rinuncia. La rinuncia è sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore ed è, pertanto, rituale. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti , non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, cfr. Cass. n. 28675 del 2005) e inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. U.,n. 1923 del 1990;Cass., Sez. U., n. 4446 del 1986 ) . A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni R.g. n. 15582del 2023; Ad. 4/11/2025; estensore: C. Valle di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, la mancata esplicazione di attività difensiva da parte degli intimati e la conseguente mancata contestazione della dichiarazione, di cui all’atto di rinuncia, dell’essere stato raggiunto un accordo in ordine alle stesse,comporta che nulla deve disporsi al riguardo . Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 2015) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della