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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02055/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31320/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 656/2021 depositata il 5 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi i difensori delle parti presenti; [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 656/01/2021 , depositata in data 5 maggio 2021 e non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’ impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisi di pagamento emessi dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società subentrata ad ASP nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia)per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) pergli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione alle aree portuali detenute dalla predetta società autorizzata a svolgere l’attività portuale nel porto di Chioggia (Ve), [OSCURATO:PERSONA] da Rio; 1.1.i giudici di appello rigettavano l ’ istanza di rimessione al primo giudice al fine di disporre la chiamata in causa del Comune di Chioggia e della Provincia di Venezia; in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atti impugnabili, contrariamente a quanto assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che erano fondate le eccezioni formulate dalla società contribuente in ordine alla carenza di potere impositivo del Comune di Chioggia in ragione della costituzione dell’ Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del mare [OSCURATO:PERSONA] di Venezia e Chioggia ed alla circostanza che la società non produceva rifiuti urbani bensì esclusivamente rifiuti speciali;

2. avverso la suindicata sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

3. l a [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , riproponendo le questioni non esaminate dai giudici di appello in quanto ritenute assorbite;

3.1. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 84/1994 come modificato dal d.lgs. n. 186/2016non avendo i giudici di appello considerato che la formale istituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] non aveva comportato la sua automatica ed immediata operatività, con conseguente permanere, nelle more, della potestà impositiva del comune e, conseguentemente, della ricorrente;

2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che “la zona territoriale nel quale viene esercitata l’ attività della portualità” sarebbe stata “perimetrata dalla cinta Doganale”, sì da concludere con certezza che non si rendeva necessaria alcuna delimitazione territoriale delle aree di competenza della neo istituita [OSCURATO:PERSONA] funzionalmente indispensabile all’ operatività di quest’ ultima;

3. con il terzo motivodenuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 642, della leggen 147/2013 con riferimento alla mera "suscettibilità" delle aree a produrre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, assumendo che, erroneamente, i giudici di appello avevano escluso la debenza del tributo non valutando che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva avere competenza sulle aree occupate da [OSCURATO:SOCIETA] prima che queste le venissero assegnate, fermo restando che quest’ ultima aveva contravvenuto all’ onere a suo carico di presentare una dichiarazione ai fini di eventuali esenzionie/o riduzioni;

4. con il quarto motivolamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare che la stessa produceva esclusivamente rifiuti speciali come le altre aziende del porto;

5. con il quinto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato non avendo esaminato l’eccezione volta alla conferma della pretesa tributaria in ragione dell assenza di dichiarazione con la quale la società contribuente avrebbe dovuto rappresentare a parte ricorrente eventuali esclusioni o riduzioni del tributo;

6. con il sesto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere i giudici territoriali considerato che gli avvisi di pagamento in questione non costituiva no att i impositiv i autonomamente impugnabili;

7. con il settimo motivolamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto non si erano pronunziati sulla richiesta subordinata circa la debenza della quota fissa del tributo sulla quale, stante la natura pubblicistico- solidaristica, non incidono eventuali agevolazioni cui il contribuente abbia diritto che influenzano solo la parte variabile; 8.con l’ottavo motivo deduce , ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto i giudici di appello non si erano pronunziati sulla definitività della pretesa riguardante l’addizionale provinciale, pretesa non contestata dalla contribuente e, quindi, divenuta definitiva; 9.con il nono motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto non necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Chioggia e della Provincia di Venezia oggi [OSCURATO:PERSONA] di Venezia;

10. ad avviso del Collegio al fine di esaminare, in relazione al motivo di ricorso da ultimo indicato, la questione, preliminare ad ogni altra, relativa alla regolarità ed integrità del contraddittorio nei diversi gradi di giudizio occorre procedere all’ acquisizione del fascicolo di merito P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31320/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 656/2021 depositata il 5 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi i difensori delle parti presenti; [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 656/01/2021 , depositata in data 5 maggio 2021 e non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata accolta l’ impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisi di pagamento emessi dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (società subentrata ad ASP nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Chioggia)per il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) pergli anni 2017, 2018 e 2019 in relazione alle aree portuali detenute dalla predetta società autorizzata a svolgere l’attività portuale nel porto di Chioggia (Ve), [OSCURATO:PERSONA] da Rio; 1.1.i giudici di appello rigettavano l ’ istanza di rimessione al primo giudice al fine di disporre la chiamata in causa del Comune di Chioggia e della Provincia di Venezia; in linea con quanto già ritenuto dai primi giudici rilevavano che, nel caso in esame, trattavasi di atti impugnabili, contrariamente a quanto assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e che erano fondate le eccezioni formulate dalla società contribuente in ordine alla carenza di potere impositivo del Comune di Chioggia in ragione della costituzione dell’ Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del mare [OSCURATO:PERSONA] di Venezia e Chioggia ed alla circostanza che la società non produceva rifiuti urbani bensì esclusivamente rifiuti speciali; 2. avverso la suindicata sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 3. l a [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , riproponendo le questioni non esaminate dai giudici di appello in quanto ritenute assorbite; 3.1. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 84/1994 come modificato dal d.lgs. n. 186/2016non avendo i giudici di appello considerato che la formale istituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] non aveva comportato la sua automatica ed immediata operatività, con conseguente permanere, nelle more, della potestà impositiva del comune e, conseguentemente, della ricorrente; 2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che “la zona territoriale nel quale viene esercitata l’ attività della portualità” sarebbe stata “perimetrata dalla cinta Doganale”, sì da concludere con certezza che non si rendeva necessaria alcuna delimitazione territoriale delle aree di competenza della neo istituita [OSCURATO:PERSONA] funzionalmente indispensabile all’ operatività di quest’ ultima; 3. con il terzo motivodenuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, comma 642, della leggen 147/2013 con riferimento alla mera "suscettibilità" delle aree a produrre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare il presupposto dell'imposizione, assumendo che, erroneamente, i giudici di appello avevano escluso la debenza del tributo non valutando che l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva avere competenza sulle aree occupate da [OSCURATO:SOCIETA] prima che queste le venissero assegnate, fermo restando che quest’ ultima aveva contravvenuto all’ onere a suo carico di presentare una dichiarazione ai fini di eventuali esenzionie/o riduzioni; 4. con il quarto motivolamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. sotto il profilo di motivazione apparente, incoerente, contraddittoria ed “inintelligibile” avendo i giudici di appello solo apoditticamente affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare che la stessa produceva esclusivamente rifiuti speciali come le altre aziende del porto; 5. con il quinto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato non avendo esaminato l’eccezione volta alla conferma della pretesa tributaria in ragione dell assenza di dichiarazione con la quale la società contribuente avrebbe dovuto rappresentare a parte ricorrente eventuali esclusioni o riduzioni del tributo; 6. con il sesto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere i giudici territoriali considerato che gli avvisi di pagamento in questione non costituiva no att i impositiv i autonomamente impugnabili; 7. con il settimo motivolamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto non si erano pronunziati sulla richiesta subordinata circa la debenza della quota fissa del tributo sulla quale, stante la natura pubblicistico- solidaristica, non incidono eventuali agevolazioni cui il contribuente abbia diritto che influenzano solo la parte variabile; 8.con l’ottavo motivo deduce , ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. per avere i giudici di appello violato la regola della corrispondenza fra chiesto e pronunziato in quanto i giudici di appello non si erano pronunziati sulla definitività della pretesa riguardante l’addizionale provinciale, pretesa non contestata dalla contribuente e, quindi, divenuta definitiva; 9.con il nono motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546/1992 e 39 del d.lgs. 112/1999 per avere i giudici di appello ritenuto non necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti del comune di Chioggia e della Provincia di Venezia oggi [OSCURATO:PERSONA] di Venezia; 10. ad avviso del Collegio al fine di esaminare, in relazione al motivo di ricorso da ultimo indicato, la questione, preliminare ad ogni altra, relativa alla regolarità ed integrità del contraddittorio nei diversi gradi di giudizio occorre procedere all’ acquisizione del fascicolo di merito P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 novem
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